REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 GENNAIO 2008 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 6 dicembre 2007.
Disposizioni relative all'ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, a decorrere dall'1 gennaio 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce, nell'ambito della Regione siciliana, "il garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato garante;
Visto il decreto presidenziale n. 480/serv. 1°/S.G. del 3 agosto 2006, con il quale l'on.le Salvatore Fleres viene nominato garante;
Visto il decreto presidenziale n. 502/serv. 1°/S.G. del 30 agosto 2006, che, in considerazione dell'art. 23, commi 4 e 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, modificativo del citato art. 33 della legge regionale n. 5/2005, integra il citato decreto presidenziale n. 480/serv. 1°/S.G. del 3 agosto 2006;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007 ed il bilancio pluriennale triennio 2007-2009;
Visto il decreto presidenziale n. 169/area 3ª/S.G. del 26 aprile 2007, vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza in data 8 maggio 2007, con il quale il Presidente della Regione esplica le attività attribuite al garante, ai sensi del citato art. 33 della legge regionale n. 5/2005, per assicurare l'ottimale funzionamento del proprio ufficio, in autonomia e nel rispetto delle procedure amministrative di legge e regolamentari entro i limiti dello stanziamento di cui al capitolo di spesa 104540 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2007;
Vista la nota prot. n. 819 del 30 novembre 2007, con la quale il garante propone, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 33 della legge regionale n. 5/2005, al Presidente della Regione l'individuazione del personale regionale, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, da destinare all'ufficio del garante, nonché le modalità di funzionamento dell'ufficio stesso del garante mediante la sottoposizione in schema del presente provvedimento;
Considerato che, contestualmente alla data di attivazione dell'ufficio del garante di cui al presente decreto, l'area 3ª della Segreteria generale della Presidenza della Regione cesserà di assicurare le attività di supporto amministrativo ed organizzativo al garante stesso;
Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni amministrative e legislative per dotare l'ufficio del garante di propria autonomia organizzativa e gestionale con lo scopo di svolgere la propria attività istituzionale, in piena autonomia ed indipendenza, in conformità a quanto previsto dal comma 4 del citato art. 33 della legge regionale n. 5/2005;
Ritenuto, pertanto, di concordare con la proposta del garante, di cui alla citata nota prot. n. 819 del 30 novembre 2007, determinando, con il presente decreto, le modalità di funzionamento a regime dell'ufficio del garante, attraverso l'individuazione delle misure organizzative generali, riguardanti sia il personale che l'assetto funzionale e gli indirizzi gestionali per la regolare attività del garante stesso, con decorrenza ed effetti a valere dalla data dell'1 gennaio 2008;

Decreta:


Art.  1

1.  A decorrere dall'1 gennaio 2008, l'ufficio del garante, di cui al comma 5 dell'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è così articolato:
a)  una struttura centrale, ubicata presso la sede legale del garante che attualmente è sita presso via Generale Magliocco n. 46 - Palermo, cap. 90141. Tale struttura centrale costituisce struttura intermedia, rispondente alla tipologia dell'area, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Ad essa è preposto un dirigente di ruolo dell'Amministrazione regionale, proposto dal garante, il quale provvede all'adozione ed alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro in conformità alle disposizioni dettate dalla legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed alle vigenti disposizioni del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana;
b)  eventuali ulteriori sottoarticolazioni della struttura centrale di cui alla superiore lett. a) del presente articolo sino ad un massimo di 3, rispondenti alle tipologie delle unità operative di base, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 17 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. L'individuazione, le competenze ed il funzionamento delle predette unità operative di base sono adottate, su proposta del dirigente preposto alla struttura di cui alla superiore lett. a), dal garante con proprio atto organizzativo interno.

Art.  2

1.  Tutto il personale regionale in servizio alla data del 3 dicembre 2007 all'area 3ª della Segreteria generale è destinato, con decorrenza 1 gennaio 2008, all'ufficio del garante con i compiti ascritti all'ufficio medesimo.
2.  Per le successive modifiche ed integrazioni riguardanti il fabbisogno del personale dell'ufficio del garante, si opera in conformità alla competenza ordinaria propria del dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione.

Art.  3

1.  La gestione e le attività dell'ufficio del garante sono indirizzate al perseguimento degli obiettivi specifici e definiti dalla legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, art. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  4

1.  Il garante e l'ufficio del garante operano in conformità alle disposizioni ed ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ed alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni di cui ai contratti collettivi regionali di lavoro del comparto non dirigenziale e del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana.
2.  Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2 e 8 della citata legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il garante fissa gli obiettivi strategicamente significativi in ragione delle competenze attribuitegli e, conseguentemente, la dirigenza ad esso assegnata provvede all'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi nonché alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane con l'annessa responsabilità dell'attività amministrativa, gestionale e dei relativi risultati in ossequio alla disciplina vigente.
3.  Restano ferme, in particolare, le attribuzioni poste in capo al garante, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 5/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per come esplicitate nel decreto presidenziale n. l69/area 3ª/S.G. del 26 aprile 2007 entro i limiti delle previsioni finanziarie apposte nel bilancio della Regione e nel rispetto dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
4.  Con riferimento alla disciplina riguardante il salario accessorio del comparto non dirigenziale, il dirigente preposto alla struttura centrale di cui al superiore art. 1, comma 1, lett. a), provvede all'attivazione ed alla gestione delle forme di partecipazione sociale vigente al fine di garantire il rispetto delle dinamiche contrattuali integrative vigenti.

Art.  5

1.  Il dirigente generale del dipartimento del personale e dei servizi generali è tenuto ad adottare, per la parte di propria competenza, tutti gli atti necessari volti a consentire la piena operatività ed il funzionamento a regime del garante a far data dall'1 gennaio 2008, con il personale già individuato all'art. 1 del presente decreto.
2.  Il ragioniere generale della Regione, per la parte di propria competenza, è tenuto ad adottare gli atti necessari finalizzati all'allocazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, delle risorse riguardanti il trattamento economico e le indennità spettanti al personale con qualifica non dirigenziale ed al personale con qualifica dirigenziale dell'ufficio del garante nell'ambito della rubrica 4 dipartimento del personale attraverso l'istituzione di specifici capitoli di spesa; egualmente provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, all'allocazione delle spese per il funzionamento dell'ufficio del garante (attuale capitolo 104540) e delle spese per il compenso spettante al garante (attuale capitolo 104541), attraverso la previsione dei due appositi capitoli di spesa in specifica rubrica, in considerazione che la relativa, conseguente gestione va attribuita, per celerità ed omogeneità di azione, direttamente all'ufficio stesso del garante.

Art.  6

1.  Il presente decreto è trasmesso, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, alla ragioneria centrale della Presidenza della Regione per il prescritto visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 2007.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 14 dicembre 2007.
(2008.1.33)008
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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