REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2007 - N. 53
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DECRETO 18 ottobre 2007.
Applicazione del ticket a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006 (Finanziaria dello Stato per l'anno 2007) per prestazioni di Pronto soccorso.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992, così come modificati dal decreto legislativo n. 229/99;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto l'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto l'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Visto l'art. 1 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Visto l'art. 1, comma 796, punto p) della legge n. 296/2006, nel cui disposto è disciplinato che ..." Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. "...;
Preso atto delle proprie note assessoriali prot. 1/ serv. 3°/ASO del 2 gennaio 2007 e prot. 14/DIRS del 4 gennaio 2007, indirizzate ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, ospedaliere ed universitarie policlinici, con le quali si sono fornite disposizioni operative sull'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 796, punto p), della legge n. 296/2006 ed in particolare sull'applicazione del ticket di E 25,00 nei confronti dell'utenza del pronto soccorso codificata come codice bianco;
Visto l'accordo attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative misure ed azioni, che è stato approvato, unitamente all'allegato Piano, con deliberazione della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007;
Considerato che il Piano di contenimento e di riqualificazione e contenimento del sistema sanitario regionale al capitolo B.4.1 prevede un incremento delle risorse correlato all'applicazione del ticket di E 25,00 nei confronti dell'utenza del pronto soccorso codificata come codice bianco, in attuazione del disposto di cui al citato art. 1, comma 796, punto p), della legge n. 296/2006;
Considerato che nelle more di istituire uno specifico flusso informativo regionale, per monitorare analiticamente le entrate derivanti dal ticket di pronto soccorso, occorre richiedere ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, ospedaliere ed universitarie policlinici, un rendiconto dei ticket riscossi per il 1° semestre 2007 e, entro il 30 gennaio 2008, il resoconto complessivo dell'impatto economico di tale misura nell'esercizio 2007;

Decreta:


Art. 1

Di confermare le disposizioni impartite ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, ospedaliere ed universitarie policlinici con proprie note assessoriali prot. 1/ serv. 3°/ASO del 2 gennaio 2007 e prot. 14/DIRS del 4 gennaio 2007, allegate e facenti parte integrante del presente provvedimento, in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 796, punto p), della legge n. 296/2006, disponendo che per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni.

Art. 2

Fare carico ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, ospedaliere ed universitarie policlinici, nelle more di istituire uno specifico flusso informativo regionale, di produrre apposito rendiconto dei ticket riscossi per il 1° semestre 2007 e, entro il 30 gennaio 2008, il resoconto complessivo dell'impatto economico di tale misura nell'esercizio 2007.
Il presente decreto iscritto nel repertorio dell'Assessorato regionale sanità viene inoltrato alla ragioneria centrale sanità per la registrazione e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 18 ottobre 2007.
  LAGALLA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 31 ottobre 2007 al n. 235.

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(2007.45.3211)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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