REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 APRILE 2007 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 10 aprile 2007.
Direttive per l'attivazione e la gestione dei cantieri di servizi di cui alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1951, n. 25 del Presidente della Regione che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il decreto interministeriale n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1981 al reg. 1, foglio 237, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Visto l'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237;
Visto l'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9;
Visto l'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5;
Visto l'art. 23, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2;
Considerato che l'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni autorizza l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione a finanziare l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore dei comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della legge stessa ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso;
Rilevato che l'importo complessivo finanziabile, ai sensi della legge regionale n. 2 dell'8 febbraio 2007, è pari a 9.000.000,00 di euro e che i cantieri di servizi sono rivolti esclusivamente ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo di inserimento;
Ritenuto di dovere fissare i criteri per l'istituzione dei cantieri di servizi da finanziare ai comuni in applicazione dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la direttiva acclusa, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente la regolamentazione per l'istituzione di cantieri di servizi a norma della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Ai fini della formazione del piano di riparto dei fondi stanziati, per gli effetti della legge regionale n. 10/91, l'ufficio a cui è assegnato il procedimento è il dipartimento lavoro, servizio XII, U.O. 1 Cantieri di lavoro e U.O.2 Gestione Fondo siciliano, via Imperatore Federico n. 70/b -90143 Palermo.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni vigenti.
Palermo, 10 aprile 2007.
  FORMICA 

Allegato
DIRETTIVE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI CANTIERI DI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 5/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ANNUALITÀ 2007

Oggetto
In attuazione dell'art. 23, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, con legge regionale n. 2/2007 è stata stanziata la somma di E 9.000.000,00 per il finanziamento dei cantieri di servizi destinati ai fruitori del R.M.I., per l'esercizio finanziario 2007.
Si rende, pertanto, necessario avviare le procedure per l'attivazione, per il corrente anno, dei cantieri di servizi da finanziare con le risorse di cui si è appena fatto cenno.
Nel ribadire che ciascun finanziamento deve coprire l'arco temporale per il quale il finanziamento stesso è stato concesso e che non possono essere utilizzati residui per prolungare la durata dei programmi di lavoro in atto, si dispone che i comuni coinvolti nella misura di cui trattasi, entro giorni 30 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione delle direttive quivi contenute, dovranno provvedere a trasmettere all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dipartimento lavoro, servizio XII, via Imperatore Federico n. 70/B - 90143 Palermo, la richiesta di finanziamento per l'anno 2007, a firma del legale rappresentante dell'ente.
I comuni, ove lo ritengano opportuno, possono confermare i programmi di lavoro in corso ovvero modificarli in tutto o in parte. Resta inteso che i soggetti ammessi nei programmi di lavoro non possono essere impegnati in attività non previste nei programmi stessi.
Alla richiesta di finanziamento dovrà essere allegato l'elenco nominativo dei soggetti coinvolti e l'ammontare mensile occorrente per la corresponsione del trasferimento monetario. Si raccomanda di quantificare tale importo sulla base dell'esperienza già maturata onde evitare che calcoli sovradimensionati possano determinare giacenze peraltro non utilizzabili per prolungare le attività. Il servizio XII del dipartimento lavoro al verificarsi di situazioni non previste né prevedibili per le quali si rendesse necessaria l'integrazione dell'importo assegnato, potrà provvedere su richiesta dell'ente, sempre che vi sia la copertura finanziaria.
Soggetti da ammettere ai programmi di lavoro
Si confermano anche per l'annualità 2007 le disposizioni già impartite per le annualità 2005 e 2006 in tema di individuazione dei soggetti da ammettere ai programmi di lavoro. I soggetti già fruitori del R.M.I., ai sensi del decreto legislativo n. 237/1998 che non hanno partecipato alle attività anno 2006, potranno essere inseriti nella corrente annualità solo nel caso in cui la mancata partecipazione dipenda da cause non imputabili ai soggetti stessi e non si tratti, per contro, di esplicita rinuncia come ad esempio nel caso in cui gli interessati non abbiano volutamente presentato istanza di partecipazione in assenza di comprovati impedimenti. Si chiarisce che i beneficiari della misura sono i nuclei familiari e i soggetti da utilizzare nei programmi di lavoro sono gli intestatari delle schede anagrafiche. Non possono essere inseriti nuovi nuclei familiari ancorché trattasi di soggetti che contraendo matrimonio si distaccano da un nucleo familiare inserito nella sperimentazione.
La responsabilità circa la verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione ai programmi di lavoro compete al legale rappresentante di ciascun comune. In sede di verifica amministrativa e di rendicontazione il servizio XII provvederà ad addebitare al comune le somme corrisposte in difformità alle direttive impartite sull'argomento.
Avvio dei cantieri di servizi
I comuni, sulla base delle rispettive situazioni locali, potranno valutare l'opportunità o meno di pubblicare apposito bando per invitare i soggetti destinatari di tale tipologia di intervento a produrre istanza di ammissione. Prima dell'avvio dell'attività 2007, i comuni dovranno comunque acquisire le istanze di partecipazione degli interessati corredate delle necessarie certificazioni e/o da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 atte ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti e gli elementi per il calcolo dell'importo da conferire. Si raccomanda di informare gli interessati che l'art. 10 del decreto legislativo n. 237/1998 fissa l'obbligo per i soggetti ammessi al R.M.I. di comunicare tempestivamente ogni variazione, anche derivante dalla mutata condizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare ogni 6 mesi il persistere delle condizioni stesse, avvisando i medesimi che la non ottemperanza a tale obbligo comporta la revoca della prestazione.
L'annualità 2007 potrà avere inizio non appena verrà notificato dal servizio XII del dipartimento lavoro l'importo assegnato e il numero di mesi autorizzati.
Disposizioni di pagamento
L'emissione dell'ordinativo di accreditamento della somma assegnata verrà effettuata soltanto dopo che il servizio XII del dipartimento lavoro avrà ricevuto la comunicazione di effettivo inizio dei programmi di lavoro, il rendiconto dell'annualità 2006 e la comunicazione di cui alla nota del servizio XII n. 13153 del 30 marzo 2007. Come per le precedenti annualità la somma di pertinenza sarà disponibile presso l'Agenzia del Banco di Sicilia presente nel territorio comunale ovvero, se mancante, presso l'Agenzia del Banco di Sicilia più vicina territorialmente al comune destinatario delle risorse.
Si confermano le direttive già impartite in materia e in particolare si ribadisce che su tale ordinativo potranno gravare soltanto le integrazioni al reddito concesse ai soggetti inseriti nei programmi di lavoro e le somme occorrenti per le assicurazioni (I.N.A.I.L. e responsabilità civile verso terzi).
Si raccomanda, inoltre, di provvedere, una volta ultimati i programmi di lavoro, alla chiusura dell'ordinativo di accreditamento e ad effettuare il relativo rendiconto di gestione secondo le disposizioni di cui alla nota n. 25332 del 10 ottobre 2006.
Rinvii
Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si rinvia alla legge ed alle disposizioni in precedenza emanate.
(2007.15.1089)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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