REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO N.2
PALERMO - VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2007 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


SUPPLEMENTO ORDINARIO n.2

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 8 febbraio 2007, n. 3.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art.  1.
Stato di previsione dell'entrata

1.  L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2007 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella A).

Art.  2.
Stato di previsione della spesa

1.  Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2007, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella B).

Art.  3.
Elenchi

1.  Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.
2.  Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.
3.  I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.
4.  I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art.  4.
Oneri del personale

1.  Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale della Regione siciliana con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, sono quantificati, per il triennio 2007-2009, in relazione al biennio economico 2006-2007, in 10.283 migliaia di euro annui.
2.  Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione siciliana con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, sono quantificati, per il triennio 2007-2009, in 31.326 migliaia di euro annui.
3.  Gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono quantificati, per il triennio 2007-2009, in relazione al biennio economico 2006-2007, in 721 migliaia di euro; gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica non dirigenziale dei medesimi enti regionali sono quantificati, per il triennio 2007-2009, in relazione al biennio economico 2006-2007, in 510 migliaia di euro annui.

Art.  5.
Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2007, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-capite.
2.  Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.
3.  Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
"4bis. Il piano di riparto dei fondi assegnati dallo Stato in attuazione dell'art. 38 dello Statuto è trasmesso alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana per l'espressione del relativo parere. Il suddetto parere deve essere reso entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento.".

Art.  6.
Totale generale del bilancio annuale

1.  E' approvato in 25.047.729 migliaia di euro in termini di competenza ed in 19.250.365 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007.

Art.  7.
Allegati

1.  Per l'anno finanziario 2007 le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e 2 alla presente legge.

Art.  8.
Bilancio pluriennale

1.  E' approvato in 54.446.610 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2007-2009, nelle risultanze di cui alle Tabelle C e D allegate alla presente legge.
2.  Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2007-2009 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art.  9.
Quadri

1.  Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2007.

Art.  10.
Azienda delle foreste demaniali

1.  E' allegato, in appendice al bilancio della Regione, il bilancio dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009.

Art.  11.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2007.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 febbraio 2007.
  CUFFARO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  LO PORTO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", così dispone:
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1)  per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.".
Nota all'art. 3, comma 2:
L'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.", così dispone:
"Fondo di riserva per le spese impreviste. - Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2), ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.".
Note all'art. 3, commi 3 e 4:
L'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.", così dispone:
"Assegnazioni di bilancio. - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.
Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo.".
Nota all'art. 4, comma 3:
-  L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Finalità ed àmbito di applicazione. - 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:
a)  accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c)  realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
3.  Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
4.  Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.".
Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.", così dispone:
"Attribuzioni della Giunta regionale. - La Giunta regionale delibera:
1)  sull'indirizzo politico amministrativo, economico e sociale del Governo;
2)  sull'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti istituti ed aziende regionali;
3) sulle direttive per la predisposizione del bilancio della Regione;
4)  sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende;
5)  sui disegni di legge e sulle proposte di ritiro di quelli già presentati all'Assemblea regionale;
6)  sui pareri che, in ordine allo proposte di legge di iniziativa parlamentare, gli Assessori sono chiamati ad esprimere in Assemblea;
7)  sui regolamenti per l'esecuzione delle leggi;
8)  sui conflitti di competenza fra gli Assessorati;
9)  sulla proposizione di ricorsi per l'impugnativa di leggi di altre Regioni o per la risoluzione di conflitti di attribuzioni tra la Regione e lo Stato o altre Regioni;
10)  su ogni altro provvedimento o affare per il quale la deliberazione della Giunta sia prescritta da norme legislativo o regolamentari.
Alla Giunta regionale sono sottoposti gli atti per i quali deve essere richiesto il parere previsto dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. Le relative richieste sono inoltrate dal Presidente della Regione.
E' in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare di competenza dell'Amministrazione regionale. In tal caso, sulla base della delibera della Giunta regionale, il relativo provvedimento finale viene emanato dal Presidente con imputazione, ove comporti spesa, all'apposito capitolo del bilancio.
La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale.
La Giunta, altresì, previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, delibera:
a) sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottarsi o adottati dall'Unione europea;
b) sui programmi di iniziativa comunitaria nonché su tutti gli altri interventi e/o azioni adottati o da adottarsi da parte dall'Unione europea;
c) sui cofinanziamenti da porre a carico del bilancio regionale nonché sulla assegnazione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale dei finanziamenti comunitari.".
Nota all'art. 5, comma 3:
L'art. 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", per effetto delle modifiche recate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Art. 4 - Destinazione risorse dell'articolo 38 dello Statuto. - 1. Le entrate di competenza dell'esercizio 2003 derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 892.599 migliaia di euro sono destinate al finanziamento degli interventi di cui alla tabella E allegata alla presente legge.
2.  Le somme di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono a destinazione vincolata.
3.  L'utilizzazione delle somme accantonate nel fondo per il finanziamento di investimenti finalizzati all'aumento del rapporto tra prodotto interno lordo regionale e prodotto interno lordo nazionale (UPB 4.2.2.8.99 "Altri oneri comuni", capitolo 613928), in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avviene previa adozione, entro il 31 gennaio 2004, da parte della Giunta regionale, di un apposito piano.
4.  Con le medesime modalità di cui al comma 3, vengono utilizzate le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana.
4 bis. Il piano di riparto dei fondi assegnati dallo Stato in attuazione dell'art. 38 dello Statuto è trasmesso alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana per l'espressione del relativo parere. Il suddetto parere deve essere reso entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento.
5. Una quota delle risorse di cui ai commi 3 e 4 è destinata al finanziamento delle azioni necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel protocollo d'intesa del 17 luglio 2002 stipulato tra la Regione siciliana e Trenitalia, nonché alla predisposizione ed al finanziamento di un piano straordinario per l'adeguamento delle reti viarie provinciali esistenti, tramite interventi di completamento, manutenzione e messa in sicurezza, nonché, per l'importo di 30.000 migliaia di euro, per il finanziamento di iniziative di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di piattaforme telematiche ed informatiche nel territorio della Regione, secondo gli indirizzi del Quadro di riferimento strategico.
6.  La gestione di competenza per l'esercizio finanziario 2003 dei capitoli indicati nella tabella E - parte I - è trasferita ai corrispondenti capitoli istituiti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo.
7.  Una quota delle entrate di cui al comma 1, pari a 59.787 migliaia di euro, è destinata al cofinanziamento regionale delle somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nell'esercizio finanziario 2003, in attuazione del programma operativo regionale P.O.R. 2000-2006.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 390
"Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) il 9 ottobre 2006.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 16 novembre 2006.
D.D.L. n. 458
"Nota di variazione al disegno di legge "Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009"".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) l'1 dicembre 2006.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) l'1 dicembre 2006.
Abbinati dalla Commissione nella seduta n. 29 del 13 dicembre 2006.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 32 del 21 dicembre 2006; n. 33 dell'8 gennaio 2007; n. 34 del 9 gennaio 2007; n. 35 del 10 gennalo 2007; n. 36 dell'11 gennaio 2007.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 37 del 15/16 gennaio 2007.
Relatore di maggioranza: Cimino.
Relatore di minoranza: Tumino.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 37 del 17 gennaio; n. 38 del 18 gennaio; n. 39 del 19 gennaio 2007.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 47 del 28 gennaio 2007.


INDICE


LEGGE 8 febbraio 2007, n. 3.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 Pag.3
Allegato 1: unità previsionali di base Pag.7
Allegato 2: funzioni obiettivo Pag.87
Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza Pag.94
Quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2007 Pag.108
Allegati al quadro generale riassuntivo:
Allegato n. 1: ripartizione per amministrazione e funzioni obiettivo Pag.119
Allegato n. 2: classificazione delle spese per amministrazione e analisi economica Pag.120
Allegato n. 3: risorse a destinazione vincolata Pag.121


BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2007
Stato di previsione dell'entrata per unità previsionali di base (Tab. A) Pag.127
Riassunti tabella A - entrata Pag.162
Stato di previsione della spesa per unità previsionali di base (Tab. B) Pag.165
Riassunti tabella B - spesa Pag.232
Elenco n. 1: Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa ai sensi dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 Pag.239
Elenco n. 2: Spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 Pag.261
Elenco n. 3: Capitoli per i quali è concessa al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze e sentita la Giunta regionale, la facoltà di cui all'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 Pag.262
Elenco n. 4: Capitoli per i quali è concessa all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze la facoltà di cui all'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 Pag.270
Elenco n. 5: Fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi Pag.271


BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2007-2009
Stato di previsione dell'entrata per unità previsionali di base (Tab. C) Pag.275
Stato di previsione della spesa per unità previsionali di base (Tab. D) Pag.311
Appendice: Bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009 Pag.369

(2007.5.385)017


Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 10 -  64 -  86 -  49 -  38 -  72 -