REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MAGGIO 2008 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

PRESIDENZA


CIRCOLARE 30 aprile 2008.
Dati sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani e sulla raccolta differenziata in Sicilia per l'anno 2007.

ALLE SOCIETA' DI AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
e, p.c.  ALLE PROVINCE DELLA REGIONE SICILIANA 

AI PREFETTI DELLA SICILIA
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
ALL'APAT
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA
AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
Al fine di verificare lo stato della gestione dei rifiuti per l'anno 2007, si trasmette l'allegata scheda informativa, comprensiva di sintetiche istruzioni di compilazioni, che le società di ambito dovranno compilare e restituire a questo Ufficio entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I comuni, per i quali nel corso del 2007 non sia avvenuto il passaggio dei servizi alla società d'ambito, provvederanno alla compilazione della scheda di rilevamento in oggetto e alla trasmissione della stessa alla propria società d'ambito entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le società d'ambito dovranno:
1)  compilare le schede per singolo comune per i quali il passaggio di servizio è avvenuto negli anni precedenti;
2)  compilare la scheda riepilogativa comprendente tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale;
3)  consegnare tutte le schede (brevi manu) sia su supporto cartaceo che informatico al funzionario responsabile del procedimento sig. Salvatore Bono, piano 3, tel. 091/6759230.
Infine, copia della scheda riepilogativa dovrà essere trasmessa dalla società d'ambito alla Provincia regionale ed all'APAT.
Le Province regionali, che leggono per conoscenza, avranno cura di verificare l'esistenza di eventuali anomalie rispetto ai dati presenti nei propri archivi informatici, provvedendo, se necessario, ad un allineamento dei dati e all'eliminazione delle anomalie, comunicando il risultato finale all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.
Si avverte che, in caso di inottemperanza, saranno attivati per i soggetti inadempienti i necessari interventi ispettivi e sostitutivi.
Il direttore dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque: RACITI
Allegati
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE SICILIANA

Ai fini della determinazione e della verifica delle percentuali di raccolta differenziata in Sicilia, così come stabilite dall'art. 45, comma 2, della legge regionale n. 2/2007, in assenza di specifiche norme regolamentari dello Stato, vengono emanate le seguenti direttive per il calcolo delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune ed in ogni ATO della Regione siciliana.
Scopo del presente documento è:
a)  istituire un sistema unificato di calcolo e certificazione dei dati relativi ai flussi di rifiuti urbani e di calcolo della percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
b)  individuazione di un modello unico per la raccolta dei dati di produzione RSU e raccolta differenziata (vedi allegate tabelle A, B, C, D, ed E).
1)  DEFINIZIONI
Si richiamano le seguenti definizioni di cui al decreto legislativo n. 4/2008:
1)  Rifiuti urbani (RSU)
a)  i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
b)  i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 4/2008;
c)  i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d)  i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e)  i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f)  i rifiuti speciali assimilati agli urbani con apposito provvedimento in attuazione di regolamentazione comunale o d'ambito;
2)  Raccolta differenziata (RD)
Si intende per raccolta differenziata ex art. 183, comma f, del decreto legislativo n. 4/2008: "La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.".
La raccolta differenziata può essere monomateriale o multimateriale;
3)  Obiettivi minimi di RD
Si intendono gli obiettivi che le norme nazionali o regionali individuano o in termini di percentuale o di kg.ab./anno.
Se determinati in termini di percentuale si tratta del rapporto tra la raccolta differenziata di cui al punto 2 e il rifiuto urbano di cui al punto 1;
4)  Frazione merceologica omogenea
Le componenti dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti e raccolti separatamente per tipologie e natura del rifiuto;
5)  Materiale derivante da spazzamento
Materiale derivante dall'attività di pulizia e spazzamento di strade e aree pubbliche, strade e aree private comunque soggette a uso pubblico;
6)  Rifiuti urbani indifferenziati (RI)
Tutto il rifiuto urbano raccolto in modo indifferenziato.
CRITERI PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
In base alla definizione, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti, devono essere considerati come raccolta differenziata i quantitativi di rifiuti che rispondono contemporaneamente ai seguenti due requisiti:
-  essere classificati come rifiuti urbani in conformità al punto 1;
-  essere raccolti all'origine in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni merceologiche omogenee.
Ai fini del calcolo della percentuale della raccolta differenziata si utilizza la seguente formula:
% di raccolta differenziata =
Dove:
-  RD = sommatoria delle frazioni merceologiche di rifiuti urbani o assimilati raccolti all'origine in modo separato.
In particolare:
-  RD1:  il rifiuto raccolto in modalità monomateriale, il quantitativo di rifiuti urbani idonei al riutilizzo, riciclaggio, recupero di materia deve essere conteggiato nella sua totalità ai fini della valutazione della percentuale di raccolta differenziata;
-  RD2:  il rifiuto organico proveniente da utenze selezionate e domestiche deve essere conteggiato nella sua totalità. I rifiuti organici oggetto di compostaggio domestico non sono conteggiati né tra i rifiuti totali prodotti, né tra i rifiuti raccolti differenziatamente;
-  RD3:  il rifiuto raccolto in modalità multimateriale; ai rifiuti raccolti differenziatamente deve essere sottratta una percentuale imputabile a scarti e sovvalli destinati alla discarica:
-  del 3% se trattasi di raccolta congiunta vetro/alluminio;
-  del 6% per la raccolta congiunta plastica/metallo;
-  del 10% per altri rifiuti raccolti congiuntamente.
Tali percentuali sono suscettibili di variazioni da parte dell'Amministrazione regionale sulla base di verifiche e controlli effettuati dall'Osservatorio regionale rifiuti;
-  RD4:  la raccolta di frazioni merceologiche omogenee inquinanti (es. pile, farmaci scaduti, contenitori etichettati T e/o F), finalizzata a garantirne un separato trattamento finalizzato al recupero rispetto al rifiuto indifferenziato per ridurre i rischi ambientali;
-  RD5:  i rifiuti della frazione verde compostabili sono da conteggiare se destinati al recupero di materia;
-  RD6:  i rifiuti ingombranti e beni durevoli devono essere conteggiati tra i rifiuti raccolti differenziatamene, esclusivamente per le frazioni avviate al recupero di materia con una percentuale massima del 40% sul totale dei rifiuti ingombranti e beni durevoli raccolti.
Tale percentuale è suscettibile di variazioni da parte dell'Amministrazione regionale sulla base di verifiche e controlli effettuati dall'Osservatorio regionale rifiuti;
-  RD7:  le frazioni merceologiche omogenee, la cui raccolta non viene effettuata direttamente dal gestore del servizio di RU e/o RD, provenienti da attività produttive e/o da utenze diverse site nell'ambito territoriale specifico.
Rientrano pertanto nella sommatoria della RD i seguenti codici CER:
a)  20.01.08 - 20.03.02 - 20.02.01 - 15.01.01 - 20.01.01 - 15.01.07 - 20.01.02 - 15.01.02 - 20.01.39 - 20.01.37* - 20.01.38 - 15.01.03 - 15.01.04 - 20.01.10 - 20.01.11 - 20.01.21* - 20.01.23* - 20.01.35* - 20.01.36 - 20.01.31* - 20.01.32 - 15.01.10* - 15.01.11* - 20.01.33* - 20.01.34 - 20.01.27* - 20.01.28 - 20.01.26* - 20.01.25 - 20.01.05;
b)  le frazioni omogenee (plastica, alluminio, vetro, etc.) avviate a recupero a valle della selezione del multimateriale per prassi classificato nella maggior parte dei casi con codice CER 15.01.06;
c)  i rifiuti ingombranti e beni durevoli CER 20.03.07 avviati a recupero. A tal riguardo al fine dell'applicazione della suddetta percentuale del 40% di cui al precedente punto 9. nel computo della percentuale di R.D. sarà cura dell'ATO dichiarante accertarsi ed obbligatoriamente certificare gli effettivi quantitativi di rifiuti avviati a recupero al netto degli scarti. Tale certificazione dovrà essere resa anche all'Osservatorio regionale dei rifiuti. In caso di tale mancata certificazione i rifiuti ingombranti e beni durevoli con codice CER 20.03.07 saranno, in sede di verifica, interamente computati come rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato;
RI = sommatoria del rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato.
Rientrano nella sommatoria di RI (vedi tabella B):
1)  i codici CER da 20.03.01 a 20.03.03, distinti in RUB e non RUB;
2)  la frazione di scarto derivante dalla selezione del multimateriale:
-  del 3% se trattasi di raccolta congiunta vetro/alluminio;
-  del 6% per la raccolta congiunta plastica/metallo;
-  del 10% per altri rifiuti raccolti congiuntamente.
Tali percentuali sono suscettibili di variazioni da parte dell'Amministrazione regionale sulla base di verifiche e controlli effettuati dall'Osservatorio regionale rifiuti;
3)  i rifiuti ingombranti e beni durevoli CER 20.03.07 avviati a smaltimento nella misura minima del 60% sempre se in presenza di idonea certificazione circa l'avvenuto recupero dei relativi materiali.
Tali percentuali sono suscettibili di variazioni da parte dell'Amministrazione regionale sulla base di verifiche e controlli effettuati dall'Osservatorio regionale rifiuti.
Note
I rifiuti destinati allo smaltimento, anche se raccolti separatamente, vanno conteggiati tra i rifiuti totali prodotti in modo indifferenziato (RI) ma non tra i rifiuti raccolti in modo differenziato (spazzamento strade, pulizia aree pubbliche, ecc.).
I rifiuti inerti poiché se raccolti da utenze private non sono classificati urbani, ma speciali, ai sensi del decreto legislativo n. 4/2008 e dalla vigente normativa sull'assimilazione, non sono conteggiati né tra i rifiuti totali, né tra i rifiuti raccolti differenziatamente.
I rifiuti avviati al recupero di energia sono conteggiati tra i rifiuti totali prodotti, ma non tra i rifiuti di raccolta differenziata.
Il multimateriale non rappresenta una frazione merceologica omogenea e prevede sempre un impianto di selezione, a valle del quale si ottengono frazioni merceologiche omogenee (plastica, alluminio, vetro, etc.) e scarti di selezione da avviare a smaltimento.
L'Autorità d'ambito deve, pertanto, necessariamente dichiarare i quantitativi di scarto derivanti dalla selezione del multimateriale, nel caso che la stessa sia impossibilitata nel dichiarare tale quantitativo, sarà necessario applicare la percentuale di scarto medio comunicata dalla piattaforma di conferimento se disponibile, ovvero dovrà essere obbligatoriamente applicata una percentuale di scarto medio di almeno il 10% di materiale non computabile come R.D.
Esclusioni
Sono esclusi dal calcolo della percentuale di raccolta differenziata: i rifiuti compresi nelle classi o sottoclassi CER diverse dalla 20.XX.XX e dalla 15.01.XX:
1)  i fanghi di depurazione degli impianti di depurazione dei reflui civili codice CER 200304;
2)  la frazione organica intercettata attraverso "composter", che viene configurata come forma di riduzione a monte dei RU;
3)  altre eventuali modalità di produzione di frazioni destinate alla combustione o altre forme di recupero effettuate a "valle" delle raccolte previo processamento dei rifiuti tal quali, ad esempio i quantitativi di materiali di risulta da impianti di selezione e trattamento di rifiuti tal quali per la produzione di CDR e frazione organica stabilizzata (FOS);
4)  i flussi di raccolta derivanti da servizi effettuati per utenze specifiche con corrispettivo di tariffazione;
5)  i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
6)  i rifiuti inerti da costruzione e demolizione anche derivati da microattività di manutenzione e ristrutturazione svolte in ambito domestico in quanto esplicitamente annoverati tra i rifiuti speciali all'art. 184, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2008 e non assimilati agli urbani in tutti i contesti territoriali;
7)  i rifiuti relativi ai codici CER 17.XX.XX;
8)  i pneumatici fuori uso CER 16.01.03, spesso dichiarati dagli ATO, pur non essendo classificati tra i codici 20.XX.XX e 15.01.XX, nonché i rifiuti classificabili con codici CER 16.XX.XX, ivi compresi parti metalliche di veicoli fuori uso;
9)  i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi classificabili con codice CER 20.01.40, (reti da letto e di divani, componenti metallici rimossi di apparecchiature e strutture fuori uso,parti metalliche di apparecchiature di uso domestico, componenti metallici rimossi da mobilio, etc.);
10)  i rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione e di estumulazione.
Ulteriori adempimenti
Dichiarazione di veridicità
La compilazione delle tabelle allegate A, B, C, D ed E dovrà essere sottoscritta dal direttore tecnico del soggetto gestore e dal legale rappresentante dall'Autorità d'ambito completa di una dichiarazione di veridicità.
I dati potranno essere acquisiti anche su supporto informatico o via e-mail se supportati dall'eventuale firma digitale del legale rappresentante dell'autorità d'ambito.
L'autorità d'ambito, al fine della certificazione dei dati, dovrà avere cura di richiedere, agli impianti di conferimento dei propri rifiuti, copia della certificazione di taratura dei sistemi di pesa utilizzati, secondo la normativa vigente.
Termini di consegna
Il Format unico di raccolta dati di produzione RSU e raccolte differenziate per gli anni 2006 e 2007 deve essere consegnato all'Osservatorio regionale dei rifiuti entro e non oltre il 10 maggio 2008 e con cadenza almeno trimestrale per gli anni successivi ivi compreso quello in corso.
In concomitanza della scadenza annuale di presentazione del MUD, il Format unico deve essere compilato con i dati annuali e trasmesso agli organi competenti (ARRA, ARPA, O.P.R.).
Richieste di integrazioni
Eventuale documentazione aggiuntiva, ai fini della certificazione, dovrà essere fornita all'Osservatorio regionale dei rifiuti, che si riserva di effettuare dei controlli a campione.
Al fine della istruttoria dei dati, l'Osservatorio regionale dei rifiuti e gli enti competenti si riservano di chiedere integrazioni a giustificazione dei dati forniti. Ogni altra integrazione non formalmente richiesta, pervenuta oltre il termine di consegna, sarà ritenuta irricevibile ai fini della certificazione.
Certificazione del conseguimento delle percentuali di R.D.
A seguito dell'istruttoria sui dati pervenuti, ivi compresi quelli acquisiti semestralmente dai Consorzi di filiera del CONAI, nonché da altri consorzi quali COBAT, CONOU, COU, etc., l'Osservatorio regionale dei rifiuti certificherà la percentuale di R.D. conseguita da ogni singolo ATO, anche al fine dell'applicazione della penale di cui all'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 1, comma 1108, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Note per la compilazione delle tabelle
Tabella A: R.S.U. e assimilati raccolti in modo differenziato ed avviati al recupero o al trattamento
Nella colonna "quantità raccolte" vanno riportati, ove previsti, i quantitativi di rifiuti al netto delle detrazioni (ad esempio per il codice 200302 va computato il 94% del totale prodotto).
Nel caso in cui siano previste detrazioni, la corrispondente quantità va riportata in tabella C (ad esempio il 6% per il codice 200302).
La tipologia di rifiuto (RUB o non RUB) è predefinita ed indicata con una X nella rispettiva colonna.
La modalità di gestione del rifiuto (recupero o trattamento) è predefinita ed indicata con una X nella rispettiva colonna.
Per il calcolo del "Totale RUB" vanno conteggiate solo le righe che contengono una X nella relativa colonna "RUB".
I rifiuti oggetto di compostaggio domestico non rientrano nel calcolo della R.D. né al numeratore né al denominatore, trattandosi di prevenzione della produzione dei rifiuti: viene richiesta invece la stima della riduzione prevista nel piano d'ambito e l'effettiva riduzione dopo l'attuazione di appositi progetti di compostaggio domestico.
Tabella B: R.S.U. e assimilati avviati allo smaltimento in discarica
Il totale dei rifiuti da indicare per il codice 200301 e 200303 come rifiuti non biodegradabili deve corrispondere al 35% del totale dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato se si fa riferimento al programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica (vedi tabelle 10), oppure deve essere attestato a seguito di apposita analisi merceologica del rifiuto.
Analogamente per l'indicazione come rifiuti biodegradabili per il corrispondente 65%.
Per gli altri codici va indicata la percentuale di sovvallo o scarto a complemento della corrispondente percentuale indicata nella tabella A.
Tabella C: Rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento o allo smaltimento
I rifiuti da costruzione e demolizione non vanno mai indicati come rifiuti da raccolta differenziata anche se destinati al recupero. Vanno conteggiati tra il rifiuto indifferenziato a denominatore solo se vanno a discarica, mentre possono essere non conteggiati se vanno a recupero.
I rifiuti aventi codice 200140, 160103, nonché gli altri rifiuti di cui non è indicato il codice nello schema di tabella, ma che dovrà essere indicato nella fase di effettiva compilazione, vanno conteggiati tra la raccolta differenziata solo se avviati al trattamento ed al successivo recupero, condizione che dovrà essere dimostrata da apposita documentazione, per cui il rigo relativo va duplicato inserendo una X in quelli trattati e destinati al recupero ed un'altra X nell'ulteriore rigo in cui si conteggiano quelli trattati ma destinati comunque in discarica (ad esempio perché scarti o sovvalli).
Tabella D: rifiuti solidi assimilabili raccolti in regime di raccolta differenziata da gestori diversi dal gestore del servizio ed avviati al recupero, comprensivo dei numeri identificativi dei formulari e dei pesi, per singola tipologia
Vanno conteggiati, ai fini del computo nella quantità di R.D. totale conseguita nell'ATO, i rifiuti per i quali vi sia, per ciascun conferimento, copia del formulario rifiuti denominata: "Copia produttore/detentore n. 1" dalla quale si evinca, oltre che la tipologia del rifiuto e la quantità conferita, anche il produttore/detentore del rifiuto, il trasportatore e la destinazione del rifiuto stesso.
Tabella E: Destinazione e tracciabilità dei rifiuti urbani ed assimilati di cui alle tabelle A, B, C
Serve ad individuare il percorso del rifiuto fino alla trasformazione in materia prima seconda.
Tabella F: Modello di trasmissione dei numeri identificativi e pesi dei formulari per singola tipologia di materiali provenienti dalla sola R.D.
Serve a facilitare gli interventi ispettivi di verifica al fine di accertare l'effettiva consistenza del rifiuto raccolto per codice. Deve essere fatta solo per tre tipologie di rifiuto, mentre per le altre tipologie può essere disposta di volta in volta in sede di accertamento.


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(2008.18.1539)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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