REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 AGOSTO 2007 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 23 luglio 2007.
Determinazione del limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale abitativa agevolata-convenzionata nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e, in particolare, l'art. 4, lett. g), che dispone che le regioni provvedono a definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti stabiliti dal comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;
Vista la legge n. 21 dell'8 febbraio 2001;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministero dei lavori pubblici, contenente le "Determinazioni dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata";
Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopracitato decreto ministeriale 5 agosto 1994;
Vista la circolare 9 gennaio 1996, n. 218/24/3 del Ministero dei lavori pubblici;
Visto il decreto 23 luglio 1998 di questo Assessorato;
Visto il decreto 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 12 settembre 2003 - e la successiva rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 31 ottobre 2003 - contenente la "Nuova determinazione del limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata-agevolata, nel territorio della Regione";
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 23 settembre 2005, recante "Norme tecniche per le costruzioni";
Visto il comma 21 dell'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che recita tra l'altro: "Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in recepimento della direttiva n. 2002/91/CE, si applicano in Sicilia...";
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 200 del 31 maggio 2007 e n. 252 del 20 giugno 2007, con le quali è stato approvato il prezzario regionale per l'anno 2007;
Ravvisata la necessità di procedere all'incremento del limite massimo di costo per gli interventi di edilizia agevolata-convenzionata;

Decreta:


Art. 1

Il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale abitativa agevolata-convenzionata, nel territorio della Regione siciliana, è così determinato:
A)  NUOVA EDIFICAZIONE
A.1)  Costo totale dell'intervento (C.T.N.)
Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
A.1.a)  costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che si compone del costo base (E/mq. 543,00) incrementato degli oneri aggiuntivi, come descritti al successivo punto A.1.a.2);
A.1.b)  gradiente di prestazioni aggiuntive: 15% di 1.a);
A.1.c)  oneri complementari.
Gli addendi di cui alle predette lettere A.1.a), A.1.b) e A.1.c) sono illustrati e quantificati nelle misure massime di cui ai successivi punti.
A.1.a) Costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.)
Il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) è composto da due addendi e cioè: costo base e oneri aggiuntivi (per particolari condizioni tecniche).
A.1.a.1)  Il costo base viene definito come il costo riconosciuto all'operatore per interventi di nuova edificazione ed è fissato nella misura massima di E 543,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc). Lo stesso è comprensivo degli oneri aggiuntivi dovuti per la realizzazione delle opere di elevazione, fondazione e sistemazioni esterne.
A.1.a.2)  Gli oneri aggiuntivi al costo base sono determinati dalle seguenti maggiorazioni, riferite alla superficie complessiva (Sc) e nella misura massima come di seguito riportate:
a)  per grado di sismicità;
b)  per tipologia edilizia fino a due elevazioni fuori terra e/o per alloggi inclusi in interventi costruttivi di superficie utile abitabile (Su) non superiore a 60 mq.;
c)  per sistemazioni esterne onerose;
d)  per fondazioni indirette o speciali.
A.1.a.3)  Il maggiore onere di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) deve essere comprovato da apposita relazione tecnica aggiuntiva a firma del progettista e/o direttore dei lavori e dagli elaborati di progetto.
A.1.a.4)  L'insieme di cui ai punti A.1.a.1) e A.1.a.2) definiscono il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che resta fissato nel limite massimo di E/mq. 760,20 di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) è composto dal costo base, fissato nella misura massima di E/mq. 706,00 più gli eventuali oneri aggiuntivi di cui ai punti A.1.a.2) (complessivamente E/mq. 923,20).
A.1.b) Gradiente di prestazioni aggiuntive
Detto differenziale è rappresentato dai maggiori costi connessi alla qualità aggiuntiva dell'intervento con riferimento ai seguenti addendi:
A.1.b.1)  opere inerenti elementi di bioarchitettura:
-  utilizzo di materiali naturali per le costruzioni;
-  smaltimento ecologico dei rifiuti (punti di raccolta differenziata etc.);
-  impianti elettrici biocompatibili (linee a stella anziché ad anello, schermatura dei cavi, disgiuntori, etc.);
-  architettura solare (torri di refrigerazione, pareti ventilate, masse-volano termiche, brise-soleil, etc.);
-  utilizzo di sottotetti a solaio piano;
-  impianti di pressurizzazione avanzati (autoclave) a velocità variabile con inverter integrato col corpo pompa verticale e con diffusori e giranti completamente in acciaio inox;
A.1.b.2) opere inerenti il risparmio energetico e idrico:
-  utilizzo di fonti rinnovabili di energia (pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica integrati nelle superfici verticali, orizzontali e sui tetti, pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, etc.);
-  sistemi di ventilazione naturale;
-  sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza;
-  predisposizione per allacci alle reti di teleriscaldamento;
-  utilizzo di caldaie a condensazione, a pellets, etc.;
-  utilizzo delle acque piovane;
A.1.b.3)  opere inerenti il miglioramento della qualità della vita:
-  opere a verde;
-  spazi esterni per la socializzazione e svago attrezzati con elementi quali scivoli, altalene, campetti di bocce, etc.;
-  elementi di arredo urbano;
-  opere antintrusione (porte blindate, grate di ferro per gli infissi di piano terra e/o rialzato, videocitofono, etc.);
-  opere antisismiche inusuali (smorzatori sismici, etc.).
Detti maggiori oneri dovranno essere certificati dal progettista e/o dal direttore dei lavori e dagli elaborati di progetto.
I costi per il gradiente di prestazioni aggiuntive afferenti l'intervento possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.).
A.1.c) Oneri complementari
Gli oneri complementari saranno riferiti al costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) = (A.1.a.1 + A.1.a.2) e come di seguito ripartiti:
A.1.c.1)  spese tecniche e generali (progettazione, direzione dei lavori, gestione per appalto, collaudi, verifiche tecniche, spese per accatastamento, ecc.).
Il suddetto onere è comprensivo anche delle spese derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
A.1.c.2)  prospezioni geognostiche, prove di laboratorio, competenze per studi geologici-geotecnici e, se del caso, indagini archeologiche;
c.2.1  l'onere di cui al precedente punto obbliga alla redazione di una relazione geologica ed una geotecnica, esecutive. Le predette relazioni dovranno essere redatte conformemente a quanto disposto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici dell'11 marzo 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 dell'1 giugno 1988) e successive modifiche ed integrazioni; inoltre la relazione geotecnica dovrà esplicitamente evidenziare il tipo di fondazione diretta, indiretta o speciale da realizzare;
c.2.2  l'intervento costruttivo dovrà essere supportato anche dagli elaborati di cui sopra e dovrà specificatamente rappresentare le quote di imposta sia delle strutture di fondazione del fabbricato che di quelle relative alle eventuali opere di contenimento, strettamente necessarie, per le sistemazioni esterne;
A.1.c.3)  imprevisti;
A.1.c.4)  acquisizione area;
A.1.c.5)  oneri di urbanizzazione;
A.1.c.6)  oneri per allacciamenti (Enel, Telecom, autorizzazione allo scarico, acquedotto, tasse comunali, etc.);
A.1.c.7)  spese varie (oneri promozionali, tasse, spese bancarie, spese notarili, etc.).
Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti A.1.a), A.1.b) e A.1.c), espressiva del costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in E 1.267,63 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
Per le isole minori il C.T.N. è fissato nella misura massima di E/mq 1.647,00 per superficie complessiva (Sc).
Per la determinazione del costo totale dell'intervento inerente la realizzazione dei programmi costruttivi, i nuovi limiti massimi unitari di costo vanno applicati alla superficie complessiva (Sc), costituita dalla superficie utile abitabile (Su) aumentata fino al 60% delle superfici non residenziali (Snr) e della superficie parcheggi (Sc = Su + 0,60 Snr+Sp).
Il limite di cui al punto A.2) afferente al costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) è incrementato del 15% per gli interventi costruttivi localizzati nelle città di Catania, Palermo e Messina e del 7% per quelli localizzati negli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni con più di 30.000 abitanti, con la conseguenziale lievitazione del costo totale dell'intervento (C.T.N.).
B)  RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
B.1)  Recupero primario
Per recupero primario si intende il ripristino della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio. Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti, comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti.
Il costo totale di realizzazione tecnica (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
B.1.a) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.), che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore per interventi di recupero primario ed è determinato in misura non maggiore a _ 543,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc);
B.1.b)  "gradiente di prestazioni aggiuntive" definito come il costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo che possono riconoscersi all'operatore, fino ad un massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.), di cui al punto precedente;
b.1 il "gradiente di prestazioni aggiuntive" consiste in un incentivo atto a promuovere, nel settore dell'edilizia residenziale agevolata, un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, come dettato al precedente punto A.1.b) del presente decreto (nuova edificazione);
B.1.c)  costi per condizioni tecniche aggiuntive che rappresentano i maggiori costi, riscontrabili nei casi sotto elencati e riferiti al costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.):
-  quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lett. a), della legge n. 457/78, è superiore o uguale a ml. 4,5 e/o quando il rapporto mq. lordo/mq. netto è superiore a 1,2: 8%;
-  per demolizioni di superfetazioni: 7%;
-  per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e di trasporto materiali: 5%;
-  per demolizioni e dismissioni di utenze in casi di ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche: 5%;
-  per interventi su edifici sottoposti a vincolo monumentale e/o a prescrizioni della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali: 10%;
-  per interventi di adeguamento o miglioramento sismico - decreto ministeriale 24 gennaio 1986 e successive modifiche ed integrazioni: 20%.
Il costo di realizzazione tecnica del recupero primario (C.R.P.) non può eccedere il limite massimo di E/mq. 923,10 - quale somma degli elementi di cui ai punti B.1.a), B.1.b) e B.1.c) - per mq. di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) è elevato ad un massimo di E/mq. 706,00 per superficie complessiva (Sc), oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive e differenziale di qualità, come precedentemente definiti (complessivamente E/mq. 1.058,95).
B.1.d) Oneri complementari
Gli oneri complementari, espressi in riferimento al costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.), sono come di seguito ripartiti:
-  spese tecniche e generali (progettazione, direzione dei lavori, gestione per appalto, collaudi, verifiche tecniche, spese catastali, tabelle millesimali, piano di sicurezza, ecc.); detto onere è comprensivo anche delle spese derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
-  rilievi, prospezioni, geognostiche ed indagini preliminari;
-  imprevisti;
-  oneri di urbanizzazione;
-  oneri per allacciamenti (Enel, Telecom, autorizzazione allo scarico, acquedotto, tasse comunali, ecc.);
-  condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione dell'intervento e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata al progettista e/o direttore dei lavori.
Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti B.1.a), B.1.b), B.1.c) e B.1.d), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero primario (C.T.P.), non ecceda il limite massimo di E 1.292,34 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
Per le isole minori il C.T.P. è stabilito in E/mq. 1.680,04.
Il limite del costo di realizzazione tecnica (C.R.P.) è incrementato del 10% per gli interventi di recupero localizzati nelle città di Catania, Palermo e Messina, e del 5% per quelli localizzati negli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni con più di 30.000 abitanti.
B.2)  Recupero secondario
Per recupero secondario si intende il ripristino dell'agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate al recupero primario.
Il costo totale di recupero secondario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
B.2.a)  costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.), che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario, ed è determinato in misura non maggiore a E 439,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc);
B.2.b)  "gradiente di prestazioni aggiuntive" definito come il costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento di recupero secondario; lo stesso rappresenta le maggiorazioni di costo che possono riconoscersi all'operatore, fino ad un massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.), di cui al punto precedente;
b.1 il "gradiente di prestazioni aggiuntive" consiste in un incentivo atto a promuovere, nel settore dell'edilizia residenziale abitativa sovvenzionata e agevolata, un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, come dettato al punto relativo alla nuova edificazione);
B.2.c)  costi per condizioni tecniche aggiuntive che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto ai punti B.2.a) e B.2.b), riscontrabili nei seguenti casi:
-  quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lett. a), della legge n. 457/78, è superiore o uguale a ml. 4,5 e/o quando il rapporto mq. lordo/mq. netto è superiore a 1,2: 7%;
-  per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e di trasporto materiali: 3%;
-  per interventi su edifici sottoposti a vincolo monumentale e/o prescrizioni della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione: 10%.
Il costo di realizzazione tecnica del recupero secondario (C.R.S.) non può eccedere il limite massimo del medesimo costo stabilito in E 592,65 per mq. di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) è elevato ad un massimo di E/mq. 570,70 per superficie complessiva (Sc), oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive e differenziale di qualità, come precedentemente definiti.
B.2.d)  Oneri complementari
Gli oneri complementari, espressi in maggiorazioni percentuali del costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.), di cui alle lett. a) e b) del punto B.2), più i costi derivanti dalle condizioni tecniche aggiuntive, lett. c) dello stesso punto B.2), sono come di seguito ripartiti per i seguenti fattori di costo:
-  spese tecniche e generali (progettazione, direzione dei lavori, spese dell'appalto, collaudi, verifiche tecniche, spese catastali, ecc.);
-  imprevisti;
-  condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione dell'intervento e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata al progettista e/o direttore dei lavori.
Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti B.2.a), B.2.b), B.2.c) e B.2.d), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero secondario (C.T.S.), non ecceda il limite massimo di E 740,81 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
Per le isole minori il C.T.S. è fissato in E 963,05.
Il limite del costo di realizzazione tecnica (C.R.S.) è incrementato del 10% per gli interventi di recupero localizzati nelle città di Catania, Palermo e Messina, e del 5% per quelli localizzati nei comuni capoluogo di provincia e negli altri comuni con più di 30.000 abitanti.
B.3)  Recupero degli edifici da acquistare
Nel caso in cui è necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.), costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero (primario e/o secondario) e/o di quelli della manutenzione straordinaria, da valutarsi secondo i criteri di cui ai punti precedenti del presente decreto e dei costi di acquisizione dell'immobile comprensivi degli oneri notarili, non può eccedere, riferito al metro quadrato di superficie complessiva (Sc), il limite massimo di E 1.800,00.
Il suddetto limite di E 1.800,00 va utilizzato esclusivamente per i casi sopra elencati e, comunque, nel rispetto dei limiti massimi di costo del recupero primario, secondario e della manutenzione straordinaria.
Il limite del costo totale è incrementato del 10% per gli interventi di recupero localizzati nelle città di Catania, Palermo e Messina, e del 5% per quelli localizzati nei comuni capoluogo di provincia e negli altri comuni con più di 30.000 abitanti.
C)  MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Per manutenzione straordinaria, come recita l'art. 31, lett. b), della legge n. 457/78, si intende l'insieme delle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
Il costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
C.1.a)  costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.), che rappresenta il costo riconosciuto all'operatore, per interventi di manutenzione straordinaria, ed è fissato in misura non maggiore a E 439,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc);
C.1.b)  costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica applicabili nei seguenti casi:
-  quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lett. a), della legge n. 457/78, è superiore o uguale a ml. 4,5 e/o quando il rapporto mq. lordo/mq. netto è superiore a 1,2: 7%;
-  per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e di trasporto materiali: 3%;
-  per edifici costruiti antecedentemente al 1967: 7%;
-  per risanamento igienico-sanitario connesso a dispersioni di liquami nei terreni di fondazioni: 8%.
Il costo di realizzazione tecnica (C.R.M.), quale somma del costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) e dei costi per condizioni tecniche aggiuntive, è fissato nel limite massimo di E 548,75 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) è elevato ad un massimo di E/mq. 570,70 per superficie complessiva (Sc), oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive, come precedentemente definiti (complessivamente E/mq. 680,45).
C.1.c)  Oneri complementari
Gli oneri complementari, per i seguenti fattori di costo, sono espressi in maggiorazione al costo di realizzazione tecnica (C.R.M.):
-  spese tecniche e generali (progettazione, direzione dei lavori, spese dell'appalto, collaudi, verifiche tecniche, spese catastali, ecc.);
-  imprevisti.
Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti a), b) e c), espressiva del costo totale dell'intervento di manutenzione secondaria (C.T.M ), non ecceda il limite massimo di costo stabilito in E 658,50 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).
Per le isole minori il C.T.M. è, quindi, fissato in E/mq. 884,59.
Il limite del costo di realizzazione tecnica (C.T.M.) è incrementato del 10% per gli interventi di recupero localizzati nelle città di Catania, Palermo e Messina, e del 5% per quelli localizzati nei comuni capoluogo di provincia e negli altri comuni con più di 30.000 abitanti.
Art. 2
Ambito di applicazione

I massimali di costo riportati nel presente decreto si applicano a tutti gli interventi di edilizia abitativa residenziale agevolata, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non è stata ancora presentata a questo Assessorato la documentazione tecnico-amministrativa per l'ottenimento dell'attestato regionale finale, nonché per i programmi di edilizia sperimentale.
Art. 3
Quadri tecnici

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto, i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo modelli adeguatamente modificati.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Palermo, 23 luglio 2007.
  CONSOLI 



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(2007.31.2238)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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