REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 APRILE 2007 - N. 20
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 20 febbraio 2007.
Modifica del decreto 4 agosto 2004, concernente approvazione dell'avviso pubblico relativo alla sottomisura 4.02.b del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Potenziamento delle PMI esistenti - Aiuti all'artigianato.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto 4 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 27 agosto 2004, di approvazione dell'avviso pubblico relativo alla sottomisura 4.02.b del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Potenziamento delle PMI esistenti, ed in particolare l'art. 6 dell'avviso;
Vista la nota della CRIAS n. 4111 del 15 febbraio 2007, con la quale l'ente, nel rappresentare l'impossibilità di ottenere l'anticipazione sull'erogazione del contributo in conto capitale della sottomisura sopra descritta per le imprese di nuova costituzione che realizzano il primo impianto, propone, al fine di non penalizzare queste ultime, di sostituire il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quello di iscrizione al registro delle imprese;
Ritenuto di condividere la proposta della CRIAS, al fine soprattutto di non penalizzare le imprese di nuova costituzione-primo impianto, che, in base a quanto stabilito dall'art.6 del citato avviso pubblico, non possono ottenere l'anticipazione dell'erogazione per mancata produzione del certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
Ritenuto, altresì, che l'erogazione dell'anticipazione risulta comunque subordinata alla presentazione della polizza assicurativa o fideiussione bancaria;

Decreta:


Articolo unico

L'art. 6 dell'avviso pubblico approvato con il decreto 4 agosto 2004 è così sostituito:
"Possono accedere ai contributi di cui al presente avviso le PMI artigiane che:
-  svolgano o intendano svolgere attività estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, di cui alle sezioni C, D, E ed F della classificazione ISTAT '91 delle attività economiche;
-  siano iscritte all'albo delle imprese artigiane alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Le domande delle imprese artigiane di nuova costituzione possono essere presentate ed istruite anche in assenza dell'iscrizione al suddetto albo, che dovrà però avvenire ed essere documentata prima dell'erogazione delle agevolazioni purché le imprese medesime siano già titolari di partita I.V.A. alla data di presentazione del modulo di domanda. Le imprese di nuova costituzione-primo impianto possono ottenere l'anticipazione di cui al successivo art. 12 previa presentazione del certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c. Le suddette imprese devono presentare il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane prima dell'erogazione a stato finale;
-  si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;
-  non si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche;
-  promuovano un programma di investimenti non inferiore a E 15.493,71 e non superiore ad E 516.456,90;
-  si impegnino ad apportare, entro l'arco temporale di realizzazione del programma, mezzi propri in misura non inferiore al 25% dell'investimento complessivo ammissibile; tale misura è determinata come rapporto tra l'ammontare dei conferimenti e/o delle altre modalità legalmente ammesse di apporto del detto capitale proprio e l'investimento complessivo ammissibile, entrambi in valore nominale.
Per le imprese di nuova costituzione, sia in forma di ditta individuale che di società, si intendono le imprese costituite da non più di un anno alla data di presentazione della domanda e che non abbiano iniziato l'attività produttiva all'epoca della presentazione della domanda.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 febbraio 2007.
  LO BUE 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 27 febbraio 2007 al n. 41.
(2007.12.846)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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