REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2008 - N. 9
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 29 gennaio 2008.
Autorizzazione alla Rete ferroviaria italiana S.p.A. per l'esecuzione di opere nel comune di Letojanni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Visto  l'art. 7 della legge regionale n. 65/81 così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto  l'art. 10 della legge regionale n. 40/95;
Vista  l'istanza prot. n. RFI/DIN.SPL/PA1449 del 18 dicembre 2006, con la quale la R.F.I. S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Letojanni, del progetto dei lavori per la soppressione del P.L. al Km. 294+458 mediante la costruzione di un sottovia al Km. 294+658 circa e di un sottopasso pedonale al Km. 294+433 circa e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente, presentata ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la nota prot. n. 2339 del 15 gennaio 2007, con la quale è stato chiesto al comune il rilascio del parere preventivo ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 a mezzo di delibera consiliare e contestuale integrazione;
Visto la medesima nota prot. n. 2339 del 15 gennaio 2007, con la quale è stato chiesto all'ente R.F.I. un'integrazione degli atti ed elaborati;
Vista la nota prot. n. RFI/DIN.SPL/PA1596 del 20 settembre 2007, con la quale la R.F.I. ha trasmesso l'integrazione richiesta;
Vista la deliberazione consiliare n. 44 dell'11 ottobre 2005 del comune di Letojanni, con la quale è stato espresso parere positivo in merito al progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 18788 del 9 marzo 2007 del servizio 2 VAS-VIA di questo Assessorato del territorio e dell'ambiente, con la quale riscontrando la richiesta di questo ufficio, rappresentava che le opere in oggetto sono da sottoporre a procedura di verifica ambientale ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la certificazione sulle ordinarie procedure di pubblicazione all'albo pretorio, dal 14 ottobre 2005 al 29 ottobre 2005, e l'assenza di osservazione alla stessa, attestate dal segretario capo del comune con propria del 22 febbraio 2007;
Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento dell'ente R.F.I. nella nota prot. n. RFI/DIN. SPL/PA1596 del 20 settembre 2007 in ordine alle procedure di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento espropriativo;
Visto il parere n. 2 dell'11 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"Omississ...
Considerato che:
-  sotto il profilo procedurale nulla si ha da rilevare, giacché il consiglio comunale di Letojanni, con l'atto deliberativo di cui sopra, ha reso il proprio avviso favorevole alla soppressione del passaggio a livello e che pertanto, nei termini dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, non occorre acquisire il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  sono state seguite le procedure di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento espropriativo, così come dichiarato dal responsabile del procedimento dell'ente R.F.I. nella nota prot. n. RFI/DIN.SPL/PA1596 del 20 settembre 2007 a cui sono seguite le due osservazioni trasmesse a questo ufficio con la stessa nota integrativa e sulle quali l'ente si è espresso, in particolare:
1)  Carpita Francesco (allegato 3) riguarda l'errata individuazione di proprietà di una particella oggetto dell'intervento;
2)  Nino Vito e Truglio Maria (allegato 4), che rappresentano l'interessamento della particella oggetto dell'intervento in oggetto, di un progetto, presentato dalla società Globo di Nino G. & C. s.n.c., riguardante la realizzazione di una struttura turistico-alberghiera dotato di tutti i pareri, sulla stessa l'ente R.F.I. rappresenta di non poterla accogliere in quanto:
a)il progetto in oggetto e la relativa convenzione comune/R.F.I., è stato oggetto della delibera di consiglio comunale n. 44 dell'11 ottobre 2005, antecendente alla asserita presentazione del progetto da parte dei ricorrenti;
b)4.b) alla data delle valutazione dell'ente non risulta approvato dal comune il progetto relativo alla citata struttura turistico-alberghiera;
c)a seguito di riunione tenutasi presso l'ANAS di Catania in data 18 luglio 2007, l'R.F.I. è stato sollecitato alla definizione dell'iter autorizzativo in quanto le opere in oggetto risultano prioritarie;
-  le ordinarie procedure di pubblicazione all'albo pretorio, dal 14 ottobre 2005 al 29 ottobre 2005, e l'assenza di osservazione alla stessa, sono state certificate dal segretario capo del comune con propria del 22 febbraio 2007;
-  la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina che ha reso, con condizioni, parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina ha rilasciato la propria autorizzazione a condizioni, per l'esecuzione dei lavori a seguito di verifica sulla compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici e le attività riconosciute dal vincolo di cui al D.P.R.S. dell'11 novembre 1967, n. 1093, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, con foglio prot. n. 10556 dell'10 ottobre 2006;
-  l'ANAS S.p.A. con foglio n. 16016/17748 del 31 ottobre 2003 ha espresso il proprio parere favorevole rilasciando il nulla osta di massima in linea tecnica;
-  in ordine a quanto richiesto in relazione al sito d'importanza comunitaria, ricadente nel territorio del comune di Letojanni e la conseguente valutazione della refluenza che l'intervento può avere sullo stesso, non può che rilevarsi che:
a)la stessa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza di progetti da assogettare alle procedure ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 (vedi nota servizio 2 VIA-VAS prot. n. 18788 del 9 marzo 2007 di riscontro alla richiesta di questo ufficio), viene rilasciata all'interno del procedimento di VIA;
b)la procedura ex art. 7 della legge regionale n. 65/81, per la fattispecie del progetto in esame, non prevedono la preventiva valutazione d'impatto ambientale ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 2006, che dovrà comunque essere acquisita prima dell'attuazione dell'intervento;
c)il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ha rilevato con la nota di attestazione del 22 febbraio 2007 che l'intervento, a ridosso del centro abitato, dista circa Km. 2 dal SIC sopra richiamato;
-  alla luce di quanto sopra rilevato, in ordine alla valutazione d'incidenza, trovandosi in presenza di un intervento a ridosso dell'abitato ed in particolare posto tra la S.S. 114 ed il centro urbano, lo stesso è da ritenere urbanisticamente autorizzabile, fatta salva la preventiva acquisizione della VIA;
-  il programmato progetto non incide sui criteri informatori dello strumento urbanistico vigente nel comune interessato, intervenendo sostanzialmente con opere infrastrutturali di limitato impatto urbanistico, risultando la maggior parte delle aree su cui dovrà realizzarsi l'intervento, già interessate dalle infrastrutture esistenti: viabilità urbana, extraurbana e ferrovia, e dalle relative pertinenze e fasce di rispetto;
-  che l'opera in parola riveste interesse di pubblica utilità in quanto con la stessa si intende migliorare la sicurezza del traffico pedonale e carrabile, eliminando l'attraversamento a raso della linea ferroviaria in un punto nevralgico costituito dalla nord del centro abitato, nel punto d'intersezione con la S.S. 114;
-  in ordine alle osservazioni presentate soltanto nella fase di avvio del procedimento espropriativo (vedi quanto certificato dal segretario comunale), ed in relazione alle considerazioni fatte con il presente parere, le stesse sono valutate in conformità a quanto già espresso dall'ente R.F.I.
Per quanto sopra visto e considerato, è del parere:
-  che il progetto da realizzarsi a cura della Rete Ferroviaria Italiana centro operativo soppressione P.L. relativo ai lavori per la soppressione del P.L. al Km. 294+458 mediante la costruzione di un sottovia al Km. 294+658 circa e di un sottopasso pedonale al Km. 294+433 circa e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente", la cui area risulta meglio individuata sugli elaborati grafici, a corredo del progetto, possa essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Letojanni, in provincia di Messina, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da altre disposizioni di legge ed a condizione che siano rispettate le prescrizioni dettate dagli enti che si sono già espressi.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 2 dell'11 gennaio 2008 reso dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, in conformità a quanto espresso nel parere n. 2 dell'11 gennaio 2008, reso dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U. nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici sopracitati, la Rete ferroviaria italiana S.p.A., è autorizzata, in variante al vigente strumento urbanistico del comune di Letojanni, ad eseguire le opere relative al progetto dei lavori per la soppressione del P.L. al Km. 294+458, mediante la costruzione di un sottovia al Km. 294+658 circa e di un sottopasso pedonale al Km. 294+433 circa e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 2 dell'11 gennaio 2008 reso dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 44 dell'11 ottobre 2005 del comune di Letojanni;
Elaborati progettuali
3)  A) relazione tecnico - illustrativa;
4)  tav.  1 -  corografia, piano di fabbricazione, planimetria; 
5)  tav.  2 -  profilo longitudinale sottovia, sezioni tipo; 

6)  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

Ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante al vigente piano regolatore generale del comune di Letojanni.

Art. 4

La Rete ferroviaria italiana S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera in progetto.

Art. 5

La Rete ferroviaria italiana S.p.A., ed il comune di Letojanni sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 gennaio 2008.
  LIBASSI 

(2008.5.354)107
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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