REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 25 MAGGIO 2007 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Naro


Lo statuto del Comune di Naro è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13 novembre 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 28 marzo 2007.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Natura giuridica - Sede istituzionale - Territorio

1.  Il Comune di Naro è persona giuridica territoriale nonché circoscrizione di decentramento statale e regionale.
2.  La sua sede istituzionale è nel palazzo municipale, sito nella piazza Garibaldi al numero civico 7/a.
3.  Il suo territorio è esteso Ha.  20.750 e confina con quello dei Comuni di Agrigento, Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Delia, Favara, Licata, Palma di Montechiaro, Sommatino e Ravanusa.
Art.  2
Titolo - Stemma - Gonfalone

1.  Il Comune di Naro ha il titolo di città conferito con decreto del capo del Governo dell'11 luglio 1933.
2.  Il suo stemma è costituito da 3 torri, ciascuna sovrastata da vive fiamme di fuoco, protette in alto da una grande corona.
3.  Il diritto a far uso dello stemma è sancito con decreto del capo del Governo del 30 ottobre 1929.
4.  Il gonfalone comunale ha la seguente foggia: drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in oro: "Città di Naro". Le parti di metallo ed i cordoni sono d'oro.  L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo è inciso il nome. Cravatte e nastri sono tricolorati dai colori nazionali e fregiati d'oro.
5.  Il gonfalone comunale, nella foggia prevista dal comma precedente ed autorizzata con D.P.R.  5 dicembre 1978, è custodito nella sede del palazzo municipale presso il gabinetto del sindaco.
Art.  3
Principi fondamentali - Potestà - Funzioni Criteri dell'attività amministrativa

1.  Il Comune di Naro rappresenta la propria comunità locale, di cui responsabilmente cura gli interessi e promuove lo sviluppo, assicurando alla popolazione una adeguata qualità della vita, conformemente ai principi della costituzione della Repubblica ed in armonia con gli interessi e lo sviluppo dello Stato, della Regione siciliana e della Provincia regionale di Agrigento.
2.  Fondato sul principio dell'autonomia ed ispirato al metodo della programmazione, il Comune di Naro partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale della Regione siciliana e ne attua i relativi obiettivi.
3.  Nei casi previsti dalla legge, il Comune partecipa altresì alla formulazione della programmazione dello Stato e della Provincia regionale di Agrigento, attuandone i relativi obiettivi.
4.  Ha potestà statutaria, regolamentare e tributaria nei limiti ed in conformità della legge.
5.  Provvede ai servizi di interesse locale e svolge le seguenti funzioni amministrative, secondo il principio di sussidiarietà:
a)  funzioni proprie;
b)  funzioni che possono essergli delegate dallo Stato o dalla Regione siciliana;
c)  funzioni che possono essergli delegate dalla Provincia regionale di Agrigento.
6.  Le funzioni di cui al comma precedente vengono svolte a mezzo di un'attività amministrativa imparziale, la quale persegue fini determinati dalla legge e si basa sul criterio della partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale nonché su criteri di economicità, efficacia e pubblicità, secondo le modalità previste dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
7.  L'organizzazione delle strutture mira alla massima efficienza e produttività gestionale degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano la responsabilità degli organi elettivi e burocratici, attuando il principio della separazione nella titolarità delle funzioni politiche rispetto alla titolarità delle funzioni amministrative.
Art.  4
Finalità principali

1.  Nell'ambito delle previsioni dell'articolo precedente, il Comune di Naro opera per le seguenti finalità principali:
a)  organizzare il proprio territorio a misura d'uomo, promuovendo la razionale programmazione e l'effettiva realizzazione di interventi idonei all'affermazione di un equilibrato sviluppo che porti ad un organico assetto degli insediamenti umani, delle strutture ed infrastrutture sociali ed ambientali, degli impianti produttivi, tenendo anche conto delle esigenze di conservazione e di restauro delle strutture, dei monumenti e dei plessi architettonici;
b)  tutelare l'ambiente in funzione dell'ottimale vivibilità cui anela la comunità locale ed in funzione del rapporto persona umana-ambiente naturale e civile, tenendo prioritariamente conto:
-  di un consono uso delle risorse ambientali, territoriali e naturali;
-  di un'adeguata protezione del patrimonio naturale e paesaggistico;
-  di un'opportuna attività di attrezzamento a verde e d'arredo urbano;
-  di un'attività concreta della prevenzione e del controllo dell'inquinamento;
-  di un'effettiva garanzia, nell'ambito delle competenze proprie, del diritto alla salute dei cittadini;
c)  favorire lo sviluppo economico locale attraverso strumenti programmatici, interventi promozionali e azioni di sostegno per il settore dell'agricoltura, quale attività fondamentale dell'economia territoriale, nonché per i settori turistico, agro-turistico, agro-industriale, artigianale, commerciale e terziario in genere, nel quadro di una strategia sottolineante l'importanza sociale delle attività economiche in rapporto al contesto produttivo territoriale;
d)  realizzare, istituire e garantire il funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali, oltre che svolgere tutte le iniziative intese a concretizzare il principio della solidarietà sociale, utilizzando anche il responsabile coinvolgimento delle associazioni degli enti morali ed assistenziali e dei singoli operatori del volontariato, al fine di risolvere le problematiche che interessano in concreto le famiglie, i minori, gli anziani, i disabili e, in genere, gli svantaggiati;
e)  garantire la conservazione del patrimonio monumentale ed artistico con adeguati interventi di consolidamento e di restauro;
f)  promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale storico della comunità, mediante il sostegno delle iniziative culturali, la pubblicizzazione e la valorizzazione del patrimonio monumentale ed artistico, l'attività della biblioteca comunale Feliciana e delle altre istituzioni del settore, ogni altro intervento a salvaguardia o a valorizzazione del patrimonio culturale;
g)  contribuire alla formazione educativa, culturale, sociale e sportiva delle nuove generazioni, garantendo adeguati interventi per una sana occupazione del tempo libero, favorendo occasioni d'impegno sociale, culturale, sportivo per un effettivo sostegno delle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, per la concretizzazione del diritto allo studio tramite una compiuta assistenza scolastica.
h)  realizzare e garantire il principio della pari opportunità in ogni settore della vita locale, ivi compreso quello della composizione della giunta comunale e quello della composizione delle liste per l'elezione del consiglio comunale.
2.  Il Comune di Naro, inoltre, promuove ogni attività che possa favorire qualsiasi forma di turismo e di elevazione socio-comunitaria con riferimento al patrimonio storico-monumentale del centro storico cittadino e con riferimento all'area del lago S.  Giovanni e zone adiacenti, impegnandosi per:
a)  ogni necessario intervento di fruizione in senso moderno (adibizione a centri culturali, a centri sociali, a biblioteche, a pinacoteche, etc.) dei monumenti storici e architettonici, che si prestano all'utilizzazione predetta;
b)  ogni intervento di valorizzazione in senso sportivo (strutture e mezzi per la pratica del canottaggio, della canoa, di sport acquatici, etc.), oltre che turistico ed agrituristico dell'area comprendente i1 lago San Giovanni e le zone adiacenti.
3.  Il Comune di Naro garantisce, attraverso la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti e attraverso ogni altra attività idonea, l'affermazione dei seguenti obiettivi:
a)  il rispetto di tutti i diritti umani;
b)  l'educazione alla democrazia e alla pace, intese quali diritti fondamentali delle persone e dei popoli, da realizzare con iniziative coinvolgenti la popolazione locale e particolarmente i giovani naresi;
c)  la rimozione di tutti gli ostacoli d'ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
d)  l'affermazione del principio di solidarietà e della pari dignità sociale di tutti i cittadini;
e)  la realizzazione di una condizione di piena occupazione per i cittadini residenti;
f)  la salvaguardia del tessuto sociale a mezzo di iniziative tendenti ad impedire lo spopolamento del territorio comunale ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare;
g)  il mantenimento di un rapporto vivo con i lavoratori emigrati all'estero (e, in particolare, a Pforzheim, in Germania, dove esiste la più folta comunità narese di emigrati) e nell'Italia centro-settentrionale (e, in particolare, a Prato, dove esiste la più folta comunità di naresi nell'Italia peninsulare);
h)  la realizzazione dell'integrazione degli immigrati con la comunità locale;
i)  il riconoscimento del diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici locali.
4.  Il Comune di Naro riconosce le enunciazioni e le finalità del comma precedente quali motivi essenziali ed ispiratori di tutte le proprie attività nel campo civile e sociale.
5.  Riconosce, altresì, nel proprio patrimonio storico, architettonico, artistico, archeologico e paesaggistico l'espressione della civiltà e della cultura narese, all'interno della quale è meritevole di valorizzazione il bagaglio delle tradizioni popolari locali.
6.  Nell'ambito delle sue competenze, il Comune di Naro promuove l'assistenza scolastica con particolare riguardo a:
a)  salvaguardia e potenziamento delle strutture;
b)  organizzazione ed erogazione dei servizi individuali e collettivi;
c)  erogazione dei contributi finanziari a studenti poveri ma capaci e meritevoli di essere aiutati nella prosecuzione degli studi.
7.  Il Comune organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente, con particolare attenzione alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
Art.  5
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art.  6
Albo pretorio

1.  Un apposito spazio del palazzo municipale è destinato ad "albo pretorio" per la pubblicazione di deliberazioni, determinazioni, atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  La pubblicazione avviene per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo, e deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, quale forma di pubblicità per consentirne la effettiva conoscibilità.  Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
3.  Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art.  7
Organi

1.  Sono organi di Governo del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta, le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2.  Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3.  Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4.  La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Capo II
Consiglio comunale
Art.  8
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale secondo la disciplina stabilita dalla legge.
2.  Il consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di indirizzo politico-amministrativo e del potere di controllo.  Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività comunale e sulla gestione in qualsiasi forma dei servizi pubblici locali.
3.  Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'ente.  Indirizza altresì l'attività dell'ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.
Art.  9
Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale ha competenza limitatamente all'adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti:
-  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
-  i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni dai fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
-  le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, le convenzioni con altri enti pubblici e privati, la costituzione e la modificazione di forme associative;
-  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
-  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
-  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
-  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
-  la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
-  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
-  la nomina dei revisori dei conti.
2. L'esercizio delle suddette funzioni non può essere adottato in via d'urgenza da altri organi del Comune.
3. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal regolamento approvato in prima istanza a maggioranza assoluta dei componenti.
4.  Fino all'adozione del nuovo regolamento, si applica per quanto compatibile con il presente statuto, quello tuttora vigente.
Art.  10
Composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art.  11
Insediamento del consiglio comunale

1. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
3.  Nella prima seduta il consiglio deve provvedere nel seguente ordine:
-  all'eventuale surroga degli eletti, alla convalida e al giuramento;
-  all'esame di eventuali cause di incompatibilità; - all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice-presidente;
-  al giuramento del sindaco;
-  alla comunicazione da parte del sindaco dei componenti la giunta comunale, se già nominata.
Art.  12
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale, esercizio delle funzioni vicarie

1.  Spetta al presidente del consiglio comunale:
a)  presiedere il consiglio e dirigere il dibattito;
b)  fissare la data per l'adunanza del consiglio convocando tale organo per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali;
c)  diramare gli avvisi di convocazione del consiglio;
d)  attivare le commissioni consiliari;
e)  assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente ed in caso di assenza di quest'ultimo dal consigliere anziano.
Art.  13
Revoca del presidente del consiglio comunale e/o del vice presidente

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  40 della legge n.  142/90, per come recepita dall'art.  1, lett.  g), della legge regionale n.  48/91 e dall'art.  54 della legge regionale n.  16/63, il consiglio comunale può revocare il presidente e/o il vice presidente a maggioranza assoluta dei componenti per violazione dei propri doveri istituzionali anche attraverso comportamenti contrari a disposizioni di legge, statuto comunale, regolamento del consiglio, tali da integrare estremi da dedurre oggettivamente un cattivo ed arbitrario esercizio della funzione in dispregio al principio di neutralità e comportamenti di natura politico-istituzionale non consoni al prestigio ed al principio di neutralità della carica ricoperta.
2.  La revoca può essere proposta da non meno di 2/5 dei componenti il consiglio e deve essere motivata e posta in votazione non prima di 10 giorni dalla presentazione.
3.  La votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto.
4. In occasione della discussione e votazione della proposta di revoca del presidente e/o del vice presidente del consiglio, l'organo è presieduto rispettivamente dal consigliere anziano e dal presidente.
Art. 14
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per 3 volte consecutive, non computando fra esse le sedute di prosecuzione, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.  A tale riguardo il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.  7 della legge n.  241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.  Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 10, decorrenti dalla data di ricevimento.  Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 15
Prerogative e diritti dei consiglieri

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato.
2.  Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e può proporre emendamenti alle questioni iscritte all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal regolamento.
3.  Ciascun consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.  Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la giunta e il sindaco sono tenuti a rispondere.
4.  Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, copia dei provvedimenti, atti preparatori e tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.  Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.  
5.  Ciascun consigliere, per poter svolgere liberamente le proprie funzioni, ha diritto di accesso alla casa comunale, senza limitazione alcuna, ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori da essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi, delle determinazioni e ordinanze sindacali e delle determinazioni dirigenziali.
6.  Ciascun consigliere ha diritto di ricevere, dai funzionari e/o dirigenti, tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
7.  Ciascun consigliere comunale ha diritto ad avere inserito all'ordine del giorno del primo consiglio utile l'argomento richiesto.  L'argomento richiesto dovrà essere supportato dalla relativa documentazione entro 48 ore dalla seduta del consiglio.
8.  I consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della giunta con le modalità stabilite dalla legge.  
9.  Su richiesta di 1/5 dei consiglieri, il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio entro il termine non superiore a 20 giorni e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
10.  Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune.  Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
11.  Ai capigruppo consiliari viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta, di consiglio comunale e determine dei responsabili dei settori.
12.  I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del consiglio, fermo restando la piena applicazione degli stessi anche in assenza di regolamento.
Art. 16
Obbligo di astensione degli amministratori

1. Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi di cui all'art.  16 della legge regionale n.  30/2000.
3. Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione vanno rilevati ai sensi dell'art.  1 della legge regionale n.  57/95.
4. Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.
5. Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art.  17
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, composti da 2 o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, dandone comunicazione al sindaco e al segretario comunale.
2. I consiglieri i quali non appartengono ad alcun gruppo, confluiscono obbligatoriamente in un unico gruppo misto, che non ha limite di componenti, e ne danno comunicazione al segretario comunale.
Art.  18
Conferenza dei capigruppo

1.  I capigruppo sono nominati dai rispettivi gruppi consiliari.  Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della destinazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti.
2.  I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Art.  19
Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

1. Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza di tali commissioni è attribuita alla minoranza.
2. Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
Art.  20
Commissioni consiliari

1. Il consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.
2. Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
3.  Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del consiglio.
4.  Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Art.  21
Sessioni e convocazione del consiglio comunale

1.  L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2.  Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti la relazione sullo stato d'attuazione del programma di cui all'art.  17, legge regionale n. 7/92, il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione.
3.  La relazione sullo stato d'attuazione del programma è presentata dal sindaco, per iscritto, al consiglio comunale con periodicità annuale.  Essa contiene anche la descrizione dell'attività svolta e fatti ritenuti particolarmente rilevanti.  Su di essa, entro dieci giorni dalla presentazione, il consiglio comunale esprime in sessione ordinaria ed in seduta pubblica le proprie valutazioni.
3-bis.  Nella medesima seduta di presentazione della relazione sullo stato di attuazione del suo programma, il sindaco presenta una relazione dettagliata delle attività svolte dal o dai consulenti esterni da egli stesso nominati a titolo gratuito.
4.  Le sessioni ordinarie del consiglio comunale devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre.  In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
5.  La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta del sindaco oppure di almeno 1/5 dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare, dando la precedenza agli argomenti richiesti dal sindaco.
6.  La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto del territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
7.  L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
8.  L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
9.  La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
10.  Le sedute del consiglio di norma sono pubbliche.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.  Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
11.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
12.  La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
13.  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
14.  Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.
15.  Nella seduta di cui all'articolo 13 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
Art.  22
Pubblicità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio sono pubbliche; il presidente del consiglio provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.
2.  Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui il consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.
3.  Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali materie - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.
Art.  23
Votazioni

1.  Le votazioni sulle deliberazioni del consiglio comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.
2. Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento personale e sulla valutazione dell'azione svolta.
Art.  24
Pubblicità delle spese di propaganda elettorale

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune, i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale debbono rendere, contestualmente alla presentazione della candidatura, una dichiarazione preventiva circa le spese che intendono sostenere per la campagna elettorale, anche se negativa.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente, fino alla data delle votazioni.
3.  I candidati eletti e gli assessori nominati, nei termini previsti dalla legge regionale n.  128/84, dovranno far pervenire il rendiconto delle spese di propaganda sostenute, che sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
Capo  III
Giunta comunale
Art.  25

1. La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
2. La giunta collabora con il sindaco per l'attuazione del programma di governo approvato dal consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio.  In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.  Gli assessori possono, con delega del sindaco, essere preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale.  
4. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal sindaco.
5.  E' vice-sindaco l'assessore cui è attribuita dal sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.
6.  E' assessore anziano l'assessore più anziano di età.  L'assessore anziano, in caso di assenza o impedimento sia del sindaco che del vice-sindaco, esercita le funzioni sostitutive del sindaco.
Art.  26
Composizione e nomina

1.  La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori pari a quello massimo previsto dalla legge, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.  Gli assessori assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto ai sensi della normativa vigente.
2.  Gli assessori sono nominati dal sindaco purché dotati dei requisiti di eleggibilità.
3.  Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio e intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art.  27
Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1.  Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
Art.  28
Revoca, dimissioni, decadenza

1.  Il sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.
2.  Le dimissioni degli assessori sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali.  Sono irrevocabili, definitive, immediatamente esecutive e non necessitano di presa d'atto.
3.  La giunta decade: in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.
Art.  29
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
3.  In caso di assenza o impedimento del sindaco, presiede il vice-sindaco.  In caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore più anziano di età.
Art.  30
Attribuzioni

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che alla stessa sono riservati dalla legge o dal presente statuto.
3.  La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo statuto.
4. In particolare, a titolo esemplificativo, la giunta è competente, secondo le leggi vigenti, ad adottare i seguenti atti:
-  acquisti, alienazioni e permute immobiliari (intesi come atti di indirizzo); - assunzione del personale e D.O.  (intesi come atti di indirizzo);
-  regolamento degli uffici e dei servizi;
-  predisposizione degli schemi di bilancio, della relazione programmatica, del programma triennale delle opere pubbliche, della relazione al conto consuntivo;
-  affidamenti di servizi socio-assistenziali (intesi come atti di indirizzo);
-  piano esecutivo di gestione (inteso come atto di indirizzo);
-  incarichi legali;
-  quantificazione semestrale delle somme non assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata; - utilizzo di entrate a specifica destinazione;
-  programma triennale del fabbisogno del personale e piano annuale delle assunzioni; - approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
-  approva transazioni e rinunce alle liti;
-  delibera in tema di azioni e di resistenza in giudizio; tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto.
Capo  IV
Il sindaco
Art.  31
Funzioni generali del sindaco

1. Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale.  Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, coordina la giunta comunale, gli enti ed organismi dipendenti, e le rappresentanze esterne.  Egli è garante, di fronte al consiglio e alla comunità, del rispetto dello statuto del Comune e dell'osservanza dei regolamenti.  
2. Il sindaco presiede la giunta; sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi; coordina l'attività dell'ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
4.  Il sindaco entra in carica quale capo dell'amministrazione e quale ufficiale di Governo all'atto della proclamazione, assumendo, pertanto, immediatamente tutte le inerenti funzioni.  Il sindaco presta giuramento davanti al consiglio comunale.
5. Il sindaco, come ufficiale di Governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.
6. Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'A.S.L.
7.  Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n.  833 e dalle disposizioni di legge.
8.  Ogni anno presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti, al consiglio comunale che, entro 10 giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art.  32
Competenze del sindaco

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile, in particolare:
-  ha la rappresentanza generale dell'ente;
-  nomina e revoca gli assessori;
-  garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;
-  definisce l'ordine del giorno delle sedute della giunta, d'intesa con gli assessori e sentito il segretario comunale del Comune e gli altri dirigenti e/o funzionari;
-  su autorizzazione della giunta sta in giudizio come attore o convenuto;
-  promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;
-  sottoscrive protocolli d'intesa aventi valenza strettamente propositiva.  I protocolli di intesa che si trasformeranno in convenzione saranno, sottoposti all'approvazione del consiglio comunale;
-  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
-  esercita il potere di coordinamento, attribuitogli dalla legge, sugli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
-  può delegare proprie funzioni in modo permanente o temporaneo agli assessori;
-  nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
-  convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n.  142 e successive modifiche ed integrazioni;
-  adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
-  nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
-  nomina il direttore generale;
-  conferisce e revoca al segretario comunale, previa delibera di giunta comunale, le funzioni di direttore generale;
-  nomina i responsabili dei settori e conferisce gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art.  13 della legge regionale n.  7/92;
-  conferisce gli incarichi di messo notificatore;
-  conferisce gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e di collaudo nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi operanti nel settore e dal regolamento comunale degli incarichi di progettazione;
-  richiede finanziamenti ad enti pubblici o privati;
-  conferisce gli incarichi di collaborazione esterna e le consulenze.
Art.  33
Mozione di sfiducia

1.  Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza speciale di cui all'art.  10, legge regionale n.  35/97 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta nei modi di legge e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
4.  Se la mozione viene approvata, si procede anche allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art.  34
Dimissioni del sindaco

1.  Le dimissioni del sindaco sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali.  Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art.  35
Incarichi e nomine fiduciarie

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività istituzionali, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a soggetti estranei all'amministrazione.
2. I soggetti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea e dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.  In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato.
3. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dei soggetti esterni da lui nominati.
4.  Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato del sindaco.
Art.  36
Incarichi ad esperti

1.  Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il sindaco può conferire sino a 2 incarichi a tempo determinato, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti estranei all'organizzazione.
2.  La nomina ed il compenso agli esperti sono disciplinati dell'art.  14 della legge regionale n.  7/92, come sostituito dall'art.  41, terzo comma, della legge regionale n.  26/93.
3.  Sulla attività degli esperti da lui nominati, il sindaco riferisce annualmente al consiglio comunale.
Titolo  III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Uffici e personale
Art.  37
Principi strutturali e organizzativi

1.  L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)  una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b)  l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art.  38
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2.  Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.  I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4.  Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art.  39
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.  Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art.  40
Struttura organizzativa

1.  L'ordinamento strutturale dell'ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "aree o settori", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.
2.  Ad ogni area o settore è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.
3.  L'area o settore è articolata in "servizi", unità operative interne alla stessa che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione.  
4.  L'amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
Art.  41
Responsabili dei settori

1.  I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
2.  Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dagli organi politici dell'ente locale.
Art.  42
Funzioni dei responsabili dei settori

1.  Spettano ai responsabili dei settori tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'ente.  Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:
-  i ruoli dei tributi e dei canoni; - gli inventari;
-  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
-  la determinazione a contrattare e le relative procedure;
-  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
-  la stipulazione dei contratti;
-  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
-  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
-  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
-  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
-  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
-  le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
-  gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal sindaco, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art.  43
Segretario comunale

1.  Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei funzionari responsabili dei settori, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espressi dagli organi elettivi, e ne autorizza le missioni, i congedi e i permessi.
2.  Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3.  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, curando la redazione dei relativi verbali.
4.  Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di atti e provvedimenti dell'ente.
5.  Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
6.  Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco purché non abbia carattere gestionale che rimane, di contro, riservata ai responsabili degli uffici e servizi scelti.
Art.  44
Vicesegretario

Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo o, nei casi di vacanza o d'assenza od impedimento, per sostituirlo è previsto il vice-segretario i cui requisiti per la nomina sono quelli stabiliti dall'art.  217 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n.  16.
Art.  45
Direttore generale

1.  Il sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti e previa deliberazione della giunta comunale, un direttore generale, al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato nel rispetto dell'art.  51-bis della legge n. 142/90, come introdotto dall'art.  6, comma 10, della legge n.  127/97, e di quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione.
3.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera di giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Art.  46
Compiti e funzioni del direttore generale

1.  I compiti e le funzioni del direttore generale sono definite dalla vigente normativa e dal regolamento di cui al precedente comma.
2.  In particolare il direttore generale esercita le seguenti funzioni:
a)  predispone il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;
b)  svolge compiti di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei responsabili di settore;
c)  presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale apicale, autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili di settore, con l'osservanza delle norme organizzative vigenti;
d)  predispone piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
e)  organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal sindaco e dalla giunta.
3.  Contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il segretario generale.
4. Nel caso in cui il direttore generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
Art.  47
Personale a contratto

1.  Per la copertura dei posti di responsabile dei settori o di alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.
2.  Possono essere inoltre stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente.
3.  Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Capo  II
Servizi pubblici
Art.  48
Servizi pubblici

1.  Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2.  La forma di gestione dei servizi pubblici è quella disciplinata dall'art. 113 e seguenti  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.
3.  A servizi pubblici locali, compresi quelli privi di rilevanza economica, si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  283, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
Art.  49
Aziende speciali

1.  Per la gestione di servizi privi di rilevanza economica, il consiglio comunale può costituire aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
4.  I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art.  13 della legge regionale n.  7/92.
5.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
6.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai propri regolamenti.
7.  Lo statuto dell'azienda, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione degli organi elettivi del Comune, tra cui comunque il bilancio annuale cui è allegata una relazione in cui gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal consiglio comunale, delle cause del loro mancato raggiungimento e degli interventi correttivi previsti.
8.  I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art.  50
Istituzioni

1.  Per l'espletamento dei servizi privi di rilevanza economica, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio regolamento approvato dal consiglio comunale.
2.  Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  ne determina le finalità e gli indirizzi;
b)  conferisce il capitale di dotazione;
c)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
d)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
e)  specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
f)  stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.  
3.  Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
5. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
6. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del Comune.
Forme associative
Art.  51
Convenzioni

1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale.
Art. 52
Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio secondo le norme vigenti.
2. Il consiglio comunale approva, con la maggioranza prevista dalla legge, la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
Art.  53
Accordi di programma

1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.
2. La procedura è avviata dal sindaco, quando il Comune di Naro abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.
3. L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate, nonché dai soggetti pubblici a cui l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.
4. Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:
-  i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;
-  la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.
Art.  54
Unioni di comuni

1. Sono enti locali costituiti da 2 o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
4. Lo statuto deve prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
Titolo IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Capo I
Generalità
Art. 55
Norme di principio

1. Il Comune di Naro garantisce l'effettiva partecipazione popolare all'amministrazione comunale.
2. Valorizza le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione popolare all'attività amministrativa, favorendo ogni forma di consultazione popolare.
1. Assicura le specifiche forme di consultazione popolare a mezzo di referendum.
2. Considera con favore l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli od associati, finalizzate ad interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
3. Riconosce l'istituto dell'azione popolare come regolata dalla legge.
4. Assicura e regolamenta la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi, nell'ambito della normativa contenuta nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Consente l'accesso delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni alle strutture e ai servizi dell'ente, nell'ambito delle norme previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
6. Consente l'accesso dei cittadini agli atti amministrativi, e all'informazione nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
Capo II
Norme, istituti, modalità di partecipazione popolare
Art.  56
Diritto d'udienza

1. L'effettiva partecipazione popolare dell'amministrazione comunale è garantita, in via prioritaria, attraverso il diritto d'udienza.
2. L'udienza è intesa ad assicurare a ciascun cittadino, a gruppi di cittadini, a organizzazioni o ad associazioni nei confronti del sindaco, della giunta municipale, del consiglio comunale, del segretario generale e dei preposti agli uffici comunali, la libera esposizione dei reclami, segnalazioni, problemi, richieste, idee, in maniera tale da consentire una più pregnante partecipazione popolare all'attività comunale, nonché una miglior tutela agli interessi diffusi, oltre che dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini naresi.
3. Ogni sei mesi l'amministrazione comunale può indire un'assemblea pubblica, nella quale i cittadini avanzano proposte, relazioni, segnalazioni, richieste.
Art.  57
Associazionismo e partecipazione

1. Oltre al diritto di udienza di cui all'articolo precedente, tutti i cittadini, anche costituiti in gruppi, hanno il diritto di promuovere riunioni e assemblee per lo svolgimento di proprie iniziative, nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. Se non hanno idonee sedi proprie, l'amministrazione comunale può porre a loro disposizione strutture e spazi pubblici che siano disponibili, precisando, con apposito provvedimento, le condizioni, le modalità d'uso e gli eventuali rimborsi dovuti al Comune.
3. Il sindaco, la giunta, il consiglio possono convocare assemblee di cittadini - anche suddivisi in categorie, gruppi, classi - quando ricorrano opportuni motivi tali da richiedere:
a)  la formazione di comitati e commissioni;
b)  il dibattito su problemi rivestenti elevato interesse locale;
c)  l'informazione e la pubblicizzazione riguardo a proposte, programmi, consuntivi o deliberazioni che rivestono particolare rilevanza per la vita comunale.
4. Ferme restando le disposizioni contenute nei commi precedenti, il Comune di Naro può istituire l'albo della associazioni locali e la consulta delle associazioni.
5. All'albo delle associazioni locali, ove istituito, possono iscriversi tutte le associazioni operanti nel Comune, indicando nella richiesta d'iscrizione il settore d'attività e le finalità perseguite e trasmettendo copia dello statuto e dell'atto costitutivo.
6. I legali rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo costituiscono la consulta delle associazioni.
7. La consulta delle associazioni esprime, a richiesta degli organi del Comune, pareri su provvedimenti o pro-grammi da adottare da parte dell'amministrazione comunale; propone, altresì, di propria iniziativa l'adozione di atti concernenti la gestione di servizi municipali.
8. L'apposito regolamento disciplina le modalità della norma contenuta nel 5° comma nonché le modalità di organizzazione della consulta delle associazioni ed il suo rapporto con gli organi d'indirizzo e gestione del Comune.
9. Lo stesso regolamento disciplina l'istituzione, il funzionamento ed i compiti delle consulte comunali, costituite da cittadini, scelti in relazione alla materia o al settore cui le consulte stesse si riferiscono.
10. Il regolamento deve comunque garantire l'istituzione delle seguenti consulte comunali: giovanile; delle donne; per le attività produttive e i problemi occupazionali; per la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, monumentale, artistico e ambientale; per le problematiche della fascia minorile e della famiglia; per i portatori di handicap, disabili, anziani e tossicodipendenti.
Art.  58
Referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è volto ad avvicinare le istituzioni politiche comunali alla locale società civile, concretizzando il rapporto tra gli orientamenti emergenti nella comunità e le attività svolte dagli organi comunali.
2. Il suo esperimento è favorito dal Comune di Naro, su materia di esclusiva competenza comunale, nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale e con esclusione delle materie relative all'ordinamento contabile o tributario.
3. Sull'ammissibilità dei referendum consultivi decide, con definitiva determinazione, il consiglio comunale.
4. L'iniziativa dei referendum consultivi compete:
a) a non meno di 500 cittadini che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Naro al momento della presentazione della richiesta;
b) al consiglio comunale, quando ne faccia richiesta con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, fatta salva l'autonomia del consiglio comunale di adottare le proprie determinazioni.
9. Entro lo stesso termine, il sindaco può proporre al consiglio comunale, anche se l'esito referendario sia stato negativo, la deliberazione concernente il quesito sottoposto a referendum. Il consiglio adotta al riguardo la determinazione che ritiene opportuna, motivandola debitamente.
10. Le norme per l'attuazione e lo svolgimento dei referendum consultivi sono stabilite nell'apposito regolamento di cui al comma 8° dell'art. 43.
Art.  59
Istanze - Petizioni - Proposte

1. I cittadini, singoli od associati, le organizzazioni, le associazioni possono rivolgere al sindaco istanze, petizioni e proposte.
2. L'istanza è intesa a chiedere ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa. Essa deve essere riscontrata entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco.
3. La petizione è intesa a sollecitare l'intervento degli organi dell'amministrazione comunale su questioni di interesse generale o ad esporre comuni necessità. Essa può essere presentata da tutti i cittadini, che ne abbiano interesse, in forma collettiva. Il suo esame avviene entro 30 giorni dalla presentazione.
4. La proposta, sottoscritta da almeno 100 cittadini, è intesa a promuovere e realizzare l'adozione di deliberazioni da parte della giunta o del consiglio. Essa viene trasmessa dal sindaco al responsabile del servizio pertinente e al responsabile del servizio di ragioneria per essere corredata del parere di regolarità tecnica e, ove occorra, dell'attestazione di copertura finanziaria; quindi, viene trasmessa all'organo deliberante.
5. Dalla data di presentazione della proposta a quella della deliberazione dell'organo competente non devono trascorrere più di 30 giorni, se l'organo competente è la giunta municipale, o più di 60 giorni, se la competenza deliberativa appartiene al consiglio comunale.
6. L'organo competente deve sentire i proponenti entro 15 giorni dalla presentazione della proposta.
7. Il regolamento di cui al 3° comma dell'art. 42 disciplina compiutamente le procedure e le forme di pubblicità relative alle istanze, petizioni e proposte.
Art.  60
Azione popolare

1. Ciascun cittadino, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Naro, può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice relativamente all'integrazione del contradditorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio.
3. In caso di soccombenza di chi ha promosso l'azione o il ricorso, la giunta delibera di addebitare le spese sostenute a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Capo III
Norme ed istituti per la partecipazione al procedimento amministrativo e per la trasparenza
Art.  61
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ogni procedimento amministrativo, instaurato dal Comune di Naro, mira alla tutela dei destinatari dell'azione amministrativa, i quali partecipano al procedimento stesso.
2. Iniziato il procedimento, il Comune ha l'obbligo di comunicarne l'avvenuto avvio ai seguenti soggetti:
a) agli interessati che, con le loro istanze, abbiano eventualmente determinato l'avvio del procedimento;
b) ad altri eventuali interessati, nei confronti dei quali il procedimento sia destinato a produrre effetti;
c) a tutti i soggetti che dal provvedimento conclusivo del procedimento possano ricevere un pregiudizio diretto.
3. La comunicazione di cui al 2° comma è personale.
4. Ove la comunicazione personale, dato il numero dei destinatari, risulti particolarmente laboriosa, il Comune si avvale - a seconda della natura del procedimento - della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o della pubblicazione nell'albo pretorio o dell'affissione di manifesti pubblici.
5. Venuti a conoscenza dell'inizio del procedimento amministrativo, tutti i soggetti interessati possono produrre memorie scritte o documenti, di cui il Comune tiene conto nello svolgimento delle pratiche e fa menzione nel provvedimento finale.
6. Prima di emettere il provvedimento finale, il Comune può pervenire ad accordi con i soggetti di cui al 2° comma.
7. Gli accordi sono finalizzati alla preventiva determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento finale oppure sono sostitutivi dal provvedimento finale.
Art.  62
Accordi procedimentali

1. Gli accordi procedimentali ineriscono al contenuto del provvedimento finale e, a mezzo di essi, il Comune ottiene il consenso preventivo dell'interessato o degli interessati all'emanando provvedimento comunale conclusivo del procedimento.
2. L'interessato o gli interessati non possono più con-testare il provvedimento finale, emesso dal Comune, con il contenuto concordato.
3. Una volta intervenuto l'accordo, il Comune ha l'obbligo di adottare il provvedimento con il contenuto concordato.
Art.  63
Accordi sostitutivi del provvedimento

1. Gli accordi di cui al presente articolo sostituiscono, nei casi consentiti dalla legge, il provvedimento finale che il Comune dovrebbe adottare unilateralmente.
2. Tali accordi possono essere stipulati, in luogo del provvedimento finale comunale, quando consentono sia la più celere conclusione del provvedimento instaurato sia il più rapido conseguimento del pubblico interesse.
Art.  64
Rinvio ad altre norme

1. Gli accordi di cui agli articoli precedenti devono constare da apposita convenzione in forma scritta e sono regolati dalle previsioni dettate dalle norme contenute nell'art. 12 della legge regionale n. 10/91 e nell'apposito regolamento comunale che disciplina i modi, i termini e le forme di pubblicità del procedimento amministrativo, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.
Art.  65
Diritto di accesso

1. Il Comune di Naro assicura la possibilità di accesso degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni alle strutture ed ai servizi comunali, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa comunale.
2. E' assicurato, inoltre, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune il diritto di accesso agli atti amministrativi.
3. I modi e i tempi relativi all'istituto dell'accesso di cui ai commi precedenti sono disciplinati con apposito regolamento comunale.
Art.  66
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indi-cazione della legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento, oltre a disciplinare il diritto di accesso di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 51, sancisce i modi e i tempi per il rilascio di copie di atti, prevedendo il preventivo pagamento dei soli costi di riproduzione e dei diritti di segreteria.
3. Lo stesso regolamento prevede, inoltre, quanto segue:
a) tutte le norme necessarie per assicurare concretamente ai cittadini l'informazione puntuale sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
b) tutte le norme necessarie per realizzare compiutamente e materialmente il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione comunale e per le quali la legge ne favorisce o ne consente l'accesso;
c) tutte le altre norme intese a realizzare la trasparenza politica ed amministrativa dell'attività svolta dal Comune di Naro.
4. L'albo pretorio viene individuato in un luogo del palazzo municipale facilmente accessibile al cittadino (anche disabile); la pubblicazione all'albo pretorio garantisce che gli atti affissi siano di agevole e facile lettura in ogni parte.
5. Il Comune riconosce nella informazione la condizione essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica. Istituisce l'ufficio per la promozione e la tutela dell'informazione dei cittadini dotandolo degli strumenti necessari per garantire l'efficienza del servizio che deve assicurare ai cittadini l'informazione e l'assistenza necessaria per la fruizione dei servizi di assistenza sociale, sanitaria nonché la conoscenza delle modalità procedurali per l'accesso agli stessi.
Capo IV
Difensore civico
Art.  67
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza e sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche.
4. Il difensore civico rimane in carica per tutta la durata del consiglio comunale che lo ha eletto e decade subito dopo la prima adunanza del consiglio comunale neo-eletto, anche nel caso in cui non sia stato eletto il nuovo difensore civico.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi non abbia compiuto il 30° anno di età;
b) chi non abbia i requisiti di cui al comma 3;
c) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; i deputati della Camera e i senatori della Repubblica;
d) i deputati dell'A.R.S.; i consiglieri della Provincia regionale di Agrigento; i consiglieri e i dipendenti del Comune di Naro; gli amministratori e i dipendenti di aziende speciali, istituzioni o società per azioni a prevalente capitale pubblico locale che siano controllate, dipendenti o collegate con il Comune di Naro;
e) gli amministratori ed i dipendenti di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
f) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
g) chi sia stato candidato non eletto nelle ultime elezioni comunali.
Art.  68
Decadenza e revoca

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri;
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, la competenza a provvedere resta in capo al consiglio comunale.
Art.  69
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto, o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno due giorni alla settimana.
Art.  70
Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
Art.  71
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco, affinché siano discussi nel consiglio comunale.
Art.  72
Indennità di funzione

1.  Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato dal consiglio comunale all'atto della nomina e comunque non superiore a quello del presidente del collegio dei revisori.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITA'
Art.  73
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art.  74
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra altre entrata stabilità per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
6. Le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali possono essere concessi in appalto a ditte aventi i requisiti di legge.
Art.  75
Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal consiglio comunale.
3. Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
Art.  76
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art.  77
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art.  78
Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a candidati, il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica 3 anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.  79
Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio.
2. Il consiglio comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.
3. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province, di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
(2007.17.1182)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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