REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2007 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 3 agosto 2007.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Gela.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale n. 1444/1968;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 2002, n. 302;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 86054 del 21 giugno 2007 e successiva nota integrativa prot. n. 101064 del 17 luglio 2007, con le quali il comune di Gela, in riferimento alle note di questo Assessorato prot. n. 31674 del 3 maggio 2007 di controdeduzioni e prot. n. 46565 del 20 giugno 2007, quest'ultima di non approvazione del programma costruttivo, trasmesso con precedente nota prot. n. 48329 del 3 aprile 2007, ha nuovamente trasmesso, rielaborato con alcune modifiche gli atti e gli elaborati relativi al programma costruttivo dell'associazione di comprensorio denominata "Gela 2005", approvato con delibera del consiglio comunale n. 9 del 26 gennaio 2007, per il riesame e la relativa approvazione;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 4/06 del 3 agosto 2006, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 26 gennaio 2007, con la quale il consiglio comunale di Gela ha approvato il programma costruttivo;
Visto il parere favorevole n.7 del 23 luglio 2007, reso dall'U.O. 4.2/CL del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di Gela in atto è dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 171 del 18 luglio 1971.
Nel vigente P.R.G., l'area interessata dal programma costruttivo proposto ricade parte in zona territoriale omogenea "E" di verde agricolo, e in minima parte in P.P.R. n. 3 approvato con delibera di Commissario regionale ad acta n. 73 del 20 febbraio 1990.
Il C.C., con atto n. 193 del 19 novembre 1999, ha individuato le aree da assoggettare a "prescrizioni esecutive" ed a "programmi costruttivi", in adeguamento alle determinazioni sullo schema di massima della revisione del P.R.G. vigente, dettate dallo stesso consiglio con delibera n. 80 del 25 giugno 1996.
Per effetto della delibera di consiglio comunale n. 193 del 19 novembre 1999, di individuazione delle prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici e privati rapportati al primo decennio del P.R.G., le aree sono state individuate per edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata.
Con istanza assunta al protocollo generale del comune di Gela al n. 85143 del 28 novembre 2005, le imprese riunite Cirignotta Angelo, Cirignotta Guido, Giorrannello Carmelo, ed eredi Tomasi della associazione di comprensorio denominata "Gela 2005", hanno trasmesso, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, gli elaborati di progetto del programma costruttivo all'interno delle prescrizioni esecutive per la realizzazione di n. 110 alloggi di edilizia residenziale pubblica finanziati dalla Regione siciliana, Assessorato dei lavori pubblici, con decreto 17 febbraio 2005.
Gli alloggi sono così distinti: n. 20 alloggi (Cirignotta Angelo), n. 18 alloggi (Cirignotta Guido), n. 30 alloggi (Cirignotta Guido), n. 30 alloggi Giorrannello Carmelo), n. 12 alloggi (eredi Tomasi Salvatore).
Con atto del C.C. n. 9 del 26 gennaio 2007, il comune di Gela ha deliberato di localizzare il programma costruttivo, a norma ed ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 86/81, sostituito dall'art. 25 della legge regionale n. 22/96, dell'associazione di comprensorio Gela 2005, all'interno delle aree assoggettate a prescrizioni esecutive già approvate con atto di C.C. n. 193 del 19 novembre 1999, per la realizzazione di n. 110 alloggi.
Con lo stesso atto deliberativo, il consiglio comunale ha approvato il programma costruttivo e lo schema di convenzione.
L'insediamento sito in contrada Margi interessa un'ampia zona estesa mq. 77.904, situata a margine nord del piano di recupero n. 3 e delimitata a nord da terreni agricoli a ridosso della strada vicinale Margi, a sud dalla strada di piano che costeggia la grande piazza attrezzata e che congiunge la via Carrà con la via Magnelli, a ovest dalla via Pablo Picasso, a est dalla via L. Beethoven.
Il progetto prevede l'insediamento di 110 alloggi unifamiliari destinati a residenza e aggregati a coppia, due aree per attrezzature civiche, un negozio, aree a verde attrezzate necessarie al quartiere e parcheggi pubblici.
Gli alloggi, ognuno dei quali è dotato di uno spazio di pertinenza a verde, sono su due elevazioni fuori terra adibite rispettivamente a zona giorno e a zona notte, più un piano cantinato per garage e la copertura degli alloggi è a falde.
Il sistema viario è costituito da una griglia ortogonale con un grande viale alberato che attraversa l'intero insediamento senza interferire con la maglia stradale degli alloggi.
Sono previste rete idrica, rete fognaria, rete di illuminazione pubblica, rete elettrica e del gas e rete telefonica.
La superficie complessiva del terreno, come già detto, è di mq. 77.904, e la densità edilizia territoriale è di 0,94, con un volume massimo che si può realizzare che risulta pari a mc. 73.229.
Il volume totale di progetto da realizzare è pari a mc. 69.370 < a mc.73.229 che è il volume massimo che si può realizzare.
Il volume massimo residenziale è pari a 55.000 mc. (55.000 mc./80 = 688 abitanti).
Per quanto riguarda la verifica degli standars si hanno:
  Progetto Standars 
1)  Attrezzature civiche     (A1+A2)   4.616 mq. >  4.472 mq. 
2)  Verde attrezzato   6.301 mq. >  6.192 mq. 
3)  Parcheggi   2.199 mq. >  1.720 mq. 
Totale  .  .  .  13.116 mq. > 12.384 mq. 

Considerato che:
1)  il programma costruttivo riguarda la realizzazione di n. 110 alloggi di edilizia residenziale pubblica all'associazione di comprensorio denominata Gela 2005, imprese riunite Cirignotta Angelo, Cirignotta Guido, Giorrannello Carmelo, ed eredi Tomasi, ammessa a finanziamento pubblico di cui al decreto Assessorato dei lavori pubblici del 17 febbraio 2005;
2)  la localizzazione del programma costruttivo è stata effettuata, all'interno delle aree individuate per edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata dalle prescrizioni esecutive, di cui alla delibera di C.C. n. 193 del 19 novembre 1999;
3)  per quanto attiene gli standards urbanistici risulta soddisfatta la dotazione minima inderogabile prescritta dall'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, tuttavia si rende necessario disattendere l'area destinata per negozi di prima necessità, interclusa tra la zona a parcheggio e verde attrezzato, in quanto non assimilabile a servizi di cui al D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968;
4)  la compatibilità geomorfologica del sito con le previsioni progettuali è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta con parere n. 4/06 del 3 agosto 2006;
5)  per come risulta dall'attestazione del dirigente del settore urbanistica ed ispettorato tecnico del 28 giugno 2007, l'area oggetto del programma costruttivo non ricade all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuate ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, con codice ITA 050001 Biviere e Macconi di Gela, codice ITA 050007 Sughereta di Niscemi, codice ITA 050011 Torredi Manfria e, pertanto, non necessita di valutazione di incidenza ambientale prevista dall'art. 5, D.P.R. n. 357/97;
6)  così come è contenuto nell'attestazione dirigenziale n. 80 del 17 luglio 2007, dell'U.T.C. comunale: "all'interno del vigente P.R.G. non esistono aree di espansione residenziale idonee per l'intervento in oggetto, in quanto le residue aree sono, in gran parte, inglobate nei piani particolareggiati di recupero o già interessate da piani di lottizzazione ad iniziativa privata";
7)  è stato ottemperato l'obbligo dell'avviso dell'avvio del procedimento, ex art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
Infine, in merito al ricorso in opposizione a firma dei signori Sciagura Liborio e Sciagura Laura del 23 febbraio 2007, pervenuto anche a questo Assessorato e assunto al prot. n. 1538 del 7 marzo 2007, avverso la deliberazione del consiglio comunale di Gela n. 9 del 26 gennaio 2007, il comune con nota prot. n. 86054 del 21 giugno 2007, ha trasmesso le proprie controdeduzioni.
Dal contenuto del ricorso si evince che le suddette ditte a seguito del ricevimento nel novembre 2006 dell'avviso dell'avvio del procedimento di esproprio, di un terreno di loro proprietà esteso circa 20.000 mq. per la realizzazione del programma costruttivo Gela 2005, contestavano al comune di Gela con nota del 16 novembre 2006, la legittimità della relativa procedura, in quanto era loro volontà realizzare direttamente ed in prima persona gli interventi relativi agli alloggi di edilizia economica e popolare con totale autofinanziamento dell'intervento. Inoltre, rappresentano che il consiglio comunale di Gela con delibera n. 9 del 26 gennaio 2007, senza citare la nota a firma delle ditte, che valeva come formale opposizione e impediva l'assegnazione dell'area ad altri soggetti, ha provveduto alla localizzazione del programma costruttivo anche sulle aree delle stesse ditte assegnandole all'associazione comprensorio Gela 2005. Pertanto ritenendo illegittima la citata delibera C.C. n. 9 del 26 gennaio 2007, ne chiedevano l'annullamento.
In merito al ricorso in opposizione avverso la delibera n. 9 del 26 gennaio 2007, il comune nelle sue controdeduzioni ha esposto che l'atto deliberativo n. 9 del 26 gennaio 2007 è stato approvato dopo la comunicazione di avvio del procedimento, avvenuta in data 30 ottobre 2006 e pertanto non vi è stata nessuna violazione della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Inoltre, la ditta ricorrente non avrebbe mai fatto richiesta di assegnazione di area per la realizzazione del programma costruttivo sull'area in esame, se non dopo la comunicazione trasmessa dall'Amministrazione.
Il comune, nelle sue controdeduzioni trasmesse con nota di prot. n. 86054 del 21 giugno 2007 per le osservazioni presentate dalle ditte a seguito dell'avviso dell'avvio del procedimento, assunte al protocollo n. 81885 dello stesso comune il 23 novembre 2006, riporta che la stessa osservazione "non è stata ritenuta oggetto di valutazione, in quanto le ditte con la stessa richiedevano l'assegnazione dell'area senza averne diritto (non si tratta di osservazione o opposizione)".
Questa U.O.4.2, infine, ritenendo adeguate le valutazioni rese dal comune in ordine alle osservazioni presentate dalle succitate ditte, per quanto sopra, rilevato e considerato è del parere che il programma costruttivo per la realizzazione di n. 110 alloggi di edilizia residenziale pubblica da realizzare in contrada Margi nel comune di Gela, proposto dall'associazione di comprensorio imprese edilizie riunite Gela 2005 approvato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 con atto deliberativo di consiglio comunale n. 9 del 26 gennaio 2007, sia meritevole di approvazione.";
Ritenuto di condividere il parere dell'unità operativa 4.2/Cl n. 7 del 23 luglio 2007;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in conformità al parere n. 7 del 23 luglio 2007 reso dall'U.O.4.2 del servizio 4/D.R.U., è approvato il programma costruttivo, proposto dall'associazione di comprensorio denominata "Gela 2005" imprese riunite Cirignotta Angelo, Cirignotta Guido, Giorrannello Carmelo e eredi Tomasi Salvatore per la realizzazione di n. 110 alloggi di edilizia residenziale pubblica da realizzare in contrada Margi, adottato dal comune di Gela con delibera n. 9 del 26 gennaio 2007, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
Atti:
 1)  delibera del C.C. n. 9 del 26 gennaio 2007, resa dal comune di Gela;
 2)  parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 4 del 3 agosto 2006;
 3)  avviso dell'avvio del procedimento di esproprio alle ditte interessate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90;
 4)  attestazione del segretario generale del 21 maggio 2007 di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della delibera C.C. n. 9 del 26 gennaio 2007 e che avverso a detta delibera di adozione è pervenuto al comune di Gela un ricorso;
 5)  attestazione del dirigente del settore urbanistica di certificazione di destinazione urbanistica del 25 maggio 2007;
 6)  attestazione del dirigente del settore urbanistica ed ispettorato tecnico del 28 giugno 2007, che l'area relativa al programma costruttivo non ricade all'interno delle zone S.I.C. e Z.P.S.;
 7)  certificazione ed elaborato di cui alla circolare ARTA prot. n. 13050 del 22 febbraio 2007;
 8)  attestazione urbanistica n. 74 del 25 maggio 2007, del dirigente del settore urbanistica;
 9) controdeduzioni alla nota prot. n. 32343 del 2 marzo 2007;
10)  provvedimento dirigenziale n. 80 del 17 luglio 2007 di attestazione che all'interno del vigente P.R.G. non esistono aree di espansione residenziale idonee per l'intervento;
11)  provvedimento dirigenziale n. 81 del 17 luglio 2007 di attestazione che le aree oggetto di localizzazione ed assegnazione del programma costruttivo, non interessano aree destinate a servizi all'interno del P.P.R. n. 3 approvato con delibera di Commissario regionale ad acta n. 73 del 20 febbraio 1990;
12)  attestazione del dirigente del settore urbanistica ed ispettorato tecnico del 16 luglio 2007 sul rispetto dell'art. 2 comma 4 della legge regionale n. 86/81, in ordine alla localizzazione del programma costruttivo.
Elaborati:
13)  all. A  - relazione tecnica (elaborato sostituito in adeguamento alla nota n. 31674 ARTA del 3 maggio 2007); 
14)  all. B  - norme di attuazione; 
15)  all. C  - piano particellare di esproprio; 
16)  all. D  - schema di convenzione; 
17) tav.01  - stralcio P.R.G. - scala 1:5.000; 
18) tav.02  - area d'intervento su base aerofotogrammetrica - scala 1:1.000; 
19) tav.03bis  - planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica (elaborato sostitutivo della tav. 3 in adeguamento alla nota n. 31674 ARTA del 3 maggio 2007) - scala 1:1000; 
20) tav.04  - area di intervento su base catastale - scala 1:1.000; 
21) tav.05bis  - planimetria generale di progetto con destinazioni d'uso (elaborato sostitutivo della tav. 5 in adeguamento alla nota n. 31674 ARTA del 3 maggio 2007 - scala 1:1.000; 
22) tav.06bis  - viabilità, sosta, parcheggi, allineamenti, altimetria di progetto (elaborato sostitutivo della tav. 6 in adeguamento alla nota n. 31674 ARTA del 3 maggio 2007) - scala 1:1.000; 
23) tav.07ter  - schema planivolumetrico (elaborato sostitutivo della tav. 7 in adeguamento alla nota n. 31674 ARTA del 3 maggio 2007) - scala 1:1.000;  
24) tav.08  - individuazione isolati e lotti - scala 1:1.000;  
25) tav.09  - profili altimetrici regolari - scala 1:500;  
26) tav.10  - sezioni tipo sedi stradali - scala 1:100; 
27) tav.11  - piano particellare di esproprio - scala 1:1.000; 
28) tav.11bis  - piano particellare di esproprio - scala 1:1.000 (elaborato sostitutivo della tav. 11); 
29) tav.12  - schemi di massima impianti a rete illuminazione pubblica; 
30) tav.13  - schema di massima delle reti telefonica e del gas scala 1:1.000; 
31) tav.14  - schema di massima delle reti fognaria e idrica scala 1:1.000; 

32) stralcio del piano particolareggiato di recupero n. 3 e individuazione del programma costruttivo;
33) relazione geologica.

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, commi 3 e 4, del citato D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio delle aree interessate dal programma costruttivo approvato può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità che si intende disposta ai sensi del precedente art. 12 per le opere previste dal medesimo programma costruttivo.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Gela per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 3 agosto 2007.
  LIBASSI 

(2007.36.2504)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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