REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 APRILE 2007 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 12 aprile 2007, n. 9.
Direttive e adempimenti per la realizzazione e la gestione economico-finanziaria di master universitari di I e II livello (P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 3.07, azione C).

AI MAGNIFICI RETTORI DELLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
ALL'ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE - DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
e, p.c.  AL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

I  capitolo
PREMESSA

I.1.  Finalità generali
La Regione, con il finanziamento degli interventi di cui all'avviso pubblico per la realizzazione di master universitari di I e II livello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 23 dicembre 2005, in coerenza con le finalità dell'asse III del P.O.R. Sicilia 2000/2006, promuove un'offerta adeguata di formazione superiore e universitaria volta ad indurre nuove occasioni di sviluppo.
Gli obiettivi regionali, individuati nella scheda di misura 3.07 del Complemento di programmazione, volti ad espandere la dotazione, la disponibilità e la qualità delle risorse umane rispondenti ai nuovi fabbisogni di profili professionali ad alta qualificazione, al fine di accrescere la competitività dell'economia siciliana, si articolano nell'ambito dell'azione c) nella promozione e sostegno della formazione superiore mediante master universitari di I e II livello, da tenersi presso sedi operative organizzate nel territorio regionale siciliano, nei settori di rilevanza strategica per lo sviluppo socioeconomico siciliano.
Con la presente circolare si impartiscono le disposizioni per la regolare ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate ai progetti di master universitari di I e II livello selezionati a seguito dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 23 dicembre 2005.
I.2.  Norme di riferimento
Per la realizzazione degli interventi sono norme di riferimento:
i regolamenti dei fondi strutturali, ed in particolare:
-  il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L161 del 26 giugno 1999;
-  il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L213 del 13 agosto 1999;
-  il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L130 del 31 maggio 2000;
-  il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L193 del 29 luglio 2000;
-  il regolamento CE n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L63 del 3 marzo 2001;
-  il regolamento CE n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il regolamento CE n. 1145/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L72 dell'11 marzo 2004;
-  il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato con decisione della Commissione C(2000) 2050 dell'1 agosto 2000;
-  il Programma operativo regionale Sicilia 2000/ 2006 n. 1999.IT.16.1.PO.011, adottato con deliberazione n. 206 del 31 maggio 2004 dalla Giunta regionale e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2004) n. 5184 del 15 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
-  il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 404 del 21 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
-  la circolare emanata dal Ministero del lavoro n. 41 del 5 dicembre 2003, concernente la "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell'ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)";
-  la circolare n. 6 dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione dell'11 giugno 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte I) n. 31 del 23 luglio 2004, riguardante "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi" e successive modifiche ed integrazioni;
-  l'avviso pubblico per la realizzazione di master universitari di I e II livello, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 23 dicembre 2005;
-  il decreto n. 1285/XIV del 20 novembre 2006, registrato dalla Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 2 febbraio 2007, di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti di master universitari di I e II livello.
II  capitolo
DISPOSIZIONI GENERALI

II.1.  Obblighi generali
L'università soggetto proponente, che ha richiesto il cofinanziamento di attività di alta formazione ai sensi dell'avviso pubblico per la realizzazione di master universitari di I e II livello, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 23 dicembre 2005, il cui progetto è stato ammesso al cofinanziamento, in qualità di soggetto che beneficia del finanziamento è unico soggetto responsabile della gestione dei fondi e dello svolgimento e completamento delle attività previste dal progetto.
L'università proponente in attuazione del progetto approvato nel rispetto della normativa sopra richiamata ed, in quanto compatibili, dei regolamenti di ateneo per l'attuazione dei master, deve:
a)  attuare le azioni previste dal progetto nel rispetto delle previsioni dell'avviso pubblico di riferimento e della presente circolare ed, in particolare, degli aspetti procedurali, assolvendo agli adempimenti elencati nei seguenti capitoli;
b)  garantire che le attività formative cofinanziate attraverso il P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 3.07, azione c), non beneficiano di altri finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari;
c)  assicurare la messa a disposizione della quota di cofinanziamento;
d)  assicurare la corretta realizzazione delle attività previste dal progetto e il rispetto degli obiettivi dichiarati, impegnandosi ad eseguire il progetto nei tempi, con i modi e con le forme descritte, con la diligenza necessaria al raggiungimento degli obiettivi formativi progettati e secondo criteri di qualità ed efficacia;
e)  garantire il rispetto della coerenza delle attività sviluppate e delle finalità dichiarate nel progetto approvato, fornendo, in caso di eventuali scostamenti, indicazioni correttive per un riallineamento anche in funzione di nuovi elementi di contesto che potranno emergere nel corso di svolgimento delle attività tali da rendere necessaria l'introduzione di modifiche nel progetto originario finalizzate a salvaguardare l'efficacia e la qualità delle azioni.
L'università soggetto proponente deve altresì assicurare l'adeguata pubblicizzazione dell'intervento finanziato e di tutti i prodotti realizzati nell'ambito del progetto (elaborati, pubblicazioni, banche dati, etc.) attraverso l'applicazione del regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L130 del 31 maggio 2000.
L'eventuale diffusione di tali prodotti dovrà avvenire a titolo gratuito, ed almeno una copia dovrà essere consegnata al dipartimento regionale pubblica istruzione.
II.2.  Adempimenti propedeutici all'avvio delle attività
L'avvio delle attività è vincolato alla specifica autorizzazione da parte del dipartimento regionale pubblica istruzione, che interverrà a seguito della verifica della documentazione di seguito richiesta.
L'università proponente, in qualità di soggetto responsabile della gestione e realizzazione complessiva del progetto ammesso a cofinanziamento, preliminarmente all'avvio delle attività deve:
1)  trasmettere all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, dipartimento pubblica istruzione, servizio istruzione universitaria, U.O. XIV, via Ausonia n. 122 - 90146 Palermo, entro 10 giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento:
a)  Atto di adesione
L'atto di adesione dovrà essere presentato secondo il modello allegato (allegato 1) contenente, tra l'altro, la presa d'atto del finanziamento e l'impegno al cofinanziamento del progetto;
b)  Accordo
L'accordo con gli altri partner di progetto, secondo il modello allegato (allegato 2), debitamente sottoscritto da tutti i competenti legali rappresentanti dei soggetti coinvolti nel progetto, deve essere presentato in copia conforme all'originale, e deve identificare il progetto anche con il numero di codice europeo che verrà indicato nella nota di comunicazione.
L'accordo dovrà definire dettagliatamente, in conformità a quanto previsto nel progetto presentato, i rapporti e gli obblighi reciproci e contenere esplicita formalizzazione dell'adesione alla realizzazione del progetto secondo le modalità stabilite dall'avviso pubblico di riferimento e dalla presente circolare;
c)  Delibera dell'organo esecutivo dell'ateneo
Delibera dell'organo esecutivo dell'ateneo con la quale viene assunto incondizionato impegno alla restituzione delle somme eventualmente percepite, in caso di spese non riconosciute, in caso di revoca del finanziamento per inadempimento degli obblighi assunti ed in ogni altro caso di somme indebitamente percepite.
2)  Acquisire preventivamente in sede di predisposizione degli atti propedeutici alla formalizzazione dell'accordo dai soggetti privati coinvolti, e rendere disponibile per gli eventuali controlli, tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza ed, in particolare, quella richiamata al capitolo 8 - Modalità di realizzazione - dell'avviso pubblico per la realizzazione di master universitari di I e II livello, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 23 dicembre 2005.
II.3.  Obblighi specifici inerenti l'attività formativa
L'università proponente deve attuare le azioni previste dal progetto nel rispetto degli aspetti procedurali, assolvendo ai seguenti adempimenti:
1)  trasmettere all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, dipartimento pubblica istruzione, servizio istruzione universitaria, U.O. XIV, via Ausonia n. 122 - 90146 Palermo, nonché per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail uob14istruzione@regione.sicilia.it, entro 60 giorni, a seguito dell'autorizzazione all'avvio dei progetti:
-  comunicazione della data di effettivo inizio delle attività previste dal progetto e la data dell'avvio delle attività di pubblicizzazione (modello allegato 3);
-  comunicazione della data di effettivo inizio delle attività formative e contestualmente la data prevista di conclusione delle suddette attività (modello allegato 4);
-  il calendario delle attività corsali, ed il relativo programma di dettaglio, che dovrà essere aggiornato sulla base delle eventuali variazioni avvenute nel mese precedente;
-  l'elenco dei destinatari dell'intervento cofinanziato e le generalità degli allievi: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, condizione lavorativa, residenza, cittadinanza, telefono, titolo di studio posseduto (modello allegato 4);
-  l'elenco del personale docente e non docente coinvolto nell'iniziativa (modello allegato 4);
-  l'elenco delle risorse logistiche e strumentali messe a disposizione per la realizzazione dell'iniziativa;
-  la proposta di modello di monitoraggio e auto-valutazione previsto per le attività inserite nel progetto;
dovrà, altresì, essere comunicata la data di avvio delle attività di stage/tirocinio formativo entro 10 giorni dall'avvio della stessa (modello allegato 5);
2)  tenere i seguenti appositi registri, ritualmente vidimati dall'ufficiale rogante d'ateneo, da esibire su richiesta del dipartimento pubblica istruzione senza alcun obbligo di preventiva comunicazione:
-  il registro ufficiale delle presenze, firmato dal responsabile del corso, che attesti le presenze degli allievi e dei docenti, nonché l'attività svolta;
-  il registro ufficiale di carico e scarico su cui annotare gli acquisti nonché le precedenti giacenze di magazzino e le relative erogazioni e/o utilizzazioni dei materiali;
-  registri, moduli o bollettini di consegna da far firmare al ricevente, nel caso in cui si fornisca agli allievi materiale didattico e per esercitazioni pratiche, a titolo gratuito, il cui costo sia esposto nella rendicontazione di spesa;
3)  trasmettere al dipartimento pubblica istruzione:
-  documenti propedeutici all'erogazione del 1° acconto (modello allegato 6);
-  documenti propedeutici all'erogazione del 2° acconto/saldo (modello allegato 6-bis);
-  relazione trimestrale sull'attività di progetto svolta (modello allegato 7);
-  relazione finale sulle attività svolte, da inviare contestualmente alla rendicontazione finale, (modello allegato 7);
4)  rispettare le norme relative all'idoneità delle strutture utilizzate per l'iniziativa.
II.4.  Obblighi specifici inerenti allievi e docenti
L'università proponente, per quanto attiene agli allievi e ai docenti, deve:
5)  assicurare trasparenti modalità di conferimento degli incarichi del personale docente e non docente, seguendo le regole di evidenza pubblica prescritte dai singoli regolamenti d'ateneo ed assicurare il rispetto delle previste incompatibilità;
6)  trasmettere copia del bando di selezione degli allievi e mettere a disposizione la relativa documentazione;
7)  rispettare i criteri di selezione dei candidati, unitamente alle modalità di composizione della commissione di selezione, puntualizzati nella proposta progettuale approvata, e secondo le previsioni dell'avviso di riferimento;
8)  predisporre idonee modalità di valutazione finale, in coerenza con il progetto approvato, che tengano conto anche del percorso individuale dei corsisti;
9)  istituire la commissione d'esame finale, che sarà presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dal dipartimento regionale pubblica istruzione, e composta da due docenti dell'università ed un rappresentante del mondo del lavoro;
10)  comunicare la data di svolgimento degli esami finali e gli esiti degli stessi;
11)  rispettare la vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa a tutela dei soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto;
12)  garantire la massima pubblicità, opportunamente documentata, dell'intervento comunitario, così come previsto dal regolamento CE n. 1159 del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali.
In particolare, tutti gli allievi dovranno essere esplicitamente informati di partecipare ad un'attività cofinanziata dal Fondo sociale europeo.
Inoltre, in tutte le attività aventi rilevanza esterna (seminari, pubblicazioni, etc.), dovrà essere garantita un'adeguata pubblicizzazione del cofinanziamento comunitario;
13)  garantire il rispetto della normativa regionale, nazionale, comunitaria vigente, nonché delle direttive e delle procedure di attuazione degli interventi cofinanziati dalla U.E. ivi compreso il rispetto delle pari opportunità;
14)  fornire i dati di monitoraggio della condizione occupazionale degli allievi ad un anno dalla chiusura dei corsi, idonei a mettere in evidenza la coerenza della stessa col percorso formativo, anche predisponendo appositi questionari da consegnare ai corsisti a chiusura delle attività formative per la successiva acquisizione dei dati ivi richiesti nei termini sopra indicati.
II.5.  Obblighi specifici inerenti la documentazione tecnico-contabile
L'università proponente, per quanto attiene la documentazione tecnico-contabile, dovrà:
15)  compilare e inviare al dipartimento regionale pubblica istruzione, servizio istruzione universitaria - U.O. XIV e area affari generali, U.O. II, via Ausonia n. 122 - 90146 Palermo, il piano finanziario di dettaglio del progetto secondo lo schema inserito nell'allegato 8; tale schema dovrà essere corredato da una specifica nota, idonea a esplicitare le motivazioni alla base della ripartizione delle risorse tra le voci di costo;
16)  tenere specifica contabilità separata con sistemi informatici che consentano di ottenere, in qualsiasi momento, gli estratti riepilogativi e sinottici di tutte le movimentazioni riguardanti il progetto ammesso a cofinanziamento;
17)  predisporre la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute direttamente riconducibile all'attività cofinanziata ed esibirla ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo, comunitari, nazionali e regionali;
18)  rispettare la parametrazione fra le diverse macro-categorie di spesa, come previsto dall'avviso pubblico di riferimento, limitare la possibile variazione all'interno delle macro-categorie stesse ed attenersi per ogni eventuale variazione alle disposizioni di cui al successivo capitolo IX;
19)  conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa ad ogni singolo progetto, correttamente catalogata e ordinata almeno fino a tre anni successivi alla conclusione del Programma operativo regionale (2011), presso la sede dell'università proponente o presso la sede di svolgimento delle attività o dando comunicazione dell'esatta ubicazione all'Amministrazione regionale contestualmente alla comunicazione di inizio attività; in spazi opportunamente protetti, separatamente rispetto alla documentazione relativa alla gestione ordinaria dell'università proponente e del soggetto partner, e resa disponibile e facilmente accessibile per eventuali controlli da parte dei competenti organi;
20)  inviare le certificazioni delle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni che verranno comunicate, successivamente all'autorizzazione all'avvio delle attività, dall'area III affari generali, competente in materia;
21)  inviare la rendicontazione delle spese sostenute, verificandone preliminarmente congruenza ed ammissibilità ed assicurando il rispetto procedurale della normativa regionale nazionale e comunitaria in materia secondo le indicazioni che verranno comunicate, successivamente all'autorizzazione all'avvio delle attività, dall'area III affari generali, competente in materia;
22)  predisporre la presenza di personale idoneo ad assistere ed agevolare i funzionari incaricati del controllo;
23)  comunicare quale è l'ufficio o l'incaricato della gestione contabile, amministrativa delle attività ed il nominativo ed il numero di codice fiscale del referente per il sistema monit-web responsabile del monitoraggio finanziario;
24)  utilizzare per tutta la corrispondenza e la documentazione relativa al progetto il numero di codice europeo identificativo dello stesso.
II.6.  Obblighi specifici inerenti il monitoraggio e la rendicontazione del progetto
L'università proponente, in considerazione dei diversi adempimenti previsti a livello comunitario in materia di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, dovrà fornire tutta la documentazione necessaria per monitorare in qualsiasi momento l'andamento del progetto e per consentire gli opportuni ed obbligatori controlli previsti a livello comunitario, nazionale e regionale.
Pertanto, l'università proponente dovrà adempiere le indicazioni che verranno comunicate, successivamente all'autorizzazione all'avvio delle attività, dall'area III affari generali, competente in materia.
Per quanto concerne la rendicontazione delle spese, l'università proponente dovrà produrre la documentazione tecnico-contabile, in conformità a quanto riportato nel precedente II.5, secondo le indicazioni che verranno comunicate, successivamente all'autorizzazione all'avvio delle attività, dall'area III affari generali, competente in materia.
Si rammenta che l'università proponente è chiamata a verificare preliminarmente l'imputabilità e la coerenza delle spese al progetto finanziato, e successivamente l'ammissibilità delle spese secondo le regole di gestione di riferimento.
III  capitolo
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

Sulla base dell'importo richiesto per la realizzazione del progetto approvato, come esplicitato nel piano finanziario ivi allegato, la quota di cofinanziamento a carico della misura 3.07 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 sarà erogata dal dipartimento regionale pubblica istruzione con accreditamento sul sottoconto di tesoreria unica, se università statale, o con accreditamento su conto corrente bancario, se università pubblica non statale, con le seguenti modalità:
-  il 50%, quale primo anticipo, a seguito di specifica istanza (allegato 6) da inviare al dipartimento regionale pubblica istruzione, servizio istruzione universitaria, U.O. XIV e area affari generali, U.O. II, via Ausonia n. 122 - 90146 Palermo, a seguito della trasmissione della documentazione comprovante l'effettivo avvio del progetto;
-  il 30%, quale seconda anticipazione, a seguito di specifica istanza (allegato 6bis) da inviare al dipartimento regionale pubblica istruzione, contenente la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che attesti l'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione dell'intero finanziamento, accompagnata dalla stampa dell'ultima certificazione monit-web delle spese sostenute e dalla relazione intermedia dell'attività di progetto svolta (allegato 7), da cui si rilevi che il 50% delle attività previste dal progetto sono state svolte;
-  il 20% a saldo, a seguito di specifica istanza (allegato 6bis) dopo la verifica della rendicontazione finale comprendente la quota obbligatoria di cofinanziamento prevista nel progetto approvato, trasmessa unitamente alla relazione finale sulle attività svolte (allegato 7).
Al riguardo si evidenzia che la mancata rendicontazione della quota obbligatoria di cofinanziamento non permetterà di svincolare il 20% a saldo.
Le autocertificazioni relative ai dati di monitoraggio e rendicontazione dovranno essere rese dall'università proponente (a firma del legale rappresentante) e devono essere comprensive anche delle spese eventualmente sostenute dagli altri organismi coinvolti.
Il contributo concesso è determinato nelle aliquote massime delle spese e dei costi riconoscibili a cofinanziamento comprensivi di I.V.A. e oneri accessori ove tale imposta non costituisca un costo trasferibile.
L'importo assegnato verrà liquidato all'università proponente a seguito di apposita istanza, ed, ad eccezione del primo anticipo, dietro dichiarazioni di spese sostenute e comprovate da appositi documenti ed in relazione allo stato di avanzamento del progetto, sulla base delle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità indicate.
L'università proponente pubblica non statale dovrà altresì presentare la documentazione, indicata all'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998, in materia di certificazione antimafia ed altresì garantire tutti i pagamenti effettuati dal dipartimento pubblica istruzione con apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa da stipulare entro 15 giorni dalla ricezione della nota di ammissione al finanziamento.
Nell'ipotesi in cui, al termine del progetto e sulla base della situazione contabile finale, risultasse una somma ammissibile di spesa inferiore a quanto definito al presente articolo, il dipartimento pubblica istruzione provvederà a liquidare il saldo finale fino alla concorrenza della somma dovuta a fronte delle spese realmente sostenute, ammesse a cofinanziamento e riconosciute.
Qualsiasi eccedenza di spesa, rispetto all'importo definito, rimarrà a carico dell'università proponente, che provvederà alla relativa copertura con mezzi finanziari propri. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere a carico del dipartimento pubblica istruzione oltre l'importo del cofinanziamento.
IV capitolo
COSTI AMMISSIBILI

L'università proponente dovrà dichiarare la presa d'atto che il progetto è cofinanziato da risorse del P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 3.07, azione C), e da risorse a carico del proponente o degli altri partner di progetto rispettivamente nella misura massima e minima indicata nel decreto di finanziamento dei progetti e riportata nella specifica comunicazione di ammissione al finanziamento.
I relativi costi dovranno essere sostenuti nel rispetto dei regolamenti comunitari in materia, per quanto ad ammissibilità, congruità e pertinenza dei costi, nonché in generale nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale vigente, specificatamente quella in materia di utilizzo dei fondi strutturali, e delle disposizioni contenute nella presente circolare.
In materia di costi si rinvia in dettaglio alle relative disposizioni della circolare n. 6 dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione dell'11 giugno 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte I) n. 31 del 23 luglio 2004, riguardante "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi" e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con la tipologia di intervento oggetto della presente circolare.
Tutti gli impegni relativi alla realizzazione delle azioni previste dal progetto dovranno essere assunti coerentemente con il piano finanziario delle attività dettagliate nel progetto.
Non potranno essere presi in considerazione, ai fini della rendicontazione, i pagamenti effettuati per spese relative alla progettazione prima della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'avviso di riferimento, nonché i pagamenti effettuati successivamente al 3° mese dalla fine delle attività.
V capitolo
CONDIZIONI ESSENZIALI AI FINI DEL COFINANZIAMENTO

Ai fini del cofinanziamento, dovranno essere rispettate in particolare le sotto indicate condizioni essenziali:
1)  il 100% dei destinatari residenti da almeno 6 mesi precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico nella Regione siciliana;
2)  almeno il 50% delle attività formative previste dal progetto realizzate nella Regione siciliana;
3)  conferimento della quota obbligatoria di cofinanziamento del progetto nel rispetto degli impegni dichiarati in sede di presentazione del progetto;
4)  adempimento dell'obbligo, ove previsto, di acquisizione dai partner di progetto della documentazione di cui al capitolo 8 "Modalità di realizzazione" dell'avviso pubblico ed, in particolare, della documentazione indicata all'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998 in materia di certificazione antimafia, e dell'eventuale fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
VI  capitolo
ATTIVITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE

I progetti di formazione proposti ed approvati devono essere realizzati nel periodo 2007/2008 e comunque concludersi, con la presentazione della relativa documentazione giustificativa, entro il 30 settembre 2008.
L'università proponente, entro 10 giorni dalla data di ricezione della nota di assegnazione del cofinanziamento e di notifica della presente circolare, dovrà inviare l'atto di adesione, predisposto secondo il modello allegato (allegato 1), l'atto di accordo secondo il modello allegato (allegato 2) con gli altri partner di progetto, la delibera dell'organo esecutivo dell'ateneo con la quale viene assunto incondizionato impegno alla restituzione delle somme eventualmente percepite, in caso di revoca del finanziamento per inadempimento degli obblighi assunti, ed in ogni altro caso di spese indebitamente percepite.
Entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della nota di autorizzazione all'avvio, l'università proponente dovrà attivare l'azione di promozione dell'iniziativa. Tale attività di pubblicizzazione dell'iniziativa formativa dovrà realizzarsi in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione europea del 30 maggio 2000.
L'eventuale inosservanza delle suddette disposizioni potrà comportare la revoca del finanziamento concesso.
L'avvio delle attività formative deve avvenire normalmente entro 60 giorni a partire dalla data di ricezione della nota di autorizzazione all'avvio.
Eventuali proroghe delle attività formative, rispetto al calendario presentato, dovranno essere espressamente richieste con comunicazione scritta al dipartimento pubblica istruzione e potranno essere autorizzate dallo stesso con apposito provvedimento.
Le proroghe saranno ammissibili se debitamente motivate, compatibilmente con i tempi di attuazione del P.O.R., e sempre che consentano il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Tutti gli impegni relativi alla realizzazione delle azioni previste dal progetto dovranno essere assunti coerentemente con il piano finanziario delle attività dettagliate nel progetto originale o eventualmente nel rispetto della successiva nota di variazione dello stesso piano finanziario approvata dal dipartimento pubblica istruzione o trasmessa a seguito di rimodulazione operata entro la soglia indicata al successivo capitolo IX.
VII  capitolo
CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITA'

Il dipartimento pubblica istruzione è esente da ogni responsabilità nei confronti di terzi per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione degli interventi oggetto della presente circolare allo stesso non direttamente imputabili.
L'università proponente ed i partner di progetto in ogni caso sollevano il dipartimento pubblica istruzione da ogni domanda, ragione e/o pretesa comunque derivanti dalla instaurazione, gestione e cessazione di detti rapporti, cui il dipartimento pubblica istruzione rimane totalmente estraneo.
Il dipartimento pubblica istruzione è estraneo ai contratti a qualunque titolo stipulati e/o stipulandi con i terzi dall'università proponente e/o eventualmente dagli altri partner, che comunque sono obbligati ad introdurre nei contratti ad esecuzione continuata e/o periodica, stipulandi per l'esecuzione del progetto approvato e riguardanti comunque l'acquisto e/o la somministrazione di beni e/o di servizi, idonee clausole, a valere nei confronti dei terzi contraenti, di recesso e di esonero di ogni responsabilità del dipartimento pubblica istruzione per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti per l'interpretazione, la validità e/o l'esecuzione dei contratti di cui sopra.
VIII capitolo
MANCATA O INCOMPLETA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

L'università proponente ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione di eventuali sospensioni delle attività progettuali.
Qualora l'università proponente non realizzi il progetto approvato, il dipartimento pubblica istruzione potrà richiedere, oltre alla restituzione della somma anticipata, gli interessi legali, maturati dalla data di erogazione dell'anticipo, e la rivalutazione monetaria, salvo maggior danno eventualmente determinatosi a causa dell'inadempienza e/o mancata realizzazione.
Nulla spetta all'università proponente, neppure a titolo di preteso risarcimento del danno e/o rimborso spese, nell'ipotesi di mancato avvio delle attività formative, ovvero nell'ipotesi di revoca del contributo per inadempienze o mancata applicazione delle disposizioni e/o delle procedure indicate nella presente circolare e nella normativa di riferimento.
Il dipartimento pubblica istruzione, nelle ipotesi sopra considerate, potrà rivalersi su ogni altra erogazione o contributo da versare all'università proponente, in base ad ogni altro titolo.
Il responsabile del progetto dovrà vigilare affinché i partecipanti non superino le ore d'assenza consentite, pari al 30% delle ore complessivamente approvate, salvo casi eccezionali che verranno valutati singolarmente dal responsabile del progetto, sentito il comitato ordinatore e motivati con specifica relazione finale di ammissione agli esami, e comunque non più di 10 giorni consecutivi non giustificati da motivi di salute o da comprovati motivi di forza maggiore. Nei casi in cui con certezza non potrà essere frequentato almeno il 70% delle ore previste nel progetto, si dovrà tempestivamente provvedere all'esclusione del soggetto.
Nell'ipotesi in cui, nel corso della realizzazione dello stesso, per effetto di dimissioni o espulsioni, il numero dei destinatari divenga inferiore al 50% degli ammessi, l'università proponente dovrà sospendere le attività e darne tempestiva comunicazione al dipartimento pubblica istruzione.
In tale ipotesi, il dipartimento pubblica istruzione si riserva di valutare, sulla base delle motivazioni addotte dall'università proponente ed in considerazione delle possibilità di raggiungere comunque gli obiettivi del progetto, l'opportunità di autorizzare la prosecuzione delle attività di progetto.
IX  capitolo
MODIFICHE AL PROGETTO

Tutte le azioni dovranno essere effettuate in conformità al progetto approvato.
Non sono comunque ammissibili variazioni del profilo professionale e della struttura formativa del progetto approvato.
Eventuali variazioni al progetto, nel rispetto delle previsioni progettuali contenute nella scheda di progetto parte c), così come le eventuali variazioni di natura finanziaria al progetto divenute necessarie durante l'esecuzione dell'intervento per il migliore e più completo svolgimento dello stesso, dovranno essere preventivamente comunicate al dipartimento pubblica istruzione, servizio istruzione universitaria, U.O. XIV, via Ausonia n. 122 - 90146 Palermo.
Per quanto concerne le variazioni di natura finanziaria, sono consentiti storni di spesa all'interno delle quattro macrocategorie di costi e nel limite del 20% del minor importo tra una macrocategoria e l'altra, fermo restando i limiti del 5% sul totale del costo del progetto per le spese generali e del 10% per le spese di direzione e coordinamento.
Tali variazioni "autonome" possono comunque essere effettuate una sola volta a carico della stessa voce o macrovoce di costo, per escludere che il ricorso troppo frequente a variazioni autonome incida, di fatto, sui contenuti del progetto finanziato, modificandolo.
Pertanto, le variazioni che eccedono il predetto limite del 20%, ammissibili di norma non più di una per l'intera durata dello stesso, e quelle relative ai costi previsti per i soggetti destinatari dell'azione finanziata, devono essere sempre autorizzate dal dipartimento regionale pubblica istruzione, previa richiesta motivata.
Le predette variazioni non dovranno, comunque, comportare cambiamenti per quanto riguarda la natura delle azioni e le caratteristiche di merito nei progetti approvati.
Il dipartimento pubblica istruzione non riconoscerà all'università proponente i costi per singola voce di spesa, ancorché effettivamente sostenuti, superiori ai limiti autorizzati dal dipartimento pubblica istruzione stesso.
Nel caso di rinuncia da parte di uno o più allievi alla prosecuzione delle attività previste per l'esecuzione del progetto, si rende possibile il reintegro con altro/altri aspiranti in graduatoria purché ciò avvenga entro il 20% delle ore progettuali complessivamente approvate, esclusi gli eventuali uditori, ammissibili alla sola frequenza senza oneri a carico del progetto nella misura del 20% degli ammessi al corso, regolarmente frequentanti, che possono subentrare in qualsiasi momento.
Nel caso di nuovo inserimento, il responsabile del progetto dovrà attestare, mediante apposita dichiarazione, che all'allievo/allievi sopravvenuti siano garantite le finalità e gli obblighi formativi previsti nel progetto.
X  capitolo
RESTITUZIONE QUOTE INUTILIZZATE

L'università proponente si obbliga a restituire, comunque, entro e non oltre i termini previsti per la presentazione del rendiconto finale da parte dello stesso, le quote di contributo P.O.R. non utilizzate, senza necessità di richiesta e/o messa in mora da parte del dipartimento pubblica istruzione.
La restituzione delle suddette somme comprende gli interessi legali maturati dalla data di erogazione del contributo P.O.R.
Il dipartimento pubblica istruzione compensa, in qualsiasi momento, ogni importo che debba essere recuperato dall'università proponente in base alla presente circolare, con l'importo di ogni altra erogazione o contributo da versare al medesimo in base ad ogni altro titolo.
XI  capitolo
CONSERVAZIONE DOCUMENTI

L'università proponente deve conservare tutta la documentazione tecnico-contabile in originale e/o in copia conforme, lì dove sufficiente, in spazi opportunamente protetti, separatamente rispetto alla documentazione relativa alla gestione ordinaria dell'ente gestore e del soggetto partner, per il periodo di realizzazione dell'intervento e almeno fino a tre anni successivi alla conclusione del Programma operativo regionale (2011) e esibire la stessa documentazione su richiesta degli organi, comunitari nazionali e regionali, competenti al controllo. L'università proponente deve inoltre fornire indicazioni circa le sedi dove è reperibile la documentazione in originale, relativa a pagamenti eventualmente effettuati dai partner di progetto. Questi ultimi devono a loro volta conservare tutta la documentazione tecnico-contabile in originale, almeno fino a tre anni successivi alla conclusione del Programma operativo regionale (2011) e esibire la stessa documentazione su richiesta degli organi regionali, comunitari e nazionali, competenti al controllo.
XII  capitolo
CONTROLLI E VERIFICHE

L'università proponente dovrà:
1)  garantire libero accesso a tutti i luoghi dove si svolgono le attività relative all'intervento in oggetto;
2)  predisporre la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute, sia direttamente che eventualmente dai partners laddove previsto, direttamente riconducibili all'attività cofinanziata;
3)  esibire la documentazione stessa ad ogni richiesta del dipartimento pubblica istruzione e delle altre autorità regionali, nazionali e comunitarie competenti, affinché le stesse possano effettuare verifiche, constatazioni ed indagini a mezzo di proprie strutture, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività formative, tecniche, amministrative e gestionali inerenti la realizzazione dell'intervento.
XIII  capitolo
VIOLAZIONI

Al dipartimento pubblica istruzione è riservato il potere di revocare il finanziamento del progetto, nel caso in cui l'università proponente e/o gli altri partners incorrano in violazioni, sia in ordine alle condizioni della presente circolare sia per quanto a norme di legge e/o regolamenti regionali, nazionali e comunitari vigenti, nonché a disposizioni amministrative, ovvero quando risulti palese l'impossibilità o l'incapacità di raggiungere gli obiettivi formativi.
Le violazioni riguardano, in particolare:
1)  la mancata osservanza della normativa, comunitaria, nazionale e regionale, in materia di formazione e lavoro e di qualsiasi normativa vigente disciplinante la realizzazione dell'intervento;
2)  l'utilizzo, anche pro-quota, del finanziamento per altri interventi;
3)  mancato conferimento della quota di cofinanziamento obbligatorio di cui al progetto approvato;
4)  il mancato rispetto, in caso di variazione al progetto, di quanto previsto al precedente capitolo IX;
5)  la mancata presentazione, con le modalità previste, della documentazione tecnico-contabile di cui al capitolo II.5.
E' vietata qualsiasi forma di subappalto delle attività formative così come specificatamente previsto nella normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento.
Il dipartimento pubblica istruzione potrà inoltre esercitare il potere di revoca in ipotesi di mancata realizzazione totale o parziale dell'iniziativa di cui al precedente capitolo VIII, ovvero qualora l'università proponente, per imperizia od altro suo negligente comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e buona riuscita dell'iniziativa ed ove non provveda tempestivamente al pagamento di tutti gli eventuali oneri e spese fiscali a suo carico comunque dipendenti dalla presente circolare.
In caso di revoca totale o parziale è fatto obbligo all'università proponente di restituire rispettivamente il totale o le quote di contributo a valere del P.O.R. già percepite, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data delle singole erogazioni.
L'università proponente si obbliga, entro 20 giorni dall'intimazione, alla restituzione di quanto dovuto.
Al dipartimento pubblica istruzione è riconosciuto il diritto di procedere al fermo amministrativo di ogni altra somma spettante a diverso titolo all'università proponente.
XIV  capitolo
CONTROVERSIE E CONCILIAZIONE

Il dipartimento pubblica istruzione vigila sull'attuazione della presente circolare e dirime ogni contrasto che possa insorgere sulla validità, applicazione, interpretazione ed attuazione del decreto stesso.
XV  capitolo
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda al testo dell'avviso di riferimento nonché ai singoli allegati alla presente circolare, che costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e alle relative disposizioni della circolare n. 6 dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione dell'11 giugno 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte I) n. 31 del 23 luglio 2004, riguardante "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi" e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con la tipologia di intervento oggetto della presente circolare.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale vigente.
L'Amministrazione si riserva di verificare, durante o a conclusione delle attività, la qualità e l'efficacia delle azioni.
L'Amministrazione si riserva, altresì, ove necessario, di fornire ulteriori istruzioni.
ALLEGATI

Alla presente circolare vengono allegati i seguenti documenti disponibili sul sito internet www.regione.sicilia.it/bbccaa/pi e sul sito www.euroinfosicilia.it:
-  allegato  1  -  Modello di atto di adesione; 
-  allegato  2  -  Modello di accordo; 
-  allegato  3  -  Modello di dichiarazione di avvenuto avvio delle attività di progetto e di pubblicizzazione dell'iniziativa; 
-  allegato  4  -  Modello di dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività formativa ed indicazione data prevista per la chiusura (con elenco dei destinatari, delle risorse umane e delle risorse logistiche e strumentali); 
-  allegato  5  -  Modello di comunicazione di inizio stage/tirocinio formativo; 
-  allegato  6  -  Modello di richiesta erogazione I anticipo; 
-  allegato  6bis  -  Modello di richiesta erogazione II anticipo/saldo; 
-  allegato  7  -  Modello di relazioni (relazione trimestrale sulle attività svolte, relazione finale sull'attività di progetto svolta); 
-  allegato  8  -  Modello di piano finanziario di dettaglio; 
-  allegato  9  -  Modello di scheda anagrafica dei candidati alla selezione. 

Il dirigente generale del dipartimento regionale pubblica istruzione: MONTEROSSO
(2007.16.1121)
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DIRETTIFICA

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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