REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 24 APRILE 2008 - N. 18
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


   

Valutazione di incidenza ex art. 5, D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni e art. 1, comma 2, legge regionale n. 13/2007, del piano regolatore generale del comune di Villafrati.

Il dirigente del servizio 2 V.A.S.-V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 13/2007, con decreto n. 211 del 19 marzo 2008, a conclusione della procedura di valutazione di incidenza ex art. 5, D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, è stato aprovato il piano regolatore generale del territorio del comune di Villafrati con le seguenti prescrizioni:
1)  la previsione di piano che individua le aree perimetrate come SIC nonché quelle ad esso limitrofe nelle quali la carta degli habitat di cui allo studio di incidenza presentato ha individuato habitat ecologicamente riferibili a quelli inclusi nell'allegato I alla direttiva n. 92/43/CEE come E1 è da disattendere;
2)  per tali aree deve essere prevista una zonizzazione come E2 "Verde agricolo di tutela paesaggistica, ambientale ed idrogeologica" o, in alternativa, prevedere una nuova sottozona;
3)  per tali aree le norme tecniche di attuazione e il regolamento edilizio devono:
a)  fare espresso riferimento alla presenza del SIC e alla normativa di riferimento;
b)  riportare l'indicazione delle attività compatibili con le azioni di salvaguardia e tutela ecosistemica alla luce del decreto ministeriale ambiente 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)", Art. 2 "Definizione delle misure di conservazione per le zone speciali di conservazione (ZSC)";
c)  consentire il recupero dell'edilizia esistente e la nuova edificazione solo a condizione che queste siano funzionali alla conduzione di un fondo produttivo già in essere;
d)  riportare l'elenco delle specie vegetali non agrarie utilizzabili per gli interventi di piantumazione, scelte tra quelle riferite alla vegetazione naturale autoctona ed indicando anche tipologia, composizione e modalità di impianto della vegetazione nonché i cicli di manutenzione;
4)  per tutte le zone E:
-  devono essere inserire apposite norme nei regolamenti comunali (norme tecniche di attuazione, regolamento edilizio) atte a contrastare il fenomeno della frammentazione dei fondi e la polverizzazione delle aziende evitando la suddivisione del territorio in lotti non funzionali all'agricoltura ma che potrebbero assumere la forma di lottizzazioni in verde agricolo con la conseguente presenza di agglomerati residenziali e delle connesse opere di urbanizzazione e le conseguenti pressioni incompatibili con la conservazione degli habitat tutelati.
I predetti regolamenti attuativi devono contenere indicazioni atte a favorire azioni a supporto dell'implementazione della rete ecologica siciliana quali:
-  conservazione, manutenzione e ripristino, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
-  creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;
-  conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
-  conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali anche di nuovo impianto;
-  conservazione del sottobosco;
c)  le norme tecniche di attuazione devono riportare l'elenco delle specie vegetali utilizzabili per gli interventi di piantumazione utili alla creazione di fasce filtro concorrenti all'implementazione dei corridoi ecologici;
d)  particolare attenzione deve essere posta nell'evitare, anche a mezzo di apposite norme regolamentari, l'aumento delle incidenze negative sui siti Natura 2000 prodotte dalle seguenti attività anche se condotte esternamente ai suddetti siti:
-  coltivazioni: indirizzando la pratica ad una agricoltura ecosostenibile anche tramite l'applicazione del principio della condizionalità e regolamentando l'uso dei pesticidi;
-  incendi: individuando ed attuando apposite azioni di prevenzione;
-  insediamenti umani: adottando opportune misure in grado di abbattere l'inquinamento e i disturbi sonori nonché altre forme di inquinamento derivanti dalle attività umane;
-  pascolo: può redazione di piani di pascolo in grado di consentire l'utilizzo equilibrato delle risorse foraggiere in quanto la corretta gestione dell'allevamento può contribuire alla manutenzione del territorio e alla conservazione del paesaggio agro-forestale;
-  caccia;
-  strade e autostrade;
-  veicoli motorizzati;
5)  gli atti pianificatori riguardanti il parco eolico di contrada Capezzana devono prevedere:
a)  la riperimetrazione di tutte le aree non occupate dagli elementi dell'impianto eolico applicando le norme e i regolamenti comunali vigenti per le zone territoriali omogenee limitrofe;
b)  la chiusura al pubblico passaggio (ad esclusione dei proprietari) delle strade realizzate a servizio del parco eolico;
6)  il comune ha l'onere di verificare il rispetto delle condizioni e previsioni contenute nel decreto n. 642 del 3 giugno 2003, con il quale si esprime il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 per il "progetto di un impianto eolico con potenza nominale 34 MW, da installare nei comuni di Campofelice di Fitalia, Villafrati e Ciminna (PA)";
7)  la previsione di piano della pista ciclabile è assentibile a condizione che la fase progettuale sia condotta sulla base delle condizioni e prescrizioni dettate in sede di approvazione dello "Stralcio del piano generale di riconversione in percorsi ciclabili del sistema ferroviario dimesso della provincia di Palermo con funzione di vie verdi e corridoi ecologici - Area P.I.T. n. 19 Alto Belice Corleonese misura 1.11 - scheda 30/1 e schede collegate 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/8 e 30/9" che qui si richiamano:
1)  venga effettuato uno studio, propedeutico alla predisposizione della fase progettuale, che, sulla base dei formulari Natura 2000 descrittivi delle qualità dei siti della rete Natura 2000 (con particolare attenzione alla "qualità ed importanza" e alla "vulnerabilità" nonché ai fenomeni ed alle attività che influenzano lo stato di protezione dei singoli siti) individui e valuti la sostenibilità degli interventi sia nella fase di cantiere che di esercizio, con particolare attenzione per quei siti dove le attività antropiche vengono ritenute avere interferenze negative. In detto studio propedeutico devono essere evidenziate le eventuali criticità rilevate e individuate le opportune misure di mitigazione e/o soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione zero;
2)  vengano previsti accorgimenti utili ad impedire un uso improprio delle piste ciclabili, in particolare da parte di mezzi motorizzati, con particolare attenzione per i tracciati ricadenti o prossimi ad aree naturali protette, pSIC e/o ZPS;
3)  il cronoprogramma dei lavori venga stilato tenendo in debito conto le caratteristiche e le peculiarità naturali di ogni area tutelata coinvolta, nonché delle zone a maggior naturalità presenti lungo il tracciato, ancorché prive di vincoli di tutela, al fine di ridurre al minimo i possibili impatti con gli ecosistemi presenti;
4)  qualora i progetti discendenti dal presente stralcio di piano, prevedano l'impianto di essenze vegetali, la scelta delle specie deve essere effettuata tenendo conto delle singole realtà ecologiche autoctone coinvolte;
5)  la scelta delle infrastrutture da adibire a zone di sosta/ristoro (vecchie stazioni, caselli e fermate) deve essere effettuata secondo la logica della minor interferenza con habitat e specie, scartando quelle strutture che insistono nell'ambito di ecosistemi più integri e meno interessati dalla presenza antropica;
valutando anche l'ipotesi di un percorso alternativo che non interferisca con il SIC e con gli habitat di cui all'allegato I della direttiva n. 92/43/CEE;
8)  al fine di preservare il reticolo idrografico principale del territorio da azioni, anche indirette, che ne possano compromettere la funzionalità ecologica è necessario introdurre misure di salvaguardia, quantomeno per gli elementi idrici principali, idonee a garantire il mantenimento e, ove occorra il ripristino, della funzionalità ecologica quali, ad esempio, la predisposizione di fasce di rispetto con funzione di cuscinetto, la regolamentazione degli scarichi in alveo, etc. rivedendo anche, se del caso, talune previsioni previste nelle norme tecniche di attuazione per la zona "parco fluviale" che possano porsi in contrasto con lo scopo di tutela ecologica;
9)  deve essere valutata la possibilità di destinare parte dell'area individuata come parco fluviale, a verde finalizzato all'istituzione di un parco sub-urbano indirizzato alla salvaguardia naturalistica;
10)  le previsioni di piano riguardanti la zona CT e gli interventi programmati dal piano triennale opere pubbliche. riguardanti: nuovi collettori fognari, canale di gronda, campo di calcio, ampliamento cimitero comunale; sono assentibili a condizione che si adottino opportune misure di mitigazione degli impatti, sia di cantiere che di esercizio, da inserire negli elaborati di piano tra le quali:
-  abbattimento degli impatti derivanti dal traffico generato ed indotto dallo svolgimento delle attività anche tramite la scelta di opportuni percorsi per autocarri per evitare ambienti più sensibili in prossimità del SIC;
-  abbattimento delle emissioni di qualsiasi natura su suolo, sottosuolo, aria ed acqua;
-  predisposizione di adeguate fasce filtro vegetali stabili con l'uso di specie vegetali autoctone, presso il confine della superficie destinata a nuovi interventi di trasformazione urbana;
11)  la cartografia di piano, le norme tecniche di attuazione e il regolamento edilizio devono essere aggiornati indicando in tutta la cartografia l'esatta perimetrazione del SIC ed introducendo nei citati elaborati di piano un apposito articolo che contenga i riferimenti normativi relativi al SIC ed eventuali prescrizioni sulle attività, interventi e modalità attuative previste e/o provenienti dalla presente nota.
Gli elaborati dello studio di incidenza, le planimetrie e i formulari Natura 2000, relativi al SIC ITA 210024 "Rocche di Ciminna", devono essere allegati e far parte integrante degli elaborati di piano regolatore generale.
Il testo integrale del decreto n. 211 del 19 marzo 2008, è consultabile, ai sensi della normativa vigente, presso il servizio 2 V.A.S.-V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente, Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
(2008.13.1001)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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