REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 OTTOBRE 2007 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA



Disposizioni relative alla gestione, rendicontazione ed erogazione di contributi agli enti individuati per legge, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

La Presidenza della Regione intende fornire le presenti direttive al fine di assicurare, in conformità alle disposizioni ed ai principi di cui all'art. 23 della legge regionale n. 23/2002, un'applicazione armonica delle modalità di azione in tema di gestione, rendicontazione ed erogazione dei contributi in favore degli enti individuati ai sensi delle seguenti leggi:
-  Centro di accoglienza "Padre Nostro", legge regionale 28 marzo 1996, n. 12, art. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
-  CE.RI.S.DI., legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, art. 14; legge regionale n. 47/95, art. 3; legge regionale n. 2/2007, art. 57 e successive modifiche ed integrazioni;
-  Amnesty International, sezione italiana Onlus circoscrizione Sicilia, legge regionale 25 marzo 1983, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
-  Fondazione "G. Whitaker", legge regionale 14 giugno 1983, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni;
-  I.S.E.L., legge regionale 6 maggio 1981, n. 85, art. 13 e successive modifiche ed integrazioni;
-  Euromed Carrefour - Sicilia, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 78 e successive modifiche ed integrazioni;
-  International Association Humanitarian Medicine "Brock Chisholm", legge regionale 8 agosto 2003, n. 12; legge regionale n. 2/2007, art. 57;
-  Club Mediterraneo delle ustioni, legge regionale 27 maggio 1987, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
-  Fondazione "Federico II", legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, art. 5;
-  Fondazione "Fulvio Frisone", legge regionale 26 marzo 2004, n. 3, art. 1;
-  Centro di cultura scientifica "Ettore Majorana", legge regionale 8 novembre 1988, n. 31, art. 1.
Preliminarmente giova premettere che le specifiche norme in tema di concessione dei contributi si configurano in termini di "autorizzazione alla concessione del contributo", con la conseguenza che non è ascrivibile agli enti beneficiari la titolarità di un vero e proprio diritto.
Da ciò consegue che l'Amministrazione erogante dispone, nell'ambito della normativa, di poteri discrezionali in funzione dei quali viene valutata anche la coerenza delle suddette sovvenzioni, configurabili quale mero concorso della Presidenza della Regione all'attività di ciascun ente beneficiario, con lo scopo ritenuto meritevole dal legislatore che le ha previste.
Incombe, pertanto, sull'Amministrazione l'obbligo di vigilare circa il buon fine del finanziamento di norma destinato all'attività istituzionale, fatte salve le fattispecie in cui questo è destinato a borse di studio, premi o altro, sotto il duplice profilo del reale svolgimento delle attività e dell'effettività della spesa sostenuta dall'ente.
Dalle considerazioni sopra esposte discende l'obbligo per codesti enti di destinare, in via principale, il contributo al conseguimento degli scopi statutari, mentre le spese di funzionamento o generali, laddove non diversamente previsto, non possono che costituire una parte residuale strettamente correlata all'attività istituzionale cui il contributo è destinato.
Tutto ciò premesso, si dispone quanto di seguito:
Presentazione delle istanze
L'istanza volta ad ottenere l'anticipo del contributo, deve essere prodotta entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, su carta intestata o legale, ove richiesta per legge, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere elencati:
1)  la denominazione dell'istituto richiedente;
2)  la sede legale;
3)  il codice fiscale e/o partita I.V.A.;
4)  le modalità di pagamento con indicazione del numero di conto corrente postale o bancario con relative coordinate sul quale accreditare il contributo.
Nell'istanza dovrà essere dichiarata, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47):
a)  la posizione fiscale dell'ente ai fini dell'applicazione della ritenuta di acconto del 4%, di cui all'art. 28, D.P.R. n. 600/73;
b)  l'assolvimento degli obblighi di legge in materia assistenziale, di collocamento e fiscale, ove ne ricorrano i presupposti.
Alla stessa vanno allegati:
1)  programma delle attività previste per l'anno, che descriva analiticamente gli interventi da porre in essere, rispondenti ai fini istituzionali propri dell'ente, sottoscritto dal legale rappresentante ed approvato dagli organi statutari;
2)  spese relative al funzionamento dell'ente;
3)  composizione degli organi statutari e della struttura dell'ente, con l'indicazione di (almeno) un referente amministrativo-contabile;
4)  copie, autenticate ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, di:
a)  statuto vigente del quale vanno comunicate tempestivamente le eventuali variazioni intervenute;
b)  bilancio di previsione, approvato dall'organo competente corredato dal relativo verbale di approvazione;
c)  bilancio consuntivo dell'anno precedente, approvato dall'organo competente, anch'esso corredato dal relativo verbale. (In relazione ai bilanci si sottolinea la necessità di evidenziare, sia nel preventivo che nel consuntivo, le voci di spesa imputate al contributo regionale);
d)  certificazione antimafia (D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni.
Per l'anno in corso sono fatte salve le istanze già inoltrate da codesti enti anteriormente all'adozione della presente, ferma restando la completezza della documentazione indicata nel presente paragrafo che formerà oggetto di eventuale richiesta di integrazione.
Ai fini dell'erogazione del saldo, si richiama particolarmente l'attenzione degli enti destinatari sul termine previsto all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 23/2002 (sessanta giorni dall'ultimazione del programma annuale di attività), per la presentazione delle istanze e del relativo rendiconto, tenuto conto dei rilevanti effetti sanzionatori, derivanti dalla mancata presentazione entro detto termine, della citata documentazione.
All'istanza andrà allegata in duplice copia la sottoelencata documentazione:
1)  richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;
2)  dettagliata relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente, dalla quale risulti, ai sensi del citato art. 23, comma 2, della legge regionale n. 23/2002, chiaramente indicata e comprovata la data di effettiva ultimazione delle attività programmate, oggetto del rendiconto stesso e la corrispondenza degli interventi effettuati con le iniziative esposte nel programma di previsione;
3)  elenco, sottoscritto dal legale rappresentante o dal responsabile amministrativo, della documentazione giustificativa della spesa effettuata dall'ente e prodotta in copia conforme, attestante l'avvenuta spesa (fatture debitamente quietanzate, ricevute, buste paga ed ogni altro documento idoneo). Da tutta la documentazione prodotta dovrà risultare evidente la coerenza tra la causale della spesa ed il fine per il quale è stato previsto il contributo nonché il collegamento con il punto di riferimento nell'elenco;
4)  pubblicazioni ed ogni altro materiale o stampa comprovante l'attività dell'ente (inviti, manifesti, etc.) e che riporti la chiara indicazione della partecipazione della Presidenza della Regione alle attività;
5)  dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza delle eventuali responsabilità derivanti dall'art. 76 del medesimo D.P.R., attestante che:
a)  la documentazione originale giustificativa della spesa è conservata presso la sede dell'ente;
b)  i giustificativi di spesa presentati non sono stati utilizzati per richiedere o ottenere altra sovvenzione o contribuzione da soggetti pubblici o privati.
Identica documentazione dovrà essere trasmessa, sempre alla stessa data, anche da parte degli enti destinatari di contributi erogati in un'unica soluzione.
In relazione alle spese generali o di funzionamento, si ribadisce che saranno ammesse a contributo solo quelle strumentali alla realizzazione degli scopi istituzionali.
Spese di funzionamento
1)  Spese per il mantenimento delle sedi: locazione (allegare i contratti con estremi di registrazione), luce, acqua, telefono, condominio, pulizia;
2)  spese per attrezzature informatiche ed elettroniche, necessarie per l'espletamento dell'attività;
3)  materiale di facile consumo, necessario allo svolgimento dell'ordinaria attività (cancelleria, economato, manutenzione attrezzature);
4)  spese per il personale dipendente e/o esterno (specificare le qualifiche e i profili professionali);
5)  spese per l'espletamento di compiti istituzionali da parte del presidente e dei soli componenti il consiglio di amministrazione, dettagliatamente motivate e documentate.
Spese per le attività
Spese per prestazioni professionali solo se necessarie e giustificate da fatture debitamente quietanzate.
Per le missioni dovrà specificarsi la motivazione ed il collegamento con l'attività istituzionale, oggetto del contributo, allegando ogni documentazione utile a provare le spese sostenute.
Sono escluse dal contributo le spese per compensi a qualsiasi titolo erogati nei confronti di soggetti che rivestano cariche all'interno degli organi di gestione, di direzione e di controllo.
Per i relatori che prendono parte ai convegni è escluso ogni compenso a carico del contributo regionale; è ammesso il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno da documentare dettagliatamente.
Qualora si accerti che il finanziamento non è stato utilizzato per gli scopi illustrati preventivamente, o che il programma a suo tempo previsto non è stato realizzato, si procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo ed eventualmente mediante recupero di quanto già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate, dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale, maggiorate degli interessi maturati, computati al tasso legale.
Si ribadisce, infine, che in tutte le attività e manifestazioni realizzate da codesti enti con il contributo della scrivente Presidenza - le quali vanno comunicate tempestivamente, onde consentire eventuali partecipazioni - e nelle pubblicazioni afferenti, venga espressamente menzionato tale concorso.
(2007.36.2449)
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012

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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