REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 MARZO 2008 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 27 febbraio 2008.
Linee di indirizzo e modalità procedurali attuative del regolamento CE n. 852/2004, ai fini delle registrazioni delle attività alimentari.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 121 del 1961;
Visto il D.P.R. n. 641 del 1972;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, con le quali si individua la procedura di denuncia inizio attività, come quella da applicarsi ai fini della registrazione delle attività alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991;
Vista la legge regionale n. 24 del 24 agosto 1993;
Vista la circolare dell'Assessorato regionale della sanità n. 1045 del 14 marzo 2001, avente per oggetto "Linee guida del dipartimento di prevenzione";
Visto il D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001;
Visto il regolamento n. 178/2002/CE;
Vista la legge regionale n. 17 del 17 aprile 2003;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003;
Visto il decreto del dipartimento I.R.S. dell'Assessorato regionale della sanità del 29 luglio 2003;
Vista la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze 30 dicembre 2003, n. 3;
Visto il regolamento n. 852/2004/CE;
Visto il regolamento n. 853/2004/CE;
Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" (rep. n. 2470 del 9 febbraio 2006), di seguito denominato Accordo;
Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007, attuativo della direttiva n. 2004/41/CE, relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicativa dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
Visti i codici ISTAT ATECO 2007;
Viste le indicazioni emerse in sede di lavori del tavolo tecnico, cui hanno partecipato rappresentanti dei servizi igiene alimenti e nutrizione delle aziende unità sanitarie locali, dei comuni e degli sportelli unici;
Viste le ulteriori indicazioni fornite dal tavolo tecnico interdipartimentale medico-veterinario all'uopo istituito;
Preso atto che l'art. 2 del decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 individua quali autorità competenti "il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unità sanitarie locali" nell'ambito delle rispettive competenze e che dette funzioni, demandate alle aziende unità sanitarie locali, sono esercitate dai direttori dei dipartimenti di prevenzione medico e veterinario, ove attivati, o dalle rispettive articolazioni presenti;
Ritenuto di dovere approvare - ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 852/2004/CE ed in conformità all'Accordo sopracitato - le modalità applicative della notifica per l'inizio di nuove attività alimentari, comprensive della modulistica;

Decreta:
Art.  1
Oggetto e finalità

Per le motivazioni in premessa indicate, è approvata la procedura relativa alla notifica per l'inizio di nuove attività alimentari e per la conseguenziale registrazione, nonché la modulistica ad essa allegata, che fa parte integrante del presente decreto.
La presente procedura è volta a fornire indicazioni sulle modalità di notifica all'autorità competente da parte delle imprese alimentari, ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE n. 852/2004 e dell'Accordo Ministero della salute, Regioni e Province autonome del 9 febbraio 2006, al fine di realizzare uno strumento di comportamento uniforme in tutta la Regione siciliana.
Tale procedura si applica a tutte le attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari, a partire dalle produzioni primarie.
La procedura è destinata per la parte di rispettiva competenza:
-  ai titolari delle imprese alimentari;
-  ai dipartimenti di prevenzione medico e veterinario, ove attivati, o relative articolazioni (servizi igiene alimenti e nutrizione - SIAN e servizi veterinari);
-  ai comuni, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalla vigente normativa.
Sono escluse dal campo d'applicazione del regolamento CE n. 853/2004, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, e, pertanto, rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 852/2004 con DIA differita, con le modalità previste nel presente decreto, le seguenti attività:
a)  la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame (fino a 5.000 capi/anno, regolamento CE n. 1029/2006) e lagomorfi (fino a 500 capi/ anno) macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi, agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche;
b)  la cessione di alimenti di origine animale o composta effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio, ad un altro esercizio di commercio al dettaglio posto nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotti lavorati/anno;
c)  la fornitura di alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, qualora l'attività sia limitata alle sole operazioni di deposito o di trasporto in regime di temperatura controllata di alimenti confezionati o imballati, fermo restando il rispetto dei requisiti di temperatura previsti dal regolamento CE n. 853/2004.
Le seguenti attività sono soggette a DIA semplice:
a)  l'attività di intermediazione commerciale, intesa come gestione dei movimenti di prodotti alimentari tra fornitori o tra questi ed i dettaglianti, senza che ciò implichi necessariamente la manipolazione dei prodotti alimentari o il loro stoccaggio presso la sede dell'impresa, a condizione che questa corrisponda alla definizione di "impresa alimentare" o di "operatore del settore alimentare";
b)  attività temporanee o stagionali: trattandosi di attività con caratteristiche specifiche, al fine di consentire una migliore gestione ed una più facile lettura dell'anagrafe delle registrazioni, i dipartimenti di prevenzione medico e veterinario provvederanno ad inserire tali attività in una sezione separata. In particolare per le attività che si svolgono con cadenza regolare, potrà essere prevista la sospensione del numero di registrazione alla cessazione dell'attività e la ripresa dello stesso numero al successivo inizio.
La procedura DIA e relativa registrazione non si applica alle seguenti fattispecie:
-  alla produzione primaria per uso domestico privato;
-  alla preparazione, manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
-  alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale od ai dettaglianti locali che riforniscono direttamente il consumatore finale.
Art.  2
Adempimenti degli operatori del settore alimentare

2.1. L'operatore del settore alimentare (OSA), che intende iniziare un'attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari, inoltra dichiarazione di inizio attività (DIA), in quadruplice copia all'Azienda unità sanitaria locale - dipartimento di prevenzione medico/veterinario - e contestualmente in singola copia allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove insiste la sede produttiva dell'impresa alimentare o in cui è residente, in caso di trasporti. La DIA andrà redatta in conformità ai contenuti di cui al modello riportato nell'allegato 1.
2.2. Nei comuni, ove non siano ancora stati attivati i SUAP, la comunicazione di inizio attività da parte dell'OSA dovrà essere presentata al sindaco del comune competente.
2.3. Quale data di comunicazione della DIA, nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede la data di ricezione della comunicazione da parte dell'Azienda unità sanitaria locale e del SUAP o ufficio comunale; in caso di presentazione brevi manu, la data di assunzione al protocollo della struttura accettante. Si specifica che i 45 giorni decorreranno dalla data di presentazione della DIA all'Azienda unità sanitaria locale; ai fini della registrazione il titolare dell'impresa dovrà produrre copia dell'avvenuta ricezione della DIA al protocollo dello sportello unico del comune.
2.4. Gli adempimenti dell'OSA attengono sia alla notifica della DIA semplice che della DIA differita, nel rispetto delle seguenti procedure:
-  nel caso di presentazione della DIA semplice, relativa alle attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/62 o ai sensi di altre normative, l'operatore può iniziare subito l'attività;
-  nel caso di presentazione della DIA differita relativa alle attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/62 o ai sensi di altre normative, ivi compreso il regolamento di esecuzione della legge n. 283/62 e le rivendite dei prodotti della pesca, decorso il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza che siano intervenuti specifici rilievi e/o interventi da parte dell'Azienda unità sanitaria locale o dal competente ufficio comunale, - per i quali entrambi gli uffici dovranno procedere a rispettive reciproche comunicazioni di conoscenza - l'operatore può iniziare l'attività.
2.5. Sia la DIA semplice che differita dovrà essere corredata:
Per l'Azienda unità sanitaria locale da
-  documentazione in quadruplice copia, così come previsto dall'allegato 1 del presente decreto;
-  attestazione di versamento a favore dell'Azienda unità sanitaria locale dei diritti sanitari relativi al provvedimento di registrazione, in analogia e corrispettivamente a quanto previsto per le "autorizzazioni e parere per l'apertura di attività" dall'attuale tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione, emanato con decreto dell'Assessorato regionale della sanità in data 4 giugno 2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26, parte prima, del 18 giugno 2004);
Per lo sportello unico del comune
-  documentazione in singola copia, così come previsto dall'allegato 1 del presente decreto;
-  attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nei casi ove prevista.
2.6. L'OSA, in caso di variazioni in ordine al nome della ditta, ragione sociale, subingresso, sede legale, legale rappresentante e cessazione attività, è tenuto a dare immediata comunicazione secondo le modalità sopra previste, utilizzando l'allegato 2 del presente decreto e facendo riferimento al numero di registrazione assegnato ed, ove non assegnato, all'autorizzazione sanitaria preesistente.
2.7. L'OSA, in caso di modifiche strutturali, di impianto e di attrezzature, è tenuto a dare immediata comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale e al SUAP utilizzando l'allegato 2 da compilare nella parte di riferimento, citando il numero di registrazione assegnato ed, ove non assegnato, gli estremi della preesistente autorizzazione sanitaria, allegando nuova relazione tecnica ed eventuale documentazione integrativa, nonché planimetria e attestazione di versamento di diritti sanitari.
2.8. L'OSA, in caso di trasferimento della sede dell'attività o di modifica dei generi merceologici previsti dai codici ATECO inerente l'attività produttiva, dovrà dare immediata comunicazione, con le modalità sopra previste, utilizzando l'allegato 2 e allegando una nuova dichiarazione (DIA) e come tale, secondo le procedure sopra previste e con acclusa la documentazione, di cui all'allegato 1.
Art.  3
Competenze dei comuni

Il comune, attraverso il SUAP od altro ufficio individuato dal comune, dovrà:
-  provvedere, a norma di legge, alle verifiche in materia urbanistica (agibilità e destinazione d'uso, etc.) di scarichi fognari sia civili che produttivi, di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad ogni altro controllo tecnico, previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali;
-  resta inoltre a carico del SUAP, o, in assenza, di altro ufficio comunale individuato, la verifica del possesso di ogni altro requisito dichiarato dalla ditta in materia ambientale, antincendio, emissione in atmosfera, etc., tramite il coinvolgimento degli enti preposti secondo le rispettive competenze (provincia, ARPA, vigili del fuoco, etc.);
-  il responsabile del procedimento del SUAP o ufficio comunale, in caso di dichiarazione mendace, omissione o di altre irregolarità, adotta i provvedimenti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e li comunica, per conoscenza, all'Azienda unità sanitaria locale interessata, ai fini delle proprie determinazioni circa l'eventuale sospensione o revoca della registrazione.
Art.  4
Competenze delle aziende unità sanitarie locali

Gli uffici dei SIAN e servizi veterinari e/o gli uffici preposti territorialmente competenti - di seguito denominati uffici preposti - avviano le procedure di registrazione DIA con le seguenti modalità:
a)  in caso di DIA semplice, fermo restando l'inizio dell'attività da parte dell'OSA, si provvederà alla registrazione entro 30 giorni, eventualmente richiedendo ulteriori elementi integrativi ritenuti utili;
b)  in caso di DIA differita, possono acquisire direttamente elementi integrativi ritenuti necessari per la registrazione e/o ai fini dell'eventuale sopralluogo di verifica; tale richiesta di integrazione interrompe i termini per il silenzio-assenso di 45 giorni, che riprendono a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta;
c)  gli uffici preposti, qualora ritenuto necessario, possono procedere, nei 45 giorni intercorrenti dalla data di notifica della DIA, a sopralluogo di verifica, a seguito del quale possono verificarsi le seguenti circostanze:
-  se il sopralluogo di verifica si conclude senza prescrizioni, e, quindi, con esito favorevole di conformità, l'attività può iniziare ad avvenuta ricezione formale del verbale riportante l'esito favorevole;
-  se il sopralluogo di verifica evidenzia non conformità, tali da non rappresentare un rischio, anche potenziale, per la sicurezza degli alimenti, l'attività, decorsi i 45 giorni, può essere iniziata, con l'obbligo che l'OSA deve eliminare dette non conformità, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini assegnati dal personale degli uffici preposti, dando comunicazione agli stessi degli avvenuti adempimenti;
-  se il sopralluogo di verifica evidenzia non conformità tali da rappresentare un rischio, anche potenziale, per la sicurezza degli alimenti, l'attività non può essere iniziata, se non dopo la comunicazione da parte dell'OSA della risoluzione delle non conformità a suo tempo accertate dagli uffici preposti e previa ulteriore verifica da parte del personale degli stessi uffici. Per l'effettuazione della suddetta ulteriore verifica, l'OSA dovrà presentare attestazione di versamento dei diritti sanitari per ulteriore sopralluogo, secondo quanto previsto dal tariffario regionale riportato al punto 2.5 dell'art. 2 del presente decreto.
Delle risultanze dei sopralluoghi di cui sopra, dovrà essere redatto, a cura dei competenti uffici preposti, apposito verbale di accertamento, da rilasciare in copia all'OSA;
d)  provvedere alla registrazione delle nuove attività alimentari, inserendo i dati relativi alle attività nel sistema informativo unico regionale, dandone comunicazione al SUAP (od al comune) ed all'OSA, con l'utilizzo del modello di "comunicazione di avvenuta registrazione" ed allegando copia della planimetria debitamente datata e vidimata;
e)  avviare le procedure per la registrazione delle attività alimentari, già in precedenza autorizzate, in virtù della normativa preesistente e tuttora in esercizio, anche se comprese in un'autorizzazione unica, nel sistema informativo unico regionale, dando comunicazione al SUAP (o comune) ed all'OSA dell'avvenuta registrazione;
f)  procedere agli adempimenti relativi alle variazioni in ordine al nome della ditta, ragione sociale, subingresso, sede legale, legale rappresentante e cessazione attività, in analogia alle modalità procedurali previste per la DIA semplice;
g)  procedere agli adempimenti relativi a modifiche strutturali, di impianto ed attrezzature, nonché a trasferimento della sede dell'attività o di modifica dei generi merceologici inerenti l'attività produttiva, in analogia alle modalità previste per la DIA differita.
Le funzioni di autorità competente, demandate alle aziende sanitarie locali dall'art. 2 del decreto legislativo n. 193/2007 sono esercitate dai direttori dei dipartimenti di prevenzione medico e veterinario, o dalle corrispettive articolazioni, che possono a loro volta delegare tali funzioni agli uffici preposti territorialmente competenti. Essi, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di cui al capo 2 del regolamento CE n. 882/2004 e adottano le misure e le azioni di cui agli artt. 54 e 55 del medesimo regolamento.
Art.  5
Registrazione e codifica

La registrazione dovrà essere effettuata a cura degli uffici preposti, secondo le modalità previste dal sistema unico informativo regionale e sarà costituita da un codice alfa numerico, così composto:
-  codice ISTAT del comune di competenza: 6 unità;
-  codice ATECO 2007, riferito all'attività principale dello stabilimento: 6 unità;
-  codice del distretto dell'Azienda unità sanitaria locale in cui l'attività ha sede: 3 unità, di cui la prima si riferisce al numero dell'Azienda unità sanitaria locale di competenza e le due successive al distretto di competenza (ad esempio: "301" sta per Azienda unità sanitaria locale n. 3, distretto 1);
-  dalle  lettere  M  =  Medico, per le attività di competenza medica;
     V=  Veterinario, per le attività di competenza veterinaria; 
     C=  per entrambe le competenze (medica e veterinaria); 

-  dalle due ultime cifre indicanti l'anno in corso (08 per l'anno 2008, 09 per l'anno 2009, etc.). Le due cifre per l'anno sono introdotte al fine di indicare sia l'anno di assegnazione della registrazione che per azzerare il progressivo ad ogni anno;
-  da un progressivo numerico di assegnazione della registrazione: 4 unità (ad esempio 0001, 0002, etc.).
Per la registrazione delle attività comuni al SIAN e servizi veterinari, si concerterà, a livello di singola Azienda unità sanitaria locale, un idoneo strumento operativo, che sia espressione di massima intesa e sinergia tra le due strutture, finalizzato allo snellimento dell'iter procedurale, ricorrendo, nei casi previsti, a sopralluoghi congiunti di verifica. Il provvedimento finale di registrazione, unitamente alla planimetria, vidimata da entrambi gli uffici preposti, dovrà essere trasmesso all'OSA ed al SUAP (o comune). I diritti sanitari riscossi per le attività comuni confluiranno in un apposito conto che a fine anno solare verrà ripartito in parti eguali tra SIAN e servizi veterinari.
Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema dovrà essere adeguatamente pianificato, in modo da consentire agli OSA di affrontare le prime fasi di adeguamento con il supporto dei servizi medici e veterinari dei dipartimenti di prevenzione nelle forme ritenute più opportune.
Art.  6
Modulistica

Alle procedure di cui sopra viene allegata la seguente modulistica, che fa parte integrante del presente decreto, significando che, per taluni specifici aspetti sanitari o veterinari, la stessa potrà essere integrata, ove ritenuto necessario, dai competenti dipartimenti dell'Assessorato regionale della sanità.
-  Allegato  1:  modulistica unica regionale da utilizzare per la DIA.
-  Allegato  2:  modulistica unica regionale per cessata attività, aggiornamento, subingresso, modifiche.
-  Allegato  3:  modello di avvenuta registrazione denuncia di inizio attività settore alimentare.
-  Allegato  4:  modulistica unica regionale di richiesta dati propedeutica per la categorizzazione del rischio relativamente alle attività già in possesso dell'autorizzazione sanitaria.
-  Allegato  5:  nota esplicativa per la produzione primaria di natura vegetale.
-  Allegato  6:  registro trattamenti.
-  Allegato  7:  elenco non esaustivo delle attività comuni tra parte medica e veterinaria.
Art.  7
Sanzioni

Per quanto concerne l'applicazione di sanzioni, nell'ambito dell'azione di vigilanza istituzionale di controllo ufficiale, si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa.
Art.  8
Norme transitorie

Per le pratiche giacenti, relative al rilascio di autorizzazione sanitaria ex legge n. 283/62, nulla osta, subingresso, etc., per le quali era già stato avviato il procedimento amministrativo, non definito alla data del 24 novembre 2007, si fa obbligo all'OSA interessato di produrre all'Azienda unità sanitaria locale e al SUAP (o comune) la relativa DIA o la modulistica, a seconda della fattispecie interessata, con le modalità sopra previste, fatto salvo il versamento dei diritti sanitari già effettuato all'Azienda sanitaria locale, nonché nota di accompagnamento con i riferimenti alla precedente istanza.
Resta inteso, relativamente alle suddette fattispecie, che l'OSA potrà avviare l'attività, senza attendere il decorso dei 45 giorni previsti per la DIA differita, salvo nei casi in cui l'ufficio preposto, che aveva avviato il procedimento, non abbia impartito formali prescrizioni in merito ai locali od agli impianti ed attrezzature od al ciclo produttivo.
Nei suddetti casi, l'attività potrà essere avviata, previa verifica degli organi dell'Azienda unità sanitaria locale, a seguito di formale comunicazione da parte dell'OSA sull'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite.
L'OSA, relativamente alle attività già in precedenza autorizzate, anche se comprese in autorizzazione unica, e tuttora in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, non ha l'obbligo di presentare la relativa DIA, ma dovrà produrre direttamente ai competenti uffici preposti copia dell'autorizzazione sanitaria in possesso, nonché il modello allegato 4 ai fini dell'acquisizione di elementi propedeutici alla successiva fase di categorizzazione del rischio.
Nella fase di prima applicazione delle presenti procedure, per quanto attiene i requisiti minimi igienico-sanitari, si dovrà fare riferimento ai regolamenti comunitari. Per le parti non specificate si potrà fare riferimento, ove non in contrasto, alla previgente normativa nazionale, regionale e ai regolamenti comunali di igiene in quanto applicabili nei limiti in cui non contrastano con la normativa comunitaria.
Per quanto attiene la produzione primaria, l'Azienda sanitaria locale procede alla registrazione, facendo salvo l'eventuale obbligo da parte dell'impresa alimentare interessata di esibire al SUAP, o corrispondente ufficio comunale, ove dovuta, l'attestazione di ricevuta della tassa di concessione governativa regionale.
Per l'eventuale corresponsione di diritti sanitari di pertinenza dell'Azienda unità sanitaria locale relativi alla produzione primaria, si rimanda ai successivi aggiornamenti del tariffario regionale.
I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano attivato il sistema informativo unico regionale per la registrazione, dovranno provvedervi entro 90 giorni dalla entrata in vigore dello stesso.
Nelle more della dotazione di tale sistema, gli uffici preposti dovranno procedere alla registrazione e codifica delle attività, secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente decreto, formando un apposito elenco delle attività registrate e codificate, che dovranno successivamente essere inserite nel sistema unico, non appena in dotazione.
I campi del tracciato record dovranno contenere almeno le informazioni riportate nell'allegato delle linee guida applicative del regolamento CE n. 852/2004.
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rimanda al regolamento CE n. 852/04 e alle relative linee guida.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima.
Palermo, 27 febbraio 2008.
  LAGALLA 



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(2008.11.770)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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