REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 APRILE 2007 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 30 marzo 2007.
Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto l'art. 6, paragrafo 3, della suddetta direttiva, il quale stabilisce che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;
Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante l'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Visto l'art. 1, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;
Visto l'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, disciplinante la valutazione di incidenza, il quale dispone al comma 5 che le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali;
Visto l'art. 6 del D.P.R. n. 357/97, come sostituito dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, che dispone che gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5 del medesimo D.P.R. n. 357/97 si applicano anche alle zone di protezione speciale discendenti dalla direttiva n. 79/409/CEE;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 luglio 2002, con il quale, tra l'altro, "Considerata la necessità di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di specie per la cui tutela sono state designate le zone di protezione speciale ai sensi della citata direttiva n. 79/ 409/CEE del Consiglio e sono stati individuati i siti d'interesse comunitario proposti di cui alla citata direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio", sono state emanate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;
Vista la circolare 23 gennaio 2004 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente "D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", art. 5 - Valutazione dell'incidenza - commi 1 e 2";
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2004 "Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 19 luglio 2004);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 21 luglio 2005);
Visto il decreto 21 febbraio 2005 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 7 ottobre 2005;
Visto il decreto 5 maggio 2006 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente "Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione";
Vista la decisione della Commissione della Comunità europea del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
Visto l'art. 13, commi 2 e 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005";
Visto il decreto 11 marzo 2005 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze "Modalità di pagamento delle entrate derivanti dalla prestazione dei servizi resi dalla Regione, di cui all'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17";
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente 18 agosto 2004, n. 895, col quale si attribuisce la competenza in materia di valutazione di incidenza, ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, al servizio 2 V.A.S.-V.I.A.;
Ritenuto che, nelle more dell'emanazione dell'apposito regolamento, sia necessario definire le modalità di effettuazione della procedura di valutazione di incidenza prevista dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 5, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;
Dato atto che il procedimento di valutazione di incidenza è preliminare rispetto a qualsiasi procedimento autorizzatorio o concessorio inerente la realizzazione di un piano/progetto/intervento e costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;

Decreta:


Art.  1

Le autorizzazioni ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni sono di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e segnatamente della struttura del servizio 2 V.A.S.-V.I.A.

Art.  2

La procedura di valutazione di incidenza è così disciplinata:
Lettera A - Soggetti proponenti
a)  I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori, e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato 1, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. I proponenti degli atti di pianificazione territoriale presentano, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alla competente struttura dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (in atto servizio 2 V.A.S.-V.I.A.) la documentazione di cui alla lett. B del presente articolo, corredata dello studio redatto secondo i contenuti dell'allegato 1 al presente decreto.
b)  I proponenti di progetti/interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito della Rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alla competente struttura dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (in atto servizio 2 V.A.S.-V.I.A.), ai fini della valutazione di incidenza, la documentazione di cui alla lett. B del presente articolo, corredata di uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato 2 al presente decreto, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria (pSIC), sito di importanza comunitaria (SIC), zona speciale di conservazione (ZSC), zona di protezione speciale (ZPS) tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
c)  Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano pSIC, SIC, ZSC, ZPS, come definiti dal presente decreto, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative dei siti contenute nel D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato 2 al presente decreto.
d)  Per i piani/progetti/interventi riferibili alle tipologie progettuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1996, senza limiti dimensionali, il proponente attiverà direttamente la procedura di valutazione di incidenza.
e)  Qualora un piano/progetto/intervento interessi pSIC, SIC, ZSC, ZPS ricadenti, interamente od in parte, in un'area naturale protetta, come definita dalla legge regionale 6 agosto 1991, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, la valutazione di incidenza è effettuata previo parere dell'ente di gestione dell'area stessa.
f)  Il proponente presenta l'istanza per il parere preventivo, di cui al superiore comma 5, direttamente all'ente gestore, corredata della documentazione di cui alla lett. B del presente articolo. L'ente gestore, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione, trasmette l'istanza al dipartimento regionale territorio e ambiente, corredata di apposito parere non vincolante, dandone comunicazione all'istante. In caso di inerzia o ritardo il parere si intende reso favorevolmente e l'istante ha facoltà di avanzare l'istanza direttamente al dipartimento regionale territorio e ambiente, comprovando la data dell'avvenuta ricezione dell'istanza all'ente gestore.
g)  Qualora un piano/progetto/intervento interessi pSIC, SIC, ZSC, ZPS non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, il suddetto parere viene reso dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente, dal servizio competente in materia di protezione del patrimonio naturale. A tal fine la struttura competente per il rilascio della valutazione di incidenza inoltra apposita richiesta di parere al suddetto servizio corredata della documentazione di cui alla lett. B del presente articolo, che il proponente avrà cura di produrre all'atto dell'istanza.
h)  Decorso il termine di giorni quarantacinque dalla presentazione dell'istanza si intende favorevolmente reso il parere da parte del competente servizio di cui alla lett. g).
Lettera B - Documentazione
Il proponente di un piano/progetto/intervento che ha attivato la procedura di valutazione di incidenza deve allegare, unitamente all'istanza, n. 3 copie del piano/progetto/intervento e la seguente documentazione:
i)  progetto definitivo ovvero descrizione dettagliata dell'intervento, comprensivo del computo metrico estimativo o dichiarazione del valore dell'intervento;
ii)  piano completo di tutti gli elaborati necessari alla sua approvazione;
iii)  relazione redatta secondo le indicazioni di cui agli allegati 1 o 2 al presente decreto, volto a valutare i principali effetti che detto piano/progetto/intervento può avere sul SIC, ZSC, ZPS, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
Detta relazione dovrà, inoltre, contenere i seguenti elementi:
a)  pressione antropica e sue fluttuazioni;
b)  status degli habitat presenti;
c)  status delle specie presenti;
d)  distribuzione degli habitat all'interno del sito della Rete Natura 2000;
e)  livelli di frammentazione degli stessi;
f)  livello di connessione con altre aree protette;
iv)  cartografia in scala appropriata, comunque non inferiore alla scala 1:10.000, riportante la localizzazione del piano/progetto/intervento, con indicati i vincoli di qualsivoglia natura presenti sul territorio;
v)  ricevuta di versamento ai sensi dell'art. 13, comma 2, legge regionale n. 17/2004, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni, quali indicate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
La relazione di incidenza deve essere firmata da uno o più professionisti abilitati con specifica competenza in materia e/o dal progettista del piano/progetto/intervento in possesso di equivalente esperienza, che autocertifichino le proprie competenze in campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale, paesaggistico, nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000.
Lettera C - Tempi del procedimento
1)  Il procedimento di cui al D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, si conclude con il giudizio di valutazione di incidenza che viene reso entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, completa della documentazione di cui alla lett. B del presente articolo, da parte del proponente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
2)  Per i piani di rilevanza comunale tale termine è fissato in 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, completa della documentazione di cui alla lett. B del presente articolo, da parte del proponente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
3)  La struttura competente in materia di valutazione di incidenza verifica la completezza della documentazione trasmessa richiedendo, nel caso, gli atti mancanti, che dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del proponente, pena l'archiviazione della pratica.
4)  La struttura competente può richiedere integrazioni una sola volta, in tal caso il termine riprende a decorrere dalla data in cui le integrazioni pervengono al servizio.
5)  Qualora il piano/progetto/intervento interessi pSIC, SIC, ZSC, ZPS e ricade, interamente, in un'area naturale protetta ai sensi della vigente legislazione regionale, l'ente gestore dovrà esprimere l'apposito parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
6)  Decorso tale termine il parere si ritiene reso positivamente.
7)  Qualora il piano/progetto/intervento interessi pSIC, SIC, ZSC, ZPS e non ricada neppure parzialmente in un'area naturale protetta, il parere è reso dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio competente in materia di protezione del patrimonio naturale, entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.
8)  Decorso tale termine il parere di cui al comma 7 si ritiene reso positivamente.

Art.  3

Sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza di cui al presente decreto:
a)  l'esercizio delle pratiche agronomiche ordinarie su ordinamenti colturali esistenti, a meno che lo stesso non comporti mutamenti o realizzazione di nuove strutture per colture protette;
b)  l'esercizio di attività zootecniche esistenti non condotte su scala industriale;
c)  interventi silvocolturali ordinari, compresi i tagli di utilizzazione ed esclusi i tagli di conversione;
d)  la posa di cavi e/o altri manufatti e/o impianti comunque interrati lungo la viabilità esistente;
e)  l'installazione di impianti solari fotovoltaici e impianti solari termici come definiti all'art. 2, comma 6, lett. a) e b), e comma 7, del decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 173 del 17 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2006, purché di dimensioni complessivamente non superiori a 100 mq.;
f)  gli interventi che contengono solo previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria (di cui alle previsioni dell'art. 20, legge regionale n. 71/78, lett. a e b) ovvero interventi di qualsivoglia natura che non comportino ampliamenti dell'esistente, aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma e/o cambio di destinazione d'uso, variazioni tipologiche, formali e/o planoaltimetriche, a condizione che il soggetto proponente e il tecnico incaricato dichiarino con responsabilità solidale che gli stessi interventi proposti e le relative attività di cantiere non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti;
g)  gli interventi di ordinaria manutenzione delle sedi stradali e delle reti di servizi esistenti;
h)  azioni di manutenzione e di ripristino dei muretti a secco esistenti;
i)  le azioni volte alla conservazione del sottobosco.

Art.  4

1)  Il proponente di un piano/progetto/intervento, esclusi quelli riferibili alle tipologie progettuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1996, qualora ritenga lo stesso privo di incidenza su un pSIC, SIC, ZSC, ZPS, presenta al servizio competente apposita istanza di verifica (screening) corredata della documentazione di seguito elencata:
a)  relazione tecnica illustrativa del piano/progetto/ intervento da realizzare (localizzazione, tipologia delle azioni e delle opere, dimensioni, complementarietà con altri piani/progetti/interventi, descrizione del sito della Rete Natura 2000, ecc.) a firma di professionista abilitato competente in materia;
b)  cartografia in scala appropriata, comunque non inferiore a 1:10.000, riportante la localizzazione del piano/progetto/intervento;
c)  carta dei vincoli;
d)  documentazione fotografica a colori con allegata cartografia riportante i punti di ripresa.
2)  La struttura competente, sulla base della documentazione trasmessa e delle caratteristiche del sito, comunica al proponente se il piano/progetto/intervento è da assoggettare alla successiva procedura di valutazione di incidenza entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata di tutta la documentazione richiesta.
3)  Decorso tale termine senza che la struttura competente si pronunci in merito, il soggetto proponente il piano/progetto/intervento ha la facoltà di non attivare la procedura di valutazione di incidenza e dare corso, sotto la propria personale responsabilità, ai lavori e/o opere con le medesime procedure per la dichiarazione di inizio attività prevista dalla vigente legislazione urbanistica, producendo apposita perizia giurata del professionista abilitato.
4)  Nell'ipotesi di cui al comma precedente il proponente ed il professionista sono solidalmente responsabili per l'eventuale danno ambientale prodotto ed accertato dai controlli successivi e responsabili secondo le leggi vigenti.
5)  L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente comunica ai competenti ordini professionali l'esito dei controlli effettuati, qualora si riscontrino difformità e/o anomalie rispetto a quanto dichiarato dal professionista, per i provvedimenti di competenza, ai termini della vigente legislazione.
Art.  5
Norme transitorie

1)  I piani di cui all'art. 2, lett. A, comma a), del presente decreto, già adottati all'entrata in vigore del presente provvedimento, devono essere integrati da parte del proponente con lo studio di cui all'art. 2, lett. B, comma ii) del presente decreto e sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza.
2)  I piani di cui all'art. 2, lett. A, comma a), attualmente in vigore, approvati dopo la pubblicazione del D.M. 3 aprile 2000, devono essere verificati dalle amministrazioni competenti per l'approvazione e, se ritenuti in contrasto con gli obiettivi di conservazione dei pSIC, SIC, ZSC, ZPS, soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, lett. A, del presente decreto.
3)  Alla data pubblicazione del presente decreto, ai procedimenti di valutazione di incidenza dei progetti e interventi per i quali non si sia ancora concluso il procedimento, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto.

Art.  6

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, sono in vigore le disposizioni di cui al D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 marzo 2007.
  INTERLANDI 

Allegato 1
CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGRAMMI

A)  Caratteristiche dei piani
La relazione per la valutazione di incidenza per i piani aventi rilevanza comunale, provinciale o regionale deve considerare gli effetti diretti e indiretti che le previsioni del piano possono avere sui siti della Rete Natura 2000.
La relazione deve contenere:
1)  tipologia delle azioni e/o opere: illustrazione di massima degli interventi previsti, con descrizione delle caratteristiche del piano, delle attività necessarie alla realizzazione delle opere previste dal medesimo, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono;
2)  dimensioni e/o ambito di riferimento: superficie territoriale interessata dal piano con percentuale della superficie interessata rispetto alla superficie totale del sito, localizzazione su elaborati cartografici in scala 1:25.000 dell'area interessata dal sito e l'eventuale presenza di aree protette;
3)  complementarietà con altri piani: eventuali attuazioni di norme legislative che disciplinano la pianificazione territoriale; inventario dei piani, progetti, politiche settoriali che interessano il territorio nel quale ricade il sito (considerare se gli altri piani proposti o in concorso possano determinare, congiuntamente a quello in esame, un effetto sommatorio con incidenza significativa sui siti Natura 2000);
4)  regime vincolistico sul territorio comunale; regolamentazioni legate ai vincoli esistenti sul territorio e in generale alle attività antropiche (es.: norme statutarie, usi civici); inventario e valutazione dell'intensità delle attività umane presenti all'interno del sito;
5)  uso delle risorse naturali: vanno indicate in linea generale con particolare attenzione al fattore acqua; indicare il consumo o l'inaccessibilità, temporanea o permanente, di suolo, acqua o altre risorse, in fase di cantiere o a regime;
6)  produzione di rifiuti: va indicata la quantità massima, la natura dei rifiuti prodotti e le modalità di smaltimento;
7)  inquinamento e disturbi ambientali: vanno indicate le eventuali emissioni di sostante inquinanti in atmosfera, di rumori e ogni altra causa di disturbo sia in corso d'opera che a regime;
8)  rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate: devono essere previsti i rischi infortunistici e le misure di prevenzione e protezione adottate.
B)  Interferenze con il sistema ambientale
1)  Quadro conoscitivo degli habitat e specie contenuti nei siti e del loro stato di conservazione; descrizione fisica del sito; descrizione biologica (mappatura degli habitat presenti e uso del suolo, distribuzione reale e potenziale delle specie floristiche e faunistiche del sito, fitosociologia, liste delle specie botaniche e zoologiche, ivi compresi gli invertebrati); attività antropiche.
2)  Descrizione dell'ambiente naturale direttamente interessato ed eventuale interferenza con aree della Rete Natura 2000 limitrofe.
3)  Interferenze sulle componenti abiotiche: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con riferimento all'eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento o depauperamento, anche temporaneo, delle falde idriche.
4)  Interferenze sulle componenti biotiche: descrizione dell'interferenza sugli habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche indicate nei formulari Natura 2000 dei siti.
5)  Descrizione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche con relativa indicazione in cartografia (scala 1:10.000) nella zona interessata dalla loro presenza. Relazione sull'influenza che il piano avrà sulla loro condizione ecologica.
6)  Connessioni ecologiche: eventuali frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate.
7)  Valutazione del grado di significatività dell'incidenza diretta o indiretta che il piano/progetto/intervento può avere sui pSIC, SIC, ZSC, ZPS.
8)  Descrizione delle misure di mitigazione che si intendono adottare per ridurre o eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.
9)  Nel caso in cui, nonostante l'adozione di misure di mitigazione, si verifichi un'incidenza significativa e non sia possibile adottare soluzioni alternative, è necessario individuare misure di compensazione adeguate, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 5, D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.
10)  Nel caso di misure di compensazione, queste dovranno essere efficaci nel momento dell'effettuazione dei mutamenti, tranne nel caso in cui sia dimostrato che la propedeuticità non è necessaria per garantire la coerenza della Rete e l'efficienza ecologica del sito.
11)  Screening: il piano dovrà individuare quali siano i piani attuativi e gli interventi da sottoporre a successiva e specifica valutazione di incidenza e quali siano quelli per i quali la valutazione di incidenza dello stesso piano si configura come una fase di screening esaustiva della procedura.
12)  Obiettivi gestionali: dovranno essere recepiti gli obiettivi gestionali generali dell'insieme dei siti Natura 2000 e della rete ecologica locale.
E' opportuno in sede di predisposizione della relazione di incidenza, l'uso del documento "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat n. 43/92/CEE" pubblicato dalla Commissione europea.
Allegato 2
CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PROGETTI E INTERVENTI

A)  Caratteristiche dei progetti
1)  Tipologia delle azioni e/o opere: illustrazione dell'intervento, con descrizione delle caratteristiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera e/o dei lavori, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono.
2)  Dimensioni e/o ambito di riferimento: superficie territoriale interessata dall'intervento e quella temporaneamente interessata per la realizzazione dell'intervento stesso, con percentuale della superficie interessata rispetto alla superficie totale del sito e percentuale di habitat interessato rispetto all'intero habitat presente nel sito, localizzazione su elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal sito della Rete Natura 2000, che rechi in evidenza la sovrapposizione delle l'eventuale presenza di aree protette.
3)  Complementarietà con altri interventi.
4)  Uso delle risorse naturali: indicazioni delle risorse utilizzate sia successivamente alla realizzazione dell'intervento, a regime, sia quelle utilizzate soltanto nel corso della realizzazione dell'intervento stesso.
5)  Produzione di rifiuti: va indicata la quantità e la natura dei rifiuti prodotti sia nel corso della realizzazione dell'intervento che successivamente alla sua realizzazione, a regime. Va indicata anche la destinazione dei rifiuti.
6)  Inquinamento e disturbi ambientali: vanno indicate le eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e di ogni altra causa di disturbo sia in corso d'opera che a regime.
7)  Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate: devono essere previsti i rischi infortunistici e le misure di precauzione adottate.
B)  Interferenze con il sistema ambientale
1)  Descrizione dell'ambiente naturale direttamente interessato ed eventuale interferenza con siti Rete Natura 2000 limitrofi o correlati.
2)  Interferenze sulle componenti abiotiche: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con riferimento all'eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento, o depauperamento, anche temporaneo, delle falde idriche.
3)  Interferenze sulle componenti biotiche: descrizione dell'interferenza sugli habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche indicate nel relativo formulario Natura 2000 del sito.
4)  Connessioni ecologiche: vanno considerate le eventuali frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate.
5)  Valutazione del grado di significatività dell'incidenza diretta o indiretta che il piano/progetto/intervento può avere sui pSIC, SIC, ZSC, ZPS.
6)  Descrizione delle misure di mitigazione che si intendono adottare per ridurre od eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.
7)  Nel caso in cui, nonostante l'adozione di misure di mitigazione, si verifichi un'incidenza significativa e non sia possibile adottare soluzioni alternative, è necessario individuare misure di compensazione adeguate, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 5, D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.
8)  Nel caso di misure di mitigazione, queste dovranno essere efficaci nel momento dell'effettuazione del danno, tranne nel caso in cui sia dimostrato che la propedeuticità non è necessaria per garantire la coerenza della Rete e l'efficienza ecologica del sito.
E' opportuno, in sede di predisposizione della relazione di incidenza, l'uso del documento "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat n. 43/92/CEE" pubblicato dalla Commissione europea.
(2007.15.1074)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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