REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2007 - N. 53
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DECRETO 18 ottobre 2007.
Determinazione delle rette da corrispondere ai Centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78, a decorrere dall'1 ottobre 2007.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992 e s.m.i.;
Visto il decreto n. 6592 del 9 novembre 2005, relativo alla determinazione e/o aggiornamento delle rette, relative alle prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86;




Visto l'accordo attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative misure ed azioni, che è stato approvato, unitamente all'allegato Piano, con deliberazione della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007;
Considerato che il Piano di contenimento e di riqualificazione e contenimento del sistema sanitario regionale al capitolo B.2.3 (pagine 43-45, Supl. ord. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) prevede "la riduzione del 5% dei costi per assistenza territoriale di riabilitazione ex art. 26, legge n. 833/78, erogata dai privati, a seguito della riduzione delle tariffe giornaliere", con effetto dall'1 ottobre 2007;
Ritenuto di dovere conseguire le economie sui costi delle attività rese dai Centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78 nella misura del 5% per come previste dal Piano di contenimento, disponendo un abbattimento del 5% della retta già individuata con decreto n. 6592 del 9 novembre 2005, e che pertanto, a far data dall'1 ottobre 2007, di dovere determinare le rette, nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e semprecché le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:




Ritenuto che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano confermate le disposizioni vigenti;
Rilevato che, in riferimento alle misure di contenimento della spesa sanitaria prevista, in via generale, dal Piano di rientro, la Regione è impegnata ad adottare la metodologia dei tetti di spesa, attraverso i quali garantire risorse appropriate ma anche predeterminate nei vari settori della sanità siciliana;
Ritenuto, anche per il settore dell'assistenza territoriale di riabilitazione, di fissare provvisoriamente, nelle more di definire i fabbisogni regionali, un tetto di spesa su base provinciale con apposito provvedimento da adottarsi entro 45 giorni dalla data di notifica del presente decreto, previa valutazione tecnico-sanitaria ed economica da esperirsi con le aziende unità sanitarie locali ed i rappresentanti delle associazioni delle strutture interessate;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa ed in attuazione delle misure del Piano, le rette che le aziende unità sanitarie locali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, a decorrere dall'1 ottobre 2007, ai Centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86, per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e semprecché le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:





Art. 2

Confermare quanto già disposto dal decreto n. 6592 del 9 novembre 2005.

Art. 3

Con successivo provvedimento, da adottarsi entro 45 giorni dalla notifica del presente decreto, si procederà a determinare specifici tetti di spesa per la categoria, su base provinciale, previa valutazione tecnico-sanitaria ed economica da esperirsi con le aziende unità sanitarie locali ed i rappresentanti delle associazioni delle strutture interessate.

Art. 4

I direttori generali delle aziende U.S.L. procederanno ad uniformarsi a quanto disposto nel suddetto articolo 1 con formali atti deliberativi da trasmettere a questo Assessorato.

Art. 5

Confermare quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lett. b) della legge n. 296/2006 e dall'accordo sottoscritto il 31 luglio 2007 per l'approvazione del Piano di rientro, "nella parte in cui dispone che qualora nel procedimento di verifica annuale del Piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel Piano di rientro, la Regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze".
Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2007.
  LAGALLA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 31 ottobre 2007 al n. 284.
(2007.45.3211)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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