REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 GENNAIO 2008 - N. 4
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 ottobre 2007.
Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Vista la direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto l'art. 6, paragrafo 3, della suddetta direttiva, il quale stabilisce che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;
Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante l'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Visto l'art. 1, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;
Visto l'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, disciplinante la valutazione di incidenza, il quale dispone al comma 5 che le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali;
Visto l'art. 6 del D.P.R. n. 357/97, come sostituito dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, che dispone che gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5 del medesimo D.P.R. n. 357/97 si applicano anche alle zone di protezione speciale discendenti dalla direttiva n. 79/409/CEE;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive n. 92/43/ CEE e n. 79/409/CEE";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 luglio 2002, con il quale, tra l'altro, "Considerata la necessità di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di specie per la cui tutela sono state designate le zone di protezione speciale ai sensi della citata direttiva n. 79/ 409/CEE del Consiglio e sono stati individuati i siti d'interesse comunitario proposti di cui alla citata direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio" sono state emanate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2004 "Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE" (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 21 luglio 2005);
Visto il decreto 21 febbraio 2005 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 7 ottobre 2005;
Visto il decreto 5 maggio 2006 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente "Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione";
Vista la decisione della Commissione delle comunità europee del 19 luglio 2006 che adotta, a norma della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea;
Visto l'art. 13, commi 2 e 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005;
Visto il decreto 11 marzo 2005 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze "Modalità di pagamento delle entrate derivanti dalla prestazione dei servizi resi dalla Regione, di cui all'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17";
Vista la circolare 23 gennaio 2004 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente "D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni - Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - art. 5 - valutazione dell'incidenza - commi 1 e 2";
Visto il decreto del dipartimento territorio ed ambiente del 18 agosto 2004, n. 895, col quale si attribuisce la competenza in materia di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, al servizio 2 VAS-VIA;
Visto il decreto 30 marzo 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente "Prime disposizioni d'urgenza relativa alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni";
Visto il decreto 3 aprile 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente "Disposizioni sulle aree naturali protette";
Considerato che l'art. 1, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, dispone che "Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'ente parco";
Vista la nota prot. n. 3633/GAB del 5 luglio 2007, con la quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha disposto, in merito all'attuazione dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13 "la trasmissione ai comuni ed agli enti parco competenti per territorio di tutte le pratiche in atto giacenti presso questo Assessorato, in uno alle disposizioni necessarie per l'espletamento delle stesse;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale, prot. n. 11852 del 5 luglio 2007 "Atto amministrativo - valutazione di incidenza in siti SIC e ZPS - art. 1, legge regionale n. 13/2007 - Procedimenti in itinere";

Decreta:


Art.

I procedimenti di valutazione di incidenza dei progetti ed interventi avviati mediante istanza dei proponenti a questo Assessorato, dipartimento territorio ed ambiente, servizio 2 VAS-VIA, prima del 26 maggio 2007, data di entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, e non ancora definiti da questo Assessorato, verranno conclusi dai comuni ed enti parco competenti territorialmente, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della suddetta legge. I suddetti enti provvederanno al ritiro delle pratiche presso il servizio 2 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sulla base di apposito elenco che questo Assessorato provvederà a trasmettere ad ognuno dei suddetti enti.

Art. 2

Nel caso il proponente del progetto risulta essere lo stesso l'ente deputato al rilascio della valutazione di incidenza, l'ente che provvederà ad effettuare la suddetta procedura è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 2.

Art. 3

Nel caso il proponente di un progetto/intervento, che interessi pSIC, SIC, ZSC, ZPS non ricadenti neppure parzialmente in un'area naturale protetta, sia costituito da più comuni, l'ente che provvederà ad effettuare la procedura di valutazione di incidenza è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 2.

Art. 4

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della suddetta legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, nel caso in cui i comuni o gli enti parco non provvedano ad esitare il provvedimento finale relativo al procedimento di valutazione di incidenza entro il termine perentorio di 60 giorni, a tali enti è fatto obbligo di trasmettere tutta la documentazione relativa ai progetti non esitati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento territorio ed ambiente, servizio 2 VAS-VIA.

Art. 5

Considerata la perentorietà del termine di 60 giorni previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, per l'adozione delle determinazioni sulle valutazioni di incidenza da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente via sostitutiva", qualora tale periodo trascorra senza che l'ente competente si esprima, si intende formato il "silenzio rifiuto".

Art. 6

Il termine perentorio di 60 giorni inizia a decorrere dalla presentazione della istanza amministrativamente completa. Pertanto in caso di richiesta di integrazioni tale termine inizia a decorrere nuovamente dal ricevimento delle stesse, e comunque a far data dal ricevimento del parere ex art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/97, espresso formalmente o per "silenzio-assenso" dall'ente gestore o dal competente servizio 6 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 7

Copia del provvedimento finale emanato dal comune o dall'ente parco dovrà essere trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente ed all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, per i compiti di cui all'art. 15 del DFPR n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Relativamente ai parere ex art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/97, come previsto dall'art. 2, lett. C), punti 5, 6, 7 e 8 del decreto 30 marzo 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i proponenti di un piano/ progetto/intervento che ha attivato la procedura di valutazione di incidenza devono inoltrare copia dell'istanza e di tutta la documentazione agli enti competenti al rilascio dello stesso, ovvero: all'ente gestore che dovrà esprimere l'apposito parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio competente in materia di protezione del patrimonio naturale, che dovrà esprimere l'apposito parere entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dell, decorsi i quali il parere si ritiene reso positivamente.

Art. 9

Le previsioni di cui all'art. 4 del decreto 30 marzo 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in merito alla procedura di screening alla quale può anche non seguire l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza devono essere applicate anche dai comuni e dagli enti parco nell'ambito delle competenze a loro attribuite dalla suddetta legge regionale n. 13/2007.

Art. 10

Per i progetti assoggettati alle procedure di VIA di cui all'art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, al D.P.R. 12 aprile 1996 ed all'art. 91 della legge regionale n. 6/2001, l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, dispone al comma 4 che la valutazione di incidenza è ricompressa nell'ambito delle suddette procedure: ne consegue che le valutazioni di incidenza per tutti gli interventi elencati all'art. 1 del D.P.C.M. n. 377/88 e successive modifiche ed integrazioni non sono di competenza dei comuni e degli enti parco ma dei soggetti deputati al rilascio delle autorizzazioni ai sensi delle vigenti leggi richiamate.

Art. 11

Con il presente decreto viene revocata l'autorizzazione ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata all'Azienda regionale foreste demaniali della Regione siciliana con la nota prot. n. 41620 del 19 giugno 2006, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del decreto 30 marzo 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, quando dispone in merito ai progetti ed interventi esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza.

Art. 12

Le valutazioni di incidenza relative a progetti ed interventi che interessano pSIC, SIC, ZPS e ZSC che ricadono interamente od in parte, all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'ente parco, anche se il progetto o l'intervento non prevedono opere interessanti esattamente il territorio del parco.

Art. 13

Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13 dispone, peraltro che: "Sono di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori che non sono stati ancora approvati dalla data di entrata in vigore della presente legge". Pertanto dovrà essere presentata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento territorio ed ambiente, servizio 2 VAS-VIA, per la sottoposizione alla procedura di valutazione di incidenza tutta la pianificazione approvata posteriormente alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 3 aprile 2000. La procedura si applica anche alle varianti pianificatorie.

Art. 14

L'art. 2, lett. C), punti 5 e 7, del decreto 30 marzo 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, quando dispone in merito al parere ex art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/97, è come di seguito modificato:
-  qualora un piano/progetto/intervento interessi pSIC, SIC, ZSC, ZPS ricadenti, interamente od in parte, in un'area naturale protetta, ai sensi della vigente legislazione regionale, l'ente gestore dovrà esprimere l'apposito parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza;
-  qualora un piano/progetto/intervento interessi pSIC, SIC, ZSC, ZPS non ricadenti neppure parzialmente in un'area naturale protetta, il parere è reso dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente, servizio competente in materia di protezione del patrimonio naturale, entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 15

Si raccomanda nell'espletamento delle procedure di valutazione di incidenza il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 aprile 2007, e si consiglia l'utilizzo delle schede di Natura 2000, consultabili presso il sito internet www.artasicilia.it e della "Guida metodologica" consultabile presso il sito internet www.miniambiente.it.
Palermo, 22 ottobre 2007.
  INTERLANDI 

(2008.1.18)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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