REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 AGOSTO 2008 - N. 35
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 giugno 2008.
Rettifica parziale del decreto 31 marzo 2004, concernente approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Patti.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 362 del 31 marzo 2004, con il quale è stato approvato, in condivisione dei pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 261 del 23 ottobre 2003 e n. 287 dell'11 febbraio 2004, il piano regolatore generale, con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Patti, adottato con delibera del commissario straordinario n. 31 del 9 novembre 2000;
Premesso che:
-  con l'ordinanza n. 375/2006 il T.A.R., sezione di Catania, in accoglimento parziale della domanda di esecuzione dell'ordinanza di sospensione n. 1114/2004 resa in ordine al ricorso proposto dalla Edilfonte Costruzioni S.p.A. avverso la modifica apportata alla destinazione "CD - area mista commerciale e direzionale" adottata con deliberazione commissariale n. 31 del 9 novembre 2000, ha ingiunto a questo Assessorato di rideterminare quanto assunto in merito a quanto adito;
-  in adempimento alla citata ordinanza n. 375/2006, con provvedimento dirigenziale, prot. n. 36055 del 24 maggio 2006, assunto sulla scorta della proposta n. 10 del 29 marzo 2006 formulata dall'unità operativa 4.1/D.R.U. ed in condivisione del parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 534 del 5 maggio 2006, questo Assessorato ha ritenuto di confermare il decreto n. 362 del 31 marzo 2004 di approvazione dello strumento urbanistico del comune di Patti;
-  con successiva ordinanza n. 323/2007 dell'8 marzo 2007, il T.A.R. di Catania, cui ha ulteriormente adito la Edilfonte Costruzioni S.p.A. allo scopo di ottenere apposite determinazioni in relazione agli elementi contenuti nel ricorso avanzato, ha disposto la nomina di un tecnico verificatore allo scopo di accertare le condizioni rappresentate nello stesso ricorso;
-  con sentenza n. 204/08 dell'8 novembre 2007, il T.A.R., sezione di Catania, ha accolto il ricorso della Edilfonte Costruzioni S.p.A. annullando il citato decreto n. 362 del 31 marzo 2004 nonché la successiva nota confermativa, prot. n. 36055 del 24 maggio 2006;
Vista la nota prot. n. 20 del 10 marzo 2008, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo dipartimento, al fine di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. di Catania n. 204/08, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica, per le valutazioni di competenza ex art. 58 della legge regionale n. 71/78, la proposta di parere n. 10 del 10 marzo 2008, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito si riporta:
"...Omissis...
Visto
-  Il nuovo ricorso per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare proposto dall'impresa, supportato da uno studio geologico, con il quale la ricorrente sostiene la "palese erroneità del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in relazione alla totale differenza tra quanto espresso nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e quanto riportato nelle carte tematiche allegate alla relazione geologica a corredo del piano regolatore generale";
Rilevato che
-  Con lo studio geologico proposto dall'impresa, vengono smentite "le classificazioni richiamate nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, che non corrisponderebbero a quanto riportato sulla carta, ove l'area di proprietà della ricorrente ricade invece per intero all'interno della formazione geologica denominata argille scagliose e senza essere interessata da alcun fenomeno morfo-evolutivo". Detta classificazione, oggetto delle nuove valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, non può che scaturire dalla "errata localizzazione dei terreni in questione";
-  in relazione a detto studio ed alla citata "errata localizzazione", il Tribunale amministrativo regionale ha nominato un tecnico al fine di verificare quanto asserito nel medesimo studio;
-  lo stesso organo giudicante, valutati il ricorso e le conclusioni del verificatore, ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso "risultando carente la motivazione circa l'abbattimento della densità, la limitazione dell'altezza degli edifici e l'esclusione dei piani interrati, risultando acclarato che il terreno in questione ricade in zona R2 del PSAI, e ciò non soltanto sotto il profilo cartografico ma anche e soprattutto avuto riguardo alla natura dei luoghi...". Detto assunto, supportato dalla stessa relazione del verificatore e dalla lettura delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (che nelle zone "R2" consente "l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, attuativo e di settore corredato da indagini geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore ed estese ad un intero ambito morfologico o ad un tratto di versante significativo, ove siano previsti interventi, anche localizzati, per mitigare il rischio"), ha condotto il Tribunale amministrativo a ritenere "illegittima l'apodittica previsione mediante la quale sono stati abbattuti gli indici di edificabilità, senza che si rinvenga, dal provvedimento impugnato, alcuna valida ragione a supporto della decisione";
-  infine lo stesso Tribunale ha ritenuto che il successivo provvedimento "confermativo" di questo Assessorato, scaturito dalle nuove valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, non riesce ad emendare da vizi rilevanti la decisione dell'Amministrazione, in quanto lo stesso è stato emesso sulla "base di un parere inficiato da evidente errore nella rappresentazione della realtà dei luoghi". Ciò associato alla accertata giacitura dell'area in argomento, in relazione al citato P.S.A.I. (quasi interamente all'interno della "R2" e per una piccola parte in R4), ha indotto pertanto il Tribunale a ritenere ingiustificata la limitazione edificatoria "in quanto non supportata da idonea motivazione sulla base di una rigorosa istruttoria";
-  sulla base delle considerazioni sinteticamente sopra riportate, il medesimo organo giudicante ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto emettendo la sentenza in oggetto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (comunque) "con salvezza dell'ulteriore attività della P.A. che dovrà tenere conto dei principi espressi in sentenza".
Considerato
-  che, con il parere n. 1 del 21 gennaio 2004, questo servizio aveva già espresso una valutazione sulla questione, oggi oggetto della sentenza in argomento, accogliendo l'osservazione proposta dalla medesima impresa Edilfonte Costruzioni, ritenendo la stessa motivata, in relazione all'esatta individuazione dell'area di proprio interesse rientrante tra quelle classificate dal P.S.A.I. a "rischio R2" dove "è consentita l'attuazione degli strumenti urbanistici... corredati da indagini geologiche e geotecniche...";
-  che la riduzione della suscettività edificatoria dell'area d'interesse dell'impresa, riconfermata con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica dal quale è scaturito il provvedimento oggi impugnato, in presenza della possibilità d'intervento (sia pur con procedure e costi aggravati dalla situazione idrogeologica), che scaturisce dalle previsioni del P.S.A.I. e nell'assenza di più motivata e puntuale valutazione del Consiglio regionale dell'urbanistica, ha condotto il tribunale a ritenere "illegittima la apodittica previsione mediante la quale sono stati abbattuti gli indici di edificabilità, senza che si rinvenga, dal provvedimento impugnato, alcuna valida ragione a supporto della decisione", in quanto discrezionale in assenza di ulteriori validi elementi a supporto della riconferma del precedente avviso dello stesso consesso;
-  che in sede di dibattimento è stata disattesa l'eccezione formulata dalla difesa erariale, che si fondava "sull'inammissibilità della censura in quanto volta a sindacare il merito della scelta dell'Amministrazione", ciò in quanto lo stesso Tribunale rileva che "per giurisprudenza assolutamente pacifica" le valutazioni tecniche espresse dalle Amministrazioni non sono sindacabili "salvo che nel caso di eccesso di potere per manifesta illogicità", come nel caso del ricorso in questione, atteso quanto oggetto delle verifiche, sulla reale situazione delle aree in argomento;
-  che l'assenza di ulteriori motivi proposti dalla difesa erariale, se non quello strettamente giuridico, ha sicuramente contribuito al consolidarsi della censura ed al formarsi della valutazione di accoglimento delle doglianze da parte del Tribunale amministrativo;
-  infine che l'edificazione nella zona in argomento, comunque, non potrà che avvenire in presenza di una puntuale disamina, atta a mitigare al massimo l'incidenza idrogeologica dell'intervento esecutivo proposto sul territorio, da parte dell'ufficio del Genio civile competente, che si dovrà esprimere nei termini di legge (art. 18, legge n. 64/74 e successive modifiche ed integrazioni), sulla scorta di studi di dettaglio effettuati sulle aree su cui si intende intervenire.
Parere
Per quanto sopra premesso, visto, rilevato e considerato, dovendosi procedere all'esecuzione della citata sentenza del T.A.R. Catania n. 204/2008, si ritiene di poter aderire alla richiesta del ricorrente, riconfermando i parametri urbanistici originari, previsti dal piano regolatore generale adottato e riferiti alle aree oggetto della sentenza in argomento, in particolare quelli che, richiamati nella medesima, sono relativi alla zona territoriale omogenea "CD" con:
-  indice di edificabilità fondiaria 2,5 mc./mq.;
-  H max ml. 11,00;
-  tre elevazioni F.T.;
-  due piani interrati, ciò anche in relazione all'obbligo della predisposizione degli studi di dettaglio, sul progetto esecutivo da sottoporre al relativo esame dell'ufficio del Genio civile, che dovrà esprimere ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/74.
Pertanto, si propone la rettifica nelle parti impugnate del decreto di approvazione del piano regolatore generale - decreto n. 362/D.R.U. del 31 marzo 2004 - e l'annullamento del provvedimento di questo Assessorato - n. 36005 del 24 maggio 2006 - e si trasmettono gli atti sopra richiamati per l'esame di competenza di codesto Consiglio regionale dell'urbanistica.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 60 del 23 aprile 2008, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere integralmente il parere dell'Ufficio, che pertanto costituisce parte integrante del presente voto;
Per tutto quanto sopra, è del parere che, nei termini di quanto rilevato con il parere n. 10 del 10 marzo 2008 dell'unità operativa 4.1 del servizio IV del D.R.U., ed alle condizioni nello stesso riportate, si debba procedere all'esecuzione della sentenza del T.A.R. Catania n. 204/2008, emessa sul ricorso proposto dalla ditta Edilfonte Costruzioni, mediante la rettifica, nelle parti impugnate, del decreto dirigenziale n. 362/D.R.U. del 31 aprile 2004 di approvazione del piano regolatore generale, avverso il quale il medesimo era stato proposto.";
Considerato di dovere assumere il presente provvedimento al fine di rideterminare, ad integrazione di quanto oggetto di annullamento, le previsioni relative allo strumento urbanistico del comune di Patti;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, in condivisione della proposta n. 10 del 10 marzo 2008 dell'unità operativa 4.1/D.R.U., con il voto n. 60 del 23 aprile 2008;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, le previsioni dello strumento urbanistico generale del comune di Patti, approvato con il decreto n. 362 del 31 marzo 2004, nelle parti oggetto di annullamento a seguito della sentenza del T.A.R., sezione di Catania n. 204/2008, sono determinate in conformità a quanto espresso nel voto n. 60 del 23 aprile 2008 assunto, in condivisione della proposta n. 10 del 10 marzo 2008 dell'unità operativa 4.1/D.R.U., dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 10 del 10 marzo 2008 reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
2)  voto n. 60 del 23 aprile 2008 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art.  3

Il presente provvedimento rettifica e sostituisce il precedente decreto n. 362 del 31 aprile 2004 nelle parti specificamente riferibili alle previsioni di cui al precedente articolo 1, restando salve tutte le ulteriori statuizioni in quest'ultimo contenute.

Art.  4

Il comune di Patti resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 giugno 2008.
  LIBASSI 

(2008.28.2186)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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