REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 MAGGIO 2007 - N. 23
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 30 marzo 2007.
Determinazione del numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 2007/2008.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il D.P. n. 4037 del 9 ottobre 2006, con il quale è stato conferito all'arch. Giuseppe Morale l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 6 ottobre 2006;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 3, della predetta legge, che prevede la definizione dell'indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia della Regione, sulla base dell'indice medio di densità venatoria regionale;
Visto il piano regionale faunistico venatorio;
Considerato che, secondo il citato piano, il territorio agro-silvo-pastorale sub-provinciale, non riservato a protezione della fauna ed a gestione privata della caccia, a centri privati di produzione ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, viene destinato alla gestione programmata della caccia, e che secondo i criteri adottati per la pianificazione territoriale tale territorio costituisce gli ambiti territoriali di caccia sub-provinciali;
Visto il decreto n. 582 del 7 aprile 2003, con il quale è stato reso pubblico l'indice medio regionale di densità venatoria relativo al quinquennio 2003/2004 - 2007/2008, determinato in applicazione dell'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 33/97, il cui valore è pari a 0,0218 cacciatori/ettaro, corrispondente a 45,96 ettari/cacciatore;
Ritenuto di dovere stabilire per singolo ambito territoriale di caccia l'indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2007/2008;
Viste le comunicazioni delle ripartizioni faunistico venatorie ed ambientali con le quali sono stati forniti i dati utili per la determinazione dell'indice massimo di densità venatoria per ciascun ambito;
Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. a), della più volte citata legge regionale n. 33/97, ogni cacciatore ha comunque il diritto di esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia ove ricade il territorio comunale di residenza dello stesso;
Ritenuto di potere definire, quale indice massimo di densità venatoria per gli ambiti territoriali di caccia regionali un indice il cui valore sia compreso tra l'indice medio di densità venatoria regionale di cui al citato decreto n. 582 del 7 aprile 2003 e l'indice ottenuto dal rapporto fra il numero dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino nella stagione venatoria 2006/2007 e la superficie disponibile per la caccia programmata;
Ritenuto di potere assumere come indice massimo di densità venatoria il valore di 0,0294 cacciatori/ettaro, corrispondente a 34,01 Ha./cacciatore, che tiene conto delle condizioni e delle caratteristiche ambientali e di omogeneità di detti ambiti nonché della consolidata ed equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio già adottata nelle precedenti stagioni venatorie;
Ritenuto, inoltre, di dovere determinare, sulla scorta dei dati indicati dal piano regionale faunistico venatorio e di quelli forniti dalle ripartizioni faunistico venatorie ed ambientali, ai sensi del comma 5, lett. b) del predetto art. 22, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia;

Decreta:


Art.  1

Per la stagione venatoria 2007/2008 il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili per singolo ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e in cacciatori di altre regioni, sono stabiliti come appresso indicato:


  A.T.C. Totale cacciatori ammissibili (calcolato in base all'indice max di densità venatoria 2007/2008) Cacciatori residenti nell'ambito Cacciatori non residenti ammissibili (regionali ed extraregionali) 
  Sub-provinciale N. N. Totale n. Regionali 90% Extra regionali 10% 
  AG  1 3.615 1.792 1.823 1.641 182 
  AG  2 4.389 2.564 1.825 1.643 182 
  AG  3 42 166 0 0
  CL  1 2.697 1.572 1.125 1.013 113 
  CL  2 2.630 1.739 891 802 89 
  CT  1 5.442 9.777 0 0
  CT  2 1.850 1.147 703 633 70 
  EN  1 3.491 1.478 2.013 1.812 201 
  EN  2 3.009 1.195 1.814 1.633 181 
  ME  1 1.569 973 596 536 60 
  ME  2 3.910 7.435 0 0
  ME  3 186 251 0 0
  PA  1 6.261 5.845 416 374 42 
  PA  2 4.633 1.866 2.767 2.490 277 
  PA  3 14 49 0 0
  RG  1 2.647 1.606 1.041 937 104 
  RG  2 1.490 963 527 474 53 
  SR  1 2.786 1.653 1.133 1.020 113 
  SR  2 2.484 1.648 836 752 84 
  TP  1 2.615 1.568 1.047 942 105 
  TP  2 3.394 3.641 0 0
  TP  3 69 95 0 0
  TP  4 124 117 7 7
          Totale 18.565 16.709 1.856 






Art.  2

Il presente decreto sarà trasmesso alle ripartizioni faunistico venatorie ed ambientali per le successive determinazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 marzo 2007.
  MORALE 

(2007.16.1117)
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020*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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