REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 DICEMBRE 2006 - N. 58
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 30 novembre 2006.
Revoca del decreto 8 novembre 2002, concernente disposizioni sull'utilizzo e la cessione dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella Regione.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218, che detta norme sull'esercizio, nella Regione siciliana, delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 4, par. 3, dispone che i diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati e che solamente in deroga al suddetto paragrafo 3 possono essere trasferiti ad altra azienda, a determinate e precise condizioni;
Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 luglio 2000, concernente norme di attuazione del regolamento CE n. 1493/99 e del regolamento CE n. 1227/2000;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1999, che ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione agli artt. 2 e 3 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997, in quanto tali disposizioni non ledono le attribuzioni proprie della Regione ed ha affermato che "deve escludersi che un intervento statale, se pure in ipotesi preordinato alla tutela di interessi nazionali non frazionabili, possa essere rivolto a comprimere le competenze degli enti dotati di autonomia costituzionale garantita senza l'osservanza delle forme prescritte";
Visto il decreto n. 1632 dell'8 novembre 2002, con il quale è stato limitato il trasferimento dei diritti di reimpianto all'ambito del territorio regionale;
Ritenuto opportuno regolare l'utilizzazione dei diritti di reimpianto nel territorio della Regione;
Considerato che il comparto, negli ultimi anni, è stato attraversato da una profonda crisi che continua a produrre i suoi effetti anche nella presente campagna viticola penalizzando pesantemente i viticoltori;
Vista la comunicazione n. COM(2006)319 del 22 giugno 2006 della Commissione europea al Parlamento europeo "Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile";
Considerato che gli orientamenti della Commissione per la riforma dell'Organizzazione comune di mercato (OCM) del settore puntano ad una riduzione del potenziale viticolo, anche attraverso il ricorso alla concessione di un premio per l'abbandono definitivo di superfici vitate;
Ritenuto, in un periodo di particolare crisi, di dovere consentire ai produttori di cedere i propri diritti di reimpianto ad un prezzo più remunerativo;
Considerato che la D.O.C. Etna e le produzioni vitivinicole delle isole minori siciliane insistono su territori penalizzati dalla caratteristiche orografiche e pedoclimatiche, nel quadro delle quali il vigneto assume un ruolo considerevole anche nella caratterizzazione del paesaggio;
Ritenuto, infine, di dovere tutelare i territori sopra individuati, vietando che i diritti di reimpianto relativi ai medesimi, possano essere utilizzati fuori dai confini di ciascuna zona;
Ai sensi dell'art. 4/3 del decreto ministeriale 27 luglio 2000;

Decreta:


Art.1

Il decreto n. 1632 dell'8 novembre 2002 è revocato.

Art.2

Nella Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4/3 del regolamento CE n. 1493/99, i diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati.

Art. 3

Le eventuali deroghe previste dall'art. 4/4 del superiore regolamento CE sono autorizzate dai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art.4

L'esercizio dei diritti di reimpianto relativi alle zone della D.O.C. Etna e all'intero territorio delle isole minori, ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettera b), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 luglio 2000, può essere autorizzato soltanto all'interno dei confini di ciascuna zona.
Palermo, 30 novembre 2006.
  LA VIA 

(2006.49.3569)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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