REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 MARZO 2008 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 gennaio 2008, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 11 depositato il 12 febbraio 2008
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 26 gennaio 2008, ha approvato il disegno di legge n. 665-721-724 dal titolo "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 29 gennaio.
L'art. 31, comma 2, del menzionato provvedimento legislativo dà adito a censure sotto il profilo della legittimità costituzionale per violazione degli artt. 97, 117, primo comma e secondo comma, lett. e), della Costituzione, dell'art. 14 dello Statuto speciale per interferenza in materia civile, dell'art. 4ter del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti" nonché degli artt. 43 e 49 del trattato istitutivo della CE e del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Fatto

La norma censurata testualmente recita:
"Al fine di assicurare la necessaria gradualità nel passaggio a regime dei contratti di servizio pubblico di trasporto su strada, il termine di durata degli stessi di cui all'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è sostituito dal termine di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede alle consequenziali modifiche dei contratti di affidamento provvisorio stipulati".
La norma sostanzialmente proroga "ope legis" i contratti di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale stipulati dalla pubblica amministrazione.
Detti contratti hanno durata di 36 mesi, sono stati stipulati nelle more della definitiva adozione del Piano regionale di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale e traggono origine dalla trasformazione operata dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (art. 27, comma 6) dei rapporti concessori vigenti già accordati dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10.
Il rinvio previsto dalla disposizione oggetto del presente atto di gravame al termine di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1370 del 2007, comporta tout court che la durata degli affidamenti provvisori si prolunghi fino alla data del 3 dicembre 2019.
Il paragrafo 2 dell'art. 8 del regolamento CE n. 1370/ 2007, la cui entrata in vigore è prevista per il 3 dicembre 2009, testualmente recita: "Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all'art. 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'art. 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.
Entro i sei mesi successivi alla prima metà del periodo transitorio gli Stati membri presentano alla commissione una relazione sullo stato dei lavori, ponendo l'accento sull'attuazione dell'aggiudicazione graduale di contratti di servizio pubblico conformemente all'art. 5. Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri, la commissione può proporre loro misure appropriate".
Diritto

Da quanto esposto emerge che il legislatore regionale intende determinare, tramite rinvio al termine di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento CE n. 1370/2007 non ancora in vigore, una proroga di oltre il triplo dell'originaria durata dei contratti stipulati con i titolari delle concessioni in materia di trasporto pubblico, indipendentemente dall'espletamento di procedure di evidenza pubblica.
Siffatta proroga dei preesistenti rapporti contrattuali si pone anzitutto in contrasto con l'art. 117, comma 1 della Costituzione poiché suscettibile d'alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli artt. 49 e seguenti del trattato CE.
Al riguardo, si rammenta per inciso che, per una norma statale di contenuto analogo (art. 23, legge 8 aprile 2005, n. 62) che disponeva per l'appunto la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prorogare taluni contratti di servizi, l'esecutivo comunitario ha archiviato la relativa procedura d'infrazione soltanto a seguito dell'intervento abrogativo operato dall'art. 28 della legge 6 febbraio 2007, n. 13.
Per di più la norma regionale testé approvata, oltre a porsi in contrasto con gli artt. 43 e 49 del trattato CE, applicabili per tutti i tipi di contratto, viola nello specifico i precetti posti dalle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/ 18/CE, cosi come recepiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 13, c.d. codice degli appalti, in termini di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, non potendosi ritenere escluse dall'applicazione di tali norme le regioni cui è riconosciuta dai rispettivi statuti speciali competenza legislativa primaria o esclusiva in determinata materia.
Basti citare ad esempio due regioni a statuto speciale, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, entrambe dotate di competenza in materia di trasporti, che hanno regolato le modalità di esercizio stipulando con le imprese affidatarie i relativi contratti di servizio, di durata non superiore a nove anni, dopo l'espletamento di procedure di gara di evidenza pubblica.
La normativa statale del settore, inoltre, finalizza esplicitamente il conferimento di poteri a regioni ed enti locali in tema di affidamento dei servizi di trasporto locale all'incentivazione del superamento degli assetti monopolistici e dell'introduzione di regole concorrenziali nella gestione dei servizi in questione (art. 18, decreto legislativo n. 422/97).
In tale contesto assume, peraltro, valore determinante l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto pubblico locale, giacché garantisce l'effettiva apertura alla concorrenza del settore e soprattutto la piena attuazione della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto locale.
A tal fine si richiama l'espresso dettato dell'art. 4ter del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, che impone il ricorso alle "procedure concorsuali, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi" per la scelta del gestore del servizio.
Inoltre, nel quadro del nuovo titolo V della Costituzione, codesta ecc.ma Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis sentenze nn. 272/2004, 80/2007, 401/2007) che la "configurazione della tutela della concorrenza ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato".
La competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza si configura, altresì, come acclarato da codesta ecc.ma Corte, come trasversale ed incide nel limite della sua specificità e dei contenuti normativi, che di essa possono ritenersi propri, nella totalità degli ambiti materiali entro cui si applicano.
Non può pertanto consentirsi al legislatore regionale la modifica, seppure parziale, o la sostanziale deroga, come nella fattispecie in esame, a disposizioni quali quelle contenute nel codice degli appalti, formulate in forma chiaramente inderogabile in materia di ricorso a procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente.
Questo vale ancor di più nella materia "de qua", in quanto singole regioni potrebbero ritardare e/o vanificare il processo di liberalizzazione del settore del trasporto pubblico, richiesto entro termini definiti dalla normativa europea.
Invero la proroga sino al 2019, anziché garantire gradualità nel passaggio a regime dei contratti di servizio pubblico di trasporto su strada, così come asserito nella norma censurata, sclerotizza la situazione esistente sino alla data di piena operatività della nuova disciplina dettata dal regolamento CE n. 1370/2007 ostacolando nei fatti il conformarsi progressivo all'art. 5, vanificando lo scopo dell'art. 8 del regolamento stesso, che intende evitare proprio con un articolato regime transitorio "gravi problemi strutturali per quanto riguarda in particolare la capacità di trasporto".
La norma censurata disattende inoltre l'obbligo per la Regione di presentare a metà del periodo transitorio la relazione richiesta dal paragrafo 3 dello stesso art. 8, sullo stato dei lavori e sull'attuazione dell'art. 5.
La disposizione in argomento è altresì censurabile sotto il profilo dell'interferenza in materia di diritto privato, poiché impone la modifica unilaterale e autoritativa, da parte dell'Amministrazione regionale, dei contratti di affidamento provvisorio, stipulati all'origine per una durata di trentasei mesi, imponendo di fatto a privati imprenditori oneri ed obbligazioni non preventivamente valutati e negoziati all'atto della conclusione del contratto.
Si rileva, infine, che l'art. 31, 2° comma del disegno di legge testé approvato viola anche l'art. 97 della Costituzione, poiché, nel prevedere una così lunga proroga degli affidamenti provvisori in vigore, si pone in contraddizione con il concetto di norma di transito tra due discipline ed elude sostanzialmente l'obbligo di rispetto dei criteri di economicità ed efficacia cui dovrà essere ispirato il nuovo assetto del servizio pubblico attraverso il redigendo Piano regionale, nel quale dovrà essere prevista la ridefinizione della rete e la determinazione dei servizi minimi e delle unità di rete.
Per i motivi suesposti

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale con il presente atto
Impugna

l'art. 31, comma 2, del disegno di legge n. 665-721-724 dal titolo "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008" approvato dall'ARS il 26 gennaio 2008 per violazione degli artt. 97, 117, primo comma e secondo comma, lett. e) della Costituzione, dell'art. 14 dello Statuto speciale per interferenza in materia civile, dell'art. 4ter del D.P.R. n. 1113/1953, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti" nonché degli artt. 43 e 49 del trattato istitutivo della CE e del regolamento CE n. 1370/ 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Palermo, 2 febbraio 2008.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: DI PACE
(2008.10.697)046
Torna al Sommariohome



   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 23 -  51 -  77 -  22 -  47 -  68 -