REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 AGOSTO 2007 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 19 luglio 2007.
Tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane e suburbane e tariffa del costo minimo del biglietto di corsa semplice da applicare sulle autolinee urbane nel territorio della Regione.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Vista la legge regionale 28 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista la legge regionale 2 settembre 1998, n. 22;
Considerato che le tariffe per il trasporto pubblico locale esercitato con autobus, attualmente in vigore, sono state fissate con decreto n. 95/Gab del 28 luglio 2004 e risultano aggiornate alla variazione ISTAT intervenuta per il periodo dicembre 2002-dicembre 2003;
Tenuto conto di quanto discusso nella riunione del tavolo tecnico, tenutasi l'1 giugno 2007 con i rappresentanti dell'A.S.T. (Azienda siciliana trasporti), dell'ANAV quale associazione di categoria dei concessionari privati, dell'ASSTRA Sicilia quale associazione delle aziende pubbliche di trasporto e, seppur non espressamente previsto dalla norma, della FITTEL e del consorzio CESAP;
Ritenuto di dovere procedere, così come previsto dal citato art. 29 della legge regionale n. 68/83, alla definizione annuale dei criteri di politica tariffaria del trasporto pubblico locale esercitato con autobus e di determinare l'aggiornamento delle tariffe per la corsa semplice (c.s.) e per la corsa di andata e ritorno (a.r.) sulla base delle informazioni ISTAT ed in funzione delle variazioni percentuali dei prezzi al consumo relative ai periodi dicembre 2003-dicembre 2004, pari al 2,0%, dicembre 2004-dicembre 2005, pari all'1,7%, dicembre 2005-dicembre 2006, pari al 2,0%, e quindi alla variazione percentuale complessiva del 5,7% con arrotondamento al decimo di centesimo per eccesso, se superiore a 5 cent, o per difetto se inferiore;
Ritenuto che:
a)  il costo delle tessere di libera circolazione rilasciate dall'Azienda siciliana trasporti, ai sensi delle leggi regionali n. 87/81 e n. 27/90, relativamente agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, debba rimanere quello in atto in vigore;
b)  nel caso di servizi automobilistici che si sviluppano su percorsi concessionali misti (strade statali, scorrimenti veloci, superstrade e autostrade), la tariffa da applicarsi debba essere quella individuata nelle tabelle A o B in base alla prevalenza della tipologia del percorso concessionale;
c)  le tariffe di cui al decreto n. 95/Gab e relative ai servizi speciali debbano essere parimenti aggiornate applicando l'indice ISTAT di variazione media annua applicato nel presente atto (2,0%+1,7%+2,0%=5,7%), con arrotondamento al decimo per eccesso se superiore a 5 cent o per difetto se inferiore;
Valutato, altresì, di dovere procedere anche all'aumento tariffario del servizio speciale di collegamento tra Palermo e l'aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi, secondo l'indicizzazione ISTAT complessiva sopracitata (5,7%), con arrotondamento al decimo di euro, per eccesso se superiore a 5 cent o per difetto se inferiore;
Ritenuto di dovere condividere la possibilità, nell'ambito dei servizi urbani, di potere garantire la vendita a bordo degli autobus di titoli di viaggio a fronte del pagamento di una maggiorazione al costo del biglietto di corsa semplice del 5%;
Ritenuto di dovere stabilire che per il trasporto urbano di bagagli, fino alle dimensioni di cm. 50 x 60 x 80, può essere previsto da parte delle aziende concessionarie il pagamento di un biglietto, per ogni bagaglio, di importo pari al costo della corsa e che bagagli di volume superiore non possono trovare accesso a bordo; restano comunque esclusi da ogni forma di pagamento i bagagli di corredo scolastico ed i bagagli a mano di piccole dimensioni;
Ritenuto di dovere stabilire che per il trasporto extra-urbano di bagagli al seguito, di dimensioni maggiori a cm. 50 x 60 x 80 e di peso superiore a kg. 20, possa essere corrisposta la tariffa massima di 3 euro a bagaglio;
Ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 29 e 31 della legge regionale n. 68/83 e successive modifiche, di dovere approvare le tariffe da applicare per le autolinee extraurbane e suburbane, ivi comprese quelle sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee della Trenitalia S.p.A., definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, e la tariffa del costo minimo del biglietto di corsa semplice da applicare sulle autolinee urbane;

Decreta:


Art.  1

Per i motivi in premessa citati, ai sensi degli artt. 29 e 31 della legge regionale n. 68/83 e successive modifiche, le tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane e suburbane, ivi comprese quelle sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee della Trenitalia S.p.A., definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, e la tariffa del costo minimo del biglietto di corsa semplice da applicare sulle autolinee urbane nel territorio della Regione Sicilia, sono quelle risultanti dalle allegate tabelle A, B e C che formano parte integrante del presente decreto.

Art.  2

In funzione delle variazioni percentuali dei prezzi al consumo relative ai periodi dicembre 2003-dicembre 2004 (2,0%), dicembre 2004-dicembre 2005 (1,7%), dicembre 2005-dicembre 2006 (2,0%), le tariffe in atto in vigore per servizi speciali sono incrementate del 5,7% con arrotondamento al decimo di euro, per eccesso se superiore a 5 cent o per difetto se inferiore.

Art.  3

La tariffa in atto in vigore per l'autolinea Palermo-aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi, in concessione alla società Prestia & Comandè s.r.l., è fissata in E 5,30.

Art.  4

Resta confermato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, il costo, in atto in vigore, delle tessere di libera circolazione rilasciate dall'Azienda siciliana trasporti ai sensi delle leggi regionali n. 87/81 e n. 27/90.

Art.  5

La tariffa da applicare, utilizzando la tabella A o B, per i servizi automobilistici che si sviluppano su percorsi concessionali misti (strade statali, scorrimenti veloci, superstrade e autostrade), è determinata a seconda che il tratto autostradale sia minore (tab. A) o maggiore (tab. B) del 60% dello sviluppo complessivo dell'autolinea in concessione.

Art.  6

In armonia e nel rispetto delle tariffe minime previste dalla tabella C, i comuni potranno disporre tariffe per abbonamenti, di concerto con le aziende concessionarie del servizio urbano, coerenti con il sistema di sconti applicato nella tabella A.

Art.  7

Le aziende concessionarie di servizi urbani hanno la possibilità di vendere, a bordo degli autobus, titoli di viaggio a fronte del pagamento di una maggiorazione del 5% al costo del biglietto di corsa semplice. Le stesse aziende possono stabilire che per il trasporto urbano di bagagli fino alle dimensioni di cm. 50 x 60 x 80, con esclusione dei bagagli di corredo scolastico e dei bagagli a mano di piccole dimensioni, debba essere pagato un biglietto, per ogni bagaglio, di importo pari al costo della corsa e che bagagli di volume superiore non possono trovare accesso a bordo.

Art.  8

Per il trasporto extraurbano di bagagli al seguito di dimensioni maggiori a cm. 50 x 60 x 80 e di peso superiore a kg. 20 può essere applicata la tariffa massima di 3 euro a bagaglio.

Art.  9

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dal quindicesimo giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 luglio 2007.
  MISURACA 



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(2007.30.2185)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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