REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2007 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


Art. 1
Il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente

1.  Per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, è approvato il "Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente" della Regione siciliana (allegato 1).
Art. 2
Limiti alle emissioni in atmosfera

1.  In considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione sono fissati per le polveri totali i seguenti valori limite massimi di emissione:
a) aree ad elevato rischio di crisi ambientale
polveri totali (PTS): 20 mg/Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
b) altre aree
polveri totali (PTS): 40 mg/Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h).
Art. 3
Istituzione del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente

1.  E' istituito, presso il dipartimento regionale territorio e ambiente, il "Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente", che avrà il compito di coordinare, nel rispetto delle competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali che operano nel campo della tutela della qualità dell'aria, le iniziative finalizzate a dare attuazione alle direttive europee ed alle norme nazionali che regolano la materia - in particolare il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, il decreto legislativo 1 ottobre 2002, n. 261, il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, ed il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - al fine di pervenire anche all'adozione dei piani e dei programmi previsti dalla normativa vigente per risanare e mantenere la qualità dell'aria ambiente nel territorio regionale.
2.  Nella predisposizione degli strumenti attuativi (piani d'azione e programmi) si dovrà tenere conto della necessità della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali (comunale, provinciale, regionale, nazionale), ciascuno per le proprie competenze in fase di programmazione ed attuazione.
3.  Fanno parte del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente:
-  l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente (o suo delegato), che presiede il Tavolo;
-  il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente (o suo delegato);
-  il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica (o suo delegato);
-  il dirigente generale del dipartimento regionale industria (o suo delegato);
-  il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni (o suo delegato);
-  il dirigente generale dell'ispettorato regionale sanitario (o suo delegato);
-  il dirigente generale dell'ispettorato regionale veterinario (o suo delegato);
-  il dirigente generale dell'Osservatorio epidemiologico regionale (o suo delegato);
-  il direttore generale dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (o suo delegato);
-  il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (o suo delegato);
-  il direttore dell'Ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale (o suo delegato);
-  i direttori generali delle province regionali (o loro delegati);
-  i direttori generali dei comuni capoluogo di provincia (o loro delegati);
-  un rappresentante di A.N.C.I. Sicilia;
-  da tre esperti scelti tra quelli designati dalle sezioni regionali delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
-  un esperto designato da ognuno dei rettori degli atenei di Palermo, Catania, Messina ed Enna;
-  il dirigente responsabile del servizio 3 "Tutela dall'inquinamento atmosferico" del dipartimento regionale territorio e ambiente.
4.  La partecipazione al Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente è a titolo gratuito, salvo diversa statuizione della normativa regionale vigente.
5.  Il Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente potrà essere di volta in volta integrato da altri componenti, in rappresentanza degli enti di cui sopra e di altri enti e/o associazioni di categoria, in funzione di specifiche esigenze che dovessero emergere ai fini di un corretto svolgimento delle attività istituzionali di cui al comma 1, per dare seguito agli adempimenti previsti dalle norme in premessa richiamate. Nell'ambito del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente sono comunque individuati nove Tavoli di settore provinciali, per il coordinamento delle iniziative aventi refluenze in ambito provinciale.
6. Il Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente potrà riunirsi periodicamente con la presenza di tutti i suoi componenti, per gli adempimenti di carattere generale, e/o in gruppi ristretti per specifiche tematiche di settore.
7. A supporto dell'attività del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente sarà attivato un ufficio di segreteria presso il competente servizio del dipartimento regionale territorio e ambiente.
8. Il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente provvederà all'emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi attuativi.
Art. 4
Raccolta e gestione dei dati sulla qualità dell'aria ambiente

1.  La Regione siciliana e le province regionali organizzano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 281, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, i rispettivi inventari delle fonti di emissioni in aria ambiente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2.  L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente, cura, con un approccio orientato all'integrazione, alla trasparenza, alla accessibilità e alla fruibilità dell'informazione, l'attivazione e la gestione dell'Inventario regionale delle sorgenti di emissioni in aria ambiente (I.R.S.E.A.), avvalendosi di ARPA, delle province regionali e delle commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento.
3.  L'Inventario regionale delle sorgenti di emissioni in aria ambiente dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento in particolare al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, al decreto legislativo 1 ottobre 2002, n. 261 ed al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183. Gli inventari delle emissioni costituiranno moduli del Sistema informativo regionale ambientale (S.I.R.A.) e saranno aggiornati con le modalità previste dalla normativa vigente.
4.  L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente, avvalendosi di ARPA, delle province regionali e delle commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, predisporrà, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un programma di interventi finalizzati a dare seguito alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 ed all'art. 7 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, affinché informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente siano messe regolarmente a disposizione del pubblico e degli organismi interessati.
5.  Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2008, i gestori dei grandi impianti di combustione trasmettono anche all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente, la comunicazione prevista dall'art. 274 del decreto legislativo n. 152/2006, relativa alle emissioni totali - relative all'anno precedente - di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, nonché la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, e la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni.
6.  I gestori di impianti che, ai sensi del punto 4 dell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/06, hanno obbligo di effettuare il monitoraggio in continuo delle emissioni dovranno provvedere, entro un anno dalla data del presente decreto, a realizzare l'inoltro giornaliero al dipartimento regionale territorio e ambiente e ad ARPA Sicilia dei dati SME.
7.  In attuazione di quanto previsto dall'art. 281, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, le domande di autorizzazione, i provvedimenti relativi alle emissioni in atmosfera adottati dall'autorità competente e i risultati delle attività di controllo, ai sensi del Titolo I della parte V del decreto legislativo n. 152/2006, nonché gli elenchi delle attività autorizzate in possesso dell'autorità competente, sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
8.  Il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente provvederà all'emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi attuativi.
Art. 5
Abrogazione di norme

1.  E' abrogato l'art. 7 del decreto assessoriale n. 232/17 del 18 aprile 2001.
Il presente decreto, senza allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il decreto sarà pubblicato, completo degli allegati, sul sito internet dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Palermo, 9 agosto 2007.
  INTERLANDI 

(2007.36.2502)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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