REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 APRILE 2007 - N. 17
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 20 marzo 2007.
Determinazione della variazione percentuale prevista dall'art. 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dagli artt. 12 e 31 della legge regionale 18 dicembre 2004, n. 17 e dall'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da applicare sul fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2007.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 36 del 9 febbraio 2007, relativo alla ripartizione, per l'anno finanziario 2007, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Dato atto che l'ammontare complessivo del fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2007, giusta l'art. 29 della legge regionale n. 2/2007, è di e 913.000.000,00;
Visto l'art. 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, modificato con l'art. 55, commi 10 e 13, della legge regionale n. 2/2007, secondo cui, antecedentemente alla ripartizione delle risorse del fondo, occorre determinare, con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle risorse medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei propri dipendenti e l'ammontare delle spese correnti;
Considerato, altresì, che la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 ha previsto i seguenti nuovi indicatori, cui connettere la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione:
-  articolo 12: definizione delle pratiche per il condono edilizio;
-  articolo 31, comma 1: variazione del numero di abitanti causata dalla presenza di flussi turistici;
Considerato, inoltre, che un altro indicatore finalizzato all'ottimizzazione del servizio di riscossione e/o al recupero dei tributi è stato previsto dall'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1;
Visto l'art. 46 della predetta legge regionale n. 2/2007, con il quale il termine del 31 dicembre 2006 per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia è stato differito al 31 dicembre 2007;
Rilevato che gli indicatori per la determinazione della variazione percentuale di cui al predetto comma 2 dell'art. 76 della legge regionale n. 2/02 sono da individuare secondo il procedimento seguente e con riferimento alla gestione del bilancio dell'anno 2006:
-  sforzo tariffario: rapporto tra accertamento entrate titolo III ed accertamento entrate correnti;
-  sforzo fiscale: rapporto tra accertamento entrate titolo I ed accertamento entrate correnti;
-  capacità di riscossione: rapporto tra riscossioni entrate titoli I e III ed accertamenti entrate titoli I e III;
-  propensione agli investimenti: rapporto tra impegni spese titolo I finanziate con entrate proprie ed impegni spese correnti.
I singoli valori ottenuti, poi, sono da ponderare con il rapporto tra dipendenti e spesa corrente, dividendosi i valori dei singoli indicatori con il quoziente ottenuto dal predetto rapporto.
Risultano positivamente valutabili gli indicatori con valori superiori a quelli medi regionali, analogamente determinati;
Che, per gli indicatori di cui agli articoli 12 e 31 della legge regionale n. 17/04, il correlativo procedimento da osservare è il seguente:
-  condono edilizio: realizzazione del programma operativo nel termine e secondo le modalità fissate dalla normativa di riferimento;
-  flussi turistici: individuazione della variazione consistente del numero di abitanti, determinata dalla presenza di soggetti temporaneamente ospitati in seconde case e strutture alberghiere;
Che, per l'ulteriore indicatore di cui all'art. 3 della legge regionale n. 1/06, è da adottare annualmente un apposito programma operativo, da cui dovranno risultare l'incremento conseguito rispetto ai tributi riscossi nell'anno precedente e gli obiettivi da perseguire nell'anno successivo;
Rilevato, inoltre, che la quota complessiva riservata, pari al 2,50 per cento delle risorse del fondo, al netto delle deduzioni ope legis, è assegnata proporzionalmente per ciascun indicatore ed è ripartita fra i comuni che presentano il relativo valore positivo, accertato secondo il procedimento indicato;
Visto il conforme parere reso nelle sedute dell'1 e del 10 marzo 2007 dalla Conferenza Regione-autonomie locali;
Considerato, altresì, che, nelle stesse sedute, la Conferenza ha pure proposto che la variazione percentuale, il cui ammontare è determinato per il 2007 in e 19.912.930,32, trovi applicazione solamente in aumento;
Ritenuto di condividere le suddette proposte;

Decreta:


Art. 1

La variazione percentuale per l'esercizio finanziario 2007, prevista dall'art. 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dagli artt. 12 e 31 della legge regionale 18 dicembre 2004, n. 17 e dall'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da applicare sul fondo delle autonomie in favore dei comuni, è determinata nella misura del 2,5 per cento delle risorse da ripartire, al netto delle deduzioni ope legis, ed è pari, pertanto, ad e 19.912.930,32.

Art. 2

L'applicazione della variazione è disciplinata secondo le modalità ed i criteri indicati in premessa.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/ famiglia/.
Palermo, 20 marzo 2007.
  COLIANNI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 23 marzo 2007 al n. 340.
(2007.14.1023)
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072*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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