REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 MAGGIO 2008 - N. 19
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 3 aprile 2008.
Approvazione del regolamento che disciplina le agenzie di viaggio e turismo nella Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650;
Visto il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630;
Vista la circolare del commissario per il turismo n. 8680 del 25 novembre 1955;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640, art. 9;
Visto l'art. 46 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 9;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135;
Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, con la quale l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e sentito il consiglio regionale per il turismo, è autorizzato a disciplinare, tra l'altro, il settore delle agenzie di viaggio;
Vista la nota n. 4555/Gab del 12 giugno 2007, con la quale l'Assessore ha istituito un tavolo tecnico, formato da rappresentanti di categorie maggiormente rappresentative nonché da funzionari dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per esprimere il parere di competenza sul regolamento che disciplina il settore delle agenzie di viaggio nel territorio della Regione siciliana, predisposto dai competenti uffici dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
Ritenuto che il suddetto tavolo tecnico ha espresso parere favorevole sul regolamento di cui trattasi;
Ritenuto che non è possibile acquisire il parere del consiglio regionale del turismo in quanto l'organismo non è stato istituito;

Decreta:
Articolo unico

E' approvato l'allegato regolamento che disciplina le agenzie di viaggio e turismo nella Regione siciliana, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 aprile 2008.
  MISURACA 

Allegato
DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO


Art.  1
Oggetto

1)  Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggi e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni da parte delle associazioni senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 10 della stessa legge n. 217/83 e di altri organismi operanti nel settore.
2)  Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti.
3)  Il presente regolamento in materia di organizzazione di viaggi e turismo si informa ai seguenti principi:
a)  conformità e adeguamento alle direttive della Comunità europea;
b)  semplificazione dell'azione amministrativa;
c)  completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;
d)  salvaguardia e tutela del consumatore.
4)  La Regione siciliana sostiene la qualificazione delle attività di organizzazione di viaggi e turismo con l'obiettivo di rafforzarne l'affidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi offerti alla clientela.

Art.  2
Definizione ed attività delle agenzie di viaggi e turismo

1)  Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell'acquisto di tali servizi od anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti.
2)  Le agenzie svolgono, congiuntamente e/o disgiuntamente, su specifica richiesta, le seguenti attività:
A)  produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni, crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o gruppi, senza vendita diretta al pubblico, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici;
B)  intermediazione mediante la vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati dalle imprese di cui alla lett. a), nonché singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula ed esecuzione dei contratti di viaggio, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici.

Art.  3
Ulteriori attività delle agenzie di viaggi e turismo

1)  Le agenzie possono svolgere, in aggiunta a quelle previste nel precedente art. 2, anche le seguenti attività:
a)  prenotazione di posti, emissione e vendita di biglietti per conto di imprese italiane o straniere esercenti attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo ed altri tipi di trasporto;
b)  l'accoglienza ed i trasferimenti dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
c)  l'organizzazione e la realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettivi e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
d)  prenotazione ed emissione di propri ordinativi per servizi ricettivi, di ristorazione e turistici in genere;
e)  l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f)  l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
g)  il noleggio di autovetture, minibus, bus e di ogni altro mezzo di trasporto, l'esercizio e la commercializzazione di charter nautici, il noleggio di aeromobili, navi, treni ed ogni altro mezzo di trasporto;
h)  il rilascio ed il pagamento di ogni titolo di credito per i viaggiatori, di lettere di credito nonché di cambio valuta;
i)  l'emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell'annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate e della copertura di ogni altro rischio comunque riferito alla tutela del viaggiatore;
j)  la distribuzione e la vendita di guide, carte topografiche, opuscoli illustrativi ed informativi, video e cd rom e dvd turistici ed ogni altra pubblicazione utile al turismo nonché di souvenir ed altri articoli inerenti i servizi turistici in genere;
k)  la prenotazione, la vendita e la prevendita di biglietti per spettacoli, fiere, manifestazioni ed eventi vari nonché la commercializzazione degli stessi;
l)  l'organizzazione, la commercializzazione e la realizzazione di convegni, congressi e simposi;
m)  informazioni, pubblicità e vendita relativa ad iniziative turistiche e crocieristiche organizzate anche da altre imprese regolarmente autorizzate;
n)  ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.

Art.  4
Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggi e turismo

1)  L'apertura delle agenzie e l'esercizio delle attività di cui all'art. 2, sono soggetti ad autorizzazione regionale che l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti concede con proprio decreto.
2)  L'autorizzazione all'apertura è rilasciata, sulla base dell'istruttoria e del suo esito di cui agli artt. 6 e 7, alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante, che ne abbiano fatto domanda.
3)  Il titolare dell'autorizzazione è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale, dovuta nella misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e/o regolamenti.
4)  L'autorizzazione è annuale e viene tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al precedente comma 3.
5)  Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, in regime di reciprocità, l'autorizzazione è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.
6)  L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, rilascia l'autorizzazione di cui al precedente comma 1. Il titolare, entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, è tenuto ad iniziare l'attività, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima. A tal fine lo stesso è tenuto a notificare all'amministrazione concedente il giorno dell'apertura e dell'inizio di attività.
7)  L'attività di agenzia di viaggi e turismo non può essere esercitata presso centri commerciali, supermercati, grandi magazzini e grandi centri di distribuzione.
8)  L'attività di agenzie di viaggi e turismo di cui all'art. 2, comma 2, punto A, fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, può essere esercitata in locali catastati, categoria A/10 (uffici o studi privati), oppure in locali catastati C/1 (negozi o botteghe), mentre le agenzie di viaggi e turismo di cui al punto B dello stesso articolo possono essere svolte soltanto in locali catastati C/1 (negozi o botteghe).

Art.  5
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1)  La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'attività di un'agenzia deve essere presentata in carta semplice all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e devono essere indicate e dichiarate nelle forme di legge e sotto la propria responsabilità:
a)  le complete generalità e la cittadinanza del titolare, se persona fisica o, per le società, la denominazione, la ragione sociale, la sede della società e le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;
b)  l'indicazione del codice fiscale o della partita I.V.A.;
c)  le attività prevalenti che si intendono esercitare con riferimento a quelle indicate agli artt. 2 e 3;
d)  cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza della persona scelta dall'albo regionale dei direttori tecnici di cui all'art. 15, che assume la direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo, salvo che questa sia assunta dallo stesso titolare, avente gli stessi requisiti;
e)  il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché la certificazione antimafia relativa al titolare ed al direttore tecnico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, e successive modifiche ed integrazioni;
f)  ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;
g)  la denominazione prescelta per l'agenzia e, in subordine, altre che non siano uguali o simili ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tali da ingenerare confusione. Non può in ogni caso essere adottata la denominazione di comuni, isole o regioni italiane;
h)  il possesso dei requisiti di capacità professionale da parte del titolare, ovvero, ove questi non coincida con il direttore tecnico, il possesso dei medesimi da parte di quest'ultimo.
2)  Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:
a)  copia autenticata dell'atto costitutivo della società e statuto sociale vigente per le imprese in tal forma costituite e certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio con annotazione relativa ad eventuali procedure concorsuali e/o fallimentari;
b)  certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti estesi, in caso di società, anche agli amministratori della stessa, o relativa autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;
c)  planimetria dei locali e loro visura catastale, nonché documentazione idonea a certificare l'agibilità dei locali e la destinazione d'uso degli stessi ai fini commerciali nonché nulla osta tecnico sanitario per le autorizzazioni per svolgere l'attività B) di cui all'art. 2, comma 2.
3)  La stessa procedura dovrà essere adottata per l'apertura di punti vendita di network, franchising e/o organizzazioni similari, come Cral aziendali, scuole, organizzazioni religiose e/o culturali e similari, che vogliano svolgere attività che si possano ricondurre a quelle svolte dalle agenzie di viaggio.
4)  Le imprese e/o persone fisiche, aventi sede nella Regione siciliana, che intendano esercitare l'attività di agenzia di viaggi e turismo adottando il sistema web/ecommerce dovranno ottenere l'autorizzazione regionale prevista dal presente regolamento.
5)  Le agenzie di viaggi e turismo già autorizzate con il precedente ordinamento statuale al fine di esercitare le attività di cui al precedente comma 4, dovranno dare comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
6)  Sono soggette, altresì, al rilascio dell'autorizzazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, le imprese nazionali ed estere che esercitano l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo quando le stesse assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, crociere, soggiorni ed escursioni, comprendendo prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.
7)  L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti fissa, con propria circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'eventuale ulteriore documentazione da presentare a corredo della domanda.

Art.  6
Istruttoria preliminare

1)  Ai fini dell'istruttoria della domanda di rilascio di autorizzazione, l'Amministrazione regionale accerta:
a)  la regolarità della domanda, nonché la completezza e regolarità della documentazione ad essa allegata;
b)  che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, tramite la richiesta di parere da avanzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento del turismo;
c)  il possesso per il titolare, se persona fisica, o per il legale rappresentante in caso di società, dei requisiti risultanti dalla documentazione di cui all'art. 5, comma 2;
d)  l'indipendenza dei locali sede dell'agenzia di viaggi e turismo da altre attività commerciali;
e)  il parere reso da almeno una delle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative. Il parere si considera reso favorevole se non pervenuto entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
2)  Conclusa l'istruttoria, l'Amministrazione regionale accerta con apposito sopralluogo i requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f) e l'adeguato decoro nonché le attrezzature e l'arredamento dei locali dell'agenzia.

Art.  7
Esito dell'istruttoria ed adempimenti ulteriori

1)  Le domande di cui all'art. 5 sono dichiarate ammissibili o sono rigettate con apposito provvedimento dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti da comunicare all'interessato.
2)  In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, deve trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
a)  copia del versamento della tassa di concessione regionale nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore;
b)  copia del versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 13;
c)  copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 14.
3)  Trascorso il termine fissato dal comma 2, senza che l'interessato abbia esattamente ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovate motivazioni, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può concedere, per una sola volta, una proroga di ulteriori 30 giorni per detti adempimenti.

Art.  8
Provvedimento di autorizzazione

1)  Conclusa l'attività di istruttoria di cui agli artt. 6 e 7, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti concede l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggi e turismo con apposito provvedimento che deve espressamente indicare:
a)  la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo;
b)  il titolare, persona fisica o giuridica. Per le società va altresì indicata la denominazione e la ragione sociale ed il legale rappresentante;
c)  l'attività autorizzata;
d)  il direttore tecnico;
e)  l'ubicazione dei locali di esercizio.
2)  Le agenzie devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività.
3)  Le agenzie devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione risultante dal provvedimento di autorizzazione. In caso di utilizzo da parte delle agenzie, per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, di marchi diversi dalla loro denominazione deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell'agenzia che propone o vende il prodotto turistico.
4)  Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizo di agenzia di viaggi e turismo è subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale.
5)  L'importo della tassa di concessione regionale è dovuto per il rinnovo annuale dell'autorizzazione e deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno e l'attestato di pagamento deve essere inviato al competente Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti unitamente alla dichiarazione di prosecuzione dell'attività per l'anno corrente.
6)  Il pagamento della tassa di concessione regionale costituisce rinnovo automatico dell'autorizzazione, mentre l'inosservanza di tale adempimento può comportare, previa diffida, la revoca o la sospensione dell'attività, con provvedimento dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art.  9
Apertura di filiali o succursali di agenzie di viaggio e turismo

L'apertura di una succursale o di una filiale di agenzia di viaggi e turismo nella Regione siciliana, anche da parte di agenzie con sede principale in altra regione italiana o stato dell'Unione europea, è soggetta a all'autorizzazione regionale di cui al precedente art. 4 ed al rispetto di quanto statuito dal presente regolamento.

Art.  10
Uffici biglietteria

1)  Non è soggetta alla disciplina del presente regolamento l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto private operanti nel territorio regionale, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite, escursioni e transfert comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese devono essere munite dell'autorizzazione di cui all'art. 4.
2)  Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli uffici la cui attività si limita alla vendita di biglietti ferroviari, ovvero delle linee di navigazione marittima lacuale o fluviale operanti all'interno del territorio regionale.

Art.  11
Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo

1)  Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia o di una succursale o filiale, per un periodo non superiore a 6 mesi, anche non consecutivi, nell'arco di 2 anni, informa l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti con lettera raccomandata, indicando i motivi e la durata della chiusura e l'insussistenza di contratti in corso di svolgimento.
2)  L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti può autorizzare, su domanda del titolare che adduca gravi e comprovati motivi, la chiusura temporanea di un'agenzia. E' ammessa una sola proroga non superiore a 30 giorni.
3)  Qualora la chiusura venga effettuata senza la comunicazione di cui al comma 1, oppure senza l'autorizzazione di cui al comma 2, ovvero l'agenzia non sia riaperta decorso il termine di chiusura e dell'eventuale proroga, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, provvederà alla revoca dell'autorizzazione.
4)  In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura fino a che siano in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.

Art.  12
Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo

1)  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti autorizza i mutamenti nella struttura e nell'organizzazione dell'agenzia relativi agli elementi di cui all'art. 8, comma 1. A tal fine i mutamenti devono essere comunicati, entro 30 giorni dal loro verificarsi, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, che provvede, previa verifica dei presupposti previsti dal presente regolamento, in relazione alla sola modifica richiesta.
2)  In caso di cessione di agenzia di viaggi e turismo, la prosecuzione della sua attività è subordinata alla voltura dell'autorizzazione regionale dell'agenzia ceduta e quindi al rilascio di una nuova autorizzazione regionale in favore del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società subentrante nella titolarità dell'agenzia ceduta, previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, lett. c).
3)  La cessazione dell'attività del direttore tecnico o la relativa sospensione, per qualsiasi causa, protratta per più di 60 giorni, deve essere immediatamente comunicata all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti contestualmente alla designazione, definitiva o temporanea, di altro direttore tecnico, pena applicazione della sospensione dell'autorizzazione all'attività dell'agenzia di viaggi interessata, prevista dal successivo art. 21, comma 1, lett. g).
4)  In ogni caso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti procede al rilascio della nuova autorizzazione o all'aggiornamento dell'autorizzazione medesima, previa verifica dei presupposti previsti dal presente regolamento in relazione alla sola modifica richiesta.
5)  I mutamenti relativi alla titolarità dell'agenzia o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di rilascio.
6)  L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo può comportare la sospensione dell'attività dell'agenzia di viaggi e turismo e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.

Art.  13
Deposito cauzionale

1)  L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, completata positivamente l'istruttoria per il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, richiede al titolare dell'istituenda agenzia il versamento di un deposito cauzionale in favore dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti nella misura di E 25.000,00, entro 30 giorni, pena il diniego al rilascio dell'autorizzazione stessa.
Per l'apertura di ogni filiale e/o succursale l'importo del deposito cauzionale è ridotto nella misura del 50%.
2)  Il deposito cauzionale deve essere costituito in favore dell'Assessorato regionale del turismo delle comunicazioni e dei trasporti, mediante fideiussione bancaria irrevocabile oppure polizza assicurativa con garanzia autonoma escutibile a prima richiesta dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana oppure fideiussione emessa da società di intermediazione finanziaria legalmente autorizzate.
3)  Il deposito cauzionale è istituito a garanzia ed a ristoro di sanzioni amministrative pecuniarie non pagate, a fronte di inoppugnabili ordinanze - ingiunzioni di pagamento ed a garanzia di tasse e concessioni governative regionali non pagate. L'utilizzazione del deposito cauzionale è disposta dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti con proprio provvedimento.
4)  Nei casi in cui il deposito cauzionale sia stato ridotto rispetto alla sua consistenza originaria, per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo originario nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, pena la sospensione dell'autorizzazione sino all'avvenuto adempimento.
5)  Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo. Lo svincolo del deposito cauzionale, su domanda dell'interessato, è disposto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attività di agenzia, previa verifica dell'inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'autorizzazione dell'agenzia che ha cessato l'attività, che possono comportare rivalsa sul deposito cauzionale a suo tempo costituito dall'agenzia stessa.
6)  Gli importi di cui al comma 1, sono soggetti ad eventuale revisione triennale con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.

Art.  14
Garanzia assicurativa

1)  L'agenzia di viaggi e turismo è tenuta a stipulare entro il termine fissato dall'art. 7, comma 2, polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.
2)  L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di diniego del rilascio dell'autorizzazione o motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, che sono disposte dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, sentite le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.
3)  Le agenzie devono inviare annualmente all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento annuale del premio assicurativo per l'attività autorizzata.

Art.  15
Soggetti responsabili dell'agenzia di viaggi e turismo

1)  La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, come pure quella delle filiali e/o succursali e quella delle organizzazioni di cui all'art. 5, comma 3, è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell'albo regionale di cui al successivo art. 18.
2)  Il direttore tecnico deve curare la gestione tecnica dell'agenzia con carattere di continuità ed esclusività di una sola agenzia di viaggi e turismo, filiale e/o succursale. In caso di inosservanza di questi obblighi l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede alla sospensione dell'esercizio della professione fino ad un massimo di 6 mesi e, in caso di recidiva, alla cancellazione dall'albo regionale.
3)  Il titolare dell'agenzia deve trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti copia del contratto di lavoro del direttore tecnico per il rilascio di nuova autorizzazione e ogni qualvolta si modifichino le condizioni originarie del contratto stesso.
4)  I direttori tecnici devono, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare domanda per l'iscrizione all'albo regionale dei direttori tecnici, corredata dalla copia del titolo di direttore tecnico, se conseguito in altre regioni di Italia, o la copia autenticata del nulla osta a suo tempo rilasciato dalle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico o copia della autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
5)  Entro il 31 marzo di ogni anno i direttori tecnici iscritti all'albo regionale dei direttori tecnici devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione dell'agenzia presso la quale esercitano le funzioni, oppure, se non esercitano, le motivazioni per il mancato esercizio dell'attività.
6)  La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma 5, comporta la sospensione automatica dall'albo regionale dei direttori tecnici e la conseguente interdizione dall'attività di direttore tecnico di agenzia nella Regione siciliana. La reiterata mancata produzione della detta dichiarazione per 3 anni consecutivi comporta la revoca del titolo.
7)  La sospensione o la revoca, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, sono disposte con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
8)  Ai direttori tecnici iscritti all'albo regionale dei direttori tecnici verrà rilasciato formale riconoscimento scritto unito a tesserino con fotografia che dovrà essere esibito a richiesta dall'autorità di vigilanza o di pubblica sicurezza.

Art.  16
Esami di idoneità e commissione d'esame

1)  Per l'accesso alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo e alla relativa iscrizione all'albo regionale, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, indice, almeno una volta all'anno, la sessione d'esami per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia, cui possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)  maggiore età;
b)  cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. A tal fine sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi della normativa vigente;
c)  possesso di diploma di scuola media superiore, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge ed autenticata dall'autorità diplomatica italiana competente;
d)  godimento di diritti civili e politici;
e)  conoscenza di almeno 2 lingue straniere, di cui l'inglese obbligatorio, e la seconda scelta tra quelle dei Paesi aderenti alla Unione europea oppure a scelta tra la lingua giapponese, la lingua russa e la lingua araba. I candidati stranieri dovranno parlare e scrivere correttamente la lingua italiana.
2)  La domanda di partecipazione da inoltrare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana deve contenere dichiarazione attestante il possesso dei singoli requisiti di cui al comma 1 e deve essere corredata dall'estratto del casellario generale giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, di data non antecedente ai 3 mesi dalla presentazione della domanda, nonché dalla certificazione antimafia.
3)  I documenti e/o le dichiarazioni comprovanti i requisiti richiesti devono essere allegati, in originale, alla domanda di partecipazione.
4)  I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
5)  L'esame di idoneità consiste in:
a)  una prova scritta nelle seguenti materie:
1)  tecnica aziendale turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo e principi di legislazione turistica;
2)  traduzione di un testo di lingua italiana nelle due lingue prescelte dal candidato;
b)  una prova orale nelle seguenti materie:
1)  legislazione turistica;
2)  tecnica aziendale turistica;
3)  amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
4)  marketing turistico;
5)  geografia turistica;
6)  almeno 2 lingue straniere, di cui l'inglese obbligatorio.
6)  L'esame di idoneità è effettuato dall'apposita commissione costituita ai sensi del successivo comma 7.
7)  La commissione giudicatrice è nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ed è così composta:
a)  dirigente generale dell'Assessorato regionale o suo delegato, che la presiede;
b)  un docente di economia del turismo;
c)  un docente di tecnica aziendale turistica;
d)  un direttore tecnico scelto fra gli iscritti all'albo regionale dei direttori tecnici;
e)  un docente di lingua inglese integrato di volta in volta da un docente della seconda lingua straniera oggetto di esame;
f)  due rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali delle agenzie di viaggi maggiormente rappresentative.
8)  Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, in servizio presso il servizio agenzie viaggio e turismo.
9)  Ai membri della commissione competono le indennità previste dalla legislazione regionale vigente per la partecipazione a commissioni, comitati e collegi comunque denominati.
10)  L'Assessore regionale per il turismo le comunicazioni ed i trasporti, visti gli esiti degli esami, approva con proprio decreto l'elenco degli idonei e rilascia i relativi attestati di idoneità.

Art. 17
Albo regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo

1)  Presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è istituto l'albo dei direttori tecnici, che verrà aggiornato con carenza annuale.
2)  L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per il legittimo esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo.
3)  Sono iscritti a domanda nell'albo dei direttori tecnici:
a)  coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio previo superamento di un apposito esame di idoneità all'esercizio della professione previsto all'art. 16;
b)coloro che sono in possesso di certificato attestante l'abilitazione conseguita con il superamento di esame presso altra regione italiana o che comprovino l'iscrizione nel registro o albo di altra regione italiana;
c)coloro che alla data dell'emanazione del presente regolamento, abbiano già maturato i requisiti per l'iscrizione all'albo, ai sensi del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in legge n. 2650 del 30 dicembre 1937, e siano già in possesso dell'autorizzazione prevista per l'esercizio della professione di direttore tecnico;
d)i cittadini appartenenti agli Stati membri dellUnione europea in possesso dei titoli e documenti previsti dall'art. 4 del decreto legislativo n. 392/1991.
4)  L'albo aggiornato dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo è pubblicato ogni anno nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e pubblicato ed aggiornato periodicamente sul sito istituzionale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana.

Art. 18
Albo regionale delle agenzie di viaggi e turismo

1)  E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle agenzie di viaggi e turismo, delle succursali e/o filiali nonché delle organizzazioni di cui al precedente art. 5, comma 3, autorizzate ai sensi del presente regolamento, e quelle autorizzate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2)  L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per il legittimo esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo, nonché delle succursali e/o filiali nonché delle organizzazioni di cui ai precedente art. 5, comma 3.
3)  L'elenco delle agenzie di viaggi e turismo iscritte all'albo regionale è pubblicato ogni anno nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e pubblicato ed aggiornato periodicamente sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazione dei trasporti.

Art. 19
Programmi di viaggio

1)  I programmi nonché i manifesti ed ogni altro materiale illustrativo concernente l'organizzazione di viaggi da effettuarsi in Italia ed all'estero, diffusi da agenzie di viaggi e turismo e dalle organizzazioni di cui al precedente art. 5, comma 3, operanti nel territorio della Regione siciliana, devono essere redatti in modo da fornire al pubblico una informazione corretta e completa e devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
a)denominazione dell'agenzia organizzatrice ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
b)  date di svolgimento;
c)  itinerario;
d)  durata complessiva e numero di pernottamenti;
e)quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
f)qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e di guide autorizzate e quanto altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori per i mezzi di trasporto e l'ubicazione e le categorie turistiche per l'albergo o l'alloggio;
g)misure igieniche e sanitarie richieste, nonché informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessarie all'utente di servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;
h)numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
i)  termini per le iscrizioni e periodo di validità del programma;
j)  termini e condizioni per le rinunce ed ammontare della eventuale penalità;
k)condizioni del rimborso di quote pagate sia per recesso o rinuncia al viaggio da parte del cliente, sia per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per causa di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
l)  estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
m)cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;
n)  dichiarazione che il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della Convenzione internazionale di Bruxelles sui contratti di viaggio, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, ed alle disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni;
o)informativa in materia di protezione dei dati personali;
p)comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, inserendo la seguente dicitura: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n. 38/2006 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
2)  Il programma di viaggio costituisce un'offerta al pubblico ed è elemento di riferimento della promessa di servizio al fine di accertare l'esatto adempimento di quanto in esso previsto. Il programma di viaggio è posto a disposizione dei consumatori e delle amministrazioni competenti, che possono richiedere copia dello stesso al fine di vigilare sui corretti adempimenti prescritti.
3)  La stampa e la diffusione delle pubblicazioni inerenti i programmi di viaggio, anche se diffuse per via telematica, sono autorizzate dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e, pertanto, le agenzie, almeno 30 giorni prima della data di inizio della diffusione, sono tenute a far pervenire all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo per la necessaria autorizzazione assessoriale. Eventuali rilievi dell'Assessorato alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia interessata entro 20 giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte dell'Assessorato regionale, la diffusione si intende autorizzata.
4)  La pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti nonché il numero e la data di autorizzazione rilasciati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
5)  I programmi di viaggio oggetto del presente articolo, quando diffusi per via telematica, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che regolamenta le vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione nonché alla disciplina del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, sui diritti del consumatore nei contratti conclusi a distanza.
6)  L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti emanerà con propria circolare, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le direttive e le modalità relative alle condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici e dei programmi di viaggio.

Art. 20
Impiego di guide, accompagnatori turistici ed altro

1)  Le agenzie, qualora nell'esercizio delle attività organizzate abbiano necessità di utilizzare le professionalità indicate nell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, si avvalgono di soggetti a tal fine espressamente autorizzati.

Art. 21
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1)  L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e e dei trasporti, sentito il parere delle organizzazioni regionali delle agenzie di viaggi e turismo maggiormente rappresentative, dispone la sospensione, per un periodo da uno a 6 mesi, dell'autorizzazione:
a)qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
b)  qualora non vengano comunicati i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia ai sensi dell'art. 12;
c) per l'inosservanza della prescrizione di cui all'art. 8, commi 3 e 6;
d)  qualora vengono accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi ripetuti inadempienti verso clienti, a seguito di reclami o contestazioni inoltrate dalle organizzazioni di categoria degli agenti di viaggio e turismo;
e)  qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale od internazionale;
f)  qualora non si provveda, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, al reintegro del deposito cauzionale, così come previsto all'art. 13, comma 4;
g)  qualora il titolare non effettui la comunicazione di cui all'art. 12, comma 3.
2)  Nel provvedimento di sospensione dell'autorizzazione l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
3)  L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, sentito il parere delle organizzazioni regionali delle agenzie di viaggi e turismo maggiormente rappresentative, dispone la revoca dell'autorizzazione:
a)qualora venga meno uno o più requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per il rilascio dell'autorizzazione;
b)qualora entro il termine, di cui al comma 2, non siano reintegrati requisiti e/o eliminate le irregolarità e gli inadempimenti;
c)qualora il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, ovvero alla riapertura dell'agenzia, trascorsi i termini stabiliti per la chiusura temporanea.
4)  Per la verifica dell'effettiva chiusura dell'agenzia a seguito di sospensione, revoca o decadenza, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e i trasporti delegherà gli organi di polizia municipale competenti per territorio.

Art. 22
Sanzioni amministrative e pecuniarie

1)  Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da E 5.000,00 ad E 10.000,00:
a)chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale una o più attività di cui agli artt. 2 e 3 senza avere ottenuto l'autorizzazione regionale prescritta dal presente regolamento;
b)chiunque utilizzi la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero usi una denominazione diversa da quella autorizzata;
c)chiunque contravvenga alle norme relative all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 14;
d)il titolare dell'agenzia qualora si avvalga di un direttore tecnico non regolarmente abilitato e/o non iscritto all'albo regionale dei direttori tecnici o in violazione del comma 2 dell'art. 15;
e)  le associazioni previste dall'art. 23 che esercitano attività in modo difforme dal presente regolamento e/o a favore di non associati;
f)  chiunque nei locali adibiti ed autorizzati per lo svolgimento di attività di agenzia di viaggi e turismo, svolga attività diverse da quelle autorizzate.
2)  E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da E 2.500,00 a E 7.500,00:
a)chiunque pubblichi e/o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme del presente regolamento, nei casi previsti dall'art. 19, non conformi alla bozza di stampa inviata all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, ovvero violi il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione dei programmi stessi;
b)chiunque non esponga al pubblico l'autorizzazione regionale;
c)chiunque svolga attività di direttore tecnico senza essere iscritto nell'albo regionale dei direttori tecnici;
d)chiunque non presti effettivamente la propria esclusiva e continuativa attività, presso l'agenzia di cui risulti essere il direttore tecnico.
3)  La vigilanza e l'accertamento delle violazioni e l'irrorazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono effettuati, oltre che dagli organi di polizia municipale, da funzionari in servizio presso l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, così come disposto dal successivo art. 25.
4)  In caso di recidiva, gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiati, anche se si tratta di violazioni di diversa specie. Qualora nei successivi 2 anni vengano comminate ulteriori sanzioni, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentite le organizzazioni regionali delle agenzie di viaggi e turismo maggiormente rappresentative, procede alla revoca dell'autorizzazione.
5)  Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale.
6)  Fermo restando il disposto di cui alla lettera a) del comma 1, chi esercita attività di agenzia di viaggi e turismo senza la prescritta autorizzazione non potrà ottenere l'autorizzazione regionale per un periodo di 5 anni dalla data di accertamento della violazione.
7)  Avverso i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, che decide in via definitiva, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto entro il termine perentorio di 90 giorni. Trascorsi tali termini il ricorso si intende accolto.

Art. 23
Associazioni senza scopo di lucro

1)  E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro riconosciute che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ed abbiano sede operativa anche nella Regione siciliana.
2)  Gli enti e le associazioni senza finalità di lucro riconosciute, ivi comprese le cooperative con scopo sociale specifico, che operano nel campo del turismo sociale, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, per finalità ricreative, culturali e religiose possono svolgere esclusivamente per i propri associati l'attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 111/1995, senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 4.
3)  Le associazioni di cui al comma 1 devono possedere, per disposizione statutaria, i seguenti requisiti:
a)  assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali;
b)organizzazione e funzionamento associativi secondo criteri di democraticità;
c)fruizione dei servizi solo ed esclusivamente da parte degli associati e del loro nucleo familiare.
4)  La condizione di socio dovrà essere documentata attraverso l'iscrizione in registri vidimati annualmente da un notaio e la partecipazione dei soci alle iniziative è consentita soltanto se regolarmente iscritti da almeno 6 mesi.
5)  Le associazioni e gli enti di cui al presente articolo devono, tuttavia, richiedere autorizzazione preventiva per ogni iniziativa all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, allegando il programma secondo le modalità previste per le agenzie di viaggi e turismo di cui all'art. 19.
6)  Alle associazioni e agli enti di cui al comma 1, per esercitare le attività previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni sulla responsabilità e sugli obblighi previsti dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio , di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché quelle previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, compresa la stipula di polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte, per l'esatto adempimento del programma nei confronti dei propri associati.
7)  Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.
8)  Le iniziative di turismo sociale e/o giovanile assunte dai comuni, province o scuole, se non direttamente organizzata e gestite, devono essere conferite alle agenzie di viaggio e turismo regolarmente autorizzate.
9)  Gli enti di cui sopra devono, tuttavia, adempiere agli obblighi di cui al presente articolo e, se inadempienti sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 22. Il recidivo mancato adempimento sarà denunciato dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti alla competente autorità giudiziaria per attività abusiva.

Art. 24
Norme transitorie

1)  I titolari e legali rappresentanti delle agenzie di viaggi e turismo delle categorie A e B operanti nel territorio della Regione siciliana sulla base del precedente ordinamento statuale hanno l'obbligo di richiedere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione all'albo regionale delle agenzie di viaggi e turismo di cui all'art. 18, allegando copia autenticata della posseduta autorizzazione o licenza P.S. e precisando:
a)per le agenzie di viaggi e turismo delle precedenti categorie A/Illimitata ed A/limitata se intendano esercitare le attività A) e B) di cui al precedente art. 2, comma 2, o se intendano mutarle;
b)invece le agenzie di viaggi e turismo della precedente categoria B saranno iscritte, su loro richiesta, nell'albo regionale delle agenzie di viaggi e turismo per svolgere l'attività B) di cui al precedente art. 2, comma 2.
2)  Ai fini della prosecuzione delle attività delle agenzie di viaggi e turismo di cui al comma precedente, sono fatte salve le condizioni operative e di destinazione urbanistica dei locali esistenti.
3)  Contestualmente le agenzie di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla data di richiesta di iscrizione all'albo regionale delle agenzie di viaggi e turismo, devono adeguare, con le modalità previste dal presente regolamento, la misura del deposito cauzionale di cui all'art. 13 e devono trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti copia del versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 13 e copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 14.
4)  L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo comporta la sospensione dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia sino alla data dell'avvenuto adeguamento.

Art. 25
Funzioni di vigilanza e controllo

1)  Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggi e turismo, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, sono demandate all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con facoltà di disporre ispezioni e controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento per mezzo di funzionari del competente servizio dell'Assessorato regionale del turismo delle comunicazioni e dei trasporti nonché, se ritenuto necessario, da esperti designati dalle organizzazioni regionali delle agenzie di viaggi e turismo maggiormente rappresentative.

Art. 26
Pubblicazione del regolamento

Il decreto di approvazione, unitamente al presente regolamento, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
(2008.14.1097)111
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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