REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 MARZO 2008 - N. 11
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 18 gennaio 2008.
Approvazione dello schema di convenzione da stipulare con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle associazioni stesse.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, n. 1577 e le successive leggi di coordinamento;
Visto l'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 36 del 23 maggio 1991, che prescrive che la misura del contributo per l'attività revisionale dovuto dalle società cooperative, per effetto della disposizione di cui all'art. 8 del sopra citato D.L.C.P.S. n. 1577, sia determinata, all'inizio di ogni biennio, con decreto di questo Assessorato;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 15 e 20;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, la quale all'art. 33, comma 2, dispone che il contributo come sopra determinato, sia posto a carico degli enti cooperativi solo per il 50%, rimanendo l'altra metà a carico di questo Assessorato;
Visto il comma 7 dell'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, che norma i criteri di rappresentatività delle associazioni di tutela del movimento cooperativistico;
Visto il decreto 22 marzo 2007, che determina il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie sugli enti cooperativi nella Regione siciliana ed, in particolare, l'art. 5 dei richiamato decreto che impone a tutte le società cooperative il versamento del contributo nonché un costante aggiornamento della revisione;
Visto il decreto legislativo n. 220/2002 e, in particolare, l'art. 7, comma 7, che prevede che i revisori esterni all'amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni si intendono incaricati di pubblico servizio;
Visto l'art. 26, comma 10, della legge regionale n. 4/2003, che autorizza l'Assessorato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per lo svolgimento delle revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle associazioni stesse;
Rilevato che la richiamata disposizione prevede, altresì, che le predette convenzioni devono basarsi sugli stessi criteri in atto vigenti e definiti dalla legge regionale n. 36/91 e s.m.d.;
Vista la legge regionale n. 22/66, che prevede l'istituzione presso l'Assessorato di un elenco regionale dei revisori designati dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo;
Attesa l'impossibilità di poter far fronte a tutte le revisioni ordinarie delle cooperative non aderenti, non disponendo l'Amministrazione di sufficiente personale all'uopo formato così come prevede il richiamato decreto legislativo n.220/2002;
Considerato, comunque, che l'Assessorato è istituzionalmente tenuto ad assicurare azioni di vigilanza e sorveglianza sulle revisioni esterne, nella massima economicità, efficacia ed efficienza;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'approvazione di uno schema di convenzione tipo;
Ritenuto, inoltre, opportuno, al fine di verificare nella fase di avvio la capacità organizzativa ed operativa delle associazioni interessate, di portare a termine la predetta attività revisionale, di assegnare alle stesse in eguale misura il 25 per cento delle cooperative non aderenti da revisionare e di ripartire il restante 75 per cento sulla base dei criteri di rappresentatività previsti dall'art. 57, comma 7, della legge 28 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, lo schema di convenzione, parte integrante del presente decreto, da stipulare tra l'Assessorato e le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per lo svolgimento della revisione ordinaria delle società cooperative non aderenti alle associazioni stesse.

Art. 2

Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente provvedimento, le associazioni di cui all'art. 1 che intendono sottoscrivere la convenzione di cui all'art. 1 devono formalmente comunicare al competente servizio 1S "Vigilanza cooperative" del dipartimento la volontà di svolgere l'attività di revisione, secondo le modalità previste dallo schema tipo.
Nel caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine da parte di una o più delle associazioni, le stesse non saranno tenute in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di cooperative non aderenti da revisionare.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, l'Assessorato provvederà a stipulare con le associazioni la convenzione e procederà contestualmente all'assegnazione dell'elenco delle cooperative non aderenti da revisionare.

Art. 3

Nell'assegnazione alle associazioni firmatarie del numero delle cooperative non aderenti da revisionare nella prima applicazione del presente provvedimento, limitatamente al primo anno di validità della convenzione stipulata, si procederà a ripartire alle stesse, in parti eguali, il 25 per cento del numero totale delle cooperative, mentre il restante 75 per cento sarà assegnato sulla base dei criteri di rappresentatività previsti dall'art. 57, comma 7, della legge 28 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
Per gli anni successivi al primo nell'assegnazione delle cooperative da revisionare si terrà esclusivamente conto dei richiamati criteri di rappresentatività previa verifica della regolarità della dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto 22 marzo 2007.
Per le associazioni che non risultassero in regola con le suddette dichiarazioni la convenzione sarà intesa come automaticamente risolta.

Art. 4

Il compenso per l'effettuazione delle revisioni delle cooperative non aderenti, ad eccezione dei verbali di mancata revisione, è pari al contributo determinato ai sensi e per gli effetti del decreto 22 marzo 2007. Al verbale di revisione ordinaria da trasmettere al competente servizio di questo Assessorato dovrà essere allegata ricevuta del versamento del contributo di revisione effettuato sul capitolo in entrata 4481 della Regione siciliana.
Al relativo pagamento si farà fronte periodicamente con le risorse che saranno rese disponibili sul capitolo 342520.

Art. 5

Non potranno essere espletate, tranne per urgenti e specificati motivi, ispezioni straordinarie se non a seguito di revisioni ordinarie comunque effettuate.
I verbali di accertamento, le segnalazioni trasmesse dagli organi di polizia o giudiziari su società cooperative devono essere immediatamente trasmessi al competente servizio 1S "Vigilanza cooperative" per l'inoltro alla competente C.R.C. con la proposta delle sanzioni applicabili.

Art. 6

In analogia con quanto previsto all'art. 11 al punto d) del decreto 10 febbraio 2006, i soggetti iscritti negli elenchi delle associazioni, di cui alla legge regionale n. 22/1966, in possesso dei richiesto titolo di studio, alla data del presente decreto, potranno entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche senza frequentare i corsi previsti dal decreto n. 220/2002, acquisire la qualifica di revisore, previo esame da sostenere davanti ad una commissione composta dal direttore regionale dell'Associazione richiedente o suo delegato, dal dirigente del servizio 1S "Vigilanza cooperative", da un esperto in materia designato dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, da un segretario verbalizzante, nominato dall'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
La commissione stabilirà le modalità, i tempi e le sedi di svolgimento degli esami.
I compensi per l'attività della commissione, per i componenti aventi diritto, restano a carico dell'associazione richiedente e saranno determinati in conformità a quelli previsti dal decreto n. 484/2000.

Art. 7

Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto di competenza.
Palermo, 18 gennaio 2008.
  BENINATI 

Allegato
CONVENZIONI CON LE ARTICOLAZIONI REGIONALI DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DEL MOVIMENTO COOPERATIVO RICONOSCIUTE AI SENSI DEL D.L.C.P.S. 14 DICEMBRE1947, N. 1577 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER LO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE ORDINARIA ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE NON ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI STESSE


Art. 1

L'anno duemila ........................................................... addì .................................... del mese di ...........................................................
Da una parte
L'Assessorato regionale della cooperazione, sede in Palermo, via degli Emiri, 45, c.f. ........................................................... , di seguito denominato "Assessorato" tramite il competente servizio di ...........................................................
Vigilanza cooperative
E dall'altra parte,
l'articolazione regionale dell'associazione nazionale ........................................................... di seguito denominata anche Associazione c.f. ........................................................... tramite il proprio rappresentante legale.
Premesso:
-  che l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a stipulare, ai sensi dell'art. 26, comma 10, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 aprile 2003, n. 4), con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute, convenzioni per lo svolgimento delle revisioni ordinarie delle società cooperative non aderenti;
-  che l'associazione denominata ........................................................... rappresenta imprese cooperative appartenenti a diversi settori economici che annualmente o biennalmente vengono sottoposte a revisione ordinaria ai sensi dei D.L.C.P.S. n. 1577/47, decreto legislativo 22 gennaio 2002, legge regionale n. 36/91 e successive modifiche ed integrazioni;
-  che l'associazione ........................................................... è formata da articolazioni settoriali e territoriali e quindi dispone di una stabile organizzazione in tutto il territorio della Regione siciliana e di un corpo di revisori dislocato su tutto il territorio della Regione siciliana;
tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 2

L'associazione si impegna a:
-  procedere allo svolgimento della revisione alle cooperative non aderenti secondo un elenco fornito dall'Assessorato regionale della cooperazione ed entro i termini specificatamente previsti dalla normativa in materia e/o comunque dettati dal competente servizio di vigilanza secondo le proprie esigenze ispettive.
L'associazione per l'esecuzione delle revisioni utilizzerà i revisori, in possesso della qualifica professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo, 22 gennaio 2002, dislocati su tutto il territorio della Regione siciliana iscritti nei propri elenchi che saranno trasmessi al servizio 1S "Vigilanza cooperative" per la relativa approvazione. Su semplice richiesta da parte dell'Assessorato, potranno essere sostituiti i revisori incaricati con altri che abbiano la prescritta qualifica.

Art. 3

L'associazione nell'esecuzione delle revisioni si uniformerà alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, cioè applicando le procedure attualmente adottate per l'esecuzione delle revisioni ordinarie alle cooperative aderenti, nonché a tutte le direttive emanate dal competente servizio vigilanza di questo Assessorato.
L'Assessorato:
-  porterà a conoscenza dell'associazione delle problematiche che possono essere rilevanti per la revisione delle società cooperative comprese nell'elenco da revisionare;
-  fornirà all'associazione copia o notizie anagrafiche di provenienza camerale o di altri enti pubblici utili alla buona e precisa attività revisionale.
Nel caso in cui, esperite tutte le procedure di sollecito previste, la società non consentisse l'accesso ispettivo al revisore, questi procederà alla redazione del verbale di mancata revisione correlato di visura storica proponendo gli opportuni provvedimenti.

Art. 4

Ispezioni e accertamenti sull'attività revisionale posta in essere in attuazione della presente convenzione potranno essere disposti dal competente servizio 1S "Vigilanza cooperative" del dipartimento, al fine di verificare il regolare adempimento da parte dell'associazione sia alle disposizioni di legge in materia, sia alle direttive emanate dal competente servizio vigilanza.

Art. 5

Il compenso previsto per lo svolgimento delle revisioni ordinarie sarà pari al contributo previsto ai sensi del decreto 22 marzo 2007. A tal fine, per ogni revisione effettuata per avere titolo al relativo compenso dovrà essere prodotta, assieme al verbale di revisione, copia dei bollettino di versamento che gli enti cooperativi sono tenuti ad effettuare al servizio di cassa regionale sul capitolo in entrata 4481, ai sensi del decreto 22 marzo 2007.
Le liquidazioni dei compensi avverranno con cadenza quadrimestrale su richiesta delle associazioni.

Art. 6

Nel caso di mancato adempimento da parte dell'associazione della presente convenzione e/o delle direttive emanate dal competente servizio, potranno essere decurtate somme sino al 30% dai compensi totali dovuti. Qualora l'associazione, sebbene diffidata dal competente servizio di questo Assessorato, non provveda a conformarsi alle direttive emanate, la convenzione verrà risolta e nulla sarà dovuto all'associazione anche per le revisioni già regolarmente effettuate, senza che quest'ultima abbia niente a che pretendere. Si provvederà comunque a risoluzione della convenzione, qualora la dichiarazione prevista all'art. 7 del decreto 22 marzo 2007 non risulti veritiera. In tal caso potranno essere liquidate solo le revisioni regolarmente effettuate e completate.

Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data della firma delle parti e avrà durata sino alla fine dei biennio in corso e potrà essere soggetta a rinnovo tramite semplice provvedimento da parte dell'Assessorato.
  L'Assessorato L'Associazione 

Si approva specificatamente quanto previsto all'art.6 della presente convenzione già oggetto di trattativa tra le parti firmatarie.
  L'Assessorato L'Associazione 

(2008.8.583)040
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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