REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 MAGGIO 2008 - N. 19
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 10 marzo 2008.
Variazione percentuale per l'esercizio finanziario 2008 da applicare sul fondo delle autonomie in favore dei comuni a norma dell'art. 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, degli artt. 12 e 31 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n.8;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 23 dell'8 febbraio 2008, relativo alla ripartizione, per l'anno finanziario 2008, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Dato atto che l'ammontare complessivo del fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2008, giusta l'art. 6 della legge regionale n. 1/2008, è di E 913.000.000,00;
Visto l'art. 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, modificato con l'art. 55, commi 10 e 13, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 2, secondo cui, antecedentemente alla ripartizione delle risorse del fondo, occorre determinare, con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle risorse medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei propri dipendenti e l'ammontare delle spese correnti;
Considerato, altresì, che la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, ha previsto i seguenti nuovi indicatori, cui connettere la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione:
-  art. 12: definizione delle pratiche per il condono edilizio;
-  art. 31, comma 1: variazione del numero di abitanti causata dalla presenza di flussi turistici;
Considerato, inoltre, che altro indicatore finalizzato all'ottimizzazione del servizio di riscossione e/o al recupero dei tributi è stato previsto dall'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1;
Visto l'art. 8 della predetta legge regionale n. 1/2008, con il quale il termine del 31 dicembre 2007 per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia è stato differito al 31 dicembre 2008;
Rilevato che gli indicatori per la determinazione della variazione percentuale, di cui al predetto comma 2 dell'art. 76 della legge regionale n. 2/2002, sono da individuare secondo il procedimento seguente e con riferimento alla gestione del bilancio dell'anno 2007:
-  sforzo tariffario: rapporto tra accertamento entrate titolo III ed accertamento entrate correnti;
-  sforzo fiscale: rapporto tra accertamento entrate titolo I ed accertamento entrate correnti;
-  capacità di riscossione: rapporto tra riscossioni entrate titoli I e III ed accertamenti entrate titoli I e III;
-  propensione agli investimenti: rapporto tra impegni spese titolo I finanziate con entrate proprie ed impegni spese correnti.
I singoli valori ottenuti, poi, sono da ponderare con il rapporto tra dipendenti e spesa corrente, dividendosi i valori dei singoli indicatori con il quoziente ottenuto dal predetto rapporto.
Risultano positivamente valutabili gli indicatori con valori superiori a quelli medi regionali, analogamente determinati;
Che, per gli indicatori di cui agli articoli 12 e 31 della legge regionale n. 17/2004, il correlativo procedimento da osservare è il seguente:
-  condono edilizio: realizzazione del programma operativo secondo le modalità e nel termine fissati dalla normativa di riferimento;
-  flussi turistici: individuazione della variazione consistente del numero di abitanti, determinata dalla presenza di soggetti temporaneamente ospitati in seconde case o strutture alberghiere;
Che, per l'ulteriore indicatore di cui di cui all'art. 3 legge regionale n. 1/2006, è da adottare annualmente apposito programma operativo, da cui dovranno risultare l'incremento conseguito rispetto ai tributi riscossi nell'anno precedente e gli obiettivi da perseguire nell'anno successivo;
Rilevato, inoltre, che la quota complessiva riservata, pari al 2,50% delle risorse del fondo, al netto delle deduzioni ope legis, è assegnata proporzionalmente per ciascun indicatore ed è ripartita fra i comuni che presentano il relativo valore positivo, accertato secondo il procedimento indicato;
Visto il conforme parere reso nella seduta del 26 febbraio 2008 dalla Conferenza Regione-autonomie locali;
Considerato, altresì, che, nella stessa seduta, la Conferenza ha pure proposto che la variazione percentuale, il cui ammontare è determinato per il 2008 in E 19.812.930,33, trovi applicazione solamente in aumento;
Ritenuto di condividere le suddette proposte;

Decreta:


Art. 1

La variazione percentuale per l'esercizio finanziario 2008, prevista dall'art. 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dagli artt. 12 e 31 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e dall'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da applicare sul fondo delle autonomie in favore dei comuni, è determinata nella misura del 2,5% delle risorse da ripartire, al netto delle deduzioni ope legis, ed è pari, pertanto, ad E 19.812.930,33.

Art. 2

L'applicazione della variazione è disciplinata secondo le modalità ed i criteri indicati in premessa.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/famiglia/.
Palermo, 10 marzo 2008.
  COLIANNI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 26 marzo 2008 al n. 159.
(2008.16.1261)072
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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