REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 MAGGIO 2008 - N. 19
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 3 aprile 2008.
Modifica del decreto 5 giugno 2007, concernente avviso per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, per la selezione degli interventi di nuova realizzazione e/o completamento e riqualificazione di aree artigianali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, per il finanziamento in favore dei comuni per le opere di urbanizzazione primaria e per l'acquisizione delle aree delle zone artigianali, previste dai piani per insediamenti produttivi, nonché per la costruzione di depuratori per rifiuti organici e chimici e di centri servizi integrati;
Visto il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e con la legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, "Bilancio annuale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2008", capitolo 742403;
Visto il regolamento CE n. 1080/06, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
Visto il P.O. FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
Visto il decreto n. 1294 del 5 giugno 2007, contenente l'avviso per la presentazione delle istanze da parte dei comuni per la selezione degli interventi di nuova realizzazione e/o completamento, riqualificazione di aree artigianali;
Visto il decreto n. 2551 dell'8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 novembre 2007, n. 52, con il quale, a seguito della nota del dipartimento regionale della programmazione prot. n. 20402 del 4 ottobre 2007, si è proceduto alla sospensione del decreto n. 1294/07, in attesa delle modalità attuative del P.O. FESR 2007/2013;
Visto il decreto n. 3248 del 6 dicembre 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 47/77, si è mantenuta in bilancio quale residuo di stanziamento la somma di _ 11.000.000,00 sul capitolo 742403;
Visti i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione dell'obiettivo operativo 5.1.2 del P.O. FESR 2007-2013, approvati, conformemente all'art. 65 del regolamento CE n. 1083/2006, dal comitato di sorveglianza nella seduta del 12 dicembre 2007;
Ritenuto necessario procedere alla modifica del decreto n. 1294 del 5 giugno 2007, che tiene conto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione del P.O. FESR 2007-2013 di recente approvazione;

Decreta:

Il decreto n. 1294 del 5 giugno 2007 è così modificato:
Art. 1
Beneficiari finali

Amministrazioni comunali con aree PIP (Piano di insediamento produttivo) destinate ad attività artigianali.
Art. 2
Oggetto dell'intervento

Il presente avviso si propone di migliorare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale, promovendo la localizzazione di nuove iniziative ed anche il completamento o la riqualificazione di aree per insediamenti produttivi già esistenti in coerenza alle linee di intervento dell'obiettivo operativo del P.O. FESR 2007-2013, di seguito indicate.
Azioni volte al sostegno del miglioramento delle condizioni di contesto, della funzionalità delle aree produttive in termini di organizzazione logistica, finalizzate alle economie di scala, alla riduzione degli impatti ambientali ed alla rifunzionalizzazione dei centri servizi integrati.
Interventi infrastrutturali tendenti alla riqualificazione delle aree attrezzate.
Azioni volte alla realizzazione di aree produttive in territori ancora sprovvisti, limitando tale opportunità a comuni che ne dimostrino la necessità sulla base della saturazione di aree già esistenti nello stesso territorio in cui si intende intervenire, nonché alla presenza nell'area di agglomerazioni di imprese artigiane rilevabile attraverso indicatori analitici pre-determinati.
A tal fine, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale n. 96/81 e successive modifiche ed integrazioni, le opere per le quali è possibile richiedere il finanziamento, previste all'interno delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, consistono in:
a)  opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta, parcheggi, fognature, reti idriche, di distribuzione energia elettrica e metano, reti informatiche, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato). Non è possibile presentare richieste di finanziamento di progetti che non prevedano la realizzazione di lotti da assegnare alle imprese artigiane;
b) realizzazione di centri servizi integrati;
c)  realizzazione di depuratori per rifiuti organici e chimici, di cui alle vigenti norme contro l'inquinamento delle acque.
Art. 3
Spese ammissibili

Per gli interventi proposti sono ammissibili le tipologie di spese indicativamente di seguito elencate previste dalle norme in materia, che saranno stabilite, come disciplinato dall'art. 56, comma 4, del reg. CE n. 1083/2006, a livello nazionale:
-  opere edili, strutture, impianti tecnologici, impianti di sicurezza, opere stradali, opere di illuminazione pubblica, reti idriche e fognature, depuratori;
-  acquisizione dei suoli, nel limite del 10% del costo complessivo del progetto, I.V.A. inclusa;
-  spese generali e tecniche secondo la normativa vigente;
-  I.V.A. solo se non recuperabile.
Art. 4
Termini per la presentazione delle istanze e tempi di attuazione

Le istanze di finanziamento dovranno essere trasmesse, a pena di decadenza, direttamente o a mezzo posta, presso il dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato, sito in via degli Emiri, n. 45 - Palermo, entro e non oltre 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Nell'istanza dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del procedimento, che avrà il compito di informare trimestralmente il dipartimento in merito all'attuazione del progetto.
L'istanza dovrà indicare in maniera dettagliata e numerata gli atti e i documenti allegati ai sensi dei successivi artt. 7, 8, 11 e 12.
L'istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti verrà effettuata dal servizio 3S insediamenti produttivi del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Nei 30 giorni successivi si procederà alla redazione e approvazione della graduatoria degli ammessi, che verrà inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
L'emanazione e la notifica dei decreti di finanziamento avverranno entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Art. 5
Requisiti di ammissibilità per gli interventi di riqualificazione, completamento e/o miglioramento delle condizioni di contesto e della funzionalità delle aree artigianali già esistenti

Saranno ammessi alla valutazione tecnico-amministrativa soltanto i progetti dei comuni in possesso dei seguenti requisiti:
1)  intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del comune;
2)  Piano di insediamento produttivo (PIP) regolarmente deliberato ed approvato ai sensi della normativa vigente;
3)  progetto almeno definitivo dell'intervento approvato in linea tecnica e amministrativa;
4)  livello di saturazione dei lotti già esistenti e collaudati pari almeno al 70% (saturazione: intesa come assegnazione dei lotti urbanizzati o dei capannoni);
5)  regolamento comunale di concessione e gestione dei lotti urbanizzati ed urbanizzandi, il quale dovrà prevedere, tra i criteri premiali di selezione delle imprese, l'adozione di misure volte al risparmio energetico;
6)  importo complessivo del progetto, comprensivo di I.V.A., non superiore a 4.000.000,00 di euro. Nel caso in cui il progetto preveda anche la realizzazione del centro servizi, il costo complessivo di quest'ultimo non può incidere per più del 30% sull'importo complessivo. Nel caso in cui il progetto preveda solo la realizzazione di un centro servizi o il completamento di un centro servizi già in parte realizzato, il costo non può superare 1.200.000,00 euro, comprensivo di I.V.A.
Non saranno, altresì, ammessi i progetti riguardanti opere di completamento/ampliamento di aree i cui lavori risultano ultimati (data certificato di ultimazione) da oltre tre anni, ma non ancora collaudati. Inoltre, non saranno ammessi i progetti di ampliamento/completamento di centri servizi collaudati, di cui non sia dimostrata l'utilizzazione.
Art. 6
Criteri di selezione per gli interventi di riqualificazione, completamento e/o miglioramento delle condizioni di contesto e della funzionalità delle aree artigianali già esistenti

Nella selezione delle istanze presentate dai comuni, i progetti saranno valutati assegnando un massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:
1)  saturazione: comuni dotati di aree artigianali pubbliche, realizzate o in corso di realizzazione, il punteggio massimo attribuibile è 30 punti, così distribuito:
1.a)  nell'ipotesi di aree finanziate con decreti emanati sino a tutto il 2000 (data del decreto di finanziamento) si terrà conto della percentuale di saturazione (intesa come avvenuto rilascio della concessione edilizia nel caso di lotti urbanizzati, o stipulazione di contratto di locazione o atto di vendita in caso di capannoni) della stessa, attribuendo un massimo di 30 punti, distribuiti secondo il seguente schema:
-  dal 50% al 70% punti 10, dal 71% al 90% punti 20; dal 91% al 100% punti 30;
1.b)  nell'ipotesi di aree finanziate con decreti emanati dal 2001 al 2004 (data del decreto di finanziamento) e collaudate, si terrà conto della percentuale di saturazione (intesa come approvazione della graduatoria di assegnazione dei lotti o dei capannoni) della stessa, attribuendo un massimo di 20 punti, distribuiti secondo il seguente schema:
-  dal 70% al 90% punti 10; dal 91% al 100% punti 20.
Nel caso in cui il comune abbia già provveduto al rilascio delle concessioni edilizie o alla stipula dei contratti di locazione o di vendita dei capannoni si procederà come nell'ipotesi 1.a;
1.c)  nell'ipotesi di aree finanziate con decreti emanati dal 2005 in poi, si attribuiranno automaticamente 10 punti.
Nel caso in cui il comune abbia provveduto al collaudo delle opere e all'approvazione della graduatoria si procederà come nell'ipotesi 1.b.
Nel caso di comuni che rientrano in più ipotesi (1.a, 1.b, 1.c), in quanto beneficiari di più finanziamenti, al fine dell'attribuzione del punteggio, verrà considerata la saturazione relativa all'area finanziata con il primo decreto;
2) compartecipazione: percentuale di compartecipazione in denaro o in apporto di terreni (reg. CE n. 448/04). In quest'ultimo caso il valore deve essere certificato da un ente ufficiale abilitato. Fino ad un massimo di 30 punti, così distribuiti: 3 punti ogni 5% di compartecipazione;
3)  utilizzabilità dei lotti urbanizzandi: dimostrata dal comune attraverso le istanze delle imprese in risposta alla manifestazione di interesse avviata attraverso apposito avviso pubblico. Fino ad un massimo di 10 punti, così distribuiti: punti 5 dal 70% al 90%, punti 10 dal 91% al 100%;
4) ricadute occupazionali a seguito della localizzazione delle nuove imprese artigiane o dei nuovi servizi: punti 5;
5)  risparmio energetico e tecniche eco-compatibili: il punteggio massimo attribuibile è 22 punti:
5.a)  utilizzazione, nell'ambito del progetto, di tecniche volte al risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzate alla riduzione di emissioni di CO2. Punti 15 - il punteggio viene attribuito in base al rapporto tra: CO2 evitata annualmente e costo totale dell'intervento ritenuto ammissibile (tonnellate CO2/Meuro). Per l'apprezzamento delle emissioni di CO2 evitate a seguito dell'intervento, si applica il seguente parametro convenzionale:
-  interventi di efficienza energetica in termini di risparmio annuo di energia elettrica, assimilabili ai titoli di efficienza energetica (espressi in tep) previsti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, da calcolare secondo le schede tecniche emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) (www.autorita.energia.it): 2,5 tonn. CO2/tep.
I 15 punti attribuibili con il suddetto criterio vengono assegnati in relazione al livello conseguibile di riduzione delle emissioni, secondo le seguenti fasce: nessun intervento riconosciuto di risparmio energetico 0 punti; fino a 10t CO2/Meuro 3 punti; oltre 10t CO2/Meuro e fino a 20t CO2/Meuro 7 punti; oltre 20t CO2/Meuro e fino a 25t CO2/Meuro 11 punti; oltre 25t CO2/Meuro 15 punti;
5.b)  utilizzazione, nell'ambito del progetto, di interventi di eco-innnovazione finalizzati a ridurre le pressioni ambientali in termini di: risparmio idrico, anche attraverso il riutilizzo di acque reflue o meteoriche; prevenzione dell'inquinamento dei corpi idrici; riduzione del consumo di risorse non rinnovabili, anche attraverso la riutilizzazione di aree o insediamenti dimessi; utilizzo di materiali riciclati certificati e/o di bio-edilizia certificabile - punti 7;
6)  adozione di misure di minimizzazione degli impatti di cantiere: progetti di interventi dotati di un piano di analisi degli impatti e di previsione delle relative misure di minimizzazione degli impatti di cantiere - punti 3.
A parità di punteggio, verranno considerati, nel seguente ordine di priorità, gli ulteriori criteri di selezione:
1) interventi diretti alla realizzazione di mere opere di urbanizzazione primaria;
2)  interventi di minore importo.
Art. 7
Documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità per i comuni che intendono riqualificare, completare e/o migliorare le condizioni di contesto e della funzionalità delle aree artigianali già esistenti

All'istanza di finanziamento presentata dai comuni dovrà essere allegata la sottoelencata documentazione, numerata rispettando il seguente ordine:
1)  progetto almeno definitivo (solo un originale), completo degli elaborati previsti dagli artt. 25 e 35 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, contenuto nel D.Pres.Rep. n. 554 del 21 dicembre 1999;
2)  parere tecnico rilasciato dal competente organo tecnico;
3)  approvazione amministrativa del progetto;
4)  copie delle delibere di adozione e approvazione del PIP, oppure copia del decreto di approvazione dello strumento urbanistico vigente con annesse prescrizioni esecutive;
5)  copia del Piano per gli insediamenti produttivi (PIP), o di piano attuativo equivalente;
6)  dichiarazione a firma del responsabile del procedimento attestante:
6.1)  che le opere sono conformi allo strumento urbanistico vigente e che sono inserite nel programma triennale delle opere pubbliche;
6.2)  se per le stesse è stata o sarà avanzata richiesta di finanziamento ad altri enti (v. art. 14bis legge regionale n. 7/03);
6.3) che sono state avanzate le richieste di finanziamento relative agli interventi che rivestono carattere di priorità nel settore programma triennale delle opere pubbliche;
7)  cronoprogramma dell'intervento con indicazione trimestrale delle spese da sostenere;
8)  dettagliata relazione del RUP sul numero ed estensione (mq.) dei lotti realizzati e realizzandi, nonché elenco delle imprese insediate;
9)  delibere di conferimento incarichi connessi alla redazione del progetto;
10)  dichiarazione a firma del sindaco del comune istante attestante il livello di saturazione della propria area artigianale, con allegata copia degli atti amministrativi, almeno graduatoria di assegnazione lotti o capannoni. Per i progetti di ampliamento/completamento dei centri servizi deve essere prodotta la documentazione comprovante l'utilizzazione degli stessi.
11)  regolamento comunale di concessione e gestione dei lotti urbanizzati ed urbanizzandi.
Art. 8
Documentazione per attribuzione punteggio di selezione per i comuni che intendono riqualificare, completare e/o migliorare le condizioni di contesto e della funzionalità delle aree artigianali già esistenti

Al fine dell'attribuzione dei punteggi occorre trasmettere, pena la non attribuzione del punteggio relativo, la seguente documentazione:
1) saturazione (art. 6, punto 1): comuni dotati di aree artigianali pubbliche, realizzate o in corso di realizzazione:
1.a)  aree finanziate con decreti emanati a tutto il 2000: dichiarazione del sindaco attestante la percentuale di saturazione dell'area, che deve essere, altresì, dimostrata attraverso la presentazione delle copie delle concessioni edilizie valide rilasciate alle imprese assegnatarie dei lotti urbanizzati o copia dei contratti di locazione o atti di vendita dei capannoni;
1.b)  aree finanziate con decreti emanati dal 2001 al 2004: dichiarazione del sindaco attestante la percentuale di saturazione dell'area, che deve essere, altresì, dimostrata attraverso la presentazione della graduatoria approvata;
1.c)  aree finanziate con decreti emanati dal 2005: non deve essere presentata alcuna documentazione;
2)  compartecipazione (art. 6, punto 2): dichiarazione del sindaco attestante la percentuale di compartecipazione, con allegate: nel caso di conferimento in denaro, deliberazione della giunta municipale di impegno alla compartecipazione nel finanziamento, specificandone la percentuale; nel caso di conferimento di terreni (non acquistati con precedenti finanziamenti pubblici) deve essere prodotta la documentazione comprovante la proprietà e il relativo valore del bene;
3)  utilizzabilità dei lotti urbanizzandi (art. 6, punto 3): dichiarazione del sindaco attestante la percentuale di utilizzabilità dell'area, con allegate copia dell'avviso pubblico e delle istanze di assegnazione. L'avviso per l'assegnazione dei lotti non deve essere stato pubblicato da oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
4)  ricadute occupazionali (art. 6, punto 4): relazione a firma del sindaco sugli incrementi occupazionali attesi a seguito della realizzazione dell'intervento e della conseguente localizzazione delle imprese;
5)  risparmio energetico e tecniche eco-compatibili (art. 6, punto 5):
5.a)  relazione dettagliata, allegata al progetto, con indicate le caratteristiche tecniche finalizzate al risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, la relazione dovrà indicare: la stima della riduzione di emissioni di CO2 a seguito di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolata secondo le schede dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) allegate ai decreti ministeriali 20 luglio 2004;
5.b)  relazione dettagliata, allegata al progetto, con indicate le tecniche di eco-innovazione (risparmio idrico, smaltimento di rifiuti, utilizzo di materiali da riciclo) che verranno adottate;
6)  minimizzazione impatti di cantiere (art. 6, punto 6): relazione dettagliata, allegata al progetto, dell'analisi degli impatti di cantiere e di previsione delle misure di minimizzazione di questi ultimi.
Nel caso in cui il progetto preveda anche la realizzazione del centro servizi è necessario presentare il piano di gestione ed il business plan.
Art. 9
Requisiti di ammissibilità per gli interventi diretti a realizzare aree artigianali in territori ancora sprovvisti

Saranno ammessi alla valutazione tecnico-amministrativa soltanto i progetti dei comuni in possesso dei seguenti requisiti:
1)  intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del comune;
2)  Piano di insediamento produttivo (PIP) regolarmente deliberato ed approvato ai sensi della normativa vigente;
3)  progetto almeno definitivo dell'intervento approvato in linea tecnica e amministrativa;
4)  il comune richiedente deve essere sprovvisto di area artigianale e deve confinare con comuni anch'essi sprovvisti di aree artigianali pubbliche o con un livello di saturazione dei lotti/capannoni già esistenti e collaudati pari almeno al 70% (saturazione: intesa come assegnazione dei lotti urbanizzati o dei capannoni). Nel caso in cui il comune istante confini con più comuni dotati di aree collaudate, la media delle percentuali di saturazione non deve essere inferiore al 70%;
5)  congrua presenza di imprese artigiane di produzione nel comune richiedente, attestata dalla camera di commercio, che deve essere pari, almeno, al numero di lotti urbanizzandi (v. art. 11);
6)  cofinanziamento comunale pari, almeno, al 2%;
7)  manifestazione di interesse (avviata con apposito avviso pubblico) di almeno 20 imprese artigiane a localizzarsi nella costruenda area;
8)  regolamento comunale di concessione e gestione dei lotti urbanizzandi il quale dovrà prevedere, tra i criteri premiali di selezione delle imprese, l'adozione di misure volte al risparmio energetico;
9)  importo complessivo del progetto, comprensivo di I.V.A., non superiore a 4.000.000,00 di euro. Nel caso in cui il progetto preveda anche la realizzazione del centro servizi, il costo complessivo di quest'ultimo non può incidere per più del 30% sull'importo complessivo.
Non saranno ammessi progetti che prevedano esclusivamente la realizzazione di centri servizi.
Art. 10
Criteri di selezione per gli interventi diretti a realizzare aree artigianali in territori ancora sprovvisti

Nella selezione delle istanze presentate dai comuni i progetti saranno valutati assegnando un massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:
1)  saturazione: il punteggio massimo attribuibile è 30 punti.
a)  assenza di aree artigianali pubbliche, già collaudate, nei comuni limitrofi. In questo caso il punteggio viene attribuito automaticamente;
b)  nell'ipotesi in cui il comune richiedente confini con uno o più comuni dotati di aree artigianali già collaudate, si terrà conto della percentuale di saturazione della stessa o della media nel caso di più aree, valutata secondo i criteri di cui al precedente art. 6, punto 1;
2) presenza nel comune richiedente di imprese facenti parte di distretti produttivi riconosciuti - il punteggio viene attribuito al comune se tra le imprese che hanno manifestato interesse (v. successivo punto 4) a localizzarsi nella realizzanda area, almeno due fanno parte di un distretto produttivo riconosciuto - punti 2;
3) compartecipazione: percentuale di compartecipazione in denaro o in apporto di terreni (reg. CE n. 448/04). In quest'ultimo caso il valore deve essere certificato da un ente ufficiale abilitato. Fino ad un massimo di 30 punti, così distribuiti: 3 punti ogni 5% di compartecipazione;
4)  maggiore presenza di imprese artigiane: dimostrata dal comune attraverso la manifestazione di interesse avviata attraverso apposito avviso pubblico (v. art. 9, punto 7). Fino ad un massimo di 10 punti, così distribuiti: punti 5 da 21 a 30 istanze, punti 10 superiore a 30 istanze;
5)  presenza di un numero medio di addetti in imprese artigianali di produzione (manifatturiero) nell'area di intervento, superiore alla media regionale desumibile sulla base dei dati del censimento industria e servizi del 2001: punti 2;
6)  manifestazione di interesse all'utilizzazione dell'area da parte di più comuni: punti 2;
7)  risparmio energetico e tecniche eco-compatibili: il punteggio massimo attribuibile è 22 punti:
7.a)  utilizzazione, nell'ambito del progetto, di tecniche volte al risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzate alla riduzione di emissioni di CO2. Punti 15 - il punteggio viene attribuito in base al rapporto tra: CO2 evitata annualmente e costo totale dell'intervento ritenuto ammissibile (tonnellate CO2/Meuro). Per l'apprezzamento delle emissioni di CO2 evitate a seguito dell'intervento, si applica il seguente parametro convenzionale:
-  interventi di efficienza energetica in termini di risparmio annuo di energia elettrica, assimilabili ai titoli di efficienza energetica (espressi in tep) previsti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, da calcolare secondo le schede tecniche emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) (www.autorita.energia.it): 2,5 tonn. CO2/tep.
I 15 punti attribuibili con il suddetto criterio vengono assegnati in relazione al livello conseguibile di riduzione delle emissioni, secondo le seguenti fasce: nessun intervento riconosciuto di risparmio energetico 0 punti; fino a 10t CO2/Meuro 3 punti; oltre 10t CO2/Meuro e fino a 20t CO2/Meuro 7 punti; oltre 20t CO2/Meuro e fino a 25t CO2/Meuro 11 punti; oltre 25t CO2/Meuro 15 punti;
7.b)  utilizzazione, nell'ambito del progetto, di interventi di eco-innnovazione finalizzati a ridurre le pressioni ambientali in termini di: risparmio idrico, anche attraverso il riutilizzo di acque reflue o meteoriche; prevenzione dell'inquinamento dei corpi idrici; riduzione del consumo di risorse non rinnovabili, anche attraverso la riutilizzazione di aree o insediamenti dimessi; utilizzo di materiali riciclati certificati e/o di bio-edilizia certificabile - punti 7;
8) adozione di misure di minimizzazione degli impatti di cantiere: progetti di interventi dotati di un piano di analisi degli impatti e di previsione delle relative misure di minimizzazione degli impatti di cantiere - punti 2.
A parità di punteggio, verranno considerati, nel seguente ordine di priorità, gli ulteriori criteri di selezione:
1)  interventi diretti alla realizzazione di mere opere di urbanizzazione primaria;
2)  interventi di minore importo.
Art. 11
Documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità per i comuni sprovvisti di aree artigianali

All'istanza di finanziamento presentata dai comuni dovrà essere allegata la sottoelencata documentazione, numerata rispettando il seguente ordine:
1)  progetto almeno definitivo (solo un originale), completo degli elaborati previsti dagli artt. 25 e 35 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, contenuto nel D.Pres.Rep. n. 554 del 21 dicembre 1999;
2)  parere tecnico rilasciato dal competente organo tecnico;
3)  approvazione amministrativa del progetto;
4)  copie delle delibere di adozione e di approvazione del PIP, oppure copia del decreto di approvazione dello strumento urbanistico vigente con annesse prescrizioni esecutive;
5)  copia del Piano per gli insediamenti produttivi (PIP), o di piano attuativo equivalente;
6)  delibere di conferimento incarichi connessi alla redazione del progetto;
7)  dichiarazione a firma del responsabile del procedimento attestante:
7.1)  che le opere sono conformi allo strumento urbanistico vigente e che sono inserite nel programma triennale delle opere pubbliche;
7.2)  che per le stesse è stata o sarà avanzata richiesta di finanziamento ad altri enti;
7.3)  che sono state avanzate le richieste di finanziamento relative agli interventi che rivestono carattere di priorità nel settore;
8)  cronoprogramma dell'intervento con indicazione trimestrale delle spese da sostenere;
9)  dettagliata relazione del RUP, con indicato: il numero e l'estensione (mq.) dei lotti realizzandi; il numero delle imprese che potranno localizzarsi;
10)  deliberazione della giunta municipale di impegno alla compartecipazione, specificandone la percentuale; nel caso di conferimento di terreni (non acquistati con precedenti finanziamenti pubblici) deve essere prodotta la documentazione comprovante la proprietà e il relativo valore del bene certificato da un ente ufficiale abilitato;
11)  attestazione rilasciata dalla camera di commercio del numero delle imprese artigiane di produzione residenti nel comune istante;
12)  dichiarazione a firma del sindaco del comune istante attestante il livello di saturazione delle aree artigianali confinanti, con allegata copia degli atti amministrativi (almeno graduatoria approvata) comprovanti l'assegnazione dei lotti e/o capannoni;
13)  dichiarazione del sindaco attestante la manifestazione di interesse delle imprese a localizzarsi nell'area, con allegate copie dell'avviso pubblico e delle istanze di assegnazione. L'avviso per l'assegnazione dei lotti non deve essere stato pubblicato da oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
14)  regolamento comunale di concessione e gestione dei lotti urbanizzandi.
Art. 12
Documentazione per attribuzione punteggio per i comuni sprovvisti di aree artigianali

Al fine dell'attribuzione dei punteggi occorre trasmettere, pena la non attribuzione del punteggio relativo, la seguente documentazione:
1) saturazione (art. 10, punto 1):
a)  comuni sprovvisti di aree artigianali pubbliche confinanti con comuni anch'essi sprovvisti: dichiarazione del sindaco attestante la mancanza di aree artigianali pubbliche nel proprio territorio e nei comuni limitrofi;
b)  comuni sprovvisti di aree artigianali confinanti con comuni dotati di aree artigianali realizzate e collaudate: dichiarazione del sindaco attestante la percentuale di saturazione dell'area/e esistenti nei comuni confinanti, con allegata la documentazione di cui al precedente art. 8, punto 1.
2) distretti produttivi (art. 10, punto 2): elenco delle imprese artigiane facenti parte di distretto produttivo riconosciuto, che hanno chiesto l'assegnazione di lotti nell'area realizzanda a seguito dell'avviso pubblico;
3) compartecipazione (art. 10, punto 3): dichiarazione del sindaco attestante la percentuale di compartecipazione, con allegate: nel caso di conferimento in denaro, deliberazione della giunta municipale di impegno alla compartecipazione nel finanziamento specificandone la percentuale; nel caso di conferimento di terreni (non acquistati con precedenti finanziamenti pubblici) deve essere prodotta la documentazione comprovante la proprietà e il relativo valore del bene;
4)  maggiore presenza di imprese artigiane (art. 10, punto 4): dichiarazione del sindaco attestante la percentuale di utilizzabilità dell'area, con allegata copia dell'avviso pubblico e delle istanze di assegnazione. L'avviso per l'assegnazione dei lotti non deve essere stato pubblicato da oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
5)  numero medio di addetti in imprese artigianali di produzione nell'area di intervento, superiore alla media regionale desumibile sulla base dei dati del censimento industria e servizi del 2001 (art. 10, punto 5): dichiarazione a firma del sindaco attestante la media;
6)  manifestazione di interesse da parte di più comuni ad utilizzare la costruenda area (art. 10, punto 6): protocollo d'intesa sottoscritto dai sindaci dei comuni interessati;
7)  risparmio energetico e tecniche eco-compatibili (art. 10, punto 7):
7.a)  relazione dettagliata, allegata al progetto, con indicate le caratteristiche tecniche finalizzate al risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, la relazione dovrà indicare: la stima della riduzione di emissioni di CO2 a seguito di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolata secondo le schede dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) allegate ai decreti ministeriali 20 luglio 2004;
7.b)  relazione dettagliata, allegata al progetto, con indicate le tecniche di eco-innovazione (risparmio idrico, smaltimento di rifiuti, utilizzo di materiali da riciclo) che verranno adottate;
8)  minimizzazione impatti di cantiere (art. 10, punto 8): relazione dettagliata, allegata al progetto, dell'analisi degli impatti di cantiere e di previsione delle misure di minimizzazione di questi ultimi.
Nel caso in cui il progetto preveda anche la realizzazione del centro servizi è necessario presentare il piano di gestione ed il business plan.

Art. 13

Ogni comune può presentare una sola istanza relativa ad un solo intervento.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.
Non saranno presi, altresì, in considerazione i progetti che non prevedono l'acquisizione dei lotti da edificare.
Ai fini di una migliore valutazione dei progetti presentati, l'Amministrazione, qualora lo ritenesse necessario, potrà chiedere l'integrazione della documentazione già presentata ed effettuare ulteriori accertamenti e verifiche in merito al contenuto delle dichiarazioni presentate.

Art. 14

Nell'ambito della programmazione prevista dal QSN 2007-2013 la copertura finanziaria del presente bando potrà essere garantita anche dalle risorse comunitarie e nazionali e, pertanto, nell'utilizzo dell'ammontare complessivo messo a bando dovranno essere rispettati anche in materia di informazione e pubblicità gli obblighi ed i vincoli previsti dai regolamenti CE nn. 1083/2006, 1828/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 3 aprile 2008.
  LO BUE 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 15 aprile 2008 al n. 268.
(2008.17.1345)009
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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