REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 MARZO 2007 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 21 marzo 2007.
Integrazione e modifica del decreto 28 febbraio 2007.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Visto il decreto n. 259 del 28 febbraio 2007, con il quale, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla legge del 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 796, lettera l), punto 1, sono state individuate, attraverso adozione di apposito atto, ulteriori quote per confezione, in via transitoria, di compartecipazione alla spesa farmaceutica per garantire la necessità di riequilibrio finanziario nel settore e, al contempo, favorire un maggiore grado di consapevolezza nell'uso dei farmaci, ed è stato disposto l'avvio della distribuzione diretta esclusivamente da parte delle aziende UU.SS.LL. di alcune categorie farmaceutiche ricomprese nel PHT;
Considerato che nelle more dell'acquisizione del parere della competente Commissione legislativa dell'A.R.S., nuovi elementi intervenuti hanno consentito di valutare positivamente l'introduzione, nella manovra disposta con il citato decreto n. 259/07, di ulteriori elementi di equità sociale nei confronti dei soggetti esenti per reddito e dei soggetti individuati quali esenti totali da normative nazionali compensando e recuperando la minore economia anche con l'introduzione contestuale di alcune misure del piano di risanamento della Regione per il triennio 2007-2009;
Ritenuto, altresì, di tenere conto degli effetti finanziari positivi derivanti dalla scadenza nei prossimi mesi dei brevetti relativi ad alcune specialità medicinali ad alto impatto economico, tra cui le preparazioni a base di Simvastatina, Acido Alendronico, Doxazosin e Nitroglicerina;
Considerato che i nuovi elementi intervenuti e gli effetti finanziari scaturenti dalla prossima scadenza di alcuni brevetti sono stati rappresentati, in data 13 marzo, alle OO.SS. confederali e alle associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, senza peraltro poter raggiungere una specifica intesa in relazione ad affermazioni di principio dai medesimi espresse;
Ritenuto di adottare un provvedimento ad integrazione e modifica del citato decreto n. 259 del 28 febbraio 2007, accogliendo in parte alcune delle richieste avanzate dalle OO.SS. confederali e alle associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, e precisamente la riconferma dell'esenzione dal pagamento della predetta quota di compartecipazione per i soggetti appartenenti alle categorie di esenti totali per le prestazioni farmaceutiche di cui all'allegato 3 della circolare n. 1157/05 e successive modificazioni;
Preso atto del parere favorevole a maggioranza espresso dalla VI Commissione legislativa dell'A.R.S., nella seduta del 15 marzo 2007, alla proposta formulata con nota assessoriale n.1981/GAB del 14 marzo 2007;
Preso atto della deliberazione n. 91 del 20 marzo 2007, con la quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole alla manovra proposta di cui alla nota assessoriale n. 2121 del 20 marzo 2007, relativa alle misure da adottare in tema di razionalizzazione della assistenza farmaceutica e di contenimento della relativa spesa, che consente la copertura finanziaria relativa al 40% del superamento registrato riguardo la spesa farmaceutica convenzionata nell'anno 2005;
Ritenuto di decretare in tal senso, con effetti decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni e finalità di cui in premessa, è ratificato e confermato il decreto n. 259 del 28 febbraio 2007, con le seguenti modifiche:
-  la tabella A allegata al decreto n.259 del 28 febbraio 2007 è sostituita dalla tabella "Ticket" allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante;
-  le quote di compartecipazione di cui alla tabella "Ticket" allegata sono applicate, in aggiunta a quelle attualmente in vigore, e sono dovute per tutte le prescrizioni farmaceutiche, incluse quelle relative a farmaci equivalenti.

Art. 2

E' confermata l'esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione di cui all'articolo 1) per i soggetti appartenenti alle categorie di esenti totali per le prestazioni farmaceutiche di cui all'allegato 3 della circolare n. 1157/05 e successive modificazioni.

Art. 3

Al fine di consentire una corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto n. 259 del 28 febbraio 2007, così come sopra integrato e modificato, è redatto apposito testo coordinato, allegato al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore con effetti decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 marzo 2007.
  LAGALLA 

Allegati
TABELLA "TICKET"
SPESA FARMACEUTICA
SCHEMA DI RIMODULAZIONE DEL SISTEMA DI COMPARTECIPAZIONE

Farmaci con costo al pubblico fino a E 25,00

Tipologia assistito          Ticket attuale     Ulteriore quota     Totale 
Esente totale          -     -    
Esente per patologia          E 0,50     E 1,00     E 1,50 
Non esente          E 2,00     E 2,00     E 4,00 

Farmaci con costo al pubblico oltre E 25,01

Tipologia assistito          Ticket attuale     Ulteriore quota     Totale 
Esente totale          -     -    
Esente per patologia          E 0,50     E 1,50     E 2,00 
Non esente          E 2,00     E 2,50     E 4,50 

TABELLA RIEPILOGATIVA QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE


Tipologia assistito          Farmaci fino a E 25,00     Farmaci oltre E 25,01 
Esente totale          -    
Esente per patologia          E 1,50     E 2,00 
Non esente          E 4,00     E 4,50 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO 28 FEBBRAIO 2007 COSÌ COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL DECRETO 21 MARZO 2007
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997 n. 449" e successivi decreti di attuazione;
Visto il D.M. 1 febbraio 1991 "Rideterminazione delle forme morbose che hanno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria";
Visto il D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 "Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Vista la legge n. 405/01 e specificatamente l'art. 4 con il quale si prevede la facoltà, per le Regioni, di adottare specifiche misure per il contenimento della spesa sanitaria, ivi compresa l'introduzione di forme di compartecipazione;
Vista la legge n. 405/01 e specificatamente l'art. 7, recante "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione";
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed in particolare l'art. 9 come parzialmente modificato ed integrato dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 "Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie";
Vista la circolare n. 1157 del 4 gennaio 2005, recante "Codifica delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria" e successive modificazioni;
Visto il decreto n. 6118 del 5 agosto 2005, con il quale è stata fissata la soglia massima ISEE a E 9.000,00, il cui importo, con il presente decreto, viene confermato;
Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 ed in particolare l'art. 48 "Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica";
Vista  la legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 ed, in particolare, l'art. 29 che, in sostituzione del già citato articolo 7 della legge regionale n. 21/03, introduce nel sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (farmaceutiche e specialistiche), l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE; 

Vista la legge 30 dicembre 2004, n 311, ed in particolare l'articolo 1, commi 181 e 183;
Vista l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ed in particolare l'art. 12 "Tavolo di verifica degli adempimenti";
Tenuto conto del superamento del tetto di spesa per la spesa farmaceutica convenzionata realizzato nell'anno 2005;
Considerato che la quota a carico della Regione di detto superamento, per come definita dal Ministero dell'economia in sede di Tavolo di verifica degli adempimenti per l'anno 2005, è pari a 113,796 milioni di euro;
Tenuto conto del protocollo d'intesa del 28 settembre 2006 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul nuovo Patto per la salute ed in particolare il punto 4.18 dello stesso;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare l'articolo 1, comma 796, lettera l) punto 1;
Vista  la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, ed in particolare l'articolo 24, comma 12, che prevede la possibilità per l'Assessore regionale per la sanità pro-tempore, con le procedure ivi previste, di provvedere, con proprio decreto, a fissare l'importo di ulteriori quote di compartecipazione e le modalità di applicazione a carico di tutti gli assistiti per le prestazioni sanitarie o farmaceutiche; 

Ritenuto di provvedere a tal fine, attraverso adozione di apposito atto che, limitatamente all'ulteriore quota di compartecipazione alla spesa farmaceutica, abbia le finalità di garantire la necessità di riequilibrio finanziario nel settore e di favorire un maggiore grado di consapevolezza nell'uso dei farmaci, acquisito il parere della competente VI Commissione legislativa dell'A.R.S.;
Rilevato di dover ottemperare a quanto disposto dal predetto articolo 1, comma 796, lettera l), punto 1, attraverso l'applicazione in via transitoria di una ulteriore quota di compartecipazione per confezione;
Preso atto della deliberazione n. 25 del 21 febbraio 2007, con la quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole alla manovra proposta relativa alle misure da adottare in tema di razionalizzazione della assistenza farmaceutica e di contenimento della relativa spesa e ha dato mandato di attivare il confronto con le OO.SS. confederali e con le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori;
Preso atto della nota del 22 febbraio 2007, con la quale, ai fini partecipativi del provvedimento da adottare, è stata inviata alle OO.SS. confederali e alle associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, la convocazione per il 26 febbraio 2007 per la fase di confronto, con allegata la proposta di manovra complessiva sulla assistenza farmaceutica in Sicilia, positivamente apprezzata dalla Giunta di governo nella seduta del 21 febbraio c.a.;
Considerato che nel corso della suddetta riunione sono state esaminate ed approfondite con i soggetti convocati le tematiche riguardanti la farmaceutica ed in particolare quelle relative alle proposte di compartecipazione alla spesa farmaceutica;
Ritenuto, al riguardo, di diversificare la predetta quota di compartecipazione in relazione alle categorie di esenzione attualmente in vigore e al valore (prezzo al pubblico) del medicinale cui è riferita;
Ravvisata l'opportunità, nel contesto di tale manovra, di prevedere altresì che alcuni farmaci per il principio di economicità e di facile reperibilità, vengano dispensati dalle aziende unità sanitarie locali direttamente agli assistiti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, lett. a), della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione con modificazioni del decreto legislativo 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;
Vista la deliberazione a tal fine adottata dalla Giunta regionale n. 60 del 27 febbraio 2007 e gli allegati alla medesima, inclusa la tabella relativa alla rimodulazione delle quote di compartecipazione, con la quale sono state approvate le misure complessive di contenimento e razionalizzazione della assistenza farmaceutica che assicurano la richiesta compatibilità finanziaria;
Considerato che nelle more dell'acquisizione del parere della competente Commissione legislativa dell'A.R.S., nuovi elementi intervenuti hanno consentito di valutare positivamente l'introduzione, nella manovra disposta con il citato decreto n. 259/07, di ulteriori elementi di equità sociale nei confronti dei soggetti esenti per reddito e dei soggetti individuati quali esenti totali da normative nazionali compensando e recuperando la minore economia anche con l'introduzione contestuale di alcune misure del piano di risanamento della Regione per il triennio 2007-2009;
Ritenuto, altresì, di tenere conto degli effetti finanziari positivi derivanti dalla scadenza nei prossimi mesi dei brevetti relativi ad alcune specialità medicinali ad alto impatto economico, tra cui le preparazioni a base di Simvastatina, Acido Alendronico, Doxazosin e Nitroglicerina;
Considerato che i nuovi elementi intervenuti e gli effetti finanziari scaturenti dalla prossima scadenza di alcuni brevetti sono stati rappresentati, in data 13 marzo, alle OO.SS. confederali e alle associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, senza peraltro poter raggiungere una specifica intesa in relazione ad affermazioni di principio dai medesimi espresse;
Ritenuto di adottare un provvedimento ad integrazione e modifica del citato decreto n. 259 del 28 febbraio 2007, accogliendo in parte alcune delle richieste avanzate dalle OO.SS. confederali e alle associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, e precisamente la riconferma dell'esenzione dal pagamento della predetta quota di compartecipazione per i soggetti appartenenti alle categorie di esenti totali per le prestazioni farmaceutiche di cui all'allegato 3 della circolare n. 1157/05 e successive modificazioni;
Preso atto del parere favorevole a maggioranza espresso dalla VI Commissione legislativa dell'A.R.S., nella seduta del 15 marzo 2007, alla proposta formulata con nota assessoriale n.1981/GAB del 14 marzo 2007;
Preso atto della deliberazione n. 91 del 20 marzo 2007, con la quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole alla manovra proposta di cui alla nota assessoriale n. 2121 del 20 marzo 2007, relativa alle misure da adottare in tema di razionalizzazione della assistenza farmaceutica e di contenimento della relativa spesa che consente la copertura finanziaria relativa al 40% del superamento registrato riguardo la spesa farmaceutica convenzionata nell'anno 2005;
Ritenuto di decretare in tal senso, con effetti decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni e finalità di cui in premessa, per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per ciascuna confezione di farmaco è dovuta una ulteriore quota di compartecipazione in aggiunta alle quote attualmente in vigore, il cui importo, diversificato per utenti e in relazione al prezzo al pubblico del farmaco, è indicato nella tabella "Ticket" allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2

Le quote di compartecipazione di cui alla tabella "Ticket" sono applicate, in aggiunta a quelle attualmente in vigore, e sono dovute per tutte le prescrizioni farmaceutiche, incluse quelle relative a farmaci equivalenti.

Art. 3

E' confermata l'esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione di cui all'articolo 1) per i soggetti appartenenti alle categorie di esenti totali per le prestazioni farmaceutiche di cui all'allegato 3 della circolare n. 1157/05 e successive modificazioni.

Art. 4

Le quote di compartecipazione di cui alla tabella "Ticket" potranno essere modificate previa verifica dei risultati ottenuti dall'applicazione del presente decreto da effettuarsi al 30 giugno 2007, e previa approvazione delle eventuali modifiche da parte dei Ministeri dell'economia e della salute.

Art. 5

I farmaci a base dei principi attivi
-  Fattore VIII di coagulazione
-  Filgrastim
-  Lenograstim
-  Molgramostim
-  Pegfilgrastim
in relazione al principio di economicità e di facile reperibilità e per il controllo periodico ricorrente dei pazienti, saranno dispensati, sulla base del piano terapeutico delle strutture autorizzate, da parte delle Aziende unità sanitarie locali direttamente agli assistiti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, lett. a), della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione con modificazioni del decreto legislativo 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

Art. 6

Le aziende sanitarie porranno in essere tutte le iniziative necessarie per la dispensazione in forma diretta dei medicinali di cui all'articolo 5.

Art. 7

Il presente decreto entrerà in vigore con effetti decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
LAGALLA

TABELLA "TICKET"
SPESA FARMACEUTICA
SCHEMA DI RIMODULAZIONE DEL SISTEMA DI COMPARTECIPAZIONE


Farmaci con costo al pubblico fino a E 25,00

Tipologia assistito          Ticket attuale     Ulteriore quota     Totale 
Esente totale          -     -    
Esente per patologia          E 0,50     E 1,00     E 1,50 
Non esente          E 2,00     E 2,00     E 4,00 

Farmaci con costo al pubblico oltre E 25,01

Tipologia assistito          Ticket attuale     Ulteriore quota     Totale 
Esente totale          -     -    
Esente per patologia          E 0,50     E 1,50     E 2,00 
Non esente          E 2,00     E 2,50     E 4,50 

TABELLA RIEPILOGATIVA QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE


Tipologia assistito          Farmaci fino a E 25,00     Farmaci oltre E 25,01 
Esente totale          -    
Esente per patologia          E 1,50     E 2,00 
Non esente          E 4,00     E 4,50 


(2007.13.894)102*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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