REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 GIUGNO 2007 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE



Accordo del 26 gennaio 2007 tra il Presidente della Regione, il dirigente generale del dipartimento pubblica istruzione, il dirigente generale del dipartimento formazione professionale, il dirigente generale del dipartimento Agenzia per l'impiego ed il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia del Ministero della pubblica istruzione - Dispositivo amministrativo.

Il comma 624 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha stabilito che, nelle more della messa a regime della nuova normativa sull'obbligo di istruzione, proseguano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Detti percorsi sono realizzati in attuazione dell'Accordo quadro Stato-Regioni, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, al quale ha fatto seguito il protocollo d'intesa, tra la Regione siciliana, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), firmato a Roma in data 18 settembre 2003.
Per la realizzazione dei percorsi in questione, tenuto conto di quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 74, prot. n. 11668, del 21 dicembre 2006, relativa all'iscrizione degli alunni per l'anno scolastico 2007/2008, in data 26 gennaio 2007 è stato sottoscritto l'Accordo in oggetto indicato.
Con la presente nota si forniscono le disposizioni amministrative e le indicazioni procedurali utili all'attuazione in tutto il territorio regionale dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione di cui al sopra citato Accordo del 26 gennaio 2007.
VIGILANZA SULL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE
I dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di primo grado hanno il compito di verificare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche per le iscrizioni ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale degli alunni che frequentano l'ultimo anno delle stesse istituzioni e che sono interessati ad assolvere l'obbligo d'istruzione.
Particolare attenzione deve essere riservata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione da parte degli studenti a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza.
FINALITA' DEI PERCORSI SPERIMENTALI
I percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale hanno lo scopo di:
-  assolvere all'obbligo dell'istruzione;
-  dare attuazione al diritto-dovere previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
-  offrire agli allievi, in relazione alle loro attitudini, maggiori e qualificate opportunità di scelta che possano far innalzare i loro livelli culturali e sviluppare capacità e competenze, al fine di potere realizzare i propri progetti di inserimento nelle attività di lavoro;
-  favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi;
-  fare ottenere agli studenti, al termine del triennio, una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio n. 85/368/CEE), spendibile nel mondo del lavoro ed idonea per la prosecuzione del conseguimento del diploma professionale o per il rientro nel sistema dell'istruzione;
-  concorrere al successo formativo;
-  effettuare un'efficace azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e formativa, nonché degli abbandoni.
SOGGETTI DESTINATARI
Sono soggetti destinatari gli allievi che hanno concluso il primo ciclo di istruzione con il superamento dell'esame di Stato e intendano assolvere il proprio obbligo di istruzione avvalendosi dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, nonché i soggetti individuati dai regolamenti comunitari e dalle leggi dello Stato e della Regione ai fini del raggiungimento del successo formativo.
SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
I soggetti ammissibili a finanziamento che possono attuare i percorsi sperimentali triennali sono tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e gli enti di formazione accreditati, secondo quanto previsto dall'Accordo, dalla Regione siciliana che, al fine della realizzazione dei percorsi, pongono in essere le necessarie intese per l'avvio degli stessi a partire dall'anno scolastico 2007/2008.
I soggetti attuatori devono essere in possesso delle condizioni di cui all'art. 2 dell'Accordo, condizioni considerate imprescindibili per l'ammissione alla stipula dell'intesa.
In particolare, i percorsi sono co-progettati e concordati tra le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione che, nel rispetto delle proprie competenze, condividono anche metodologie e strumenti di valutazione nell'ambito dell'elaborato progettuale di cui si dirà in seguito.
Spetta alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado certificare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di istruzione, mentre il rilascio della qualifica professionale sarà curato dal dipartimento regionale della formazione professionale.
Le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, pertanto, d'intesa, porranno in essere tutti gli opportuni atti e provvedimenti indispensabili per il raggiungimento dei fini riconosciuti ai percorsi.
TIPOLOGIA DEI PERCORSI SPERIMENTALI ED ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Le attività progettuali dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione saranno attivati a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2007/2008 e si articolano secondo le seguenti tipologie:
a)  percorsi triennali di istruzione integrati con moduli di formazione professionale nel rispetto della flessibilità di cui al D.P.R. n. 275/99, al decreto ministeriale n. 234/2000 e con riferimento alla legge regionale n. 6/2000 e al decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005.
I percorsi di istruzione integrati con moduli di formazione riguardano i primi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.
Essi vengono preliminarmente organizzati con l'individuazione, da parte dei due sistemi, di spazi di attività didattica di interconnessione tra i curricoli degli istituti di istruzione secondaria superiore ed i percorsi per profili professionali riconosciuti dalla Regione, più attinenti agli indirizzi di studio, per poi progettare ed attuare moduli di formazione professionale coerenti.
La durata dei moduli deve essere pari al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche.
Al termine dei percorsi i giovani conseguono, oltre alla promozione alla classe successiva del corso di studi frequentato, anche l'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale o crediti per il suo conseguimento.
L'offerta dei corsi integrati è di due tipologie:
1)  attivazione di un percorso integrato per una intera classe;
2)  attivazione, sin dal 1° anno di scuola superiore, di un percorso modulare rivolto a gruppi di studenti di più classi (classi aperte);
La 1° tipologia è prioritaria.
La 2° tipologia si attiva, anche, qualora non si pervenga all'istituzione della classe perché il numero di iscrizioni è inferiore a quanto previsto dalla normativa in materia, mediante realizzazione di un percorso modulare che risponda alle scelte comunque espresse.
E' possibile proporre ambedue le tipologie purché non rivolte agli stessi studenti;
b)  percorsi triennali di formazione integrati con l'istruzione, realizzati con specifiche intese tra l'istituzione scolastica pubblica e la struttura formativa ed in cui sia prevalente l'acquisizione di competenze di tipo tecnico-professionale e sia assicurata anche l'acquisizione di competenze di base secondo i relativi standard minimi previsti dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 (competenze tecnico-professionali) e dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 15 gennaio 2004 (competenze di base) per i percorsi sperimentali di istruzione e formazione.
Il monte ore complessivo dovrà avere minimo 990 ore annue e massimo 1.050 ore, di cui almeno 200 ore per la realizzazione degli standard minimi relativi alle competenze di base.
Al termine dei percorsi triennali i giovani conseguono l'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente, nonché crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.
Nell'ambito di tale tipologia, previo raccordo con l'istituzione scolastica di riferimento, le 200 ore per la realizzazione degli standard minimi relativi alle competenze di base possono essere svolte dalla struttura formativa purché la stessa, in sede progettuale ed attuativa, garantisca le seguenti condizioni:
-  avere una propria proposta educativa in relazione all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, con riferimento ai destinatari (giovani fino a 18 anni), alla personalizzazione dell'offerta, alle metodologie didattiche, agli strumenti adottati per i rapporti con le famiglie, alle modalità di cooperazione con il territorio e con il mondo del lavoro, allo stile educativo;
-  essere accreditate ai sensi del decreto ministeriale n. 166/99 per lo specifico ambito secondo l'Accordo;
-  produrre una dichiarazione ai sensi della normativa vigente, a firma del legale rappresentante, che le attività formative a finanziamento pubblico non siano perseguite a fine di lucro;
-  avere programmato e coordinato, per almeno 3 anni sul territorio (ovvero dall'anno formativo 2002/2003 ad oggi), attività formative per il conseguimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età. Tali attività dovranno essere riscontrate dagli atti regionali di autorizzazione oppure dai decreti ministeriali di riconoscimento formalizzati ai sensi della legge n. 40/87 e successive modifiche;
-  applicare l'accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2004 sulle certificazioni. In questo ambito si dovranno rispettare i parametri dell'accreditamento relativi ai curricula personali degli allievi, al libretto formativo per il riconoscimento dei crediti formativi e per la valutazione delle attività didattiche (certificazione periodica ed annuale delle competenze);
-  garantire che almeno il 50% dei docenti e dei formatori che prestano la loro opera nelle attività in questione siano dipendenti dell'organismo/struttura con contratto a tempo indeterminato;
-  garantire che i docenti e i formatori:
-  per i saperi e le competenze di base siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore o, sino alla messa a regime della riforma del II ciclo, almeno dei titoli di studio necessari (diploma di laurea) per il conseguimento dell'abilitazione medesima;
-  per l'area tecnico-professionale siano in possesso di documentata esperienza maturata per almeno tre anni nel settore professionale di riferimento;
-  disporre di laboratori conformi in termini di attrezzature alle caratteristiche tematiche e didattiche del corso come definito al punto dedicato ai criteri minimi di ammissibilità;
-  prevedere rapporti stabili e costanti con le famiglie;
-  avere rapporti stabili con il sistema sociale, economico e produttivo del territorio di riferimento.
Per ambedue le tipologie dei percorsi le qualifiche professionali che si conseguono devono essere quelle indicate nell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali.
Potranno essere comunque proposte ulteriori figure supportate da precise analisi sui fabbisogni formativi, individuate nei repertori delle professioni.
Per tali figure dovranno essere prodotte, prima dell'avvio dei percorsi, delle schede con l'individuazione degli standard formativi minimi coerentemente con gli standard nazionali.
Per ambedue le tipologie dovrà essere altresì garantita, nell'ipotesi di frequenza di alunni diversamente abili da avviare ai percorsi formativi, la presenza di insegnanti di sostegno.
Nell'ipotesi di interventi rivolti a minori sottoposti a misure di detenzione e/o restrizione, potranno essere attivati i percorsi integrati oggetto del presente dispositivo, assicurando la presenza all'interno degli istituti penitenziari minorili del personale previsto dagli standard vigenti.
Ogni istituzione scolastica può attivare due percorsi per ognuna delle due tipologie indicate, fatta salva la possibilità di attivazione di ulteriori corsi qualora le disponibilità finanziarie lo consentano;
c)  laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti, cosiddetti "larsa", previsti dalla lett. c) del protocollo d'intesa tra MIUR-MLPS e Regione siciliana del 18 settembre 2003, "volti alla prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica e formativa finalizzati alla ridefinizione di aspetti teorici e pratici dell'orientamento, alla valorizzazione dei processi di scelta dello studente anche in relazione alle opzioni in ingresso e in uscita dei percorsi".
STANDARD FORMATIVI MINIMI, CERTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI; PASSAGGI TRA I DIVERSI SISTEMI; PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE
Per gli standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti, passaggi tra i diversi sistemi si applica quanto previsto dalla normativa di riferimento, così come espressamente riportata dall'art. 5 dell'Accordo.
ANAGRAFE DEGLI STUDENTI
All'interno dell'anagrafe regionale degli studenti particolare attenzione riveste quella relativa ai percorsi triennali sperimentali.
I dirigenti delle istituzioni scolastiche, parte dell'intesa, sono responsabili dell'anagrafe degli studenti dei percorsi e procederanno a periodiche verifiche che si svolgeranno tre volte all'anno (ottobre, febbraio e luglio di ogni anno scolastico).
Gli stessi dirigenti seguiranno direttamente le varie operazioni relative alle iscrizioni ed in particolare svolgeranno un'attenta opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti ed interessati; nel contempo avranno cura di inviare gli elenchi degli studenti frequentanti i percorsi ai soggetti firmatari del presente dispositivo.
Si fa, altresì, obbligo ai gestori degli enti di formazione di segnalare tempestivamente, all'istituzione scolastica cui fanno capo, casi di abbandono dei suddetti percorsi.
INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE AI PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
La domanda di iscrizione ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione, presentata esclusivamente per una istituzione scolastica secondaria di secondo grado o per un ente di formazione (ente di formazione accreditato dalla Regione siciliana) deve essere raccolta dall'istituto scolastico secondario di 1° grado frequentato dagli alunni che sosterranno gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.
Per l'anno scolastico 2007/2008, gli studenti che, ai sensi della C.M. n. 74, prot. n. 11668 del 21 dicembre 2006, si sono già iscritti al 1° anno del secondo ciclo di istruzione e che alla luce del presente dispositivo, intendono avvalersi dei percorsi sperimentali triennali possono optare per questi ultimi presentando apposita domanda, entro il 6 luglio 2007, agli istituti superiori dove risultano già iscritti precisando la tipologia (a oppure b) di percorso sperimentale che intendono frequentare. Per la tipologia di tipo b) nella domanda andrà indicato anche l'ente di formazione che offre il percorso prescelto.
Opzione dell'alunno per i percorsi di tipo a) per l'assolvimento dell'obbligo all'istruzione:
-  nel caso in cui l'istituzione scolastica abbia attivato o intenda attivare il percorso prescelto, deve garantire allo studente la frequenza del suddetto percorso sperimentale;
-  nel caso in cui l'istituzione scolastica non abbia attivato il percorso prescelto, dovrà rilasciare il necessario "nulla osta" per l'iscrizione presso un altro istituto superiore che offra la possibilità di frequenza del percorso prescelto; di tale fatto dovrà essere dato avviso anche alla scuola media di provenienza.
Opzione dell'alunno per i percorsi di tipo b) per l'assolvimento dell'obbligo all'istruzione:
-  l'istituzione scolastica deve garantire allo studente la frequenza del percorso sperimentale scelto trasmettendo la domanda dello stesso, con l'apposito "nulla osta", all'ente di formazione con cui ha co-progettato il percorso;
-  nel caso in cui l'istituzione scolastica non abbia co-progettato il percorso prescelto, dovrà trasmettere la domanda dello studente, corredata dal necessario "nulla osta", per l'iscrizione all'ente di formazione prescelto, previo accertamento che lo stesso ente abbia attivato tutte le procedure di raccordo con un'istituzione scolastica di secondo grado per la co-progettazione del percorso di che trattasi.
L'istituzione scolastica dovrà avvertire il dirigente dell'istituto scolastico secondario di primo grado di provenienza, al fine della verifica del rispetto dell'obbligo di istruzione.
Il dirigente dell'istituto scolastico secondario di 1° grado di provenienza, nel caso di iscrizione da parte dell'allievo presso un ente di formazione, invierà la domanda all'ente stesso che provvederà a raccordarsi con l'istituto di istruzione di 2° grado interessato, per la stipula della specifica intesa.
Gli enti di formazione invieranno, nel più breve tempo possibile, notizia dell'accoglimento o meno delle iscrizioni trasmesse dagli istituti scolastici secondari di 1° grado, i cui dirigenti scolastici avranno, quindi, conferma circa l'effettiva accettazione delle domande e provvederanno, in caso di non accoglimento, a riorientare gli alunni non accolti. Gli stessi enti di formazione contestualmente provvederanno a dare analoga notizia anche ai centri per l'impiego competenti per territorio.
I dirigenti scolastici daranno tempestiva notizia dell'accoglimento della domanda alla scuola secondaria ove sia stata, eventualmente, presentata domanda di iscrizione.
I dirigenti scolastici dovranno, altresì, accettare le iscrizioni al secondo e terzo anno degli alunni dei percorsi ex DOF già avviati nei precedenti anni formativi prevedendo l'adeguamento di detti percorsi alla tipologia di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 3 dell'Accordo in oggetto, per gli studenti in obbligo all'istruzione.
Per gli anni scolastici successivi saranno date istruzioni con apposita circolare.
Le istituzioni scolastiche secondarie di 1° grado sono chiamate ad una attenta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione, orientamento e tutoraggio nei confronti delle famiglie e degli alunni, avvalendosi anche degli sportelli multifunzionali.
RISORSE FINANZIARIE
I predetti percorsi saranno finanziati con gli appositi fondi messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero del lavoro a far data dall'anno 2007.
I predetti fondi potranno essere incrementati da eventuali risorse aggiuntive stanziate per le medesime finalità dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero del lavoro.
Gli stessi percorsi potranno essere finanziati anche con fondi dell'Unione europea.
PROGETTO DEL PERCORSO
Come disposto dall'art. 2, comma 2, l'elaborato progettuale deve essere conforme agli standard formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali definite rispettivamente in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15 gennaio 2004 e il 5 ottobre 2006, ai quali si fa diretto riferimento.
Nella piena attuazione di quanto specificato dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo in parola, si riporta, a titolo indicativo, quanto, in modo esplicito, deve contenere lo stesso elaborato progettuale:
-  analisi dei fabbisogni formativi degli allievi;
-  obiettivi formativi e orientativi;
-  tempi di realizzazione del percorso triennale che deve avere inizio con l'anno scolastico (1 settembre);
-  articolazione modulare flessibile per ciascuna annualità con lo specifico riferimento a:
-  accoglienza ed orientamento;
-  competenze di base;
-  competenze tecnico-professionali;
-  competenze minime per la prosecuzione del percorso;
-  metodologie didattiche e formative;
-  personalizzazione del percorso (specialmente per gli alunni con disabilità);
-  strumenti di verifica e modalità di valutazione (periodica e finale);
-  certificazione delle competenze;
-  misure di accompagnamento;
-  insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto nelle norme di riforma del concordato e delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose riconosciute;
-  educazione fisica e motoria;
-  modalità di collaborazione tra istituto scolastico ed ente di formazione (es: co-docenza, condivisione di spazi laboratoriali ecc.);
-  piano finanziario.
Nella fattispecie, con riferimento alle azioni di "accoglienza ed orientamento", "personalizzazione del percorso", "misure di accompagnamento", in coerenza con l'Accordo del 26 gennaio 2007, ciascun progetto deve prevedere misure di accompagnamento, con particolare riguardo alla prima accoglienza, all'acquisizione da parte degli allievi della piena consapevolezza del percorso da intraprendere, alla personalizzazione dei percorsi ed eventuale riadattamento degli stessi, al tutoraggio e all'orientamento.
Tali misure di accompagnamento si concretizzeranno in un servizio di orientamento e di tutoring a favore degli allievi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, finalizzato a sviluppare le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e alle vocazioni degli allievi e ad individuare i centri di interesse dei giovani, mediante attività volte a fornire individualmente il servizio di cui trattasi, nella considerazione che i piani di studio dei percorsi debbono essere personalizzati in modo da consolidare ed innalzare il livello delle competenze di base e sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi.
Conseguentemente, uno o più moduli di ciascun progetto dovrà connettersi, ove necessario con accordo temporaneo di scopo, con le azioni di sportelli multifunzionali già attivati o da attivarsi presso istituti scolastici secondari da denominare "Sportelli scuola", che l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale individuerà d'intesa con gli altri soggetti firmatari dell'Accordo del 26 gennaio 2007, nell'ambito delle rispettive competenze.
Il numero e la collocazione degli Sportelli scuola individuati dovrà garantire, per quanto possibile la massima diffusione del servizio di orientamento e tutoring.
Ai fini della selezione dei progetti sono adottati i seguenti macrocriteri:
1)  coerenza con gli obiettivi specifici ed operativi del POR-FSE 2007/2013 della Sicilia - "obiettivo convergenza";
2)  valutazione dei risultati ottenuti su attività affidate in anni precedenti;
3)  qualità della progettazione.
Per le attività gli enti di formazione debbono risultare accreditati all'atto di presentazione della domanda nella macrotipologia e tipologia dell'obbligo formativo nonché produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa secondo le vigenti disposizioni, con la quale l'ente attesti di avere maturato esperienza nell'ambito del Piano regionale dell'offerta formativa (PROF) nell'ambito dell'obbligo formativo, così come previsto dall'art. 2 dell'Accordo in parola.
Tutti i progetti, unitamente agli allegati, devono pervenire al dipartimento regionale pubblica istruzione e al dipartimento regionale formazione professionale.
Al fine della valutazione dei progetti in questione, sarà istituito un nucleo tecnico di valutazione misto composto da rappresentanti delle amministrazioni firmatarie del presente dispositivo che avrà anche il compito di accertare l'ammissibilità dei soggetti proponenti e dei progetti da questi presentati.
DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI, DEI DESTINATARI E DEI BENEFICIARI FINALI
Atteso che i percorsi possono anche essere finanziati con fondi dell'Unione europea, i relativi progetti dovranno essere coerenti con gli assi e gli obiettivi del Programma operativo regionale della Sicilia FSE - Obiettivo "Convergenza" - Periodo di programmazione 2007/2013 essenzialmente per due motivi:
a)  l'esigenza di mantenere unitario il sistema informativo regionale e non disperdere quel patrimonio di informazioni racchiuse in anni di procedimenti amministrativi gestiti attraverso procedure informatizzate;
b)  utilizzare risorse del FSE per finanziare azioni sperimentali volte a qualificare adolescenti in uscita dal sistema scolastico ai fini della loro occupabilità e sostenere progetti sperimentali destinati a migliorare l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale nonché stabilizzare l'offerta formativa nel suo complesso.
Come in precedenza specificato, è finalità dei percorsi triennali sperimentali prevenire e contrastare più efficacemente la dispersione e favorire il successo formativo e consentire il conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Detti percorsi, come già specificato, si possono articolare in:

Percorsi triennali finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione

Destinatari
I percorsi di qualifica triennale sono rivolti prioritariamente a giovani 14enni che hanno terminato il I ciclo di istruzione e consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
A questi corsi non può essere impedita la partecipazione di giovani in età superiore, a condizione che venga stipulato un patto formativo con le famiglie che motivi l'impegno richiesto anche in termini di durata.
Si possono iscrivere ai corsi gli adolescenti nella fascia di età 15-18 anni senza i requisiti scolastici precedentemente citati, a condizione che il progetto formativo preveda il recupero del titolo di studio tramite attività integrate.
In ogni caso, non potranno essere rilasciate certificazioni di qualifica o crediti spendibili nel sistema dell'istruzione di II grado se non in presenza del requisito minimo della licenza di scuola secondaria di I grado.
Beneficiari
Istituzioni scolastiche ed enti di formazione.
Modalità operativa
Per quanto riguarda la durata dei percorsi si rinvia a quanto disposto dall'art. 4 dell'Accordo 26 gennaio 2007.
Risorse
Bilancio regionale, Fondi statali e FSE.

Interventi per l'integrazione dei diversamente abili nei percorsi triennali

Destinatari
Giovani diversamente abili lievi o medio lievi prevalentemente di tipo intellettivo, che hanno conseguito la licenza media inferiore privi di qualifica o altro titolo secondario e di età inferiore ai 18 anni.
Beneficiari
Istituzioni scolastiche ed enti di formazione.
Modalità operativa
Inserimento individuale dei diversamente abili nella misura massima di 3 per corso.
Risorse
Bilancio regionale, Fondi statali e FSE.

LaRSA: Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti

Intervento individuale o di gruppo finalizzato:
-  al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti da realizzarsi essenzialmente in integrazione con gli istituti secondari superiori al fine di favorire la mobilità verticale e/o orizzontale tra percorsi di istruzione e istruzione e formazione professionale;
-  alla prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica e formativa finalizzati alla ridefinizione di aspetti teorici e pratici dell'orientamento, alla valorizzazione dei processi di scelta dello studente anche in relazione alle opzioni in ingresso e in uscita dei percorsi.
Destinatari
Giovani che hanno terminato il I ciclo di istruzione privi di qualifica o altro titolo secondario e di età inferiore ai 18 anni.
Beneficiari
Istituzioni scolastiche ed enti di formazione.
Modalità operativa
Tali progetti non possono risultare superiori alle 200 ore.
Non essendo definibili a priori le caratteristiche, il numero e la tipologia degli allievi, le richieste di intervento sono presentate solo al momento della realizzazione e sono attivabili, previa autorizzazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Risorse
Bilancio regionale, Fondi statali e FSE.

Sostegni individuali e/o di gruppo finalizzati al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti e a favorire nuovi ingressi in percorsi formativi già avviati al fine di recuperare gli abbandoni e la dispersione scolastica

Destinatari
Giovani che hanno terminato il I ciclo di istruzione privi di qualifica o altro titolo secondario e di età inferiore ai 18 anni.
Beneficiari
Istituzioni scolastiche ed enti di formazione
Modalità operativa
Tali progetti non possono risultare superiori alle 200 ore.
Non essendo definibili a priori le caratteristiche, il numero e la tipologia degli allievi, le richieste di intervento sono presentate solo al momento della realizzazione e sono attivabili, previa autorizzazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Risorse
Bilancio regionale, Fondi statali e FSE.
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività
I provvedimenti per l'attivazione dei corsi saranno assunti dai dirigenti generali dei dipartimenti interessati e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.
La sottoscrizione dell'atto di adesione, la gestione dei registri, delle attività e le procedure connesse alla certificazione di qualifica sono oggetto di specifiche disposizioni impartite dal dipartimento regionale pubblica istruzione per i percorsi della tipologia a) e dal dipartimento regionale formazione professionale per i percorsi di tipo b), dandone comunicazione ai firmatari del presente dispositivo.
Ai fini del conseguimento della qualifica professionale come previsto dalla normativa vigente, gli enti di formazione dovranno inviare l'elenco degli allievi avviati ai centri per l'impiego competenti per territorio.
b) Variazioni in corso d'opera
Fatte salve le modifiche dovute a correzioni per mero errore materiale, non saranno ammesse variazioni degli importi finanziari approvati, né degli elementi che abbiano concorso alla definizione del punteggio totale e della relativa posizione di graduatoria dei corsi.
Le variazioni di denominazione dei corsi, di ragione sociale o di codice fiscale/partita IVA dell'operatore devono essere tempestivamente comunicate, ai fini della verifica di mantenimento dei requisiti previsti e richiedono la modifica dell'atto di autorizzazione.
Le variazioni in merito a calendari, orari di svolgimento, sostituzioni di docenti o allievi, riduzioni del numero di partecipanti ecc., non sono soggette ad alcuna autorizzazione ma devono essere comunicate secondo le procedure e di tali variazioni dovrà essere conservata idonea registrazione presso l'operatore.
Le eventuali variazioni di sede di svolgimento delle attività dovranno essere sempre preventivamente autorizzate dai soggetti firmatari dell'Accordo.
c) Comunicazione inizio corsi
I corsi che non risultano iniziati alle date indicate dai progetti sono cancellati d'ufficio, senza che questo comporti variazione delle condizioni, e i relativi importi sono resi disponibili per il finanziamento delle attività corsuali utilmente collocati in graduatoria, per gli interventi rientranti nella medesima tipologia del corso annullato d'ufficio o per incrementare la disponibilità per gli interventi di sostegno e LaRSA. Gli alunni regolarmente iscritti saranno indirizzati ad analoghi corsi.
La disposizione sopra citata non si applica nel caso degli interventi di sostegno individuale e/o di gruppo per i passaggi tra i sistemi ed il recupero della dispersione scolastica e formativa.
d) Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese
Le disposizioni inerenti il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione dei percorsi/progetti sono oggetto di specifici provvedimenti amministrativi assunti d'intesa tra i soggetti firmatari dell'Accordo. Gli enti di formazione ai quali sono state affidate attività di formazione professionale saranno tempestivamente portati a conoscenza di tali disposizioni e provvedimenti attraverso la pubblicazione sui siti internet ufficiali delle Amministrazioni firmatarie del presente dispositivo. L'esito del monitoraggio concorrerà alla valutazione di eventuali proposte in anni formativi successivi.
Non sono riconosciuti a rendiconto corsi la cui durata effettiva risulti inferiore ai due terzi delle ore previste. Gli alunni frequentanti il percorso verranno aggregati al percorso formativo che per sede e finalità sia più coerente con quello intrapreso.
DISPOSIZIONI FINALI
Nell'ambito delle procedure di certificazione periodica delle spese sostenute, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative comunitarie e regionali, fermi restando i parametri approvati per ciascuna finalità di spesa, si procede alla verifica del numero di partecipanti, procedendo alla rideterminazione del massimale di contributo riconoscibile per tale periodo, in relazione alle ore corso erogate. Rientrano nel valore atteso tutti i soggetti che non hanno manifestato la volontà di ritirarsi e che in linea teorica possono ancora frequentare le ore minime richieste (3/4 della durata del corso).
a) Scadenza degli impegni
Salvo i casi di eventuale contenzioso in atto per i quali si dovrà attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'atto di adesione esaurisce i propri effetti con la conclusione delle attività in esso previste e la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verificasse l'evenienza.
Le attività progettuali dei percorsi sono riferite dall'1 settembre al 31 agosto.
b)  Attivazione percorsi di contrasto alla dispersione e al recupero degli abbandoni
Se durante il corso dell'anno scolastico si renderà necessaria l'attivazione di percorsi finalizzati al contrasto della dispersione e al recupero degli abbandoni, potranno essere autorizzate e finanziate ulteriori edizioni delle offerte formative già autorizzate e finanziate.
c)  Affidamento del sostegno disabilità, sostegno individuale e passaggi fra i sistemi (LaRSA) e progetti mirati al recupero della dispersione scolastica
Tutti i corsi approvati e finanziati dovranno prevedere:
-  inserimenti di soggetti in formazione anche dopo il loro avvio;
-  passaggi fra i sistemi durante o al termine del percorso formativo;
-  inserimento di persone diversamente abili.
Per queste attività saranno utilizzate le risorse specificamente riservate.
Resta invariato il procedimento di assegnazione, non essendo definibili a priori le caratteristiche, il numero e la tipologia degli allievi. Gli istituti scolastici e gli enti di formazione, nel momento in cui si verifichi la necessità di attuare gli interventi, dovranno predisporre apposita scheda cartacea e trasmettere al dipartimento pubblica istruzione un progetto specifico contenente gli obiettivi, le modalità di attuazione e i costi.
Nel caso di inserimenti in percorsi già avviati, il beneficiario di tale intervento potrà concorrere a pieno titolo al raggiungimento del valore atteso, inteso per tale, quello determinato dal numero di allievi presenti al momento dell'avvio del corso e risultante nell'allegato di autorizzazione.
Al beneficiario dell'intervento sarà riconosciuto a tutti gli effetti un monte ore equivalente alle ore già realizzate nel corso in cui viene inserito.
Le amministrazioni firmatarie del presente dispositivo, in caso di valutazione positiva, predisporranno i necessari atti amministrativi.
I progetti di sostegno individuale non potranno avere una durata superiore alle 200 ore.
Nel caso di un numero maggiore di richieste di integrazione handicap rispetto alle risorse specificamente riservate, sarà possibile per il dipartimento pubblica istruzione effettuare, previo accordo con i beneficiari, una riparametrazione delle singole attività.
In linea generale, i residui che si renderanno disponibili in conseguenza di rinunce, cancellazioni d'ufficio, minori costi e finanziamenti aggiuntivi saranno destinati ad incrementare le disponibilità per eventuali ulteriori affidamenti, adeguamento dei preventivi dei corsi da reiterare, incremento risorse per sostegni individuali e LaRSA.
d) Personale degli enti di formazione professionale
Per gli operatori della formazione professionale sono fatte salve le garanzie previste dal combinato disposto dell'art. 2 della legge regionale n. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 39 della legge regionale n. 23/2002.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente dispositivo si fa riferimento all'Accordo in oggetto, in particolare gli istituti scolastici e gli enti di formazione si impegnano a rispettare le disposizioni comunitarie sulle procedure contabili, amministrative, di rendicontazione e certificazione di saldo del progetto del percorso svolto.
ADEMPIMENTI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E GLI ENTI DI FORMAZIONE PER L'AVVIO DI PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Attesa l'urgenza di avviare i percorsi sperimentali di istruzione e formazione a partire dall'anno scolastico 2007/2008, si rende necessario che le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione che intendono avviare detti percorsi trasmettano i progetti, predisposti come sopra descritto, al dipartimento regionale pubblica istruzione e al dipartimento formazione professionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente dispositivo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione che costituisce titolo di preferenza ai fini dell'avviamento al lavoro, al termine del triennio si svolgeranno gli esami secondo le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale n. 24/76. La commissione sarà integrata da un componente rappresentante delle istituzioni scolastiche.
PERCORSI SPERIMENTALI TRIENNALI - 4° ANNO
I percorsi in oggetto indicati sono collocati in un organico processo di sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale.
Con decreto interassessoriale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b, del D.D.L. del 17 ottobre 2005, n. 226, saranno disciplinate le modalità per il conseguimento del titolo di diploma professionale nel sistema regionale della formazione professionale e l'annualità integrativa necessaria per l'iscrizione ai percorsi di alta formazione non accademica ed universitaria (IFTS, Accademia delle belle arti...).
PROSECUZIONE PERCORSI EX DOF
Nell'ambito del Sistema regionale della formazione professionale sarà assicurata la prosecuzione dei percorsi ex DOF già avviati nei precedenti anni formativi, provvedendo, per i percorsi in cui risultano iscritti minori soggetti all'obbligo di istruzione, all'adeguamento dei progetti alla tipologia di cui al comma 1, lett. b, dell'art. 3 dell'Accordo in oggetto indicato.
Il dipartimento regionale formazione professionale darà disposizioni in ordine all'adeguamento degli stessi progetti all'Accordo.
SOGGETTI CON DEFICIT DI OPPORTUNITA' (HDC-DIS-DMI)
Nel sistema regionale della formazione professionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione proseguono le iniziative formative rivolte a disabili, disadattati sociali, detenuti minori, a cui si accede dopo la frequenza di un intervento orientativo, che vogliono preparare i soggetti all'integrazione sociale e lavorativa.
Tali iniziative vanno progettate ad hoc, tenendo conto dell'utenza, dei vincoli legati alle condizioni oggettive e soggettive e devono rispettare gli standard minimi previsti dal percorso integrato di cui alla tipologia b).
L'attestato rilasciato è conforme a quanto previsto dalla circolare assessoriale 26 aprile 1999, n. 4.
L'inizio delle attività corsuali rivolte a detenuti e disadattati sociali potrà avvenire nel rispetto dell'anno scolastico, soltanto quando siano assicurate le condizioni per un ottimale svolgimento.
Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti disabili in situazione di handicap, si attua attraverso le seguenti modalità:
-  inserimento in corsi ordinari di qualificazione (utenza prevalente costituita da normodotati);
- inserimento in corsi speciali di qualificazione per soggetti disabili in situazione di handicap sensoriali;
-  inserimento in corsi speciali (utenza costituita esclusivamente da soggetti handicappati) articolati in corsi di orientamento professionale e corsi di preformazione professionale.
OBIETTIVI E METODOLOGIE DIDATTICHE
Il percorso formativo, della durata di 990 ore per anno, ha una strutturazione modulare. La strutturazione è tale da favorire l'interdisciplinarietà e rispettare la propedeucità di argomenti ed esercitazioni.
Le aree didattico-formative hanno una durata temporale di 330 ore ciascuna con la previsione delle 200 ore di competenze minime di base di cui all'Accordo in oggetto.
Tutti i corsi comportano l'obbligo della frequenza.
L'orario giornaliero di frequenza delle attività didattiche è fissato in quattro ore per i corsi DAD e DIM, in cinque ore per i corsi DIS e HDC; ogni disposizione precedentemente impartita è abrogata dalla presente.
Si precisa, altresì, che il numero degli allievi minimo per l'inizio dei corsi di secondo anno è fissato in sette unità; l'accesso ai corsi di secondo anno è consentito anche a coloro che ne facciano espressa richiesta, purché in possesso dei titoli richiesti e comunque dopo il superamento di un esame di idoneità dinanzi ad una commissione presieduta da un funzionario del S.U.P.L. integrata da un rappresentante delle istituzioni scolastiche.
Il presente dispositivo è stato predisposto d'intesa con i soggetti firmatari dell'Accordo del 26 gennaio 2007.
Il presente dispositivo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Gli allegati fanno parte integrante del presente dispositivo.
Palermo, 7 giugno 2007.
L'Assessore per i beni culturali ed ambien-tali e per la pubblica istruzione  LEANZA 
L'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  FORMICA 
Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia del Ministero della pubblica istruzione  DI STEFANO 

Allegato A
MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PARAMETRI DI SPESA
I corsi ammissibili al finanziamento verranno selezionati secondo le seguenti priorità:
-  riequilibrio territoriale sulla base del fabbisogno derivante dalla domanda;
-  inammissibilità ad altre fonti di finanziamento.
PARAMETRI DI SPESA
I preventivi di spesa per il finanziamento dei percorsi del presente dispositivo dovranno essere redatti avendo come riferimento le modalità utilizzate per la definizione dei preventivi dei corsi di formazione professionale finanziati dal dipartimento regionale formazione professionale nell'ambito del Piano regionale dell'offerta formativa annuale.
Per le finalità del presente dispositivo viene stabilito un parametro desunto dal numero degli allievi moltiplicato per il numero delle ore corso che viene moltiplicato per un coefficiente calcolato su quanto realizzato e consuntivato negli anni precedenti nello stesso ambito, pari ad E 90,00 per la voce personale ed E 30,00 per la voce gestione ed allievi.
Il massimo importo finanziabile per ogni percorso, tipologia sub B, viene calcolato, pertanto, in E 120.000,00 per anno.
ALLIEVI
La voce allievi comprende:
-  il rimborso delle spese di viaggio e vitto;
-  l'assicurazione in itinere;
-  le spese connesse alle visite obbligatorie, per gli interventi formativi con attività pratica "a rischio".
-le spese per il rimborso dell'abbonamento del mezzo pubblico urbano per quegli allievi residenti nel comune dove è sita la sede di svolgimento del corso ed il rimborso dell'abbonamento del mezzo extraurbano ed urbano per quegli allievi non residenti;
-  assegno di frequenza/borsa formativa.
Per gli allievi viene stabilito un assegno di frequenza pari ad E 0,50 per ora di effettiva presenza per allievo per anno per il triennio. Al superamento dell'esame di qualifica a completamento del percorso sarà erogata una borsa formativa pari a E 1,00 per ora di effettiva presenza per allievo, per anno, per il triennio.
Per le attività formative che prevedono il regime di convittualità e semiconvittualità, sempre che le spese relative non gravino già sul bilancio di altra pubblica amministrazione, è previsto il riconoscimento della spesa per servizi convittuali secondo gli standard e la normativa vigente.
Agli allievi che beneficiano dell'assistenza convittuale l'assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 20%, a quelli che beneficiano, invece, dell'assistenza semi-convittuale l'assegno sarà corrisposto nella misura del 50%.
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Verrà corrisposta una prima anticipazione nella misura del 50%, a titolo di acconto, all'atto di avvio del percorso; un successivo acconto pari al 30% sarà erogato in seguito alla comunicazione del raggiungimento del 50% delle attività corsuali. Il saldo sarà erogato a corsi ultimati e rendicontati. Le erogazioni sono, comunque, subordinate all'effettiva acquisizione delle disponibilità dei fondi regionali e dei trasferimenti dallo Stato.
Sia il preventivo di spesa sia il rendiconto devono contenere le voci di costo sopra richiamate, relativamente alla docenza, ai costi di funzionamento e gestione, alle altre spese.
(2007.24.1734)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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