REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2007 - N. 39
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


CIRCOLARE 20 agosto 2007, n. 14.
Istituzione degli uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche.

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
ALLE PROVINCE REGIONALI
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - SEGRETERIA GENERALE 

ALL'UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE SICILIANE
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono strumenti che vanno nella direzione dell'attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
Tali attività si esplicano, anche, utilizzando, presso le pubbliche amministrazioni, appositi uffici stampa, costituiti da personale iscritto all'ordine dei giornalisti, la cui attività è, in via prioritaria, indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
Il legislatore regionale, con l'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ha autorizzato l'istituzione degli uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche, ed attraverso l'art. 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ha regolamentato in Sicilia la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione nelle pubbliche amministrazioni".
L'Assemblea regionale siciliana, con l'approvazione del comma 1 dell'art. 111 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, ha modificato l'art. 58 della legge regionale n. 33 del 1996, prevedendo il termine del 31 maggio 2005 quale data ultima entro la quale le province regionali e le amministrazioni comunali superiori a 10.000 abitanti "procedono all'adeguamento delle rispettive piante organiche alle previsioni della legge 7 giugno 2000, n. 150, riconvertendo i posti vacanti e disponibili... al fine di prevedere l'istituzione di uffici stampa, di cui faranno parte giornalisti", (la residua parte dell'art. 58, comma primo, della legge regionale n. 33 del 96, nel testo modificato dall'articolo 111, comma primo, della legge regionale n. 17 del 2004, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 5 giugno 2007).
Inoltre, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 7 marzo 2000, n. 8, i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti possono consorziarsi tra di loro per la creazione di un ufficio stampa consortile.
Nonostante il precedente invito rivolto con la precedente nota n. 1162/Gab in data 3 maggio 2005, solo un numero limitato di province regionali e di comuni ha comunicato l'avvenuta istituzione degli uffici stampa.
Pertanto, si invitano tutte le amministrazioni locali a comunicare quali provvedimenti siano stati adottati in adempimento a tutte le disposizioni di legge sopra richiamate, facendo conoscere se sia stato costituito l'ufficio stampa e la relativa dotazione organica.
Inoltre, l'Assemblea regionale siciliana, con ordine del giorno n. 153 del 28 giugno 2007, ha impegnato il Governo della Regione ad intervenire presso gli enti locali affinché venga garantito il pagamento delle retribuzioni per le prestazioni regolarmente svolte a favore dei giornalisti che operano negli uffici stampa degli enti locali.
Pertanto, in adempimento al menzionato ordine del giorno, si invitano tutte le amministrazioni locali a fornire una adeguata comunicazione al riguardo.
Per quanto sopra, si assegna il termine di giorni 15 decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: COLIANNI 

(2007.34.2378)072


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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