REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 GENNAIO 2008 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 21 dicembre 2007.
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" - Art. 15 "Sanzioni". Modalità di versamento.

      ALLE PROVINCE REGIONALI 
      AI COMUNI DELLA SICILIA 
      ALL'ARPA SICILIA 
  e, p.c. A.N.C.I. SICILIA 
      U.R.P.S. SICILIA 

Con distinti D.P.C.M., emanati in data 8 luglio 2003 e pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2003 e n. 200 del 29 agosto 2003, sono stati fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità (limiti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36/2001) per la protezione della popolazione, sia dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici per la frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, che per quelle generate dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
Tuttavia, i precitati D.P.C.M., in ordine al disposto del comma 3 dell'art. 15 della legge n. 36/2001, non forniscono indicazioni ai fini della necessaria individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del medesimo articolo di legge.
Pertanto, al fine di apportare elementi di chiarezza in ordine all'applicazione dell'art. 15 della legge n. 36/2001, in Sicilia, è stato chiesto parere all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana che lo ha reso, con nota prot. n. 26650 del 10 aprile 2007, pervenendo alle seguenti conclusioni che si condividono.
Nel ricostruire il quadro sanzionatorio, in materia di inquinamento elettromagnetico, l'organo consultivo ha, innanzitutto, premesso che trova applicazione anche in Sicilia la disposizione di legge statale di cui al comma 7 dell'art. 15 della legge n. 36/2001, che esclude, per le sanzioni previste dal medesimo articolo, la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981; ed, altresì, che si applica il comma 1 dell'art. 14 (Controlli) della precitata legge statale, in forza della quale norma sia i comuni che le province per i controlli e per la vigilanza sanitaria e ambientale si avvalgono delle strutture delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, le cui funzioni, in Sicilia, sono disciplinate ai sensi dell'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Per quanto concerne il quadro delle competenze relative all'esercizio dei distinti poteri di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, l'Ufficio legislativo e legale ha precisato che, mentre il potere di accertamento delle violazioni risulta attribuito direttamente dalla normativa statale alle amministrazioni provinciali e comunali, di contro, ai fini dell'individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza - ingiunzione/archiviazione, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve aversi riguardo all'ordinamento regionale che, al comma 8 dell'art. 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ha individuato, in via generale, nelle province regionali, l'autorità competente, in ambito regionale, per le violazioni in materia ambientale - tra le quali rientrano anche quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge n. 36/2001.
Ciò premesso, al fine della corretta indicazione delle modalità di pagamento da riportare in calce ai verbali di accertamento e alle ordinanze-ingiunzioni, si richiamano e si confermano le indicazioni già fornite con la nota prot. n. 2368 del 25 marzo 2003 del dipartimento regionale finanze e credito, allegata alla circolare n. 2/2003 dell'11 aprile 2003 del dipartimento T.A., trasmessa, con nota prot. n. 37855 del 31 maggio 2006, alle province regionali e, con nota prot. n. 68671 del 5 ottobre 2006, a tutti i comuni siciliani.
La nota prot. n. 2368 del 25 marzo 2003 del dipartimento regionale finanze e credito indica quali sono le corrette modalità di versamento dei proventi relativi alle sanzioni per le violazioni in materia ambientale che devono affluire al bilancio regionale con imputazione al capo 21, capitolo 1763, "Sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate in attuazione dell'art. 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, escluse le sanzioni per le violazioni commesse nei parchi, nelle riserve naturali e nelle aree sottoposte a vincolo di cui al comma 9 del medesimo art. 28 ( ex cap. 2564)".
I versamenti potranno essere effettuati direttamente presso gli uffici provinciali di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che provvederanno al rilascio di apposita quietanza di entrata, oppure anche tramite il servizio dei conti correnti postali intestati a "Banco di Sicilia - Unicredit Group di ........................................................................................................ (indicare la provincia) - Ufficio di Cassa della Regione siciliana", utilizzando i numeri di conto corrente postale che appresso si riportano, a seconda della provincia in cui risiede il soggetto trasgressore tenuto al pagamento della sanzione di che trattasi:
-  c/c post. n. 229922  intrattenuto ad Agrigento; 
-  c/c post. n. 217935  intrattenuto a Caltanissetta; 
-  c/c post. n. 12202958  intrattenuto a Catania; 
-  c/c post. n. 11191947  intrattenuto ad Enna; 
-  c/c post. n. 11669983  intrattenuto a Messina; 
-  c/c post. n. 302901  intrattenuto a Palermo; 
-  c/c post. n. 10694974  intrattenuto a Ragusa; 
-  c/c post. n. 11429966  intrattenuto a Siracusa; 
-  c/c post. n. 221911  intrattenuto a Trapani. 

Nella causale del versamento dovranno essere indicati: capitolo 1763, capo 21, e gli estremi del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione.
Gli enti in indirizzo sono invitati ad operare secondo le superiori direttive.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente: TOLOMEO 
  Il dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito: MINEO 

(2008.2.64)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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