REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2007 - N. 46
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Statuto del Comune di S. Giovanni La Punta. Modifiche ed integrazioni


Lo statuto del Comune di San Giovanni La Punta è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 23 maggio 1998 e successivamente ripubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 dell'1 aprile 2005.
Si pubblicano, di seguito, le modifiche ed integrazioni al suddetto statuto approvate dal consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 4 luglio 2007.
Art.  16  "Difensore civico", comma 10, si modifica "Al difensore civico, nei limiti della copertura finanziaria può competere un'indennità nella misura massima a quella dell'assessore dello stesso Comune, nonché il rimborso di spese sostenute per l'espletamento del suo ufficio".
Art.  21  "Consiglieri comunali: prerogative ed obblighi. Cessazione dalla carica" inserire il comma 12 "Deleghe ai consiglieri": Ai consiglieri comunali possono essere attribuiti compiti di collaborazione con il sindaco, circoscritti all'esame, allo studio e alla cura di problemi e materie specifici che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Le attribuzioni conferite devono avvenire con apposito provvedimento del sindaco il quale esplicita chiaramente l'ambito entro il quale il consigliere può esercitare tale delega; per l'espletamento della delega conferita ai consiglieri non può essere riconosciuta alcuna indennità e/o compenso aggiuntivo rispetto a quello ordinario stabilito per tutti gli altri consiglieri.
Art.  23  "Commissioni consiliari permanenti", comma 1, "Il consiglio comunale può istituire..." si modifica "Il consiglio comunale istituisce...".
Art.  30  "Competenze del sindaco", inserire comma 5 "Il sindaco può delegare alcune delle sue funzioni ad un assessore, o ad un consigliere, o ad un cittadino che abbia già svolto nello stesso Comune l'incarico di assessore e/o consigliere o ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune che sia eleggibile a consigliere comunale. Nell'atto di nomina devono essere specificatamente contemplate le attribuzioni e le funzioni che vengono delegate comprese le risorse e gli strumenti indispensabili per il raggiungimento dei compiti e degli obiettivi assegnati. In ogni caso, trattandosi di una competenza derivata, al sindaco delegante rimane sempre la titolarità e la responsabilità della funzione delegata. L'incarico che può essere revocato in qualsiasi momento, ha la stessa durata del sindaco che lo ha nominato e cessa la sua funzione contemporaneamente alla cessazione dalla carica del sindaco per qualsiasi motivo sia essa avvenuta. Il delegato può avere diritto ad una indennità di carica che non può essere superiore al 40% di quella prevista per il sindaco nonché ha diritto ad usufruire delle prerogative e dei diritti previsti dagli artt. 20, 21 e 22 della legge regionale n. 30/2000, riguardanti gli assessori comunali. Il delegato può avere poteri di rappresentanza e non gestionali. L'indennità non è cumulabile con altri emolumenti percepiti così come non sono cumulabili le prerogative e i diritti previsti dagli artt. 20, 21 e 22 della legge regionale n. 30/2000".
Art.  30  "Competenze del sindaco", inserire comma 6 "Incarichi di consulenti ed esperti a titolo gratuito". Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a titolo gratuito e a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti, consulenti o collaboratori estranei all'amministrazione dotati di documentata professionalità. Essi, qualora nominati, per le materie e/o gli obblighi di propria competenza mantengono le prerogative, gli obblighi e l'utilizzo di eventuali beni strumentali comunali degli eventuali altri esperti, consulenti o collaboratori nominati a titolo oneroso. A coloro che accetteranno l'incarico, può essere riconosciuto il rimborso spese per l'incarico sostenuto equivalenti al rimborso spese per i dirigenti, che dovrà essere appositamente autorizzato di volta in volta, qualora si rendesse necessaria per l'espletamento del mandato e dei compiti assegnati".
(2007.34.2370)014


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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