REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 MARZO 2007 - N. 10
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 12 febbraio 2007, n. 8.
Modalità di concessione di contributi agli enti individuati ai sensi degli articoli 42 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003 e 52 della legge regionale n. 20 del 3 dicembre 2003, capitolo 377751, esercizio finanziario 2007.

AI SEGUENTI ENTI: CENTRO STUDI PIO LA TORRE FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE FONDAZIONE GAETANO COSTA CENTRO STUDI CESARE TERRANOVA
Premessa
Con gli articoli 42 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003 e 52 "Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia" della legge regionale n. 20 del 3 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 5 dicembre 2003), l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione "è autorizzato, previa presentazione del programma di attività e del piano finanziario per l'anno di riferimento, a corrispondere agli enti in indirizzo un contributo annuo per il perseguimento delle finalità proprie in difesa dei diritti umani e civili e la lotta ad ogni violenza e criminalità".
Con tali determinazioni il legislatore ha inteso affermare il ruolo dell'Amministrazione regionale, ed in particolare dell'Assessorato dei beni culturali, nella promozione delle attività che concorrono allo sviluppo sociale e culturale dei cittadini "mediante la promozione ed il sostegno di iniziative finalizzate allo sviluppo sociale e culturale", ivi compresa la lotta alle diverse espressioni del fenomeno mafioso, realizzate in proprio o tramite associazioni, centri studi, fondazioni, ecc. L'attribuzione dell'iter amministrativo del capitolo di spesa al dipartimento beni culturali e ambientali e educazione permanente conferma l'inscindibile legame fra la salvaguardia dei diritti umani, la promozione umana e culturale e l'educazione permanente, con la duplice esigenza di bisogno individuale di accesso permanente all'informazione ed al sapere, e di risposta positiva ai rischi di esclusione, disagio ed emarginazione. Ne consegue che, pur nel rispetto delle singole finalità istituzionali e programmi, codesti enti, nello svolgimento delle attività vorranno operare per la ricerca delle sinergie operative tra associazioni ed enti, raccordarsi con le organizzazioni del volontariato, connettersi con le istituzioni pubbliche preposte alla didattica, alla promozione, alla difesa della legalità per realizzare al meglio la volontà partecipativa dell'Amministrazione regionale. Ciò consentirà sicuramente di poter concorrere, nei limiti delle diverse attribuzioni finanziarie, alla realizzazione di progetti diversamente non attuabili.
Modalità di erogazione del contributo regionale
Premesso quanto sopra, si evidenzia come sia ormai giurisprudenza corrente che le leggi di concessione dei contributi si pongono in termini di autorizzazione alla concessione delle sovvenzioni e non in termini di attribuzione, sic et simpliciter, di benefici economici alle organizzazioni ed enti interessati. Sussiste quindi, più che un "diritto" al contributo, un interesse da parte dell'Amministrazione ad operare nel rispetto della legge ed esercitare il proprio potere discrezionale alla luce di criteri che tengano conto della necessità di disciplinare la concessione e l'erogazione degli interventi economici, vigilando affinché le sovvenzioni siano impiegate per lo scopo per cui sono previste, sotto il duplice profilo dell'effettivo svolgimento delle attività incentivate e della reale spesa delle somme a tal fine erogate. Ne discende, ancora, che i contributi sono concessi quale concorso alle attività istituzionali, e, quindi, che il solo funzionamento dell'ente non è sufficiente a giustificare la concessione del contributo; ma occorre operare, come già in premessa esposto, anche in sinergia con terzi.
Le modalità di utilizzazione del contributo sono stabilite dall'art. 42 della legge regionale n. 4/2002; si rende tuttavia necessario evidenziare che la legislazione in materia, ultima fra tutte la legge regionale n. 23/2002, ove non espressamente previsto dalle norme di concessione dei contributi dispone che le sovvenzioni vengano erogate in due fasi: una quota in acconto pari al 60%, ed una quota a saldo sino al restante 40%, a seguito della presentazione della documentazione consuntiva, entro 60 giorni dell'ultimazione del programma. La mancata presentazione del rendiconto comporterà la revoca del provvedimento di concessione, con la conseguente restituzione delle somme erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo.
Per l'impegno e l'erogazione delle somme è necessario che entro il 16 aprile 2007 codesti enti trasmettano a questo Assessorato la seguente documentazione, in duplice copia:
[_]  istanza in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere elencati:
- denominazione giuridica dell'istituto richiedente;
-  sede legale;
-  codice fiscale e/o partita IVA;
-  numero di conto corrente, postale o bancario, con relative coordinate, sul quale accreditare il contributo.
Nell'istanza deve essere dichiarato, ai sensi delle norme in materia di autocertificazione, l'assolvimento degli obblighi di legge in materia assistenziale, di collocamento e fiscale. All'istanza devono essere allegati:
[_]  il programma delle attività previste per l'anno corrente, che descriva analiticamente:
-  convegni, mostre e altre manifestazioni, con analitico preventivo di spesa e indicazione di tempi, luoghi e relatori;
-  attività di ricerca ed elaborazione culturale, volte all'ampliamento delle conoscenze e realizzate anche attraverso seminari, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio ed iniziative, pure mediante collegamenti con altre istituzioni, come già esposto in premessa;
-  servizi al pubblico, anche per la fruizione del patrimonio posseduto, con particolare riguardo a quello bibliografico e documentario;
-  attività editoriali rispondenti ai fini istituzionali;
-  attività di catalogazione del patrimonio posseduto;
[_]  le spese da sostenere per il funzionamento dell'ente;
[_]  la scheda richiesta notizie (allegata alla presente circolare);
[_]  copie, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, di:
-  statuto vigente, comprese eventuali variazioni statutarie:
-  bilancio di previsione approvato dagli organi statutari;
-  verbale di approvazione del bilancio preventivo;
-  bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi statutari;
-  verbali di approvazione del bilancio consuntivo.
Per i bilanci si sottolinea la necessità di evidenziare con chiarezza, sia nel preventivo che nel consuntivo, le voci di spesa imputate al contributo regionale.
Al fine dell'erogazione del saldo, sino al restante 40% dell'importo del contributo, è necessario che entro l'1 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, sia inviata la seguente documentazione, in duplice copia:
[_]  dettagliata relazione delle attività svolte, nella quale sia evidenziata l'avvenuta conclusione di tutte le iniziative intraprese ed inserite nel programma di previsione;
[_]  documenti di spesa (fatture, ricevute in copia conforme) e materiale a stampa realizzato (inviti, manifesti...), ai quali dovranno essere allegate le dichiarazioni, rese ai sensi delle norme in materia di autocertificazione, che:
-  la documentazione originale della spesa non utilizzata a giustificazione del contributo è conservata presso la sede dell'ente;
-  per le spese giustificative del contributo regionale e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.
Saranno ammesse a contributo le spese connesse alla realizzazione delle attività e non quelle di investimento; le spese generali e di funzionamento verranno poste in relazione alle iniziative effettuate, nel senso che, in caso di ridotta attività dell'ente, l'Assessorato si riserverà di valutare se le stesse siano del tutto giustificate. In particolare le spese di funzionamento che si riterranno utili sono:
[_]  mantenimento sedi: locazione (allegare i contratti di fitto con estremi di registrazione), luce, acqua, telefonia (anche cellulari se i relativi contratti sono intestati all'ente), spese postali, condominio, pulizia, eventuale personale, specificando i titoli dello stesso;
[_]  materiale di facile consumo utile allo svolgimento dell'ordinaria attività (cancelleria, economato, manutenzione attrezzature,...);
[_]  rimborso spese per l'espletamento di compiti istituzionali da parte del presidente dell'ente e dei soli componenti il consiglio di amministrazione.
Per le trasferte dovrà specificarsi il motivo e allegare ogni documentazione utile a comprovare le spese sostenute; per quanto possibile dovranno essere utilizzati mezzi pubblici, in caso contrario dichiarando il motivo per cui non siano stati adoperati; l'eventuale spesa per carburanti verrà calcolata secondo le tabelle in vigore per gli enti pubblici. Sono da considerarsi a carico dell'ente diarie giornaliere, rimborsi pasto e pernottamento. Per quanto attiene alle spese relative alle attività, si chiarisce che:
[_]  per le spese relative a forniture di beni e servizi (rinfreschi, affissioni, servizi fotografici, rappresentanza...) il contributo concorre per una quota non superiore al 30% della spesa;
[_]  per i relatori dei convegni non residenti occorre documentare dettagliatamente il rimborso delle spese di viaggio;
[_]  eventuali compensi ai relatori di convegni sono a carico dell'ente;
[_]  sono escluse dal contributo spese per compensi a qualsiasi titolo per i componenti che rivestano cariche all'interno degli organi di gestione o di controllo dell'ente.
Qualora si accerti che il finanziamento non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma previsto non sia stato realizzato, l'Amministrazione procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto già erogato; le somme non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale, comprensive degli interessi legali maturati, trasmettendo a quest'Assessorato la quietanza relativa al versamento.
Per le pubblicazioni realizzate con spese a carico del contributo, si avverte che:
[_]  pubblicazioni a stampa e audio/video dovranno riportare l'indicazione della realizzazione "con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente";
[_]  per le monografie l'ente dovrà raccordarsi, prima della stampa, con la Biblioteca centrale della Regione siciliana (corso Vittorio Emanuele, 429 - Palermo, tel. 0917077642) per l'elaborazione della scheda CIP (Cataloguing in publication) che deve essere stampata nel verso del frontespizio. La scheda ha finalità di controllo bibliografico, fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione, consente la conoscenza e la diffusione della pubblicazione attraverso l'inserimento della scheda, da parte della BCRS, nel Servizio bibliotecario nazionale (SBN, www.sbn.it). Per maggiori informazioni, ivi comprese le modalità di adesione obbligatoria al Servizio CIP, si contatti la Biblioteca centrale, anche sul sito www.regione.sicilia.it;
[_]  il 20% della tiratura prodotta con spesa a carico del contributo dovrà essere inviato a questa unità, previo accordo per le effettive modalità di consegna, che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici a eventuali altri richiedenti. Deve essere anche allegato il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e di quanto altro edito.
Si ricorda, infine, l'obbligo di apporre il logo della Regione e la dicitura: "realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente" in quanto realizzato per consentire sia l'eventuale partecipazione di questo Assessorato che la diffusione delle notizie anche tramite il sito internet dell'Amministrazione.
Le presenti disposizioni rimangono valide anche per gli esercizi finanziari venturi, qualora non intervengano modifiche legislative. Delle date di scadenza sarà data pubblica comunicazione.
  L'Assessore: LEANZA 



N.B. - Relativamente alla scheda informativa anno 2007, vedasi quella allegata alla circolare n. 6 del 12 febbraio 2007, pubblicata a pag.101 di questa Gazzetta.
(2007.7.481)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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