REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 APRILE 2007 - N. 15
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 12 febbraio 2007.
Modifica ed integrazione del decreto 21 ottobre 2003, concernente istituzione dell'anagrafe dei siti inquinati della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Visto il decreto n. 1174 del 21 ottobre 2003 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che ha istituito, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/97 e dell'art. 17 del decreto ministeriale n. 471/99, l'anagrafe dei siti inquinati ed in cui sono rappresentati, altresì, i contenuti per la predisposizione dell'anagrafe;
Visto il testo definitivo dell'ANPA che individua i criteri per la predisposizione dell'anagrafe di cui al comma 5 dell'art. 17 del decreto ministeriale n. 471/99;
Visto l'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, relativo all'istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
Visto il D.P.Reg. n. 1 dell'8 febbraio 2006/us, riguardante, fra l'altro, la costituzione dell'Agenzia ed il trasferimento di competenze;
Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato D.P.Reg n. 1 dell'8 febbraio 2006, l'Agenzia dovrà fornire all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente i dati sui siti da bonificare per la gestione dell'anagrafe;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 251 (Norme in materia ambientale), che attribuisce sempre alle regioni la competenza di predisporre l'anagrafe dei siti da bonificare;
Ritenuto di dovere dare corso all'attivazione dell'anagrafe in cui dovranno affluire tutte le informazioni relativamente a tutti i siti da bonificare;
Considerato che l'art. 4 del decreto n. 1174 del 21 ottobre 2003 prevede l'istituzione di una commissione permanente costituita dal direttore del dipartimento territorio e ambiente o suo delegato, dal direttore dell'Agenzia regionale per la protezione e ambiente o suo delegato, da tre dirigenti tecnici del dipartimento territorio e ambiente, da un dirigente della struttura commissariale emergenza rifiuti e da un segretario;
Ritenuto di dovere modificare ed integrare il precedente decreto n. 1174 del 21 ottobre 2003, alla luce della nuova normativa ambientale, nonché, della citata legge regionale n. 19/2005 di costituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Di annullare l'art. 4 del decreto n. 1174 del 21 ottobre 2003.

Art. 2

L'anagrafe dei siti oggetto di bonifica sarà predisposta sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ANPA - ora APAT e si presenta suddiviso nelle cinque sezioni sottoelencate:
-  sezione anagrafica;
-  sezione tecnica;
-  sezione procedurale;
-  sezioni interventi e controlli sul sito;
-  sezione finanziaria.

Art. 3

L'anagrafe dei siti da bonificare deve contenere:
a)  l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale, nonché, degli interventi realizzati nei siti medesimi;
b)  l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c)  gli enti pubblici cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio.

Art. 4

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che istituisce l'anagrafe per i siti da bonificare relativa a tutto il territorio regionale, sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, dall'agenzia regionale protezione ambiente, dalle province e dai comuni, provvederà con proprio atto l'ingresso ufficiale del sito nell'anagrafe.

Art. 5

Il comune, per i siti da bonificare del territorio di competenza, si occuperà della trasmissione dei dati riguardante la sezione anagrafica (A) e la sezione procedurale (C), provvederà, altresì, alla nomina di un referente.

Art. 6

La provincia, per i siti da bonificare del territorio di competenza, si occuperà della trasmissione dei dati riguardanti la sezione interventi e controlli sul sito (D) e provvederà alla nomina di un referente.

Art. 7

L'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque si occuperà della trasmissione dei dati sugli interventi finanziati ed in proprio possesso e provvederà alla nomina di un referente.

Art. 8

L'Agenzia regionale protezione ambiente si occuperà della trasmissione dei dati per la sezione tecnica (B) e provvederà alla nomina di un referente.

Art. 9

La sezione finanziaria (E), unitamente all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, per le parti di competenza, sarà curata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 10

A seguito dell'inserimento di un sito da bonificare nell'anagrafe, l'Assessorato ne dà comunicazione al comune interessato, affinché, tale situazione venga riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune ed essere comunicata all'ufficio tecnico erariale competente.

Art. 11

Per le finalità precedentemente indicate e limitatamente alle norme riportate in premessa, il dirigente responsabile del servizio 5 - rifiuti è individuato quale autorità cui conferire il compito di espletare le necessarie e conseguenti attività attribuite dalla normativa vigente.

Art. 12

La banca dati dell'anagrafe risiede al momento presso gli uffici dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Le modalità ed i criteri per la messa in rete, per la consultazione anche da parte di altri enti, e le relative procedure di accesso saranno definite in seguito.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2007.
  INTERLANDI 

(2007.11.803)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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