REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 APRILE 2007 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2007, n. 7.
Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare l'art. 2;
Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria";
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo" ed in particolare l'art. 4 che prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione;
Sentita la commissione per i diritti degli animali, nominata con decreto del Presidente della Regione n. 9/serv. 1°/S.G. del 12 gennaio 2005;
Sentita, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, la Federazione regionale degli ordini dei medici veterinari della Sicilia per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani e l'Ordine dei medici veterinari della provincia di Palermo;
Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che nell'adunanza del 26 settembre 2006 ha reso il parere n. 658/2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 28 novembre 2006;

Emana il seguente regolamento:
Art.  1.
Identificazione dei cani

1.  Il cane iscritto all'anagrafe è identificato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro del collo, nel terzo inferiore, tra la mandibola e la spina della scapola.
2.  La struttura del codice identificativo deve essere conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785, i transponder devono essere conformi alla norme ISO 11784 e ISO 11785 che prevede un codice numerico a 15 cifre.
3.  Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, qualora debba essere iscritto all'anagrafe un cane appartenente alle razze di seguito elencate, il proprietario dovrà produrre la fotografia dell'animale che dovrà essere allegata alla scheda anagrafica di cui all'allegato IX.
Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività
1)  american bulldog;
2)  dogo argentino;
3)  fila brazileiro;
4)  pit bull;
5)  pit bull mastiff;
6)  pit bull terrier;
7)  tosa inu.
Art.  2.
Convenzioni per la custodia dei cani catturati e per la gestione delle colonie feline

1.  I comuni singoli o associati, qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, possono incaricare della custodia dei cani catturati le associazioni iscritte all'albo regionale sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di convenzione di cui all'Allegato III.
2.  Alle associazioni iscritte all'albo regionale può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di cui all'Allegato IV.
3.  I comuni possono inoltre stipulare apposite convenzioni con le associazioni iscritte all'albo regionale, per il censimento e la gestione delle colonie feline in stato di libertà, sulla base dello schema di cui all'Allegato V.
Art.  3.
Spese per la custodia degli animali randagi e per le colonie feline in libertà

1.  Ai sensi dell'art. 20, comma 7, dell'art. 11, comma 6 e dell'art. 18, comma 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la custodia e il mantenimento dei cani ricoverati nei rifugi convenzionati e per la gestione dei rifugi sanitari pubblici, nonché per il censimento e la gestione delle colonie feline, è indicata nella sottostante tabella:





Art.  4.
Spese a carico dei proprietari per la custodia degli animali

1.  Ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 sono indicate nella sottostante tabella le spese a carico del proprietario per la custodia e il mantenimento degli animali custoditi nel rifugio sanitario.
2.  Sono esenti dal pagamento delle spese i proprietari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che sono titolari di pensione sociale.





3.  Per ogni altra terapia specialistica che si rendesse necessaria in relazione all'età ed alle condizioni fisiche dell'animale e che sarà praticata secondo le prescrizioni del medico veterinario competente, dovranno essere applicate le tariffe minime previste dal tariffario dell'Ordine dei medici veterinari della provincia.
4.  Sulla scheda clinica dell'animale, pertanto, dovrà essere riportato l'importo della tariffa applicata per l'esecuzione della terapia necessaria.
5.  Al proprietario del cane ritrovato e restituito viene applicata la tariffa giornaliera per la permanenza al rifugio.
6.  L'importo totale delle spese sostenute dal gestore sarà comunicato al comune per permettere il preventivo rimborso della somma, comprensiva della eventuale sanzione, da parte del proprietario dell'animale che, all'atto del ritiro dello stesso, presenterà copia della ricevuta di pagamento.
Art.  5.
Requisiti delle strutture pubbliche e private

1.  I requisiti strutturali, gestionali nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni dei rifugi sanitari pubblici e privati e dei rifugi per il ricovero pubblici e privati sono quelli individuati nell'Allegato I.
2.  Al fine di garantire condizioni di benessere adeguate alla specie sono individuati nell'Allegato II i requisiti minimi che debbono possedere i rifugi esistenti per il ricovero di cani e gatti.
Art.  6.
Controllo della popolazione canina e felina

1.  Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, i comuni, d'intesa con i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e le associazioni protezionistiche e animaliste iscritte all'albo regionale, stipulano protocolli d'intesa che prevedono la sterilizzazione dei cani vaganti e delle colonie feline secondo il protocollo operativo di cui all'allegato VI.
2.  Gli interventi di sterilizzazione sui cani adottati sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 o presso i rifugi sanitari pubblici, se richiesti entro 30 giorni dall'affido.
3.  Gli interventi di sterilizzazione sui cani di proprietà iscritti all'anagrafe e sui gatti di proprietà, sono effettuati da medici veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore in base alle tariffe minime individuate dal tariffario dell'Ordine provinciale dei medici veterinari.
4.  Sono esenti dal pagamento delle spese per gli interventi di sterilizzazione i proprietari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che sono titolari di pensione sociale.
5.  Gli interventi di sterilizzazione sui gatti, i cui proprietari non sono più in condizione di provvedere al loro mantenimento, affidati dal sindaco alle associazioni protezionistiche o animaliste, sono effettuati gratuitamente a cura dei servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e presso i rifugi sanitari pubblici.
Art.  7.
Autorizzazione dei medici veterinari liberi professionisti

1.  Ai fini dell'autorizzazione, di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, i medici veterinari liberi professionisti presentano apposita richiesta di autorizzazione di cui all'Allegato VII al direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale ove prevalentemente il medico veterinario libero professionista esplica la sua attività.
2.  L'autorizzazione di cui all'Allegato VIII consente di effettuare le operazioni di anagrafe e di aggiornamento dell'Anagrafe canina informatizzata, di operare su tutto il territorio di competenza dell'Azienda unità sanitaria locale ed è subordinata all'impegno del libero professionista ad attenersi a quanto previsto dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e dal presente regolamento.
3.  In particolare dovrà essere garantita la disponibilità di lettori rispondenti alle normative ISO 11784 e ISO 11785 e la possibilità di collegarsi all'Anagrafe canina informatizzata.
4.  In caso di mancato rispetto delle condizioni previste, l'Azienda unità sanitaria locale provvede alla revoca del provvedimento di autorizzazione.
5.  I medici veterinari liberi professionisti autorizzati, ai fini della corretta gestione dell'anagrafe a priori, dovranno utilizzare esclusivamente microchip rispondenti alle normative ISO 11784 e ISO 11785.
Art.  8.
Sanzioni

1.  Ai sensi dell'art. 4, comma 3, le violazioni alle disposizioni della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, sono adeguate secondo le disposizioni di seguito riportate che tengono conto delle rilevazioni ISTAT dall'anno 2001 all'anno 2005:





Art.  9.
Limiti di applicazione e deroghe

1.  I requisiti generali strutturali e gestionali di cui all'Allegato I si applicano quale disciplinare tecnico per l'autorizzazione delle strutture ex novo.
2.  I rifugi sanitari pubblici e privati esistenti devono adeguarsi agli specifici requisiti previsti nell'Allegato I entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
3.  I rifugi esistenti per il ricovero di cani e gatti devono adeguarsi ai requisiti minimi di cui all'Allegato II, entro 2 anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
4.  Il mancato adeguamento nei termini previsti ai superiori punti 2 e 3 comporta la decadenza dell'autorizzazione previa diffida ad adempiere.

Art.  10.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 12 gennaio 2007.
  CUFFARO 
Assessore regionale per la sanità  LAGALLA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 marzo 2007, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 20.


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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note alle Premesse:
-  L'art. 2 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana.", così dispone:
-  "Attribuzioni del presidente - Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi.
Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tal fine gli atti ed i provvedimenti che possono comunque impegnare o caratterizzare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, debbono essere sottoposti dall'Assessore, prima della loro definizione, all'esame della Giunta regionale. Altresì anche al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa, il Presidente può avocare la trattazione di materie o di singoli affari di competenza assessoriale, emettendo, previa deliberazione della Giunta regionale, i relativi provvedimenti finali, che, ove comportino spesa, sono imputati agli appositi capitoli di bilancio.
Il Presidente della Regione:
a cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con gli organi collegiali a carattere costituzionale dello Stato e con le altre Regioni; 
b cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le questioni attinenti al competenza di più Assessorati con i Ministeri e gli enti a carattere nazionale; presiede il Comitato regionale per il credito ed il risparmio; 
c cura i rapporti fra il Governo regionale e l'Assemblea; 
d promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; 
e prepone gli Assessori ai singoli Assessorati, destinandone uno alla Presidenza della Regione, e designa l'Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. 

Qualora un Assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'Assessore cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni, in via provvisoria, fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto all'elezione del nuovo Assessore.
Di tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;
f convoca e presiede la Giunta regionale; 
g propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli Assessori; 
h presenta all'Assemblea il disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione; 
i provvede in ordine alla presentazione all'Assemblea regionale dei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale; 
l indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana; 

m) decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione;
n impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza regionale o, comunque, per contrasto con lo Statuto; propone alla Giunta regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 134 della Costituzione; 
o scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, i consigli comunali, quelli delle provincie regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione; 
p può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli Assessori sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente lettera; 
q svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari." 

-  Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 recante "Regolamento di polizia veterinaria.", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 24 giugno 1954, n. 142, S.O.
-  La legge 14 agosto 1991, n. 281 recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 30 agosto 1991, n. 203.
-  L'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.", così dispone:
"Norme di attuazione - 1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità, con proprio decreto, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 10, emana il regolamento di esecuzione della presente legge.
2. Con propri decreti, sentita la commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 10, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità, adegua le norme del decreto di cui al comma 1, tenuto conto delle evoluzioni sociali, ambientali e scientifiche.
3. Con le modalità di cui al comma 2 il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la sanità, adegua con periodicità annuale, le tariffe di cui al comma 6 dell'articolo 11 e al comma 6 dell'articolo 14, nonché le sanzioni previste dalla presente legge."
-  Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.", così dispone:
"3.  Gli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti all'anagrafe sono effettuati, a carico dei proprietari o dei detentori, sulla base di un tariffario adottato con il decreto di cui all'articolo 4, sentiti gli ordini dei medici veterinari della Regione.".
Nota all'art. 1, comma 3:
Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.", così dispone:
"1. Alle operazioni di anagrafe canina provvede l'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale mediante la registrazione della scheda anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o detentori dei cani, dai medici veterinari dell'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale o da medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda unità sanitaria locale, che contiene i dati segnaletici e la fotografia dell'animale, ove prodotta dal proprietario o dal detentore, le generalità degli stessi, il codice anagrafico assegnato e gli estremi identificativi del medico veterinario che ha effettuato le operazioni di tatuaggio previste dall'articolo 6. La fotografia va comunque prodotta, qualora il cane appartenga alle razze particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all'articolo 4 e possa essere utilizzato per i combattimenti.".
Note all'art. 3, comma 1:
-  Il comma 7 dell'art. 20 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.", così dispone:
"7. I contributi non possono essere superiori al 50 per cento della misura massima delle spese rimborsabili indicata dal decreto di cui all'articolo 4 e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero di ciascun cane che non può superare i centottanta giorni.".
-  Il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.", così dispone:
"6. Nel decreto di cui all'articolo 4 è indicata la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la gestione dei rifugi convenzionati.".
-  Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.", così dispone:
"3. La convenzione è stipulata secondo uno schema tipo approvato con il decreto di cui all'articolo 4. Il decreto stabilisce altresì la misura massima delle spese rimborsabili all'associazione protezionistica o animalista.".
Nota all'art. 4, comma 1:
Il comma 6 dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.", così dispone:
"6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il mantenimento dell'animale, secondo le tariffe determinate con il decreto di cui all'articolo 4.".
Nota all'art. 6, commi 2 e 5:
Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.", così dispone:
"2. L'anagrafe canina è istituita presso l'area di sanità pubblica veterinaria di ciascuna azienda unità sanitaria locale. Le aziende unità sanitarie locali, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono ad attivare, di concerto con i comuni, ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione.".
Nota all'art. 7, comma 1:
Per il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, vedi nota all'art. 1, terzo comma.
Nota all'art. 8, comma 1:
Per l'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 vedi note alle premesse.
(2006.13.897)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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