REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 APRILE 2007 - N. 20
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 3 aprile 2007.
Disposizioni sulle "aree naturali protette".

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, gli artt. 3 e 4 di detta direttiva;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e, in particolare, l'art. 1, comma 5;
Vista la direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e, in particolare, gli artt. 6 e 7;
Vista la deliberazione del comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 1997, che include nella classificazione delle aree protette le zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e le zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ovvero quelle aree che costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000 di cui all. 3 della citata direttiva n. 92/43/CEE;
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha soppresso il comitato per le aree naturali protette e ha stabilito che le relative funzioni siano esercitate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante l'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, che stabilisce:
-  all'art. 4, comma 1, che spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano assicurare per i proposti siti di importanza comunitaria (di seguito pSIC) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;
-  all'art. 4, comma 2, che spetta altresì alla regione e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'adozione per le ZSC, entro sei mesi dalla loro designazione, delle "misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti";
-  all'art. 4, comma 3, che stabilisce che qualora le ZSC "ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta... omissis..., le opportune misure di conservazione e le norme di gestione";
-  all'art. 6, comma 2, che gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5 si applicano anche alle ZPS;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 luglio 2002, concernente "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2005, recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del comitato per le aree naturali protette: gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e zone speciali di conservazione (ZSC)";
Vista la nota della Commissione della Comunità europea del 4 aprile 2006, con la quale si comunica la procedura di infrazione n. 2006/2131 poiché: "Alla luce dello studio conformità svolto sulla normativa italiana di recepimento della direttiva n. 79/409/CEE la Commissione ha potuto constatare che l'Italia ha un sistema di recepimento della direttiva non completamente conforme e che non ne garantisce la corretta applicazione";
Tenuto conto che lo scopo delle direttive nn. 79/409/CEE e 92/43/CEE è garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione: uno degli strumenti a ciò preposti è l'istituzione di zone di protezione speciale (ZPS) e zone speciali di conservazione (ZSC), che nel loro insieme formano una rete ecologica europea coerente di aree denominata Natura 2000;
Tenuto conto che a tale scopo le misure di conservazione previste per i siti della rete Natura 2000 dalla direttiva n. 92/43/CEE e dal suo recepimento nazionale attraverso il D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni devono essere conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie presenti nei siti, allo scopo di evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie;
Tenuto conto che la legge n. 394/91 prevede, agli artt. 4 e 8, le modalità con cui sono individuate, delimitate e istituite le aree protette nazionali, ed all'art. 6 le misure di salvaguardia da applicare alle aree protette proposte, nonché l'operare dei divieti e le deroghe di cui all'art. 11 della medesima legge dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento;
Tenuto conto che la direttiva n. 92/43/CEE prevede, agli artt. 4 e 5, l'iter per l'individuazione, la proposta, la selezione e la designazione delle zone speciali di conservazione, e all'art. 6 le misure di conservazione da applicare a tali aree e che ciò è ribadito rispettivamente dagli artt. 3, 4bis, 4 e 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Tenuto conto che la direttiva n. 79/49/CEE prevede, agli artt. 3 e 4, l'istituzione di zone di protezione speciale finalizzate al "mantenimento e alla sistemazione conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, nonché al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi" e che ciò è ribadito all'art. 1, comma 5, della legge n. 157/92;
Tenuto conto che la direttiva n. 92/43/CEE all'art. 7 prevede che alle ZPS si applichino gli obblighi contenuti nell'art. 6 in sostituzione di quelli derivanti dall'art. 4 della direttiva n. 79/49/CEE e che ciò è stato recepito dall'art. 6 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, uniformando così la gestione delle diverse tipologie di aree facenti parte della rete Natura 2000;
Considerato che ai sensi dei sopra citati rispettivi provvedimenti comunitari e nazionali che dettano le finalità e le modalità per l'individuazione, istituzione/designazione e gestione delle aree facenti parti del sistema delle aree protette e della rete Natura 2000, le procedure ed i criteri in base a cui queste diverse aree protette sono state identificate presentano diversità;
Considerato che il patrimonio naturale che costituisce l'obiettivo di conservazione e valorizzazione previsto all'art. 1 della legge n. 394/91 (formazioni fisiche, geologiche, morfologiche e biologiche) ha una accezione più vasta rispetto alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni di specie di flora e di fauna ritenuti di interesse comunitario che è l'obiettivo specifico delle direttive nn. 79/409/CEE e 92/43/CEE;
Considerato che tutte le aree naturali protette sopra citate concorrono, in modo complementare, all'obiettivo di conservare le risorse del territorio nazionale attraverso differenti regimi di tutela applicati ad aree che in larga misura interessano lo stesso territorio;
Considerato che il D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 4, comma 3, ha evidenziato che le misure di conservazione previste per le aree naturali protette si applicano alle ZPS e ZSC solo per le porzioni ricadenti all'interno del perimetro di aree naturali protette;
Considerato che il D.M. 3 settembre 2002, concernente "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" ha evidenziato in che rapporto sono da considerare gli strumenti di gestione previsti nella normativa vigente in caso di sovrapposizione nello stesso territorio di differenti regimi di tutela;
Considerato che il D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 1, comma 2, ha previsto che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano devono stabilire per tutte le ZPS designate le misure di conservazione previste dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 357/97 stesso, in adempimento degli obblighi contenuti nell'art. 6 della direttiva n. 92/ 43/CEE;
Considerato che, al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, il comma 1226 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli artt. 4 e 5 del regolamento di cui al D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare;
Ritenuto che, alla luce di quanto sopra ritenuto, sia necessario definire la disciplina di tutela da applicare alla Regione siciliana ai siti di Natura 2000;

Decreta:


Art.  1

L'inclusione delle ZPS e delle ZSC nella classificazione delle aree naturali protette operata dal comitato deve essere intesa come una estensione delle tipologie di aree protette previste dalla legge n. 394/91 (parco nazionale, riserva nazionale statale, parco naturale interregionale, parco naturale regionale) e non come riconoscimento di parità tra i siti Natura 2000 e le aree protette sensu legge quadro.

Art.  2

I siti di Natura 2000 contribuiscono al raggiungimento della finalità della legge quadro in armonia con quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 394/91, che attribuisce al comitato per le aree naturali protette la potestà di "operare una ulteriore classificazione delle aree naturali protette per le finalità della presente legge e per rendere più efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali" non alla necessità di utilizzare gli strumenti di tutela da essa individuati ovvero le misure di salvaguardia dell'art. 6 e i divieti e le procedure per eventuali deroghe dell'art. 11 dell'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento.

Art.  3

Alle ZPS e ZSC che non ricadono all'interno di aree naturali protette e di aree marine protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano unicamente le misure di conservazione previste dal D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive nn. 79/49/CEE e 92/43/CEE.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 aprile 2007.
  INTERLANDI 

(2007.15.1073)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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