REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 DICEMBRE 2007 - N. 58
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 3 dicembre 2007.
Spedalità privata preaccreditata - Chiusura negoziazione 2007.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 8, quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, che ha disposto un apposito tetto di spesa per l'assistenza ospedaliera convenzionata per il triennio 2004/2006;
Considerato che con provvedimenti regionali sono stati fissati i criteri di determinazione dei budget delle singole strutture, come da ultimo definiti con decreto n. 6531 del 28 ottobre 2005, con validità estesa per l'anno 2006;
Preso atto che, successivamente, con decreto n. 7078 del 29 dicembre 2005 sono stati determinati gli aggregati di spesa per ciascuna Azienda sanitaria provinciale;
Considerato che con legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, all'interno delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria di cui all'art. 24, è prevista la riduzione del 2% per l'anno 2007, nonché di un ulteriore 1% per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell'importo dell'aggregato di spesa relativo all'assistenza ospedaliera preaccreditata, per come ripartito a livello provinciale nell'anno 2005;
Considerato che in tale disposizione di legge è previsto sia che l'Assessore regionale per la sanità, previa negoziazione con le categorie interessate, determini per il triennio 2007/2009 i criteri di remunerazione delle prestazioni effettuate in extra budget nell'ottica di ottenere risparmi di spesa, con finalizzazione delle economie, sia che i direttori generali delle aziende sanitarie, definita la negoziazione regionale, provvedano alla contrattazione dei budget delle strutture private preaccreditate secondo le effettive esigenze della popolazione di riferimento e dei criteri all'uopo stabiliti dall'Assessore regionale per la sanità;
Rilevato che con nota assessoriale prot. n. 2309/Serv. 3 del 21 giugno 2007 sono state già emanate disposizioni concernenti la determinazione dell'aggregato di spesa 2007 con la relativa riduzione del 2% dello stesso spettante alle singole Aziende provinciali rispetto a quello dell'anno precedente;
Preso atto che nella medesima nota assessoriale, nel comunicare che nel Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale, a quella data in fase di esame e di validazione al Tavolo di verifica ministeriale, erano previste misure di contenimento della spesa, tra l'altro, per la spedalità privata preaccreditata, rendendo noto che esse potevano comportare una ulteriore riduzione derivante dall'applicazione di tutti gli interventi finalizzati, era stata disposta, al fine di dare certezza sulle risorse disponibili, l'autorizzazione ad effettuare la negoziazione a livello aziendale dei singoli budget con le case di cura preaccreditate sulla base degli importi attribuiti, per effetto dell'art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del decreto n. 6531 del 28 ottobre 2005, fermo restando l'applicazione delle misure di Piano;
Considerato che, successivamente, in relazione alle misure del Piano di rientro di cui all'accordo del 31 luglio 2007, si sono attivati numerosi incontri con l'AIOP per la chiusura della negoziazione per il 2007 e la programmazione del 2008, in esito ai quali si è preso atto che:
-  sull'importo dell'aggregato di spesa regionale per la spedalità privata preaccreditata, relativo alle case di cura di alta e media specialità, ammontante, ai sensi della legge regionale n. 15/2000 per il triennio scorso, a E 499.284.876, va ad operare l'economia di cui all'obiettivo di Piano C.1.1 pari a E 38.797.000,00 per il 2007, al cui interno trovano applicazione la riduzione di E 9.980.000,00 corrispondente al 2% di abbattimento dell'aggregato di spesa previsto dalla legge regionale n. 2/2007, nonché la riduzione di E 28.817.000,00 per attività classificata come inappropriata;
-  l'aggregato regionale di spesa, per l'anno 2007, per effetto delle misure di Piano, risulta essere di 460 mln di euro, con ripartizione di esso per l'attività delle case di cura di alta specialità, ivi comprese le prestazioni specialistiche erogate pertinenti l'attività dipartimentale oncologica, con valorizzazione finanziaria di 78 mln di euro e per quella relativa alle altre case di cura valorizzata in 382 mln. di euro, nel cui contesto vanno ricomprese e finanziate le prestazioni, già liquidate come prestazioni di ricovero, che sono divenute remunerabili a tariffa ambulatoriale;
-  per tale settore hanno trovato applicazione nell'ambito della Regione siciliana:
-  il decreto n. 2229 del 18 ottobre 2007, con il quale, unitamente ad altre prescrizioni, ai fini del contenimento delle prestazioni classificate inappropriate e ad alto rischio di inappropriatezza, è stato disposto l'abbattimento, a decorrere dall'1 gennaio 2007, della valorizzazione dell'attività di ricovero ospedaliero ordinario relativo ai 43 D.R.G. contenuti nell'allegato 2C del D.P.C.M. 29 novembre 2001;
-  il decreto n. 2230 del 18 ottobre 2007, con il quale, a far data dall'1 ottobre 2007, è prevista l'applicazione del decreto ministeriale 12 settembre 2006, concernente le tariffe massime applicabili per la remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura per acuti, per le prestazioni di riabilitazione e lungodegenza;
Rilevato che è stata inoltre richiesta dall'AIOP una valutazione come prestazioni effettuate in regime di budget di quelle erogate dalle strutture preaccreditate in extra budget per sopperire alla temporanea sospensione delle attività di alcune altre case di cura nel corso del 2007, legata ai lavori di adeguamento per il rispetto delle nuove regole di accreditamento:
Rilevato, altresì, che altre richieste dell'AIOP possono essere oggetto di apposito approfondimento in sede di tavolo tecnico, da attivarsi presso l'I.R.S. per la loro definizione entro 15 giorni, concernenti:
-  le procedure per l'applicazione dell'art. 7 del decreto n.2230/07;
-  l'identificazione delle prestazioni divenute sotto costo da riportare a livello;
-  l'individuazione dei p.l. di cui prevedere la rimodulabilità secondo le linee della programmazione regionale in tema di riabilitazione e lungodegenza;
-  la previsione di ritenere correttamente erogabili per il futuro in regime ambulatoriale le prestazioni già erogate in regime di day hospital e day surgery al di là di un'ulteriore autorizzazione di tali attività, con introduzione di tariffe per prestazioni che non rientrano nel nomenclatore tariffario perché individuate in precedenza come prestazioni di ricovero;
Ritenuto, per l'effetto, di definire la negoziazione concernente l'aggregato di spesa regionale per la spedalità privata preaccreditata per l'anno 2007, nonché i criteri per la determinazione dei budget e delle prestazioni in extra budget che le Aziende sanitarie dovranno utilizzare per la successiva contrattazione con le singole strutture;
Ritenuto che compete all'Amministrazione regionale non soltanto determinare l'aggregato annuale complessivo di spesa e provvedere alla sua ripartizione alle Aziende sanitaria unitarie locali, operanti nel suo territorio, ma anche formulare le direttive di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, mentre spetta alle aziende sanitarie procedere alla contrattazione con le strutture sul volume massimo di prestazioni e sul corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, fermi restando gli insuperabili vincoli di bilancio;
Ritenuta l'obbligatorietà della determinazione dei limiti di spesa e dei budget aziendali, nonché dei criteri da utilizzare nella contrattazione, con preclusione di ogni indiretto incremento dei tetti di spesa assegnati, in assenza di un diritto soggettivo delle strutture eroganti ad ottenere comunque un rimborso delle prestazioni in favore dei singoli assistiti;
Rilevato, in via conclusiva, che la determinazione dell'aggregato regionale e di quelli provinciali di spesa e la determinazione dei budget e della remunerazione delle prestazioni in extra budget, di cui alla negoziazione con la rappresentanza di categoria, vanno comunque definiti nell'ambito del pieno raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con introduzione, in caso di verifica del superamento del recinto finanziario previsto, di pertinenti interventi correttivi ivi compresi quelli scaturenti dalla determinazioni dei fabbisogni delle prestazioni;

Decreta:


Art. 1

Dare atto che sull'importo dell'aggregato regionale di spesa per l'assistenza ospedaliera preaccreditata, relativa alle case di cura di alta e media specialità, già fissato per il triennio scorso in e 499.284.876, trova applicazione per l'anno 2007 l'economia di cui all'obiettivo di piano C.1.1 pari a e 38.797.000,00, al cui interno sono ricompresi la riduzione di e 9.980.000,00 corrispondente al 2% di abbattimento dell'aggregato di spesa previsto dalla legge regionale n. 2/2007, nonché la riduzione di e 28.817.000,00 per attività classificata come inappropriata.

Art. 2

Disporre che l'aggregato regionale di spesa per la spedalità privata preaccreditata, per effetto delle misure di Piano, è rideterminato, per l'anno 2007, nell'importo arrotondato di 460 mln di euro; esso ha una valorizzazione finanziaria di 78 mln di euro per l'attività delle case di cura di alta specialità, ivi comprese le prestazioni specialistiche erogate pertinenti l'attività dipartimentale oncologica; ed una valorizzazione finanziaria di 382 mln di euro per le altre case di cura, nel cui contesto vanno ricomprese e finanziate le prestazioni, già liquidate come prestazioni di ricovero, che sono divenute remunerabili a tariffa ambulatoriale, provvedendo con successivo provvedimento alla relativa ripartizione a livello provinciale.

Art. 3

Confermare gli importi dei budget delle case di cura preaccreditate così come previsti dall'art. 2 comma 1 e art. 4, comma 1, del decreto n. 6531 del 28 ottobre 2005, nonché le prescrizioni di cui agli artt. 1 e 5 del medesimo decreto n. 6531/2005.

Art. 4

Dare atto che per tale settore trovano applicazione nell'ambito della Regione siciliana:
-  il decreto n. 2229 del 18 ottobre 2007, con il quale, unitamente ad altre disposizioni, in attuazione delle azioni da intraprendere per il contenimento delle prestazioni inappropriate ed ad alto rischio di inappropriatezza previste dal Piano di rientro, a far data dall'1 gennaio 2007, sono stati previsti gli abbattimenti sui D.R.G. di ricovero ordinario ad alto rischio di inappropriatezza (43 D.R.G. contenuti nel D.P.C.M. 29 novembre 2001), oltre il superamento di una soglia del 5% sui valori totali dei D.R.G. prodotti, entro la quale non operano gli abbattimenti stessi;
-  il decreto n. 2230 del 18 ottobre 2007, con il quale, unitamente ad altre disposizioni, a far data dall'1 ottobre 2007, è prevista l'applicazione nell'ambito della Regione siciliana del decreto ministeriale 12 settembre 2006 concernente le tariffe massime applicabili per la remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura per acuti, per le prestazioni di riabilitazione e lungodegenza.

Art. 5

Limitatamente all'anno 2007, è autorizzata la valorizzazione delle prestazioni erogate oltre il budget già assegnato, per sopperire alla temporanea sospensione delle attività di alcune case di cura nel corso di tale anno, legate ai lavori di adeguamento per il rispetto delle nuove regole di accreditamento, dalle aziende sanitarie come segue:
-  eccedenza fino al 30%: abbattimento tariffario fino al 10%;
-  eccedenza dal 31% al 50%: abbattimento tariffario fino al 50%;
-  eccedenza superiore al 51%: abbattimento tariffario fino all'80%.
La valorizzazione di cui sopra trova un limite invalicabile nell'aggregato di spesa provinciale assegnato per il comparto e, ove ne ricorrano le condizioni, la procedura è estensibile per gli anni 2008 e 2009.

Art. 6

E' disposta l'attivazione di apposito tavolo tecnico da costituirsi presso l'I.R.S. per la definizione, entro 15 giorni, delle tematiche concernenti:
-  le procedure per l'applicazione dell'art. 7 del decreto n. 2230/2007;
-  l'identificazione delle prestazioni divenute sotto costo da riportare a livello;
-  l'individuazione dei p.l. di cui prevedere la rimodulabilità secondo le linee della programmazione regionale in tema di riabilitazione e lungodegenza;
-  la previsione di ritenere correttamente erogabili per il futuro in regime ambulatoriale le prestazioni già erogate in regime di day hospital e day surgery al di là di una ulteriore autorizzazione di tali attività, con introduzione di tariffe per prestazioni che non rientrano nel nomenclatore tariffario perché individuate in precedenza come prestazioni di ricovero.

Art. 7

La determinazione dell'aggregato regionale e di quelli provinciali di spesa e la determinazione dei budget e della remunerazione delle prestazioni in extra budget, di cui al presente decreto, vanno comunque definiti nell'ambito del pieno raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro, con introduzione, in caso di verifica del superamento del recinto finanziario previsto, di pertinenti interventi correttivi, ivi compresi quelli scaturenti dalla determinazione dei fabbisogni delle prestazioni. Le eventuali autorizzazioni di spesa eccedenti sono nulle.

Art. 8

La procedura di negoziazione dei budget 2007 con le strutture private preaccreditate ospedaliere, ove non già definita, va conclusa da parte delle aziende sanitarie entro 10 giorni dalla data del presente decreto, e comunicata all'Assessorato entro i successivi 5 giorni.

Art. 9

I budget delle strutture preaccreditate si configurano essere determinati per l'intero arco dei 12 mesi dell'anno di riferimento ed essi possono essere liquidati da parte delle aziende sanitarie, mese per mese, entro il tetto massimo di 1/12 dell'importo assegnato, ferma restando la liquidabilità del budget annuale qualora regolarmente fatturato.

Art. 10

Eventuali economie derivanti dalla differenza tra l'aggregato di spesa per la spedalità privata preaccreditata per singola provincia e quello realmente utilizzato in conformità all'articolato precedente possono essere destinate dalle aziende sanitarie alle priorità di cui al comma 9 dell'art. 24 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, nell'importo massimo del 50%, previa espressa autorizzazione dell'Assessorato da emanarsi in aderenza con le misure del Piano di rientro, e secondo le relative indicazioni contenute nell'autorizzazione medesima.

Art. 11

Entro 90 giorni dalla data del presente decreto, sarà definita una negoziazione regionale per l'individuazione di parametri di qualità da introdurre nel sistema, particolarmente finalizzati a garantire i bisogni nuovi e quelli emergenti e/o prioritari.

Art. 12

Le disposizioni del presente decreto sono integrabili, con apposito provvedimento, in coerenza con gli adempimenti scaturenti dall'attuazione del Piano di rientro.

Art. 13

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 3 dicembre 2007.
  LAGALLA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 7 dicembre 2007, al n. 403.
(2007.49.3570)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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