REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2007 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 24 agosto 2007.
Modalità e procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;
Visto il proprio decreto n. 6795 del 17 luglio 2003, recante le modalità di acquisizione dei beni e servizi in economia dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;
Visto il decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", ritenuto immediatamente applicabile nella Regione siciliana per ciò che concerne le forniture di beni, gli appalti di servizi e gli appalti inerenti ai settori esclusi, come condiviso dal parere n. 13583 del 4 agosto 2006 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione;
Ritenuto di dover individuare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", i beni ed i servizi con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questa Amministrazione nel rispetto del limite di spesa fissato dal presente decreto, nonché le procedure applicabili;
Visto il parere n. 5396.45.11.07 del 23 marzo 2007 reso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana;
Ritenuto di dover revocare il proprio decreto n. 6795 del 17 luglio 2003 e sostituirlo con un nuovo decreto che contenga le modalità di acquisizione dei beni e servizi in economia da parte degli uffici dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, in conformità alla normativa attualmente vigente;
Ritenuto, altresì, di dover correggere e sostituire con il presente, a seguito delle osservazioni formulate dalla ragioneria centrale beni culturali ed ambientali, il proprio decreto n. 6312 del 18 giugno 2007;

Decreta:
Art.  1
Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, dell'ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e degli uffici speciali ad esso appartenenti.
Art.  2
Ambito di applicazione

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi nei limiti degli importi indicati al netto dell'I.V.A.:
1)  la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, in Italia e all'estero, nonché le spese per ospitare i relatori, fino all'importo di E 100.000,00;
2)  i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, fino all'importo di E 100.000,00;
3)  divulgazione di bandi di concorso o di gara o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, fino all'importo di E 50.000,00;
4)  acquisto e legature di libri, stampe, opuscoli e simili, CD-rom e DVD, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, acquisto di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia, fino all'importo di E 100.000,00;
5)  lavori di traduzione, interpretariato ed, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura, fino all'importo di E 50.000,00;
6)  lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica, fino all'importo di E 100.000,00;
7)  traslochi, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, trasporto di opere d'arte, fino all'importo di E 100.000,00;
8)  acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, fino all'importo di E 50.000,00;
9)  spese per cancelleria e materiale di facile consumo, fino all'importo di E 100.000,00;
10)  spese per la riparazione e manutenzione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio, fino all'importo di E 100.000,00;
10)  spese per l'acquisto e la manutenzione di reti informatiche, terminali, personal computer, stampanti, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, fino all'importo di E 100.000,00;
11)  spese per acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, materiale scientifico e di laboratorio, di impianti, di macchinari, di strumenti e di attrezzi per il restauro di beni culturali, fino all'importo di E 100.000,00;
12)  fornitura di mobili, arredi, complementi d'arredo, sistemi d'illuminazione e di schermatura, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, fino all'importo di E 100.000,00;
13)  spese per uniformi, divise, tute ed indumenti protettivi, fino all'importo di E 50.000,00;
14)  spese per il funzionamento degli uffici nonché dei servizi dei musei, gallerie, biblioteche e centri regionali, fino all'importo di E 100.000,00;
15)  spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, spese per quote di partecipazione a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino all'importo di E 50.000,00;
16)  spese per rilevamento, precatalogazione, catalogazione, ordinamento ed inventariazione di beni culturali, fino all'importo di E 100.000,00;
17)  spese per l'acquisto in Italia e all'estero di materiale archeologico, storico, artistico, archivistico e bibliografico, di collezioni scientifiche, di documenti, di manoscritti e stampe e degli altri beni culturali di cui all'art. 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino all'importo di E 100.000,00;
18)  spese per la conservazione di beni bibliografici ed archivistici, fino all'importo di E 50.000,00;
19)  polizze di assicurazione, fino all'importo di E 100.000,00;
20)  spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei beni e dei locali, per lo smaltimento di rifiuti speciali, nonché spese per garantire la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali, fino all'importo di E 150.000,00;
21)  spese di esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua e telefoni, fino all'importo di E 100.000,00;
22)  spese connesse all'igiene, alla prevenzione ed alla sicurezza sul lavoro, fino all'importo di E 130.000,00;
23)  spese per l'affidamento di servizi tecnici di ingegneria ed architettura, fino all'importo di E 100.000,00;
24)  acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, fino all'importo di E 100.000,00;
25)  acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, fino all'importo di E 100.000,00;
26)  acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, fino all'importo di E 100.000,00;
27)  acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, nonché a danno del patrimonio storico, artistico e culturale, fino all'importo di E 100.000,00.
E' vietato frazionare l'acquisizione di beni o servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla all'applicazione delle presenti disposizioni.
Art.  3
Organi responsabili

1.  Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito degli obiettivi e del budget, viene disposto dal responsabile della spesa che può affidarla al responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge 30 aprile 1991, n. 10.
2.  L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del capo d'istituto deve indicare:
a)  l'esigenza da soddisfare;
b)  i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;
c)  in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;
d)  l'importo presunto della spesa;
e)  il capitolo di imputazione della spesa;
f)  la dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui all'ultimo comma del precedente art. 2;
g)  la facoltà dell'amministrazione di richiedere alla ditta affidataria l'estensione dell'affidamento nel rispetto del quinto d'obbligo, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 3;
h)  il soggetto che procede all'acquisto.
Art.  4
Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia

1.  L'acquisizione dei beni e servizi in economia può essere effettuata in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni, entro il limite massimo di E 50.000,00, sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
2.  La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte. Nel caso di esito infruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato ed in tal caso l'acquisizione può essere aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo.
3.  Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; qualora, tuttavia, per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al precedente comma 2.
4.  Si prescinde, altresì, dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di E 20.000,00, I.V.A. esclusa.
5.  La richiesta dei preventivi/offerte, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax), deve contenere:
a)  l'oggetto della prestazione;
b)  le caratteristiche tecniche;
c)  le qualità e le modalità di esecuzione;
d)  le eventuali garanzie richieste;
e)  i criteri di scelta del contraente;
f)  i prezzi;
g)  le modalità di pagamento;
h)  l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare;
i)  la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte;
l)  ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.
6.  Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
7.  I preventivi sono esaminati da una commissione composta dal capo d'istituto o da un suo delegato, dal responsabile del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti e da un altro funzionario all'uopo individuato in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa a cui è aggiudicata l'acquisizione e, nei casi previsti dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", si effettuano le dovute comunicazioni all'Osservatorio regionale lavori pubblici.
8.  Sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel predetto verbale, si emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che sarà perfezionata:
a)  mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di E 20.000,00;
b)  mediante atto negoziale negli altri casi.
9.  I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
a)  la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b)  la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
c)  la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;
d)  gli estremi contabili (capitolo);
e)  la forma di pagamento;
f)  le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;
g)  l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
h)  le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura.
10.  Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'amministrazione la propria accettazione.
Art.  5
Verifiche

I beni e i servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione.
Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.
Il collaudo non può essere effettuato da funzionari che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
Art.  6
Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore ad E 10.000,00.
Art.  7
Inadempimenti

1.  Nel caso di inadempimento per fatti imputabili all'impresa, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2.  Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
Art.  8
Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento e relativo alle prestazioni o forniture di servizi, si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici".
I lavori in economia, nell'ambito delle tipologie individuate dall'art. 88 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento sui lavori pubblici, sono eseguiti con le modalità previste dagli artt. 142, 143, 144 e seguenti dello stesso D.P.R. n. 554/99.
Art.  9
Disposizioni abrogate

In conformità alla premessa, sono revocati il decreto n. 6795 del 17 luglio 2003 e il decreto n. 6312 del 18 giugno 2007.
Il presente provvedimento sarà inviato per il visto alla ragioneria centrale dei beni culturali e pubblicato sul sito internet www.regione.sicilia.it/beniculturali dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 agosto 2007.
  LEANZA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in data 7 settembre 2007 al n. 1166.
(2007.37.2598)
Torna al Sommariohome


008*



MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 86 -  36 -  16 -  90 -  66 -  77 -