REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 21 DICEMBRE 2007 - N. 59
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRAORDINARIO



Statuto del Comune di Ispica


Lo statuto del Comune di Ispica è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 29 maggio 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 65 del 7 novembre 2006.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
La comunità, l'autogoverno, lo statuto, i regolamenti
Art. 1
La comunità

1.  Il Comune tutela i diritti della persona, nel rispetto dei valori inviolabili di libertà, uguaglianza, democrazia, giustizia, tolleranza, pace, solidarietà, pari opportunità, rispetto e riconoscimento delle diversità, dialogo, moralità, cultura della fraternità dei popoli, cooperazione, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito d'iniziativa, riconoscimento del ruolo fondamentale della famiglia, promozione della cultura e della qualità della vita, salvaguardia dei diritti dei bambini, degli anziani e dei soggetti diversamente abili, riconoscimento delle proprie radici cristiane, rispetto dell'ecosistema, valori nei quali la comunità, composta da donne e uomini, si riconosce.
2.  L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
3.  La comunità esprime attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il comune attua tali finalità.
4.  Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.
Art.  2
L'autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato, della legge della Regione siciliana e della Unione europea.
Art.  3
Lo statuto

1.  L'autogoverno della comunità di cui al precedente art. 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale, con cui il Comune, nell'ambito di principi fissati dalla legge, esplica una propria espressione giuridica sulla struttura e sull'attività dell'ente.
2.  In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti e atti.
3.  Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
4.  Le modifiche dello statuto anche mediante un progetto redatto in articoli, possono essere proposte dal sindaco, dalla giunta municipale, dai consiglieri comunali singoli o per gruppi, dal difensore civico e, secondo le norme di cui al comma successivo, dai cittadini.
5.  Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare di cui al successivo art. 61, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno cinquecento iscritti alle liste elettorali del Comune, di proporre modificazioni allo statuto. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al successivo art. 60.
6.  La proposta respinta dal consiglio può essere ripresentata dopo due anni dalla data di presentazione della precedente.
7.  La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
8.  La proposta istituzionale e popolare di abrogazione parziale tendente ad eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge non può essere fine a se stessa, ma dovrà essere, contestualmente, integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto "obbligatorio" o "vincolato".
9.  Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate se, in prosieguo di tempo, lo stesso si presenti non più attuale e rispondente alle esigenze della comunità.
10.  L'abrogazione totale assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello statuto.
11.  Per le proposte di modifica, totale o parziale, dello statuto si applica la disciplina che regola la procedura per la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta municipale; le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura e la maggioranza previste per l'approvazione dello statuto.
Capo II
Il ruolo e le finalità del Comune
Art.  4
Il ruolo del Comune

1.  Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali sanciti dall'ordinamento.
2.  Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3.  Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità, di sviluppo e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali, etnici, religiosi e culturali esistenti nella comunità.
4.  Promuove e sostiene ogni attività finalizzata alla salvaguardia dell'ordine pubblico e alla difesa delle attività socio-economiche della città dalle espressioni della criminalità organizzata e alla lotta contro la mafia.
5.  Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
6.  Attiva forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione, di ampliare e agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
7.  Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriali, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
8.  Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.
9.  Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'azione amministrativa, nelle forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti, e nel rispetto della pluralità di carattere religioso, politico, sociale ed etnico.
10.  Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture, ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazioni ed il diritto di udienza interloquendo con l'amministrazione.
11.  Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.
12.  Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.
13.  Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale e della cooperazione per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo, con propri investimenti, allo sviluppo economico ed occupazionale.
14.  Individua nella valorizzazione delle risorse agricole, nello sviluppo della piccola e media impresa e nella promozione delle attività turistiche, storiche, archeologiche, artistiche e culturali, i fattori principali per lo sviluppo socio-economico integrato ed equilibrato.
15.  Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la regolamentazione delle attività commerciali e distributive.
Art.  5
Finalità del Comune

1.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza, prevedendo strumenti di consultazione della società civile in relazione al settore di competenza.
2.  Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.
3.  Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, che riconosce come istituzione sociale fondamentale e luogo di trasmissione di valori etici, spirituali, sociali e culturali essenziali per la crescita, per lo sviluppo ed il benessere di ogni persona umana.
4.  Assume la "Dichiarazione sulla cultura di pace" adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 settembre 1999 e la "Dichiarazione dei principi sulla tolleranza" adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 16 novembre 1995, come documenti ispiratori dell'azione amministrativa al fine di promuovere e consolidare nei confronti della comunità, valori, attitudini, tradizioni e modi di comportamento coerenti con le norme in essi contenute.
5.  Riconosce nella pace e nella tolleranza un valore ed un diritto fondamentale della persona e dei popoli. Conformemente ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati ed inviolabili delle persone umane, il Comune sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione tra i popoli.
6.  Recepisce integralmente la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, considerando la qualità della vita dei cittadini in età evolutiva un indice assoluto della civiltà e del benessere dell'intera comunità locale.
7.  Promuove la cultura della pace e dei diritti umani con iniziative di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione.
8.  Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1)  Obiettivi politico-territoriali ed economici
Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio archeologico, storico, ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa.
Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio ed attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, nel settore delle attività turistiche, artigianali, agricole e commerciali, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.
2)  Obiettivi politico-sociali
Il Comune tutela la salute dei cittadini, favorisce ogni intervento a sostegno delle famiglie disagiate ed emarginate e la soluzione del bisogno abitativo, con particolare attenzione alle giovani coppie; garantisce ai cittadini una equa ripartizione dell'imposizione contributiva tenendo conto della composizione familiare (quotazione familiare).
Favorisce la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad essi più confacente dove si sviluppa la loro personalità ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria.
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti della persona umana, con particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e delle fasce deboli.
Riconosce la specificità della questione giovanile, promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile, opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione. A tal fine, valorizza la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali, ricreative e sportive, attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico.
Promuove, stimola e valorizza un ruolo attivo delle persone anziane nella società favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza degli anziani nella comunità familiare, nonché promuovendo e favorendo centri di aggregazione per persone anziane e tra queste ultime ed altre fasce della popolazione.
Promuove iniziative per garantire ai soggetti diversamente abili di partecipare, secondo le proprie possibilità, alla vita sociale e politica della città, perseguendo tutte le iniziative previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati; assicura alla popolazione di cittadinanza diversa da quella italiana o comunitaria, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di accoglienza e di soggiorno improntate alla civile convivenza, al reciproco rispetto, all'integrazione, alla solidarietà in una moderna società multietnica.
Favorisce, data la sua posizione geografica, le relazioni culturali fra i popoli del mediterraneo e riconosce le potenzialità rappresentate dalla presenza degli extra-comunitari, favorendone l'integrazione nella comunità sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri. A tal fine consente anche ai cittadini stranieri di provenienza extra europea o apolidi residenti stabilmente nel territorio comunale di esercitare, nei termini consentiti dalla normativa, il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni amministrative.
Si impegna mediante iniziative ed attività di ricerca, di carattere culturale, educativo ed informativo a diffondere ed a promuovere la cultura della pace, della tolleranza e dei diritti umani, con il sostegno e la collaborazione delle associazioni cittadine (ma anche nazionali ed internazionali) che promuovono la solidarietà con le persone e le popolazioni più povere ed in sinergia con le agenzie educative, responsabili della formazione delle generazioni future, presenti nel nostro territorio.
Contribuisce, nell'ambito delle sue competenze, a favorire il processo di integrazione europea, anche mediante lo sviluppo di gemellaggio con altri Comuni, ed a sostenere la causa dell'autodeterminazione e della libertà dei popoli oppressi.
Riconosce le funzioni del libero associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale, come momenti di partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità e come manifestazione di impegno civile.
3)  Obiettivi politico-culturali ed educativi
Attua programmi pedagogico-didattici per i servizi all'infanzia tesi allo sviluppo della potenzialità dei bambini, di concerto con l'autorità scolastica.
Promuove l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale educativo e di coinvolgimento degli organismi collegiali di gestione, valorizzando e migliorando i regolamenti di funzionamento già vigenti nelle istituzioni educative comunali.
Predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.
Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche, museali, archivistiche e bibliotecarie.
Art.  6
Modalità per il raggiungimento delle finalità

1.  Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi con le esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2.  Attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
3.  Il Comune, per il raggiungimento delle predette finalità e per la gestione ottimale dei servizi, che per la loro articolazione e natura non possono essere gestiti direttamente, privilegia la forma imprenditoriale tra le forme di gestione e, a tale scopo, può predisporre:
a)  la partecipazione a consorzi ad azienda speciale consorziale od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
b)  la stipulazione di apposita convenzione con cooperative o con altri Comuni per svolgere in modo coordinato servizi e funzioni;
c)  la concessione a terzi;
d)  apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.
Art.  7
Sussidiarietà

1.  Il Comune riconosce il ruolo fondamentale dell'associazionismo, del volontariato e della famiglia per il raggiungimento delle finalità istituzionali e ne favorisce le iniziative.
2.  Promuove e valorizza il contributo programmatico e propositivo dei singoli cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in attuazione del principio di sussidiarietà.
Art.  8
Albo pretorio

1.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2.  Nel municipio sono previsti appositi spazi facilmente accessibili, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni consiliari e di giunta, delle determinazioni sindacali e dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3.  Il segretario generale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti, per il periodo previsto dalla legge.
4.  Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sull'attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.
Capo  III
Gli elementi costitutivi
Art.  9
Natura giuridica

1.  Il Comune è persona giuridica territoriale.
2.  I suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.
Art.  10
Territorio e sede

1.  Il territorio del Comune si estende per kmq. 113,52, confinante a nord con i Comuni di Rosolini e Noto, a sud con il mar Mediterraneo, ad ovest con i Comuni di Pozzallo e Modica e ad est con i Comuni di Noto e Pachino (allegato A).
2.  La sede legale del Comune è presso il palazzo municipale, ove di regola si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.
3.  In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, i suddetti organi elettivi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla loro sede.
Art.  11
Ambito di applicazione dell'azione amministrativa

1.  Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici, che delimitano la superficie del suo territorio, ai sensi del succitato art. 10.
2.  Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero,o a quanti, non residenti, si trovino a dimorare e/o operare nell'ambito del suo territorio.
Art.  12
Stemma e gonfalone

1.  L'emblema rappresentativo della città di Ispica è lo stemma così raffigurato:
Arma  -  Inquartato: nel 1° e 4° d'oro, all'alabarda d'argento astata di nero; nel 2° e 3° di rosso, alla torre di pietra, merlata alla guelfa, aperta di nero e fondata sul piano di verde.
Scudo  -  Sannitico, circondato ai fianchi da due fronde, una d'alloro e l'altra di quercia al naturale, decussate ed annodate alle estremità dei due steli, sotto la punta dello scudo, da un nastro tricolore.
Corona  -  Di Città: cerchio d'oro aperto di otto pusterle (cinque visibili), con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili), riunite da cortine di muro; il tutto d'oro murato di nero.
Al di sotto delle fronde dello scudo è posto un nastro di rosso ondulato alle estremità, con la dicitura: Città di Ispica, di colore giallo posta nella parte centrale.
2.  Il gonfalone riporta l'emblema suddescritto della Città di Ispica su drappo azzurro, nella foggia autorizzata.
3.  Nelle cerimonie ufficiali insegna del Comune è il gonfalone nella foggia autorizzata.
4.  Detta insegna deve essere accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.
5.  L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Titolo  II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Art.  13
Organi del Comune

1.  Sono organi del Comune: il consiglio, il sindaco, la giunta, il presidente del consiglio, le commissioni consiliari e la conferenza dei capigruppo.
Art.  14
Status degli amministratori comunali

1.  Lo status degli amministratori comunali è disciplinato dalle norme vigenti ed in particolare dalle norme contenute nella legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Capo II
Organi elettivi e di governo
Art.  15
II consiglio comunale Composizione ruolo e competenze generali

1.  La composizione e la durata del consiglio comunale sono stabilite dalla legge.
2.  Il consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
3.  Il consiglio comunale, come previsto dalla legge regionale n. 30/2000, ha autonomia funzionale ed organizzativa. Esso si avvale di un'idonea struttura interna di supporto per la propria attività ed ha una gestione propria di risorse economiche per il suo funzionamento e per le spese istituzionali.
4.  Spetta al consiglio comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
5.  Le attribuzioni generali del consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate, su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.
6.  Il consiglio comunale tiene la prima seduta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. La prima convocazione è disposta dal presidente uscente o dal commissario avente i poteri di detto organo, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
7.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del presidente.
8.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario generale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per il controllo sostitutivo.
9.  Il consiglio ha il potere di promuovere una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della rispettiva giunta da votare per appello nominale dal 65 per cento dei componenti il consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione di sfiducia viene approvata, ne consegue l'immediata cessazione degli organi del Comune.
10.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte od impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
Art.  16
Presidenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge, altresì, un vice presidente.
2.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
Art.  17
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
2.  Il presidente del consiglio:
a)  convoca e presiede il consiglio comunale e la conferenza dei capi gruppo;
b)  dirige e coordina l'attività del consiglio comunale;
c)  provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
d)  ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza;
e)  nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine. I provvedimenti indicati alle lett. d)ed e) devono essere motivati e trascritti nel processo verbale;
f)  cura la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio comunale nonché l'attivazione delle commissioni consiliari;
g)  firma, congiuntamente al segretario generale e al consigliere anziano, i verbali e le deliberazioni del consiglio comunale;
h)  riceve le proposte di deliberazioni consiliari;
i)  assegna alle competenti commissioni consiliari gli affari da sottoporre alla determinazione del consiglio;
j)  assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
k)  emana annualmente, ai fini dell'autonomia contabile del consiglio, le direttive al responsabile del servizio preposto alla gestione del P.E.G. riservato al funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari costituiti, secondo le direttive impartite nella mozione di indirizzo votata in consiglio comunale;
l)  al presidente spettano, altresì, i compiti più dettagliatamente previsti nell'apposito regolamento.
3.  Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio comunale si avvale delle strutture esistenti nel Comune, pertanto è costituita la segreteria della presidenza del consiglio comunale con personale adibito a tali incombenze. A tale ufficio verranno trasmesse tutte le comunicazioni e gli atti di specifica competenza del consiglio comunale, a disposizione del presidente.
Art.  18
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del consiglio

1.  Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente là.
2.  Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
3.  Il consiglio può adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del sindaco e la nomina della giunta.
4.  Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5.  Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e internazionale. Gli argomenti di cui al presente comma potranno essere votati nella stessa seduta del consiglio comunale.
6.  Il consiglio comunale può adottare, altresì, risoluzioni di promozione, indirizzo e sollecito nell'ambito della programmazione economica, che devono trovare pronto accoglimento da parte del sindaco e della giunta.
Art.  19
Funzioni di controllo politico-amministrativo del consiglio

1.  Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
a)  degli organi di governo e dell'organizzazione operativa del Comune;
b)  delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2.  Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3.  Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.
4.  La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal consiglio comunale, a mezzo del sindaco e con la collaborazione della giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.
5.  La vigilanza di cui al comma precedente può essere esercitata tramite apposita commissione consiliare.
Art.  20
Attività ispettiva del consiglio

1.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune con le conseguenze previste dal 2° comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
2.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
3.  Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.
4.  Nel provvedimento di istituzione viene precisato l'ambito dell'indagine della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al consiglio.
5.  I poteri, la composizione, il funzionamento della commissione di indagine sono precisati nel regolamento del consiglio.
Art.  21
Competenze del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali per l'adozione da parte della giunta municipale dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari (ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche) ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  le convenzioni tra il Comune con altri Comuni, con la provincia e la Regione ed inoltre la costituzione e la modificazione di forme associative;
d)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzione e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari qualora gli stessi non siano previsti in atti fondamentali. In tal caso la competenza rimane assegnata alla giunta comunale;
i)  le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione degli immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
l)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.
3.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
4.  L'autorizzazione, di cui all'art. 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, può essere data anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture. Non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti negli ambiti consentiti dalla legge sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti comunali.
5.  Le competenze del consiglio comunale in materia di piani territoriali ed urbanistici sono limitate all'adozione dei piani, generale ed attuativi, e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'art. 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
6.  Resta attribuita al consiglio comunale la competenza ad eleggere i revisori dei conti e a nominare il difensore civico, nonché gli atti relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali e alla loro surrogazione.
7.  Sono di competenza del consiglio tutte le materie ad esso demandate dalla legge.
Art.  22
Commissioni consiliari

1.  Sono istituite, in seno al consiglio, le commissioni permanenti con funzioni consultive, propositive e di approfondimento, secondo le previsioni dell'apposito regolamento.
2.  I componenti delle commissioni sono eletti dal consiglio comunale. Tutti i consiglieri comunali devono far parte di almeno una commissione consiliare.
3.  Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
4.  Il sindaco e i componenti della giunta municipale, il presidente ed il vice presidente del consiglio comunale non fanno parte di alcuna commissione.
5.  Alle riunioni delle commissioni consiliari possono partecipare, senza diritto di voto, il sindaco e/o gli assessori interessati alla materia, nonché il presidente e/o il vice presidente del consiglio comunale.
Art.  23
Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1.  I consiglieri eletti formano gruppi consiliari secondo le norme regolamentari di funzionamento del consiglio. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2.  E' prevista la costituzione del gruppo consiliare misto, formato da consiglieri che, eventualmente, rinunziano all'appartenenza alla lista nella quale sono risultati eletti e non si riconoscono in formazioni politiche già presenti in consiglio e/o che hanno rappresentanza all'Assemblea regionale e/o al Parlamento nazionale.
3.  Ciascun gruppo comunica al presidente ed al sindaco, per iscritto o per dichiarazione a verbale, durante la prima riunione del consiglio neo-eletto, il nome del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere che, all'interno della lista di appartenenza, abbia conseguito il maggior numero di preferenze individuali.
4.  La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente del consiglio o di chi lo sostituisce durante le sedute consiliari e concorre a programmare le riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore; la conferenza ha funzioni consultive e redigenti per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del consiglio comunale.
5.  Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il presidente che la presiede, con il sindaco e la giunta comunale.
6.  Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Art.  24
Consiglieri comunali

1.  La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.  Ogni consigliere rappresenta il Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato; non può essere nominato dal sindaco o eletto dal consiglio comunale per incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominato o eletto come componente di organi consultivi del Comune.
3.  La carica di consigliere comunale è incompatibile con la carica di consigliere provinciale e di componente la giunta provinciale.
4.  L'incompatibilità di cui al comma che precede, pena la decadenza dalla carica di consigliere comunale, deve essere rimossa entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina. La decadenza è pronunziata dal consiglio comunale.
5.  Ogni consigliere, secondo le norme stabilite dal regolamento, ha diritto a:
a)  esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio secondo le modalità previste dell'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
b)  formulare interrogazioni e mozioni secondo le modalità stabilite dal regolamento e con la disciplina di cui alla precedente lett. a);
c)  ottenere dagli uffici del Comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato. Le modalità e le forme dell'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento;
d)  iscrivere proposte di deliberazioni all'ordine del giorno del consiglio comunale. In questo caso, ricevuta la proposta, il presidente del consiglio comunale acquisisce tutti gli atti e i pareri degli uffici e organi comunali.
6.  Nell'esercizio del diritto di iniziativa può chiedere, con domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica, la convocazione del consiglio con l'indicazione delle proposte da trattare. In tal caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni dalla richiesta.
7.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio comunale; sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
8.  Le funzioni di consigliere anziano sono svolte dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nelle elezioni amministrative; a parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.
9.  I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute di consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
Il gettone di presenza viene annualmente quantificato secondo le disposizioni di legge.
10.  I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre consecutive sedute del consiglio sono dichiarati decaduti. L'iniziativa è del presidente o di almeno tre membri del consiglio. La decadenza è dichiarata dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica mediante scrutinio segreto, sentito l'interessato e previa notifica del procedimento, secondo la disciplina del regolamento del consiglio.
Art.  25
Revoca dalla carica di presidente e vice presidente del consiglio comunale

1.  La richiesta di revoca dalla carica di presidente del consiglio comunale deve essere presentata da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati all'ente. Tale richiesta va adeguatamente motivata.
2.  La seduta consiliare per la trattazione della revoca del presidente del consiglio comunale deve tenersi entro 15 giorni dalla richiesta.
3.  La revoca viene approvata se votata favorevolmente dal 65% dei consiglieri comunali assegnati all'ente.
4.  La revoca della carica di presidente del consiglio comunale, se votata favorevolmente, produce effetti dalla elezione del nuovo presidente con la procedura prevista dalla vigente norma.
5.  Il presidente che sia stato validamente revocato, nelle more dell'elezione del nuovo presidente, mantiene le proprie prerogative e continua a svolgere i compiti assegnati dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti.
6.  Analogamente si procede per la revoca dalla carica di vice presidente del consiglio comunale.
Art.  26
Garanzia delle minoranze

1.  La presidenza della commissione consiliare di indagine di cui al precedente art. 20, ove costituita, spetta all'opposizione.
2.  Se nella votazione di nomina dei componenti delle commissioni cui al precedente comma l non sia rappresentato eletto alcun rappresentante della minoranza, è dichiarato eletto, in sostituzione dell'ultimo della maggioranza, il rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Art.  27
Disciplina propaganda elettorale ex art. 53, legge regionale 10 settembre 1993, n. 26

1.  Ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, nelle elezioni locali, la dichiarazione preventiva di cui al comma 2 dell'art. 53, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, va presentata entro i termini previsti dalla legge regionale n. 128/82, nelle elezioni locali, la dichiarazione preventiva di cui al comma 2 dell'art. 53 della presentazione delle liste o delle candidature e deve contenere:
a)  l'ammontare delle spese da sostenere per tipografia, pubblicità radio e televisione, comizi e manifestazioni pubbliche;
b)  l'ammontare di eventuali contributi di terzi finanziatori della campagna elettorale.
2.  Il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dovrà riguardare il dettagliato elenco di tutte le spese affrontate per la campagna stessa. Il rendiconto dovrà contenere il dettagliato elenco di eventuali terzi finanziatori corredati da regolari fatture o ricevute.
3.  La dichiarazione preventiva ed il rendiconto dovranno essere rese pubblici a mezzo affissione all'albo pretorio del Comune per la durata di 40 giorni consecutivi.
Art.  28
Svolgimento lavori consiliari

1.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi nei quali, secondo la legge e il regolamento, devono essere segrete e cioè a porte chiuse, senza la presenza del pubblico; in tal caso sono autorizzati a rimanere in aula oltre ai componenti del consiglio comunale anche il segretario generale ed un dipendente che lo coadiuva.
2.  Tutte le deliberazioni sono adottate di regola con voto palese. Sono da assumere con voto segreto le deliberazioni concernenti la valutazione di qualità soggettive di persone e anche le deliberazioni concernenti persone. E' consentito, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
3.  Il consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi o in via d'urgenza per determinazione del presidente o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali.
4.  L'avviso di convocazione, diramato a cura del presidente, va notificato e pubblicato all'albo pretorio almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza, in tal caso la notifica e la pubblicazione avverrà entro 24 ore, e deve contenere l'elenco degli affari da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza. Valgono le norme dell'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente, nonché quelle di cui all'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 ed integrato dall'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
5.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima della seduta, completata dei pareri previsti dalla legge o 24 ore prima nei casi di urgenza.
6.  Il consiglio si riunisce validamente e quindi delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento di almeno due quinti dei consiglieri in carica. Si applicano le norme dell'ordinamento amministrativo degli enti locali di cui alla legge 6 marzo 1989, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
7.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni per illustrare gli argomenti di rispettiva competenza inseriti all'ordine del giorno del consiglio, senza diritto di voto.
8.  Il segretario generale, avvalendosi degli uffici e del personale di segreteria, cura la verbalizzazione della seduta e partecipa attivamente alla formazione degli atti amministrativi ivi adottati.
9.  I verbali sono sottoscritti dal presidente, dal segretario.
10.  Lo svolgimento dei lavori consiliari è disciplinato da apposito regolamento.
Il regolamento:
a)  definisce le procedure di convocazione del consiglio e la distinzione tra sedute ordinarie e urgenti;
b)  determina le modalità per la formulazione dell'ordine del giorno e la comunicazione ai consiglieri delle proposte;
c)  disciplina l'ordine dei lavori del consiglio;
d)  stabilisce i rapporti tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco e il segretario generale;
e)  regola le procedure di decadenza dei consiglieri comunali per la mancata partecipazione alle sedute, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
Art.  29
Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

1.  Il Comune promuove la formazione all'attività amministrativa degli adolescenti favorendo l'elezione del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, di cui alla legge n. 285/97.
2.  Con apposito regolamento è disciplinata l'elezione, le competenze e le funzioni di detto organismo.
Capo  III
La giunta comunale
Art.  30
Composizione, nomina, durata, incompatibilità

1.  Il sindaco eletto nomina e presiede la giunta che si compone di massimo 7 assessori, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
2.  Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed al fine di promuovere e sostenere le pari opportunità, di norma nella composizione della giunta va ricercata, se possibile, la presenza equilibrata di entrambi i sessi.
3.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
4.  Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
5.  Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado, del sindaco, non possono essere nominati dallo stesso per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, né essere nominati o eletti come componenti degli organi consultivi del Comune.
6.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta. La carica di assessore comunale è incompatibile con quella di componente della giunta regionale, della giunta provinciale e di altri consigli comunali e provinciali.
7.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado, del sindaco.
8.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.
9.  Il sindaco può delegare ai singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
10.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
11.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con le modalità stabilite dalla legge.
12.  La cessazione della carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione della carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art.  31
Giuramento e dimissioni

1.  In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita dall'art. 45 dell'ordinamento regionale degli enti locali.
2.  Gli assessori che si rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
3.  Le dimissioni degli assessori comunali sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa di atto. La firma del dimissionario deve essere autenticata ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, qualora le dimissioni non siano direttamente presentate dall'interessato agli organi di competenza.
Art.  32
Attribuzioni della giunta comunale

1.  La giunta comunale esercita le competenze attribuite dalle leggi e dal presente statuto.
2.  La giunta collabora con il sindaco ed opera con deliberazione collegiale.
3.  La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a)  propone al consiglio i regolamenti;
b)  elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
c)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
d)  modifica l'entità delle tariffe, e può elaborare e propone al consiglio l'istituzione di quelle nuove;
e)  propone i criteri, il numero e le caratteristiche dei componenti delle commissioni per i concorsi pubblici e le selezioni interne su proposta del responsabile del servizio interessato;
f)  propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
g)  approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e la relativa dotazione organica del personale;
h)  dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
i)  propone, con propria deliberazione, la nomina e la revoca del direttore generale;
j)  fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi previsti dal presente statuto e costituisce l'ufficio per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
k)  approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
l)  fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, se nominato, o in mancanza, il segretario generale;
m)  determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
n)  approva il P.E.G. su proposta del segretario generale o del direttore generale se nominato o, come proposto dalla stessa giunta, in collaborazione con gli uffici finanziari e i responsabili di settore;
o)  modifica i profili professionali dei responsabili di settore nell'ambito della medesima qualifica;
p)  determina il trattamento economico del personale sulla base delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali nazionali e decentrati;
q)  delibera l'assunzione dei mutui qualora gli stessi siano stati previsti in atti fondamentali del consiglio (bilancio, piano triennale, programmi, ecc.) e ciò nel rispetto della legge n. 549/95;
r)  promuove l'esercizio di azioni giudiziarie nell'interesse del Comune, nominando il difensore;
s)  delibera le transazioni attive e passive.
4.  La giunta comunale attua gli indirizzi generali del consiglio comunale, svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio stesso.
5.  I membri della giunta possono partecipare alle sedute del consiglio comunale dove possono intervenire solo ed esclusivamente su materie attinenti alle loro deleghe assessoriali, ma non hanno diritto di voto, secondo le modalità previste nel regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio comunale.
Art.  33
Funzionamento

1.  L'attività della giunta si informa al principio della collegialità.
La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco e, nel caso di sua concomitante assenza, dall'assessore anziano per età.
2.  La convocazione e l'ordine del giorno della giunta sono comunicati agli assessori almeno 48 ore prima della seduta, per iscritto o utilizzando strumenti informatici e/o telematici. Nei casi di urgenza, adeguatamente conclamata e motivata, la comunicazione può avvenire almeno 24 ore prima della seduta.
3.  Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
4.  Alle sedute della giunta "partecipa", con funzioni e compiti previsti dalla legge, il segretario generale o, in mancanza, il vice segretario.
5.  I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario generale.
6.  Le sedute della giunta sono segrete, la giunta può ammettere alle proprie sedute i funzionari responsabili senza diritto al voto, ed eccezionalmente, per ragioni di opportunità e su singoli affari, i cittadini singoli o rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo comunale che sono tenuti ad allontanarsi al momento della votazione.
Capo  IV
Il sindaco
Art.  34
Ruolo e funzioni

1.  Il sindaco, espressione della sovranità popolare, è eletto, a suffragio universale e diretto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le norme della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Il sindaco è l'organo esecutivo ed ha competenza residuale generale; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario generale e dei responsabili di settore.
3.  In materia di igiene e sanità sono attribuite al sindaco le competenze di cui al titolo secondo del decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 18 novembre 1994; le competenze del sindaco quale autorità sanitaria locale sono contenute nell'art. 18 dello stesso decreto e successive modifiche ed integrazioni.
4.  Sono riservate al sindaco, ove non diversamente previste dalla legge o dal presente statuto, tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite al Comune dalla legislazione nazionale e regionale; non assume incidenza la diversificazione relativa ad enti, a commissioni o altri organismi vari, interni o esterni.
5.  Il sindaco rappresenta legalmente l'ente Comune, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali nonché all'esecuzione degli atti e provvedimenti. Rappresenta in giudizio l'ente Comune e compie gli atti conservativi dei beni e dei diritti, promuovendo o resistendo nell'eventuale giudizio civile, amministrativo, penale e tributario, previa deliberazione della giunta comunale, la quale autorizza la resistenza o la proposizione dell'azione giudiziaria, nonché la scelta dell'avvocato di fiducia.
6.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi - a tempo determinato - ad esperti estranei all'amministrazione comunale nei limiti, con le modalità e nel rispetto dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
7.  Il sindaco è l'organo monocratico elettivo con competenza generale residuale, inoltre:
a)  cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori comunali;
b)  nomina gli assessori con le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, e può agli stessi delegare, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni. Può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta;
c)  convoca e presiede la giunta ed è tenuto egli stesso, o un assessore da lui delegato, a partecipare alle riunioni di consiglio;
d)  nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti;
e)  promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma sulla base degli indirizzi del consiglio comunale;
f)  impartisce direttive generali al segretario generale e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sugli uffici e servizi comunali;
g)  indica agli assessori comunali le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio comunale nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo dell'ente;
h)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, e/o di alta specializzazione, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, nonché degli artt. 109 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del C.C.N.L. del personale degli enti locali;
i)  previa deliberazione della giunta, stabilisce la data di convocazione dei comizi per i referendum cittadini;
l)  esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei servizi di competenza regionale nel rispetto delle norme della Regione;
m)  determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, previa deliberazione della giunta;
n)  ogni anno presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma sull'attività svolta;
o)  ogni anno trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati;
p)  nella qualità di ufficiale di Governo espleta tutte le attribuzioni previste dalle leggi vigenti, soprattutto nei servizi di competenza statale;
q)  è autorità comunale di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
r)  adotta gli atti relativi a storni di fondi appartenenti alla stessa funzione e servizio, nonché al prelevamento dal fondo di riserva ordinaria;
s)  esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
8.  Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
9.  Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Art.  35
Vice sindaco - Assessori

1.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
2.  Il conferimento della delega agli assessori comporta, fino alla sua revoca, il trasferimento della competenza; il delegante conserva tuttavia la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato e il potere sostitutivo, in caso di inadempimento.
3.  Con l'atto di delega l'assessore esplica tutte le funzioni amministrative nelle materie delegate previste per il delegante, fatte salve le funzioni cui al primo comma.
4.  Il vice sindaco, ai sensi dell'art. 12, comma 11, della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni, esercita, sino all'insediamento del commissario straordinario, le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco qualora questcessi dalla carica per qualsiasi motivo.
Art.  36
Poteri d'ordinanza del sindaco

1.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di leggi e dei regolamenti comunali o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni, purché previsti da disposizioni legislative.
2.  Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti anche dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 40 e successive modifiche.
3.  In caso di assenza o impedimento del sindaco, il vice sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
Art.  37
Durata in carica, cessazione, rimozione

1.  Il sindaco dura in carica per il periodo prescritto dalla legge regionale in vigore.
2.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione della carica dei componenti della giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgeranno contestualmente all'elezione del sindaco.
3.  Le dimissioni del sindaco sono depositate nella segreteria comunale o formalizzate in sedute degli organi collegiali, sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto. La comunicazione delle dimissioni del sindaco al consiglio comunale, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ed agli altri organi previsti dalla legge, compete al segretario generale dell'ente.
Titolo  III
ORGANI BUROCRATICI E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Capo I
Organizzazione degli uffici e del personale
Art.  38
Organizzazione degli uffici e dei servizi Separazione tra direzione politica e direzione amministrativa

1.  Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono, quali obiettivi, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
2.  Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare, i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente.
3.  Ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. Le attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, indicate dal comma 3, possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5.  I responsabili degli uffici e dei servizi sovrintendono ad una o più aree di attività come strutturate nella suddivisione dei settori; svolgono le funzioni di raccordo degli apparati amministrativi con il segretario generale e con gli organi politico-istituzionali fra le strutture operative del Comune.
6.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta. Con apposito regolamento, oltre a definire e delineare gli atti di indirizzo e di gestione, si fissano i criteri organizzativi, si determina l'organigramma delle dotazioni di personale, si definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e si prevedono le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la giunta comunale, su proposta della conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi, dispone, contestualmente alla redazione del bilancio di previsione e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.
7.  L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
8.  Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
9.  La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata, nell'ambito della loro autonomia decisionale, nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
Art.  39
Principi strutturali ed organizzativi

1.  L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e per programmi;
b)  analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
2.  Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione della struttura e le fasi di verifica dei risultati raggiunti.
Capo II
Il segretario generale
Art.  40
Ruolo e funzioni

1.  Il segretario generale viene nominato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2.  Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, salvo che il sindaco non abbia nominato il direttore generale, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, dei quali coordina le attività assicurando l'unitarietà operativa nel perseguimento degli indirizzi, direttive e obiettivi espressi dagli organi istituzionali.
3.  Il segretario generale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni di legge o regolamenti conferitigli dal sindaco, su richiesta degli organi istituzionali, esprime parere in ordine alla legittimità delle proposte di deliberazione e/o determinazioni.
Art.  41
Il vice segretario generale

1.  E' istituita la figura professionale del vice segretario generale.
2.  Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale e lo sostituisce, esercitandone le funzioni, in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
3.  Il sindaco nomina il vice segretario generale scegliendolo tra i responsabili degli uffici e dei servizi in possesso dei requisiti previsti per la nomina a segretario generale nell'ambito della dotazione organica.
Capo III
Settori e personale comunale
Art.  42
Settori

1.  L'organizzazione della dotazione organica del personale sarà articolata da un minimo di 8 ad un massimo di 10 settori, le cui competenze sono demandate al regolamento degli uffici e dei servizi, così individuati:
1)  affari generali (personale, servizi demografici, CED, U.R.P., organi istituzionali);
2)  polizia urbana e randagismo;
3)  servizi finanziari (ragioneria generale, economato, tributi);
4)  sviluppo economico (turismo, spettacolo, agricoltura, artigianato, industria, commercio, sportello unico);
5)  lavori pubblici (manutenzione, servizio idrico, cimitero, protezione civile);
6)  assetto territoriale (urbanistica, edilizia privata, progettazione opere pubbliche, repressione abusi edilizi);
7)  servizi alla città (ecologia, tutela ambientale, verde pubblico e aree attrezzate);
8)  servizi della persona (servizi sociali, centro geriatrico, centro giovanile);
9)  politiche per l'educazione (scuola, asili nido, cultura, sport).
2.  La giunta può deliberare, con provvedimento motivato, l'istituzione del decimo settore e/o modificare le competenze come sopra determinate.
Art.  43
Il personale comunale

1.  Il Comune identifica nel lavoro del personale da esso dipendente la prima e la principale delle risorse per il soddisfacimento degli interessi della comunità locale; promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo dei contenuti professionali delle diverse prestazioni. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di conferimento della titolarità degli uffici, nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.
2.  Al personale comunale si applicano, in tema di assunzioni, concorsi e trattamento economico, le disposizioni previste dalla normativa vigente ed il C.C.N.L.
3.  Nel rispetto delle dotazioni dell'organico generale, il regolamento prevede criteri di flessibilità nelle dotazioni di personale dei singoli settori di attività dell'ente in rapporto alle necessità dei servizi.
4.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi indica le qualifiche funzionali alle quali è consentito l'accesso per selezione interna, nonché le modalità di assunzione del personale a tempo determinato o con rapporto di collaborazione professionale. Il Comune assume a suo carico gli oneri per l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente.
5.  Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, la consultazione con i sindacati.
6.  La responsabilità del dipendente comunale è determinata dall'ambito della sua autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni e mansioni individuate e definite nell'ordinamento degli uffici e dei servizi ovvero nell'atto sindacale di nomina di responsabile di servizio.
Art.  44
I responsabili degli uffici e servizi

1.  E' attuato il "decentramento burocratico" nei vari settori, con l'attribuzione delle funzioni di responsabili degli uffici e dei servizi.
2.  I responsabili degli uffici e dei servizi sono titolari di posizione organizzativa a seguito di nomina conferita dal sindaco. Essi organizzano e coordinano gli uffici e i servizi comunali a cui sono preposti, nonché il personale comunale in esso inquadrato o assegnato, secondo i criteri e le norme di cui al presente statuto e all'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3.  Ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuite le competenze di "gestione", per cui sono loro attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, dai regolamenti dell'ente e dalla normativa vigente.
4.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'attribuzione ai responsabili degli uffici e dei servizi delle responsabilità gestionali. La definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica dei risultati spettano agli organi elettivi, mentre ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano la gestione tecnico-amministrativa delle strutture burocratiche nonché la gestione degli atti nel settore contabile-finanziario, la conseguente adozione degli atti (determinazioni) che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con piena responsabilità sulla gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo e sui relativi risultati.
5.  Su ciascuna proposta di deliberazione, da sottoporre alla giunta comunale o al consiglio comunale, il responsabile del servizio interessato esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica; il parere in ordine alla sola regolarità contabile è espressa dal responsabile del servizio finanziario, anche per i provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile.
6.  Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutte le competenze che la legge non riserva espressamente agli organi elettivi o al segretario generale dell'ente, al sindaco e alla giunta comunale, nonché l'adozione dei provvedimenti di impegno attuativi del piano di gestione che vengono definiti "determinazioni".
7.  I responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a partecipare, ove richiesti, alle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale al solo scopo di relazionare su specifici argomenti tecnici.
8.  Il sindaco individua e nomina i "responsabili dei servizi e degli uffici" incaricati di assumere atti di impegno con le proprie "determinazioni", affidando agli stessi la gestione dei budget di spesa. Le "determinazioni" verranno assunte ed eseguite con le modalità previste dalla legge.
I "responsabili degli uffici e dei servizi" sono tenuti ad assumere gli atti di impegno nella gestione dei budget loro affidati prima della chiusura dell'esercizio finanziario, anche tenendo conto degli indirizzi del sindaco e/o degli assessori ai quali va data notizia delle proposte di determinazioni.
Art.  45
Responsabilità dell'organizzazione

1.  Il settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente ed è diretto dal responsabile di servizio all'uopo nominato dal sindaco. Nel caso di momentanea vacanza del posto, il sindaco incarica un funzionario in possesso dei requisiti previsti dalla legge della reggenza del settore, il quale cumula tale incarico con le competenze già esercitate.
2.  Gli uffici ed i servizi sono strutture sott'ordinate al settore, diretti da personale dotato di adeguata specializzazione nelle funzioni esercitate dalla struttura.
3.  Le unità operative ed organizzative, strutture di base dell'organizzazione, sono dirette dal dipendente di categoria più elevata previsto dalla dotazione organica della struttura.
4.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscano rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione in numero non superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Art.  46
Conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi e conferenza di programma

1.  La conferenza dei responsabili degli uffici e servizi è presieduta dal segretario generale ed è costituita da tutti i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, dipendenti dal Comune. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e propone semplificazioni procedurali e le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui ai precedenti articoli. La conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi tiene le sue riunioni almeno una volta ogni mese ed in ogni occasione in cui il segretario generale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.
2.  Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il direttore generale, qualora nominato, il segretario generale o il responsabile di servizio incaricato convoca una conferenza dei responsabili dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
3.  I verbali delle riunioni sono trasmessi al sindaco.
Capo IV
Il direttore generale
Art.  47
Direttore generale

1.  Il sindaco, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 267/2000, oltre a poter nominare un direttore generale, previa stipula di convenzione tra i comuni, può affidare le funzioni al segretario generale dell'ente. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
2.  Le funzioni di direttore generale, attribuite al segretario generale dell'ente, possono essere revocate dal sindaco.
Art.  48
Compiti e funzioni del direttore generale

1.  Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2.  Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio, che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3.  Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
4.  Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
a)  predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b)  organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c)  verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto e verifica i risultati di gestione in rapporto agli obiettivi indicati dall'amministrazione;
d)  emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
e)  riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta ed al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
f)  promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria e previa istruttoria curata dal competente servizio, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi, unitamente ai rispettivi responsabili vicari, siano temporaneamente assenti.
Titolo  IV
I SERVIZI PUBBLICI - COMPETENZE DEL COMUNE
Capo I
Art.  49
Servizi pubblici comunali

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano come oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.  I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3.  Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 22 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale siciliana n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
4.  Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
5.  Il sindaco ed il collegio dei revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo-ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine alle esigenze e alla fruizione dei cittadini.
6.  Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario su costi e ricavi per ciascun servizio.
Art.  50
Servizi sociali - Istituzioni

1.  Per l'espletamento dei servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può istituire una o più istituzioni.
2.  L'istituzione, che è priva di responsabilità giuridica ma in possesso di autonomia gestionale, è deliberata dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti.
3.  Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento e al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  nomina il direttore;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo.
4.  Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
5.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono scelti dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra persone che, per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio e che abbiano i requisiti di eleggibilità e compatibilità a consigliere comunale.
6.  Il regolamento di cui al precedente terzo comma disciplina il numero di eventuali ulteriori specifici requisiti richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
Art.  51
Modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

1.  Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, previa adeguata pubblicità, sulla base di un documento corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere e i candidati alle cariche nell'ambito del consiglio di amministrazione.
2.  Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3.  Il presidente e i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Titolo  V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Art.  52
La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

1.  Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, appartenenti anche all'Unione europea e stranieri regolarmente soggiornanti, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2.  A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
b)  forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;
c)  la partecipazione di altre nuove forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori e dei centri sociali.
3.  Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.
Art.  53
Commissione delle elette

1.  Il Comune riconosce il ruolo della donna come fondamentale nella crescita sociale.
Al fine di meglio promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini è istituita la commissione delle elette.
2.  La commissione è composta dalle elette del consiglio.
3.  La commissione formula al consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che possano avere attinenza con la condizione femminile e che possano essere sviluppate in politiche di pari opportunità. A tal fine può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale in materia di condizione femminile.
4.  La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.
5.  La commissione dura in carica per l'intero mandato ed al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.
6.  La commissione si avvale delle strutture esistenti nel Comune.
7.  L'apposito regolamento previsto dal consiglio comunale disciplina le modalità di funzionamento della commissione.
8.  Il consiglio comunale stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della commissione, il cui utilizzo avverrà con le modalità prescritte dal regolamento comunale di contabilità.
Art.  54
Consulta giovanile

1.  Al fine di avviare una progettualità nel campo delle politiche giovanili è costituita la consulta giovanile, aperta a tutte le realtà giovanili organizzative sul territorio che desiderino farne parte.
2.  La composizione, la nomina e le funzioni della consulta giovanile verranno disciplinate nel relativo regolamento di attuazione.
3.  Per il proprio funzionamento, la consulta potrà avvalersi delle risorse dell'ente, oltre al finanziamento previsto annualmente.
Art.  55
Ufficio relazioni con il pubblico

1.  L'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) è un servizio a disposizione dei cittadini per avvicinarsi alla pubblica amministrazione.
2.  L'obiettivo dell'U.R.P. è di rendere i servizi più trasparenti, efficienti e si propone di aumentare la qualità delle prestazioni erogate, mediante la semplificazione del rapporto con l'amministrazione e la facilitazione dell'interlocuzione tra cittadini ed amministratori.
3.  Apposito regolamento disciplina l'ufficio relazioni con il pubblico.
Art.  56
Diritti dei contribuenti in materia tributaria

1.  Il Comune in campo tributario uniforma la propria attività ai principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
2.  Il Comune tutela e garantisce i diritti fondamentali del cittadino contribuente, quali: chiarezza e trasparenza delle norme tributarie, informazione ed assistenza del contribuente, speditezza e tempestività dell'azione fiscale, semplificazione degli adempimenti, equità e ragionevolezza delle sanzioni, equo e regolare svolgimento delle procedure di accertamento.
3.  In particolare:
a)  i rapporti tra il Comune e il cittadino contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
b)  i provvedimenti in materia tributaria non hanno effetto retroattivo;
c)  gli atti amministrativi tributari devono essere chiari e motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;
d)  al cittadino contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale.
4.  Il Comune introduce nel settore tributario comunale l'istituto dell'interpello.
5.  Apposito regolamento disciplinerà i principi contenuti nel presente articolo.
Art.  57
Il diritto di udienza

1.  Ai cittadini, agli organismi ed alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
2.  Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
3.  L'intervento dei cittadini, a mezzo del predetto diritto, è diretto non solo a fornire informazioni all'autorità, ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita.
4.  Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità e le forme dell'esercizio del diritto di udienza che, in ogni caso, deve essere garantito da parte del sindaco e degli altri amministratori, nonché dei responsabili comunali preposti agli uffici ed ai servizi interessati alla questione sollevata attraverso l'udienza pubblica dei cittadini richiedenti.
5.  La richiesta dell'esercizio di udienza deve essere presentata al sindaco per iscritto con indicazione della questione, oggetto della trattazione, e sottoscritta da almeno 50 cittadini, anche facenti parte di associazioni e organismi vari.
Art.  58
Azione popolare, diritto di accesso e di informazione ai cittadini

1.  Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2.  II giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
3.  Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
4.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
5.  Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
6.  Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
7.  Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
8.  E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale e comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
9.  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
10.  L'esame dei documenti è gratuito.
11.  Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
12.  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
13.  Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
14.  Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
15.  Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura, previa regolamentazione, agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione l'accesso alle strutture ed ai servizi.
16.  Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Art.  59
Istanze e petizioni

1.  La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini, singoli o associati, di istanze e di petizioni.
2.  Le istanze sono interrogazioni con le quali si chiedono le ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
3.  La risposta alle istanze deve essere fornita, entro il termine massimo di 30 giorni, dal sindaco o dal segretario generale, a seconda della natura politica o gestionale della questione sollevata.
4.  Il regolamento sulla partecipazione deve prevedere le forme di comunicazione della risposta nonché adeguate norme di pubblicità delle norme di pubblicità delle istanze. Le petizioni sono lo strumento attraverso il quale si sollecita l'intervento dell'amministrazione su questioni di interesse generale.
5.  Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
6.  In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
7.  La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione. Se il termine previsto al comma precedente non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
8.  La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento motivato, di cui è garantita, al soggetto proponente, la comunicazione.
Art.  60
Proposte - Procedure per l'approvazione

1.  I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari e rappresentanze, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.  L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3.  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art.  61
Principi generali

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo e dei servizi sociali, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
2.  Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa dello sport nella formazione e nella difesa della salute.
3.  Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuando forme di incentivazione di cui all'art. 4.
4.  Il Comune istituisce tavoli di concertazione con il mondo dell'associazionismo, del volontariato e del terzo settore o con organismi di essi rappresentativi e legalmente costituiti, al fine di predisporre e attivare piattaforme di interventi e di servizi in favore della collettività.
5.  Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
6.  Il Comune adotta, per una più puntuale disciplina dell'albo delle associazioni e della sua tenuta, apposito regolamento.
Art.  62
Associazione ed organismi di partecipazione

1.  Per i fini di cui al precedente articolo, il Comune:
a)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
b)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
c)  può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative o nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla giunta.
2.  I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione.
3.  Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative.
4.  Il sindaco, su apposito registro, elencherà tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante.
5.  I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
6.  Per la gestione di particolari servizi l'amministrazione comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
Art.  63
Forme di consultazione - Incentivazione

1.  Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo statuto e dal regolamento.
2.  Oltre all'udienza pubblica di almeno 50 cittadini richiedenti nell'esercizio del diritto di udienza di cui al precedente art. 57, il Comune riconosce le consultazioni riguardanti le convocazioni di assemblee generali o parziali, di quartiere o frazioni, dei cittadini e le convocazioni di assemblee delle associazioni iscritte nell'apposito albo, di cui al predetto art. 57, in ordine al relativo settore di competenza.
3.  Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.
Art.  64
Referendum consultivi e abrogativi

1.  Il Comune, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla vita amministrativa del Comune, ammette i referendum abrogativi e consultivi.
2.  I limiti e le modalità di attuazione della presente disposizione saranno fissati da apposito regolamento.
3.  I referendum consultivi e abrogativi sono l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a materie di esclusiva competenza locale, quali programmi, interventi ed ogni altro argomento attinente l'amministrazione ed il funzionamento del Comune.
4.  Gli elettori esprimono sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi competenti possano assumere le proprie determinazioni nella consapevolezza dell'orientamento prevalente della comunità.
5.  I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto, e almeno 2 mesi prima dell'indizione dei comizi elettorali.
6.  Non possono riguardare le seguenti materie:
a)  atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni ed integrazioni;
b)  disciplina del personale e relative piante organiche;
c)  imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
d)  designazioni e nomine dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni di qualsiasi tipo;
e)  attività amministrativa vincolata da leggi statali ed regionali;
f)  il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune;
g)  i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
h)  i provvedimenti di assunzione di mutui;
i)  gli oggetti sui quali l'organo competente è chiamato ad esprimere entro termini stabiliti dalla legge.
7.  I referendum sono indetti dal sindaco, previa deliberazione della giunta, quando ne faccia richiesta:
a)  lo stesso sindaco per proprie determinazioni;
b)  il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati;
c)  almeno 1.000 cittadini iscritti alle liste elettorali alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
8.  Nell'ultimo caso la richiesta di referendum va presentata:
a)  da un comitato promotore, composto da almeno 100 cittadini elettori del Comune e costituito a norma del regolamento di cui ai commi successivi;
b)  da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
9.  Il regolamento fissa le modalità di presentazione delle richieste, i criteri di formulazione del quesito referendario (che in ogni caso deve rispondere a requisiti di chiarezza e di omogeneità), i criteri di ammissibilità delle richieste in ordine alla materia e alla formulazione dei quesiti, l'organismo competente a certificare tale ammissibilità, le modalità di raccolta e di autenticazione delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto, nonché quant'altro necessario alla bisogna.
10.  Non si procede a referendum quando l'atto, oggetto della richiesta, sia stato annullato o revocato totalmente.
11.  Nell'ipotesi di annullamento o revoca parziale, anche se seguiti da una nuova deliberazione sul medesimo oggetto sulla prosecuzione del referendum o sulla sua impraticabilità, deciderà l'organismo competente a certificare l'ammissibilità, di cui ai commi precedenti, sentiti i promotori.
12.  Sull'esito del referendum è chiamato a pronunciarsi l'organo comunale competente a deliberare o provvedere; tale pronunciamento deve avvenire entro 60 giorni dallo svolgimento del referendum, sempreché abbiano partecipato al voto la metà più uno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
13.  Nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, la decisione dell'organo competente deve essere adeguatamente motivata.
14.  In caso di deliberazione consiliare la stessa deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
Titolo  VI
IL DIFENSORE CIVICO
Capo I
Istituzione e ruolo del difensore civico
Art.  65
Il difensore civico - Istituzione e ruolo

1.  Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal difensore civico, organo istituito con il presente statuto.
2.  Il regolamento determina le modalità di selezione dei candidati, le cause di decadenza, i contenuti necessari della relazione annuale, la durata del mandato, la dotazione di mezzi e personale. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione nella misura stabilita dal consiglio comunale che non potrà essere superiore a quella prevista per la carica di presidente del consiglio.
Art.  66
Requisiti

1.  All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che offra riconosciute e documentate garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.
2.  Possono ricoprire la carica di difensore civico coloro che:
a)  siano in possesso della laurea specialistica in discipline economico-giuridiche, in scienze politiche o altra laurea equipollente, come per legge;
b)  siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per la carica di consigliere comunale.
c)  siano residenti nel Comune di Ispica da almeno due anni.
3.  Non possono ricoprire la carica di difensore civico coloro che:
a)  siano titolari, o lo siano stati da meno di 3 anni, di qualsiasi carica pubblica elettiva o comunque nominati da organi elettivi;
b)  siano titolari, o lo siano stati da meno di 3 anni, di rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e di collaborazione professionale retribuita non occasionale con il Comune;
c)  siano in rapporto di parentela o affinità, entro il 3° grado, con gli amministratori comunali, il segretario, i responsabili degli uffici e dei servizi;
d)  siano in rapporto di debito o credito o in lite pendente con il Comune;
e)  siano titolari di cariche direttive in enti che hanno rapporti con l'amministrazione comunale;
f)  ricoprano cariche dirigenziali all'interno di partiti e movimenti politici.
Art.  67
Elezione, durata, revoca e decadenza

1.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta consiliare, da tenersi con almeno 5 giorni di intervallo, e viene eletto il candidato che avrà riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.  Il difensore civico dura in carica 3 anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
4.  Il difensore civico può essere revocato dall'incarico per gravi violazioni e inadempienze dei doveri connessi all'ufficio. Il provvedimento di revoca viene adottato dal consiglio comunale con la stessa procedura prevista per l'elezione.
5.  Il verificarsi di una delle ipotesi di ineleggibilità determina la decadenza immediata dall'ufficio.
6.  La decadenza è rilevata dal presidente del consiglio comunale che la contesta all'interessato e ne dà tempestiva comunicazione al consiglio per i provvedimenti di cui al precedente comma 4.
Art.  68
Prerogative e funzioni

1.  Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2.  Il difensore civico deve esaminare le richieste di cittadini singoli o associati e può intervenire anche per propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3.  Il difensore civico accede agli atti e alle strutture dell'amministrazione; trasmette agli organi competenti i propri rilievi e sui quali è data risposta motivata entro i termini fissati dal regolamento; assiste i cittadini nel far valere i diritti di informazione di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo; esamina con i responsabili dei procedimenti le eventuali difficoltà che si sovrappongono alla corretta e tempestiva conclusione dei medesimi; formula proposta di modifica dell'organizzazione per una migliore tutela dei diritti.
Art.  69
Rapporti con il consiglio comunale

1.  Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il mese di febbraio, la relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio comunale entro il mese successivo e resa pubblica nelle forme previste dal regolamento.
2.  Il sindaco, la giunta, il consiglio comunale e le commissioni consiliari permanenti possono convocare il difensore civico per avere informazioni e chiarimenti, ciascuno per le materie di propria competenza.
Titolo  VII
FINANZA LOCALE REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE
Art.  70
Finanza locale

1.  Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2.  Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.
Art.  71
Revisione economica e finanziaria

1.  Il consiglio comunale, per la revisione economico-finanziaria dell'ente, elegge un collegio di revisori composto da tre membri, secondo le modalità stabilite dalla vigente legislazione.
2.  Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le funzioni ad esso affidate dalla normativa vigente e in particolare:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti dei soli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
3.  Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco ed al presidente del consiglio il quale è tenuto ad informare il consiglio comunale.
4.  I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato.
5.  Essi sono tenuti a partecipare alle sedute del consiglio comunale ove si deliberi in atti di loro competenza ed alle sedute della giunta municipale e del consiglio comunale su specifica richiesta.
6.  I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.
Art.  72
Controllo di gestione

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.
2.  Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi e sottoposti all'esame della giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale.
Art.  73
Norme finanziarie e contabili

Per la disciplina della finanza e della contabilità del comune di Ispica nonché delle procedure e delle modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto si rinvia al regolamento comunale di contabilità.
Titolo  VIII
NORME E REGOLAMENTI
Art.  74
Regolamenti comunali

1.  La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni statutarie compatibilmente con le altre disposizioni regolamentari, emanate da soggetti aventi conoscenze, competenze nelle materie stesse.
2.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta ed ai singoli consiglieri comunali.
3.  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4.  I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio, secondo le norme di legge vigenti.
5.  Ai fini interpretativi si applicano le norme dell'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale", c.d. preleggi al codice civile.
Art.  75
Regolamenti di attuazione dello statuto

1.  I regolamenti richiamati negli articoli precedenti e già in vigore nel Comune devono conformarsi ai principi del presente statuto entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso.
2.  Entro lo stesso termine dovranno essere emanati i regolamenti, richiamati nello statuto, non ancora in vigore nel Comune.
Art.  76
Efficacia dei regolamenti vigenti

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto, e di quelli comunque necessari a darne attuazione, mantengono la loro efficacia i regolamenti vigenti, se compatibili con la legge e con lo statuto.
Art.  77
Aggiornamento regolamenti

Per accelerare l'attuazione di quanto previsto all'art. 2, il sindaco ed i responsabili di settore provvederanno, entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto, all'aggiornamento dei regolamenti vigenti, alla predisposizione dei nuovi previsti dal presente statuto e a trasmetterli, dopo l'approvazione della giunta municipale, al consiglio comunale per l'adozione definitiva.
Art.  78
Sanzioni

Le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti che possono prevedere anche forme riparatorie alternative, mediante adesione volontaria.
Titolo  IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.  79
Statuto - Efficacia

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.  L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
3.  L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.
4.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti ne da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Art.  80
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e sostituisce il precedente approvato con delibera consiliare n. 1 del 9 gennaio 1993.
2.  Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale a sua volta provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'Interno.
Art.  81
Difesa contro lo statuto

1.  La difesa contro lo statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei confronti dello statuto del Comune.
2.  Contro gli atti che violano una norma statutaria è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale:
-  giudice ordinario se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo;
-  giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.
3.  Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata davanti al giudice amministrativo.
Art.  82
Interpretazione dello statuto

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica. Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari. Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario generale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.








(2007.49.3547)014*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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