REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 20 LUGLIO 2007 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 11 luglio 2007.
Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7, che prevede, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'adozione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici, ed al comma 2 l'aggiornamento dello stesso;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 31 maggio 2007, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici - dipartimento ispettorato tecnico, di cui alla nota prot. n. 36779 del 22 maggio 2007 e integrativa n. 38994 del 30 maggio 2007, è stato approvato il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 20 giugno 2007, di integrazione alla summenzionata deliberazione n. 200 del 31 maggio 2007;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del provvedimento presidenziale consequenziale;

Decreta:


Art. 1

E' adottato, ai sensi dell' art. 14 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, nel testo risultante dagli allegati sotto le lettere "A" e "B" della deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 31 maggio 2007 e sotto la lettera "A" della deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 20 giugno 2007, che costituiscono parti integranti del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente all'allegato nuovo prezzario unico regionale, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a cura dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Palermo, 11 luglio 2007.
CUFFARO
Allegati
NUOVO PREZZARIO UNICO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI

Premesse ed avvertenze
Il prezzario unico regionale per i lavori pubblici predisposto dal Servizio affari generali interni del dipartimento ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/02, è stato redatto tenendo conto delle variazioni dei costi elementari intervenute dall'ultima pubblicazione. Esso è stato esitato favorevolmente dalla Commissione ex art. 30 della legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978, nelle sedute che vanno dal 28 giugno 2006 al 15 maggio 2007.
Nella determinazione dei singoli prezzi, validi per i lavori da eseguirsi nell'intero territorio regionale, si è tenuto conto dell'incidenza degli elementi (materiali, noli, trasporti, manodopera) che intervengono nella formazione del prezzo delle singole categorie di lavoro. Detti prezzi rispecchiano la situazione di mercato emersa sulla base dei dati acquisiti a seguito delle indagini condotte nelle più rappresentative località della Sicilia, e devono ritenersi validi per opere che riguardano le nuove costruzioni. Per quanto concerne invece le opere di ristrutturazione si applicano i prezzi inseriti nel capitolo 21, che si intendono per opere di civile abitazione che non rientrano nell'ambito degli interventi su opere di restauro monumentale.
E' importante sottolineare che, per la determinazione dei prezzi elencati, sono state considerate per le lavorazioni esaminate incidenze di oneri correnti medi. E' pertanto facoltà dei progettisti e/o dei direttori dei lavori, e sotto la loro diretta responsabilità, formulare nuovi prezzi, anche in sostituzione di quelli presenti in questo prezzario ove siano accertate obiettive situazioni per le quali tali prezzi risultino non congrui, desunti da regolari e dettagliate analisi che tengano conto delle specifiche situazioni, così come peraltro previsto dall'art. 34 del regolamento di cui al D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 nel suo testo coordinato con il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, introdotto in Sicilia con legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 e successive integrazioni e modificazioni. (La presente disposizione è stata interpretata dal Titolo I, punto I, lett. B, della circolare Assessorato lavori pubblici 24 ottobre 2002, relativa alla legge regionale n. 7/2002, in tali termini: "Art. 34, comma 1 - Il suddetto articolo può essere applicato, atteso che i prezzi della stazione appaltante si identificano con il prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui all'art. 18 bis del testo coordinato, introdotto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/2002; prezzario che tutti gli enti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2002 sono obbligati ad applicare.").
I prezzi pubblicati comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci per dare il lavoro compiuto e si riferiscono a lavori eseguiti con l'impiego di materiali di ottima qualità che s'intendono corredati dei marchi, delle attestazioni di conformità e delle certificazioni di qualità richieste, necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
In essi sono comprese le quote d'incidenza degli oneri "medi" per la sicurezza, nonché le spese generali e l'utile d'impresa nella misura complessiva del 25,00% arrotondata per difetto, ottenuta sommando l'aliquota del 13,64% per spese generali e l'ulteriore aliquota del 10% per utili d'impresa.
Si evidenzia che non sono, invece, compresi nei prezzi gli oneri per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie finalizzate all'accettazione dei materiali e delle singole lavorazioni previste ai sensi dell'art. 15 del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto ai sensi degli articoli 17 e 152 del regolamento n. 554/1999, i relativi oneri vanno inseriti fra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
Per quanto riguarda i costi per le analisi e gli accertamenti di laboratorio è stata introdotta una apposita sezione nel capitolo 20 del presente prezzario ove sono indicati i costi delle prove in situ e di laboratorio - previste dal D.M. 14 settembre 2005 [cap. 7 (art. 7.2.2) e cap. 11] - che devono essere eseguite dai laboratori ufficiali o dai laboratori in concessione di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. I prezzi unitari di detto capitolo sono comprensivi degli oneri di certificazione e di redazione del rapporto di prova. In ogni voce è indicato il relativo riferimento identificativo della prova secondo le norme vigenti.
Come negli anni precedenti, per i lavori da eseguire nelle isole minori, i prezzi del presente elenco vanno maggiorati di una percentuale massima del 30% variabile a seconda delle categorie di lavoro che si dovranno realizzare, ad esclusione di quelle voci in cui è specificamente indicato.
Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 554/99 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) a fianco dei prezzi elencati è esposta la percentuale d'incidenza media della manodopera utilizzata in cantiere.
Le unità di misura sono state adeguate alle direttive CEE vigenti in materia, di cui al D.P. n. 802 del 12 agosto 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel presente prezzario è inserito il capitolo 23 sulla "Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" ai fini della stima degli oneri della sicurezza che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la legislazione regionale, dovranno essere estrapolati dall'importo complessivo dell'appalto in quanto non assoggettabili al ribasso d'asta.


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF



(2007.28.2040)
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090*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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