REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 FEBBRAIO 2008 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 23 gennaio 2008.
Criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali nn. 7/2002, 7/2003 e 16/2005.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici";
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ad oggetto "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici di fornitura di servizi e nei settori esclusi", con cui fra l'altro è stata recepita con modifiche la legge 11 febbraio 1994, n. 109;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici dell'1 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, del 31 ottobre 2003, n. 47, recante "Criteri di ripartizione e percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2007, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7";
Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, art. 2, comma 2;
Considerato che all'art. 18 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è prevista la costituzione di un fondo da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed i criteri fissati da ogni ramo dell'Amministrazione regionale in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione;
Premesso che l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico lavori pubblici è stato delegato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici alla contrattazione decentrata inerente l'oggetto;
Visto il verbale di contrattazione decentrata del 17 aprile 2007, con il quale è stato contrattato con le organizzazioni sindacali lo schema di regolamento contenente i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo previsto dall'art. 18 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo schema di regolamento trasmesso dall'ispettorato tecnico lavori pubblici con la nota n. 2561 dell'8 maggio 2007, approvato con il verbale di contrattazione cui sopra;
Vista la nota n. 37721/Gab del 24 maggio 2007, con la quale l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico è stato invitato a voler effettuare i necessari approfondimenti, se del caso con ulteriori interlocuzioni con le organizzazioni sindacali;
Visto il verbale della 3ª riunione del 28 giugno 2007;
Vista la nota n. 23/E del 29 giugno 2007 dell'ispettorato tecnico, con la quale la riunione è stata definitivamente convocata per il giorno 11 luglio 2007 alle ore 16,00;
Vista la nota n. 110/E del 12 luglio 2007 dell'ispettorato tecnico, con la quale l'ispettore generale ha comunicato che la riunione di cui sopra è stata preceduta da una nota delle organizzazioni sindacali dell'11 luglio 2007;
Visto il parere n. 15690 del 19 settembre 2007 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, espresso a seguito del quesito posto da questo Assessorato, con la nota n. 54808 del 9 agosto 2007;
Vista la nota n. 64900 del 9 ottobre 2007 dell'ispettorato tecnico, con la quale è stata convocata per il giorno 25 ottobre 2007 alle ore 10,00, una riunione per una rivisitazione definitiva della contrattazione decentrata di cui trattasi, alla luce del suddetto parere n. 15690 del 19 settembre 2007 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana;
Visto il verbale del 25 ottobre 2007, con il quale la suddetta riunione è stata dichiarata deserta dall'ispettore generale dell'ispettorato tecnico, per il mancato raggiungimento del quorum delle rappresentanze sindacali;
Vista la nota n. 72834 del 13 novembre 2007 dell'ispettorato tecnico, con la quale è stato comunicato alle organizzazioni sindacali che si sarebbe data definizione al provvedimento sui criteri di ripartizione di cui trattasi con la formulazione del regolamento nei termini indicati dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana;
Vista la nota n. 82081 del 21 dicembre 2007 dell'ispettorato tecnico, con la quale è stato trasmesso il regolamento contenete i criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all'art. 18 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, con la formulazione nei termini indicati dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con il parere n. 15690 del 19 settembre 2007;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere sostituire il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici dell'1 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, del 31 ottobre 2003, n. 47, a seguito della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, art. 2, comma 2;

Decreta:


Art.  1

Sono stabiliti, giusta contrattazione decentrata del 17 aprile 2007, con la formulazione nei termini indicati dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con il parere n. 15690 del 19 settembre 2007, i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, di cui agli allegati al presente decreto.

Art.  2

I criteri di cui all'art. 1 si applicano al personale in servizio presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e presso i relativi uffici periferici.

Art.  3

I criteri di ripartizione adottati con il presente decreto ai sensi del 1° comma dell'art. 18 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono linee guida per l'Amministrazione regionale.

Art.  4

Il presente decreto ed i relativi allegati sostituiscono il decreto dell'Assessore regionale, pro-tempore, per i lavori pubblici dell'1 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, del 31 ottobre 2003, n. 47.

Art.  5

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inoltre sarà consultabile sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici: www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/.
Palermo, 23 gennaio 2008.
  CONSOLI 

Allegato
CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, NEL TESTO COORDINATO CON LE LEGGI REGIONALI NN. 7/2002, 7/2003 E 16/2005


Art. 1
Ambito d'applicazione e definizione

1.  I criteri in oggetto hanno lo scopo di ripartire il fondo previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7, come in ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, nel seguito indicata come "Legge". Si precisa che con la dizione regolamento si intende il regolamento n. 554/99.
2.  I presenti criteri si applicano al personale in servizio presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e presso i relativi uffici periferici, per la progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche finanziate ed appaltate dall'Amministrazione regionale e costituiscono linee guida per tutta l'Amministrazione regionale.

Art.  2
Destinazione del fondo

1.  Il fondo di cui all'art. 18 della legge è destinato - sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri al personale di cui al precedente art. 1, comma 2.
Il fondo è ripartito tra le seguenti figure professionali:
-  il responsabile unico del procedimento, che di seguito verrà indicato responsabile unico del procedimento;
-  gli incaricati della progettazione;
-  i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
-  gli incaricati della direzione lavori;
-  il collaudatore tecnico amministrativo;
-  i collaboratori tecnici alla progettazione, direzione lavori e del responsabile unico del procedimento;
-  coloro che hanno redatto un atto di pianificazione come di seguito distinto.

Art.  3
Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

1.  Il fondo di cui all'art. 18, comma 1, della legge è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata del 29 marzo 2007 e 17 aprile 2007.
L'importo del fondo si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale, così come previsto dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, così come recepito dalla legge regionale 29 novembre 2005, n. 16 e specificato dall'art. 1, comma 207, della legge 23 dicembre 2005.
2.  In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1, della legge, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori, come segue:
1)  per importi dei lavori sino ad E 1.000.000 2,00%;
2)  per importi dei lavori superiori ad E 1.000.000 e sino ad E 5.000.000 di D.S.P. 1,90%;
3)  per importi dei lavori superiori ad E 5.000.000 di D.S.P. e sino ad E 25.000.000 di D.S.P. 1,80%;
4)  importo dei lavori superiori ad E 25.000.000 di D.S.P. 1,70%.
3.  Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.
4.  Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.
5.  Per le opere di importo inferiore ad E 1.000.000, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro secondo le seguenti percentuali:
A)  responsabile unico del procedimento 25%;
B)  redattori del progetto, coordinatori piano di sicurezza, direzione lavori e collaudatore 55%;
C)  collaboratori tecnici e amministrativi alla progettazione, alla direzione lavori e al responsabile unico del procedimento 20%.
6.  Le quote di cui ai punti A), B) e C) del precedente comma 5 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del responsabile unico del procedimento, in conformità alle percentuali indicate nell'allegato A) al presente.
7.  Per le opere di importo superiore ad E 1.000.000, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro secondo le seguenti percentuali:
A)  responsabile unico del procedimento 25%;
B)  redattori del progetto, coordinatori piano di sicurezza, direzione lavori 52%;
C)  collaboratori tecnici e amministrativi alla progettazione, alla direzione lavori e al responsabile unico del procedimento 23%.
8.  Le quote di cui ai punti A), B) e C) del precedente comma 7 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del responsabile unico del procedimento in conformità alle percentuali indicate nell'allegato B) al presente.
9.  Le prestazioni relative al punto B) dei commi 5 e 7, si intendono per le attività di seguito riportate:
-  per la parte progettuale, con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della legge e dei corrispondenti articoli di regolamento;
-  per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento in fase esecutiva, di tutta l'attività prescritta dal decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
-  per la direzione lavori con tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
-  per il collaudo con l'attività prevista dal regolamento per il collaudo definitivo, la revisione tecnico contabile totale incluse le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e di dattilografia. Al collaudatore è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le visite di collaudo anticipato dalla struttura di appartenenza).
10.  I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui ai precedenti commi 5 e 7 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione regionale dei lavori pubblici ed affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto.
11.  Qualora si proceda direttamente alla redazione del progetto esecutivo munito degli elaborati previsti dall'art. 16 della legge e dai relativi articoli del regolamento l'aliquota da corrispondere al nucleo tecnico comprende anche quelle relative alla progettazione preliminare e definitiva.
12.  Nel caso di manutenzione ordinaria il corrispettivo della progettazione verrà determinato solo con riferimento alle aliquote relative alla progettazione definitiva ed esecutiva di cui agli allegati A) e B).
13.  Relativamente alla manutenzione ordinaria si precisa che si potrà procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 16 della legge, con particolare riferimento al comma 2.
14.  Nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, della legge ed art. 7, commi 4 e 5 del regolamento, i compensi spettanti ai collaboratori tecnici nelle fasi di progettazione e direzione dei lavori vengono incrementati del 25% da prelevarsi dalle economie realizzate sulle aliquote di progettazione o direzione dei lavori.
15.  Nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori spetta l'aliquota prevista per il collaudo.

Art.  4
Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione

1.  Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dagli uffici di cui all'art. 1, comma 2, dei presenti criteri, il fondo di cui all'art. 18 della legge è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente, sulla base anche dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.
2.  Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, e tra questi in particolare:
-  il piano regolatore generale;
-  piani attuativi del piano regolatore generale;
-  il piano di area vasta;
-  il piano d'area dei trasporti;
-  il piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali;
-  il piano di riqualificazione urbana e ambientale;
-  i piani di recupero;
-  il piano del traffico;
-  le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.
3.  Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto applicabile, alla circolare del Ministero dei lavori pubblici dell'1 dicembre 1969, n. 6679.
4.  La tariffa urbanistica - ai sensi della circolare del Ministero dei lavori pubblici dell'1 dicembre 1969, n. 6679 - prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, un compenso, valutato a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale. Tale compenso, commisurato alla estensione del territorio comunale, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il responsabile unico del procedimento, al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate.
5.  I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, saranno di norma attribuiti ai redattori del piano nell'ambito delle seguenti percentuali:
-  responsabile unico del procedimento 10%;
-  gruppo di progettazione o progettista 70%;
-  collaboratori tecnici 10%;
-  collaboratori amministrativi 10%.
6.  La scelta degli atti di pianificazione, di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e le priorità fra questi, sono preventivamente definite dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su proposta del dipartimento interessato.
In tale fase vengono indicati i responsabili dei singoli procedimenti di pianificazione, nominati dal dirigente generale del dipartimento interessato; ai responsabili spetta la designazione degli incaricati della redazione del piano.
5.  La nomina del nucleo tecnico di progettazione è attribuita al dirigente generale dell'ispettorato tecnico competente, sentito anche il responsabile unico del procedimento.
Per gli uffici periferici la nomina del nucleo tecnico è di competenza del dirigente l'ufficio sentito il dirigente generale dei lavori pubblici.
Nell'atto di nomina del nucleo tecnico dovranno essere previsti i tempi di consegna degli elaborati progettuali per ogni singolo livello di progettazione.
6.  Il responsabile unico del procedimento, cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, definisce nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, le varie fasi progettuali, il rispetto della tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i services occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, e le modalità di applicazione delle penali per il ritardato adempimento.
7.  Il responsabile unico del procedimento provvede altresì a promuovere l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previste dal regolamento e la nomina eventuale del coordinatore del piano di sicurezza per l'esecuzione. I componenti dell'ufficio di D.L. ed il coordinatore del piano di sicurezza, sono nominati dal dirigente generale del dipartimento ispettorato tecnico competente o dell'ufficio periferico a cui è affidata tale attività.
8.  I responsabili unici del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento ai dirigenti generali dei dipartimenti e/o al dirigente dell'ufficio periferico a cui appartengono, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
Il responsabile unico del procedimento aggiorna altresì costantemente il dirigente competente alla formazione del programma triennale ed il dirigente dell'ufficio d'appartenenza circa l'attività svolta. Nel caso di inadempienze od inosservanza degli obblighi posti a suo carico il dirigente generale che ha proceduto all'incarico procede alla revoca motivata del mandato. Nel caso di uffici periferici la revoca è di competenza del dirigente generale su proposta del dirigente l'ufficio.
9.  Il responsabile unico del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Art.  5
Personale partecipante alla ripartizione del fondo - Procedure

1.  Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 18 della legge, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2.  Il responsabile unico del procedimento è un tecnico, in servizio presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e presso i relativi uffici periferici, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato alldella professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
Non possono essere affidati incarichi di responsabile unico del procedimento al personale che nei due anni precedenti abbia ricevuto incarichi per un importo superiore al doppio della retribuzione lorda annua prevista, dichiarata dallo stesso all'atto dell'accettazione della nomina con autocertificazione.
Il responsabile unico del procedimento è nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici, sentiti i dirigenti generali degli ispettorati tecnici, nel caso di nomina del responsabile unico del procedimento tra il personale degli ispettorati tecnici.
Dovrà essere assicurato in ogni caso il principio di rotazione e trasparenza.
3.  Quando l'opera da realizzare, di competenza degli uffici periferici, sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più province, il responsabile unico del procedimento è nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici, su proposta motivata degli ingegneri capo delle province, in cui debba realizzarsi l'opera, tra i tecnici degli uffici, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi.
4.  Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne, è costituito presso i rispettivi ispettorati il nucleo tecnico di progettazione che è composto dai progettisti, dal coordinatore del piano di sicurezza nella fase della progettazione e dai collaboratori tecnici e amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto.
Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.

Art.  6
Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1.  Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara, come prima definito, compreso il maggiore importo lordo derivante dall'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive in aumento.
2.  L'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive in aumento, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), verrà liquidata al direttore dei lavori ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi applicando al maggior importo lordo la sola aliquota delle tabelle A e B relative alla progettazione esecutiva.
3.  La distribuzione del fondo è proposta dal responsabile unico del procedimento in conformità a quanto indicato ai commi 5 e 6 dell'art. 3 dei presenti criteri, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1.
4.  La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente del dipartimento dei lavori pubblici e/o del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile unico del procedimento.
5.  L'incentivo può essere liquidato:
-  al nucleo tecnico di progettazione ed al coordinatore della sicurezza per la progettazione, prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto esecutivo/definitivo ed il relativo finanziamento;
-  al direttore dei lavori alla relativa struttura di supporto, al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione e al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
-  al responsabile unico del procedimento ed alla relativa struttura di supporto il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento dei lavori e al 50% dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
6.  Nel caso in cui la progettazione definita/esecutiva venga affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, si provvede alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte, con le stesse modalità di cui al precedente comma 5.
7.  Qualora l'Amministrazione regionale non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
8.  Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al nucleo di progettazione.
9.  L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:


Prestazioni      Percentuali 
Per la adozione del piano      50 
Per la redazione di eventuali controdeduzioni      30 
Ad avvenuta approvazione del piano da parte dell'organo competente      20 
  Totale generale 100 



Art.  7
Sostituzione del responsabile unico del procedimento

1.  Il responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
a)  decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
b)  trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente;
c)  rinuncia all'incarico;
d)  revoca del mandato.
In tali casi, ad eccezione del punto d), il responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento subentrante sempre con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.
2.  Intervenuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art.  8
Penalità

1.  Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del nucleo tecnico di progettazione nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento alle tabelle A) e B) allegate, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo.
2.  Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso nucleo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del dirigente generale, sentito il responsabile unico del procedimento o il dirigente dell'ufficio periferico.
3.  Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.
4.  Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del dirigente generale di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art.  9
Disposizione finale

1.  I presenti criteri, che si applicano esclusivamente alle opere o lavori, o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina della legge, costituiscono parte integrante del decreto di approvazione.
2.  Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Allegato A
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A)  Responsabile del procedimento      25% 
Responsabile del procedimento      25,00% 
B)  Redattori del progetto e piano di sicurezza e collaudo      55% 
Progettazione preliminare      3,00% 
Progettazione definitiva      20,00% 
Progettazione esecutiva      6,00% 
Redazione piano di sicurezza      2,00% 
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva      4,00% 
Direzione lavori e contabilità      12,00% 
Collaudo amministrativo      8,00% 
C)  Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.      20% 
Struttura di supporto al R.U.P.      5,00% 
Progettazione preliminare      1,00% 
Progettazione definitiva      5,00% 
Progettazione esecutiva      3,00% 
Direzione lavori e contabilità      5,00% 
Collaboratori amministrativi alla progettazione e D.L.      1,00% 

Allegato B
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A)  Responsabile del procedimento      25% 
Responsabile del procedimento      25,00% 
B)  Redattori del progetto e piano di sicurezza      52% 
Progettazione preliminare      3,00% 
Progettazione definitiva      21,00% 
Progettazione esecutiva      7,00% 
Redazione piano di sicurezza      3,00% 
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva      5,00% 
Direzione lavori e contabilità      13,00% 
C)  Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.      23% 
Struttura di supporto al R.U.P.      6,00% 
Progettazione preliminare      1,00% 
Progettazione definitiva      5,00% 
Progettazione esecutiva      4,00% 
Direzione lavori e contabilità      6,00% 
Collaboratori amministrativi alla progettazione e D.L.      1,00% 

(2008.6.407)090
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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