REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 GENNAIO 2007 - N. 1
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 27 ottobre 2006.
Conferma, al 31 dicembre 2006, della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione dei comuni di Erice, Mazara del Vallo, Petrosino e Salemi.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n.923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 1994 del 30 ottobre 2002, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1999, la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione dei comuni di Alcamo, Erice, Salemi e Vita;
Visto il decreto n.2046 del 31 ottobre 2002, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1999 la pianta organica delle farmacie del comune di Vita;
Visto il decreto n.1168 del 23 giugno 2003, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1999 la pianta organica delle farmacie del comune di Alcamo;
Visto il successivo decreto n. 2011 del 3 novembre 2003, con il quale sono state apportate rettifiche alle delimitazioni territoriali della 7ª e 11ª sede farmaceutica del predetto comune;
Visto il decreto n.322 del 14 marzo 2003, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1999, la pianta organica delle farmacie del comune di Erice;
Visti i dati forniti dall'Istat relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Trapani al 31 dicembre 2003;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 362/91, che prevede che ci sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della predetta legge n. 362/91, in base al quale la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui all'anzidetto comma 2 è computata ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, secondo cui in sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore dell'anzidetta disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;
Viste le note del dirigente del servizio "farmacie e farmaceutica" n. 592 del 7 aprile 2005, n. 641 del 12 aprile 2005 e nn. 1380/1401 del 3 aprile 2006, con le quali è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani al 31 dicembre 2003;
Viste le note di sollecito n. 3347/3358 del 6 settembre 2006, inviate ai comuni che non avevano dato riscontro alle sopracitate note;
Viste le determinazioni assunte da parte dei sindaci dei comuni interessati;
Considerato che i comuni di Erice, Mazara del Vallo, Petrosino e Salemi necessitano della revisione della pianta organica delle farmacie per la quale si provvederà con separato provvedimento;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani limitatamente ai comuni per i quali si sono realizzati i presupposti;
Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari pregressi e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata al 31 dicembre 2003 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione dei comuni di Erice, Mazara del Vallo, Petrosino e Salemi, per i quali con provvedimenti separati saranno rideterminate le relative piante organiche.

Art. 2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui ai decreti in premessa citati.

Art. 3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate in soprannumero.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, ai sindaci dei comuni interessati, all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani.
Palermo, 27 ottobre 2006.
  CIRIMINNA 

(2006.50.3589)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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