REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MARTEDÌ 24 APRILE 2007 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 20 aprile 2007.
Competenze, ordinamento professionale, articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo forestale della Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24;
Vista la legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216;
Vista la legge 23 ottobre 1992 n. 421 ed, in particolare, i principi contenuti nell'art. 2;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 ed, in particolare, l'art. 76;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed, in particolare, l'art. 5;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, così come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;
Vista la legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visti i decreti presidenziali n. 9 e n. 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001;
Vista la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4;
Ritenuto di dover ridefinire, in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, l'ordinamento professionale del personale del Corpo forestale della Regione siciliana secondo le previsioni di cui al 1° comma del calendato articolo;
Ritenuto di dover, altresì, stabilire, giusta comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, l'articolazione del personale del Corpo forestale della Regione siciliana in posizioni all'interno delle rispettive categorie, così come disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della calendata legge;
Ritenuto di dover, inoltre, stabilire, in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, l'organico nei rispettivi ruoli del personale del Corpo forestale della Regione siciliana;
Ritenuto di dover, ancora, stabilire le competenze del personale del Corpo forestale della Regione siciliana in relazione anche ai diversi profili professionali;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 20 febbraio 2007, n. 40;
Valutata la proposta relativa all'ordinamento professionale, alle articolazioni in posizioni all'interno delle rispettive categorie, all'organico nei rispettivi ruoli ed alle competenze del personale del Corpo forestale della Regione siciliana formulata con nota prot. n. 15 del 27 marzo 2007 dal dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste;
Visto il decreto presidenziale n. 112 del 5 aprile 2007, registrato alla ragioneria centrale della Presidenza della Regione l'11 aprile 2007, al n. 1215;
Valutata la nuova proposta relativa all'ordinamento professionale, alle articolazioni in posizioni all'interno delle rispettive categorie, all'organico nei rispettivi ruoli ed alle competenze del personale del Corpo forestale della Regione siciliana, formulata con nota prot. n. 1002 del 19 aprile 2007 dal dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste;
Ritenuto di poter aderire alla nuova proposta come sopra formulata;
Ritenuto di dover, pertanto, procedere al ritiro del decreto presidenziale n. 112 del 5 aprile 2007 e di sostituirlo con il presente;
Ritenuto di dover dare piena attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, il decreto presidenziale n. 112 del 5 aprile 2007, registrato alla ragioneria centrale della Presidenza in data 11 aprile 2007, al n. 1215, è ritirato ed è sostituito dal presente.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, sono stabilite, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, le competenze, l'ordinamento professionale, l'articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie e l'organico del personale del Corpo forestale della Regione siciliana secondo il seguente ordinamento:
Capitolo  I
RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI FORESTALI
Art.  1
Articolazione

Il ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale della Regione siciliana che espletano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, istituito ai sensi del disposto del comma 1, lettera a), dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, è articolato nelle sotto specificate quattro qualifiche:
-  agente forestale, allievo agente;
-  agente scelto forestale;
-  assistente forestale;
-  assistente capo forestale.
Art.  2
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti

1.  Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria.
2.  Detto personale nell'ambito dei compiti istituzionali svolge, con margine di iniziativa e di discrezionalità inerente anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature complesse di uso semplice. Gli assistenti ed assistenti capo, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, possono espletare compiti di addestramento.
Art.  3
Nomina ad allievo agente

1.  L'assunzione degli allievi agenti del Corpo forestale della Regione siciliana avviene mediante pubblico concorso per esami. Le modalità del concorso per allievo agente saranno stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste.
2.  Il servizio prestato come allievo agente è compreso per intero nella qualifica di agente.
Art.  4
Promozioni nel ruolo degli agenti e degli assistenti

Nell'ambito del ruolo degli agenti e degli assistenti la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, dopo cinque anni di effettivo servizio, nella qualifica inferiore.
Capitolo  II
RUOLO DEI SOVRINTENDENTI FORESTALI
Art.  5
Articolazione

Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale della Regione siciliana che espletano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, istituito ai sensi del disposto del comma 1, lettera a), dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, è articolato nelle sotto specificate tre qualifiche:
-  vice sovrintendente forestale;
-  sovrintendente forestale;
-  sovrintendente capo forestale.
Art.  6
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti

1.  Al personale del ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.
2.  Detto personale, nell'ambito dei compiti istituzionali, svolge, anche in collaborazione con personale delle qualifiche superiori, attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con ricorso a margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative, nonché di sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di impedimento. Altresì, provvede alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, in relazione alla professionalità posseduta, svolge anche compiti di addestramento.
Art.  7
Nomina a vice sovrintendente

1.  La nomina a vice sovrintendente si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla data del bando almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della sospensione.
2.  Le modalità di svolgimento del concorso di vice sovrintendente saranno stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste.
Art.  8
Promozioni all'interno del ruolo dei sovrintendenti

Nell'ambito del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale della Regione siciliana, la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, dopo sette anni di servizio effettivo nella qualifica inferiore.
Capitolo  III
RUOLO DEGLI ISPETTORI FORESTALI
Art.  9
Articolazione

Il ruolo degli ispettori del Corpo forestale della Regione siciliana che espletano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, istituito ai sensi del disposto del comma 1, lettera a), dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, è articolato nelle sotto specificate quattro qualifiche:
-  vice ispettore forestale;
-  ispettore forestale;
-  ispettore capo forestale;
-  ispettore superiore forestale.
Art.  10
Funzioni del personale del ruolo degli ispettori

1.  Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.
2.  Detto personale, nell'ambito di compiti istituzionali, può essere preposto al comando di unità operative organiche anche complesse, con margini di iniziativa e discrezionalità inerenti alle qualifiche attribuite; tale personale coordina e promuove l'attività di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta; predispone programmi relativi al servizio delle unità organiche, concorrendo all'attuazione dei medesimi nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti anche di competenza dei commissari, sostituendoli in caso di assenza o impedimento, anche nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Provvede, altresì, ove occorra, alle attività necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Gli ispettori capo e ispettori superiori provvedono all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione del personale del Corpo forestale e compiti di divulgazione ambientale.
Art.  11
Nomina a vice ispettore

1.  La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue mediante concorso pubblico per esami con riserva di posti per il personale interno, seguito da un corso di formazione e specializzazione.
2.  Le modalità di svolgimento del concorso e del relativo corso saranno stabiliti con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste.
Art.  12
Promozioni all'interno del ruolo degli ispettori forestali

1.  La promozione alla qualifica di ispettore del Corpo forestale della Regione siciliana si consegue a ruolo aperto dopo due anni di effettivo servizio, oltre al periodo del corso.
2.  La promozione alle qualifiche di ispettore capo e ispettore superiore del Corpo forestale della Regione siciliana si consegue a ruolo aperto dopo avere effettuato, rispettivamente, sette anni di servizio nella qualifica inferiore.
Capitolo  IV
RUOLO DEI COMMISSARI DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA
Art.  13
Articolazione

Il ruolo dei commissari del Corpo forestale della Regione siciliana che espletano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, istituito ai sensi del disposto del comma 1, lettera b), dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, è articolato nelle sotto specificate quattro qualifiche:
-  commissario forestale;
-  commissario capo forestale;
-  commissario superiore forestale;
-  vice questore aggiunto forestale.
Art.  14
Funzioni del personale del ruolo dei commissari del Corpo forestale della Regione siciliana

Il personale del ruolo dei commissari esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo forestale della Regione siciliana implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Tale personale svolge, altresì, in via prioritaria e secondo i rispettivi livelli di responsabilità ed ambiti di competenza, compiti di direzione delle attività di polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema. Il personale del suddetto ruolo riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. I commissari capo forestali, i commissari superiori forestali e i vice questori aggiunti forestali svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati agli appartenenti al ruolo dei dirigenti e possono avere relazioni esterne con altre istituzioni, anche con rappresentanza istituzionale. Possono essere preposti al coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Oltre ad esercitare le funzioni di cui sopra, collaborano alle attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento. I commissari forestali e i vice questori forestali provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale della Regione siciliana. Espletano, altresì, funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna, attività di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati; sono impiegati in attività ispettive, possono partecipare a commissioni, comitati, collegi ed al sistema del controllo di gestione, nonché nelle attività di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico.
Art.  15
Nomina a commissario forestale

1.  La nomina alla qualifica di commissario si consegue mediante concorso pubblico per esami con riserva di posti per il personale interno.
2.  Il personale vincitore del concorso di cui al comma 1 dovrà partecipare ad un corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo di commissario forestale e solo al superamento dello stesso acquisisce la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3.  Le modalità di svolgimento del concorso e del relativo corso di formazione saranno stabiliti con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste.
Art.  16
Promozioni all'interno del ruolo dei commissari forestali

1.  Nell'ambito del ruolo dei commissari del Corpo forestale della Regione siciliana, la promozione alla qualifica di commissario capo e di commissario superiore si consegue a ruolo aperto, dopo avere effettuato, rispettivamente, cinque anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica inferiore.
2.  La promozione alla qualifica di vice questore aggiunto forestale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario superiore, che abbia i requisiti previsti per l'accesso dall' esterno ed un' anzianità nella qualifica non inferiore a cinque anni e sei mesi.
Capitolo  V
RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA
Art.  17
Articolazione

Il ruolo degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale della Regione siciliana, istituito ai sensi del disposto del comma 1, lettera a), dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, è articolato nelle sotto specificate quattro qualifiche:
-  operatore;
-  operatore scelto;
-  collaboratore;
-  collaboratore capo.
Art.  18
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale

1.  Il personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive di natura tecnico-forestale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di coordinamento del personale addetto ai cantieri forestali. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione dei lavori, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
2.   I collaboratori ed i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalità posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sotto ordinato ed avere responsabilità di guida e di controllo di altre persone.  

Art.  19
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori che svolge attività amministrativa

Il personale che appartiene al ruolo degli operatori e dei collaboratori amministrativi svolge attività di video scrittura e duplicazione di atti mediante strumenti e attrezzature anche complesse ma di uso semplice, attività di impaginazione, catalogazione e archiviazione, attività di ricezione e invio della corrispondenza, attività caratterizzate da mediocre conoscenza teorico-amministrativa-contabile; discreto contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivo-amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare; limitate relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti tra di loro; relazioni esterne di tipo indiretto e formale e relazioni con gli utenti di tipo diretto.
Art.  20
Nomina ad operatore

1.  La nomina alla qualifica di operatore si consegue mediante pubblico concorso per esami.
2.  Le modalità del concorso saranno stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste.
Art.  21
Promozione all' interno del ruolo degli operatori e collaboratori

Nell'ambito del ruolo degli operatori e dei collaboratori la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.
Capitolo  VI
RUOLO DEI REVISORI CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA
Art.  22
Articolazione

Il ruolo dei revisori del Corpo forestale della Regione siciliana, istituito ai sensi del disposto del comma 1, lettera a), dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, è articolato nelle sotto specificate tre qualifiche:
-  vice revisore;
-  revisore;
-  revisore capo.
Art.  23
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei revisori che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale

1.  Il personale appartenente al ruolo dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore forestale al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.
2.  Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sotto ordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
3.  Al personale con qualifica di revisore capo possono essere, altresì, attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, nonché compiti di addestramento del personale sotto ordinato.
Art.  24
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei revisori che svolge attività amministrativa

Il personale che appartiene al ruolo dei revisori che espleta attività amministrativa svolge attività caratterizzate da buone conoscenze teorico-amministrative; buona conoscenza dei sistemi informatici; discreto contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati rispetto a più ampi processi produttivo-amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare; discrete relazioni organizzative interne di tipo negoziale anche tra più soggetti interagenti tra di loro; relazioni esterne di tipo diretto e formale e relazioni con gli utenti.
Art.  25
Nomina a vice revisore

1.  La nomina a vice revisore si consegue mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale non inferiore a tre mesi; al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori che abbiano compiuto alla data del bando almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
2.  Le modalità del concorso e del relativo corso di formazione saranno stabiliti con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste.
Art.  26
Promozione all'interno della qualifica di revisore

Nell'ambito del ruolo dei revisori la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, dopo sette anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.
Capitolo  VII
RUOLO DEI PERITI CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA
Art.  27
Articolazione

Il ruolo dei periti del Corpo forestale della Regione siciliana, istituito ai sensi del disposto del comma 1, lettera a), dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, è articolato nelle sotto specificate quattro qualifiche:
-  vice perito;
-  perito;
-  perito capo;
-  perito superiore.
Art.  28
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale

1.  Il personale del ruolo dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifico forestali ed amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attività istruttoria e di studio. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati ed il trattamento dei testi.
2.  Nell'ambito di direttive di massima, ha autonomia operativa e responsabilità diretta connesse sia alla predisposizione ed attuazione delle attività che alla elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.
3.  Può essere preposto al coordinamento di più unità operative, coordinando le attività di più persone con piena responsabilità per l'attività svolta e per i risultati conseguiti. Può, inoltre, svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, il coordinamento e la direzione dei cantieri forestali, nonché compiti di formazione ed istruzione del personale.
4.  Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti ed altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale.
5.  Nell'ambito del ruolo dei periti, il personale appartenente alle qualifiche di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza può sostituire il superiore gerarchico.
Art.  29
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti che svolge attività amministrativa

Il personale del ruolo dei periti amministrativi svolge attività caratterizzate da: approfondite conoscenze specialistiche nel settore amministrativo, attività con contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici settori produttivo-amministrativi, media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni ben definiti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, relazioni organizzative interne anche di coordinamento delle attività delle qualifiche inferiori, relazioni con utenti di natura diretta, anche complesse. Svolge, altresì, attività istruttoria nel campo amministrativo e contabile, curando, nel rispetto delle procedure, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati utilizzando i sistemi informatici.
Art.  30
Nomina a vice perito

La nomina alla qualifica a vice perito si consegue mediante concorso pubblico per esami, con riserva di posti per il personale interno, seguito da un corso di formazione e specializzazione.
Le modalità di svolgimento del concorso e del relativo corso saranno stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste.
Art.  31
Promozione all'interno del ruolo dei periti

La promozione alla qualifica di perito del Corpo forestale della Regione siciliana si consegue a ruolo aperto dopo due anni di effettivo servizio, oltre al periodo del corso.
La promozione alle qualifiche di perito capo e perito superiore del Corpo forestale della Regione siciliana si consegue a ruolo aperto dopo avere effettuato sette anni di servizio nella rispettiva qualifica inferiore.
Capitolo  VIII
RUOLO DEI FUNZIONARI DIRETTIVI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE
Art.  32
Articolazione

Il ruolo dei funzionari direttivi tecnici forestali del Corpo forestale della Regione siciliana, istituito ai sensi del disposto di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, è così articolato:
-  funzionario direttivo tecnico forestale;
-  funzionario direttivo tecnico forestale capo;
-  funzionario direttivo tecnico forestale superiore.
Art.  33
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari direttivi che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale

Il personale appartenente al ruolo dei funzionari direttivi tecnici forestali svolge mansioni richiedenti elevate conoscenze plurispecialistiche di contenuto tecnico-forestale, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi tecnico-forestali, di elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Tale personale svolge mansioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza.
Il personale di cui al presente articolo tiene relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complessa e negoziale; espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti progettuali, compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, di progettazione tecnico-forestale, attività d'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa e tecnica dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore forestale. I funzionari direttivi tecnici forestali capo e i funzionari direttivi tecnici forestali superiori svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati agli appartenenti al ruolo dei dirigenti e possono essere preposti al coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Oltre ad esercitare le funzioni di cui sopra, collaborano alle attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento. I funzionari direttivi tecnici forestali esercitano, inoltre, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale che svolge attività tecnico-scientifica e tecnico-strumentale del Corpo forestale della Regione siciliana. Espletano, altresì, funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna, attività di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati; possono partecipare a commissioni, comitati, collegi e al sistema del controllo di gestione, nonché nelle attività di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico.
Art.  34
Nomina a funzionario direttivo tecnico forestale

1.  La nomina alla qualifica di funzionario direttivo tecnico forestale si consegue mediante concorso pubblico per esami con riserva di posti per il personale interno seguito da un corso di formazione e specializzazione.
2.  Le modalità di svolgimento del concorso e del relativo corso di formazione saranno stabiliti con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste.
Art.  35
Promozioni all'interno del ruolo dei funzionari direttivi tecnici forestali

Nell'ambito dei ruoli dei funzionari direttivi tecnici forestali del Corpo forestale della Regione siciliana, la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, dopo avere effettuato, rispettivamente, cinque anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica inferiore.
Capitolo  IX
Art.  36
Inquadramento in posizioni all'interno delle categorie del personale non direttivo del Corpo forestale che espleta funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza

Categoria B
-  B1  Agente forestale;
-  B2  Agente scelto forestale;
-  B3  Assistente forestale;
-  B4  Assistente capo forestale.
Categoria C
-  C1  Vice sovrintendente forestale;
-  C2  Sovrintendente forestale;
-  C3  Sovrintendente capo forestale;
-  C4  Vice ispettore forestale;
-  C5  Ispettore forestale;
-  C6  Ispettore capo forestale;
-  C7  Ispettore superiore forestale;
-  C8  Ispettore superiore forestale.
Capitolo  X
Art.  37
Inquadramento in posizioni all'interno delle categorie del personale direttivo del Corpo forestale che espleta funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza

Categoria D
-  D1  Commissario forestale;
-  D2  Commissario capo forestale;
-  D3  Commissario superiore forestale;
-  D4  Commissario superiore forestale;
-  D5  Commissario superiore forestale;
-  D6  Vice questore aggiunto forestale.
Capitolo  XI
Art.  38
Inquadramento in posizioni all'interno delle categorie del personale non direttivo del Corpo forestale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale e amministrativa

Categoria B

Operatore forestale  B1 Operatore amministrativo 
Operatore scelto forestale  B2 Operatore scelto amministrativo 
Collaboratore forestale  B3 Collaboratore amministrativo 
Collaboratore capo forestale  B4 Collaboratore capo amministrativo 


Categoria C

Vice revisore forestale  C1 Vice revisore amministrativo 
Revisore forestale  C2 Revisore amministrativo 
Revisore capo forestale  C3 Revisore capo amministrativo 
Vice perito forestale  C4 Vice perito amministrativo 
Perito forestale  C5 Perito amministrativo 
Perito capo forestale  C6 Perito capo amministrativo 
Perito superiore forestale  C7 Perito superiore amministrativo 
Perito superiore forestale  C8 Perito superiore amministrativo 


Capitolo  XII
Art.  39
Inquadramento in posizioni all'interno delle categorie del personale direttivo del Corpo forestale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale

Categoria D
-  D1  Funzionario direttivo tecnico forestale;
-  D2  Funzionario direttivo tecnico capo forestale;
-  D3  Funzionario direttivo tecnico superiore forestale;
-  D4  Funzionario direttivo tecnico superiore forestale;
-  D5  Funzionario direttivo tecnico superiore forestale;
-  D6  Funzionario direttivo tecnico superiore forestale.
Capitolo  XIII
NORME TRANSITORIE
Art.  40
Prima applicazione ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4

1.  Il personale già dei ruoli del Corpo forestale della Regione siciliana, a far data dal 2 marzo 2007, essendo già inquadrato in categorie e posizioni di cui ai decreti presidenziali n. 9 e n. 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche dei ruoli previsti dall'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, corrispondenti alle rispettive posizioni e categorie di appartenenza; lo stesso mantiene la propria posizione economica e percepisce l'indennità mensile pensionabile nella misura prevista per la qualifica corrispondente al nuovo inquadramento.
2.  Il personale che svolge funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza che ai sensi del presente articolo viene inquadrato nelle qualifiche della categoria D, mantiene la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza nelle more di acquisire, previo idoneo corso di formazione, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Nelle more del riordino complessivo del personale, la gerarchia tra gli appartenenti ai ruoli e/o qualifiche del Corpo forestale della Regione siciliana, che espletano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, è determinata come segue:
-  Dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste che è il comandante del Corpo forestale della Regione siciliana e ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
-  Dirigenti tecnici forestali;
-  Vice questori aggiunti forestali;
-  Commissari forestali;
-  Ispettori forestali;
-  Sovrintendenti forestali;
-  Assistenti forestali;
-  Agenti forestali.
4.  Nelle more del riordino complessivo del personale, per quanto attiene al personale dei ruoli tecnici e amministrativi del dipartimento regionale delle foreste, la gerarchia è determinata come segue:
-  Dirigente generale;
-  Dirigenti;
-  Funzionari direttivi;
-  Periti;
-  Revisori;
-  Collaboratori;
-  Operatori.
5.  Il personale di cui al presente articolo mantiene nella qualifica, ai fini gerarchici, l'anzianità di servizio posseduta e dovrà garantire, nelle more della definizione della nuova pianta organica, ove necessita, lo svolgimento anche delle mansioni della qualifica di provenienza.
Capitolo  XIV
DOTAZIONI ORGANICHE
Art.  41
Nuova dotazione organica del personale del Corpo forestale della Regione siciliana di cui all' art. 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, che espleta funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza

Allegato 1
Tabella A - DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEI COMMISSARI, DEI VICE QUESTORI, DEGLI ISPETTORI, DEI SOVRINTENDENTI, DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA

Ruolo dei commissari e dei vice questori: n. 80
-  Commissario forestale;
-  Commissario capo forestale;
-  Commissario superiore forestale;
-  Vice questore aggiunto forestale.
Ruolo degli ispettori: n. 200
-  Vice ispettore forestale;
-  Ispettore forestale;
-  Ispettore capo forestale;
-  Ispettore superiore forestale.
Ruolo dei sovrintendenti: n. 300
-  Vice sovrintendente forestale;
-  Sovrintendente forestale;
-  Sovrintendente capo forestale;
Ruolo degli agenti ed assistenti: n. 800
-  Agente ed allievo agente forestale;
-  Agente scelto forestale;
-  Assistente forestale;
-  Assistente capo forestale.
Art.  42
Nuova dotazione organica del personale del Corpo forestale della Regione siciliana di cui all' art. 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, che espleta attività tecnico-scientifica e tecnico-strumentale

Allegato 2
Tabella B - DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA E/O TECNICO-STRUMENTALE

Ruolo dei funzionari direttivi tecnici forestali: n. 100
-  Funzionario direttivo tecnico forestale;
-  Funzionario direttivo tecnico forestale capo;
-  Funzionario direttivo tecnico forestale superiore.
Ruolo dei periti forestali: n. 200
-  Vice perito forestale;
-  Perito forestale;
-  Perito forestale capo;
-  Perito superiore forestale.
Ruolo dei revisori forestali: n. 300
-  Vice revisore forestale;
-  Revisore forestale capo;
-  Revisore capo forestale.
Ruolo degli operatori e dei collaboratori forestali: n. 600
-  Operatore forestale;
-  Operatore scelto forestale;
-  Collaboratore forestale;
-  Collaboratore capo forestale.
Art.  43
Nuova dotazione organica del personale del Corpo forestale della Regione siciliana, di cui all' art. 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, che espleta attività amministrativa

Allegato 3
Tabella C - DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA CHE SVOLGE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Ruolo dei periti amministrativi: n. 100
-  Vice perito amministrativo;
-  Perito amministrativo;
-  Perito capo amministrativo;
-  Perito superiore amministrativo.
Ruolo dei revisori: n. 200
-  Vice revisore amministrativo;
-  Revisore amministrativo;
-  Revisore capo amministrativo.
Ruolo degli operatori e dei collaboratori amministrativi: n. 300
-  Collaboratore amministrativo;
-  Collaboratore capo amministrativo;
-  Operatore amministrativo;
-  Operatore scelto amministrativo.
Capitolo  XV
TABELLE DI EQUIPARAZIONE
Art.  44
Distintivi di grado

I distintivi di grado del personale del Corpo forestale della Regione siciliana sono uguali a quelli previsti per il personale del Corpo forestale dello Stato. Di seguito viene riportata la tabella di equiparazione tra le qualifiche appartenenti al Corpo forestale della Regione siciliana che espleta funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza con quelle degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

Corpo forestale della Regione siciliana      Corpo forestale dello Stato 
Agente forestale  Agente  
Agente scelto forestale  Agente scelto  
Assistente forestale  Assistente  
Assistente capo forestale  Assistente capo  
Vice sovrintendente forestale  Vice sovrintendente  
Sovrintendente forestale  Sovrintendente  
Sovrintendente capo forestale  Sovrintendente capo  
Vice ispettore forestale  Vice ispettore  
Ispettore forestale  Ispettore  
Ispettore capo forestale  Ispettore capo  
Ispettore superiore forestale  Ispettore superiore  
Commissario forestale  Commissario forestale  
Commissario capo forestale  Commissario capo  
Commissario superiore forestale  Commissario superiore forestale 
Vice questore aggiunto forestale  Vice questore aggiunto  

Eventuali modifiche dei distintivi di grado saranno previste con successivo decreto presidenziale.
Art.  45
Attribuzione indennità mensile pensionabile

Al personale del Corpo forestale della Regione siciliana, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 8 dell' art. 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, a far data dal 2 marzo 2007, è attribuita l'indennità mensile pensionabile in misura pari a quella prevista per le corrispettive qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato così come di seguito riportato nella tabella D, allegato 4, del presente decreto presidenziale.
Allegato 4
Tabella D

Corpo forestale della Regione siciliana      Corpo forestale dello Stato 
Vice questore aggiunto forestale       
Commissario superiore forestale  Vice questore aggiunto 
Funzionario direttivo tecnico forestale superiore   
   
Commissario capo forestale   
  Commissario capo 
Funzionario direttivo tecnico forestale capo   
   
Commissario forestale   
  Commissario 
Funzionario direttivo tecnico forestale   
   
Ispettore superiore forestale  Ispettore superiore 
Ispettore capo forestale  Ispettore capo 
Ispettore forestale  Ispettore 
Vice ispettore forestale  Vice ispettore 
Sovrintendente capo forestale  Sovrintendente capo 
Sovrintendente forestale  Sovrintendente 


Vice Sovrintendente forestale  Vice sovrintendente 
Assistente capo forestale  Assistente capo 
Assistente forestale  Assistente 
Agente scelto forestale  Agente scelto 
Agente forestale  Agente 
Perito superiore forestale  Perito superiore 
Perito capo forestale  Perito capo 
Perito forestale  Perito 
Vice Perito forestale  Vice perito 
Revisore capo forestale  Revisore capo 
Revisore forestale  Revisore 
Vice revisore forestale  Vice revisore 
Collaboratore capo forestale  Collaboratore capo 
Collaboratore forestale  Collaboratore 
Operatore scelto forestale  Operatore scelto 
Operatore forestale  Operatore 

Art.  46
Attribuzione indennità mensile pensionabile al personale amministrativo

Al personale amministrativo del Corpo forestale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, dalla data dell'inquadramento nel ruolo del Corpo forestale della Regione siciliana, sarà attribuita l'indennità mensile pensionabile, in misura pari a quella prevista per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato così come di seguito riportato nella tabella "E", Allegato 5, del presente decreto.
Allegato 5
Tabella E

Corpo forestale della Regione siciliana      Corpo forestale dello Stato 
Perito superiore amministrativo  Perito superiore 
Perito capo amministrativo  Perito capo 
Perito amministrativo  Perito 
Vice perito amministrativo  Vice perito 
Revisore capo amministrativo  Revisore capo 
Revisore amministrativo  Revisore 
Vice revisore amministrativo  Vice revisore 
Collaboratore capo amministrativo  Collaboratore capo 
Collaboratore amministrativo  Collaboratore 
Operatore scelto amministrativo  Operatore scelto 
Operatore amministrativo  Operatore 

Capitolo  XVI
COMPETENZE DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA
Art.  47
Descrizione

Ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, nel rispetto delle competenze che la legge assegna alle strutture del Dipartimento regionale delle foreste, del quale fa parte il Corpo forestale, e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali che se ne avvale nei modi previsti dalla legge, le attività del Corpo forestale della Regione siciliana sono le seguenti.
Il Corpo forestale della Regione siciliana svolge, nell'ambito del territorio regionale, le funzioni ed i compiti attribuiti in campo nazionale dal Corpo forestale dello Stato e partecipa, anche, all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività di protezione civile.
Il Corpo forestale della Regione siciliana, attraverso una capillare attività di sorveglianza, controllo e repressione, tutela il patrimonio faunistico e naturalistico regionale.
In particolare, esercita attività di contrasto alle seguenti attività illegali: illecito smaltimento dei rifiuti e immissione di inquinanti nell'ambiente naturale, bracconaggio, taglio abusivo di piante o di boschi, speculazione edilizia, irregolare sfruttamento delle cave.
Il Corpo forestale della Regione siciliana tutela i pascoli nel rispetto delle norme contenute nel R.D. n. 3267/23 e successivo regolamento di cui al R.D. n. 1126/26.
Il Corpo forestale della Regione siciliana, attraverso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, esercita azione di tutela e vigilanza sui terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23, nonché sui parchi, aree naturali protette e riserve naturali.
Inoltre attraverso il servizio CITES, come stabilito dalla convenzione di Washington, esercita attività di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.
Il Corpo forestale della Regione siciliana, nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dall'Italia in materia di biodiversità, cambiamenti climatici, lotta alla desertificazione e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona, predispone il piano forestale regionale.
Il Dipartimento regionale delle foreste istituisce il registro dei materiali di base ai fini della commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali ed esercita il controllo previsto dalla legge.
Il Corpo forestale della Regione siciliana, ai sensi della vigente legislazione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è competente alla programmazione, progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico - forestale, ricadenti nei bacini idrografici montani.
Il Corpo forestale della Regione siciliana è, altresì, competente, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, alla programmazione, al coordinamento ed al controllo nell'attuazione degli interventi di progettazione integrata in ambito forestale.
Il Corpo forestale della Regione siciliana concorre, assieme alle altre forze di Polizia dello Stato, all'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica; in particolar modo, l'azione è svolta in località situate nei territori rurali e montani, dove operano prevalentemente i distaccamenti forestali e dove le altre forze di polizia sono meno presenti.
Tra i compiti affidati al Corpo rientrano i servizi di vigilanza ai seggi elettorali ed i servizi di vigilanza nel corso di manifestazioni pubbliche, politiche e sportive.
Il Corpo forestale della Regione siciliana, attraverso il nucleo tutela patrimonio archeologico, contrasta le seguenti violazioni in materia di patrimonio archeologico.
Il Corpo forestale della Regione siciliana esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione. Tali attività vengono coordinate, a livello regionale, dal Servizio antincendi boschivi ed a livello provinciale dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
Attraverso i distaccamenti forestali di protezione civile "Madonie" ed "Etna", il Corpo forestale della Regione siciliana esercita attività finalizzate alla prevenzione, sorveglianza e soccorso in ambienti montani.

Art. 48

1. Il presente decreto sarà inoltrato alla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione siciliana per il visto di registrazione ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonchè sul sito internet della Regione siciliana al seguente indirizzo: www.presidenzaregione.it.
Palermo, 20 aprile 2007.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 20 aprile 2007 al n. 1496.
(2007.16.1161)084


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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