REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2008 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 29 luglio 2008.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Rosolini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 453 del 21 settembre 1998, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rosolini;
Visto il foglio prot. n. 603/08/Urb. del 14 febbraio 2008, pervenuto il 25 febbraio 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 26 febbraio 2008 al n. 16464, con il quale il comune di Rosolini ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 49 del 21 maggio 2007, con la quale il consiglio comunale di Rosolini ha adottato la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 49 del 21 maggio 2007;
Vista la certificazione datata 27 settembre 2007, a firma del segretario generale del comune di Rosolini, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento;
Vista la delibera consiliare n. 8 del 14 gennaio 2008, avente per oggetto: "Presa d'atto che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni alla D.C.C. n. 49/07, di adozione delle modifiche al regolamento edilizio comunale ed alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, correlate all'adeguamento normativo per l'abolizione delle barriere architettoniche e della commissione edilizia";
Vista la nota prot. n. 13 dell'11 marzo 2008, con la quale l'U.O. 5.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 4 di pari data, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Rilevato
Le modifiche adottate riguardano, per come detto in premessa:
Regolamento edilizio comunale:
-  art. 3: con il quale si definiscono, elencandoli da 1 a 23, i parametri urbanistici ed edilizi;
-  art. 25: composizione della commissione edilizia;
-  art. 160: parcheggi.
Norme tecniche di attuazione:
-  art. 9bis: volumi tecnici e garages.
In particolare:
Regolamento edilizio:
Art. 3 - Parametri urbanistici ed edilizi:
dopo il punto 15) V - volume di un edificio (mc.) vengono aggiunti i punti 15bis) e 15ter):
"15bis) In deroga ad ogni altra disposizione non sono considerati aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione, gli ampliamenti fino a mq. 38 di superficie utile abitabile solo se finalizzati al superamento delle barriere architettoniche negli edifici esistenti occupati da persone con handicap grave intervenuto successivamente al completamento funzionale dell'immobile. Tali ampliamenti, in ogni caso nei limiti delle disposizioni previste al 6° comma dell'art. 55 del vigente R.E.C., potranno avvenire in spazi esterni e/o tra fabbricati nel rispetto dell'art. 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. La deroga dagli indici di edificabilità previsti nella z.t.o. ove ricade l'immobile, per la eccezionalità della disposizione, è concessa una tantum e pertanto non è reiterabile.
"15ter) Al fine di evitare eventuali abusi nella concessione dell'ampliamento in deroga di cui al precedente capoverso, previo preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, nel caso di immobili soggetti e/o ricadenti in zone sottoposte a vincolo, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di specifico atto di impegno, di durata quinquennale, di assoluto divieto della variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non disabili e del ripristino dello stato originario dei luoghi qualora ne decada l'esigenza.
Tale atto di impegno costituirà parte integrante e sostanziale della concessione edilizia".
Art. 25 - Composizione della commissione edilizia:
Viene modificato detto articolo, per quanto attiene alla sua composizione, nel seguente modo e, pertanto, il nuovo testo risulta essere:
"La commissione edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta da membri di diritto e da membri elettivi ed uniformata alle disposizioni dell'art. 10, comma 1), della legge regionale n. 25/97.
Sono membri di diritto:
Il responsabile del servizio urbanistica, o suo delegato che la presiede;
Un componente delegato da ciascun ente o ufficio preposto ad esprimere parere sui progetti che necessitano di concessione edilizia: Unità sanitaria locale, Genio civile, Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali, C.P.T.A., VV.FF.;
Un componente del IV settore urbanistica, con funzioni di segretario e senza diritto di voto;
Sono membri elettivi, nominati dal sindaco e scelti fra tre nominativi proposti dai rispettivi ordini e collegi professionali e dalle associazioni di categoria:
1)  un ingegnere;
2)  un architetto - pianificatore;
3)  un geologo;
4)  un agronomo;
5)  un avvocato o procuratore legale;
6)  un geometra;
7)  un perito industriale;
8)  un esperto di arte e storia della città;
9)  un rappresentante di associazioni ambientaliste.
Il parere della commissione edilizia è obbligatorio ma non vincolante. Esso sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, i cui delegati integrano la commissione medesima ai sensi del 1° comma dell'art. 10 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
Qualora alle sedute della stessa non siano presenti o non esprimano il loro parere le autorità competenti in ordine alle materie di cui al precedente comma 2, il responsabile del servizio urbanistica o suo delegato assegna alle stesse un termine non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni affinché esprimano il loro parere.
Qualora i soggetti di cui al precedente comma, che integrano la commissione edilizia, esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata.
La commissione all'atto del suo insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri.
Tutti i membri hanno diritto al voto".
(...Omissis...)
Art. 160 - Parcheggi:
viene aggiunto il sottoscritto comma:
"Al fine di perseguire le finalità del superamento delle barriere architettoniche, in immobili abitati da persone con disabilità motoria, certificata da adeguata documentazione medica, nelle zz.tt.oo. A, B1, B2, B3 e B4, in presenza di interventi di ristrutturazione edilizia e di completamento, in deroga alla dotazione a standard richiesta per i parcheggi, nei limiti indicati al comma 15bis) del precedente art. 3, è concesso il cambio di destinazione d'uso della parte di superficie a parcheggio strettamente correlata alle predette finalità.
Non costituisce aumento della volumetria ammissibile né modifica della sagoma della costruzione, nei limiti più volte espressi, la realizzazione ex novo di parcheggi a raso con la pubblica via, da realizzarsi in spazi interni agli edifici o in aree private contigue e nel rispetto dell'art. 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
In relazione all'analisi tipologica del patrimonio edilizio locale, la contemporanea applicazione delle disposizioni contenute ai superiori commi con quelle indicate ai commi 15bis) e 15ter) dell'art. 3, è ammessa unicamente se l'intervento è realizzato sulla proiezione della medesima area, fatti salvi i limiti, le finalità e le condizioni di cui sopra, nonché tutte le altre norme del presente regolamento.
Norme tecniche di attuazione:
Art. 9bis - Volumi tecnici e garage:
Viene modificato il punto 2 con quanto sotto riportato in corsivo:
2)  Vanno considerati fra i volumi tecnici anche quello relativo all'intero vano scala ed il volume correlato alla installazione di piattaforme elevatrici e/o sistemi di elevazione e dei relativi spazi tecnici di manovra, finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.
Considerato:
Il procedimento amministrativo è regolare.
Riguardo a:
1)  La modifica proposta all'art. 25 "Composizione della commissione edilizia" del regolamento edilizio vigente è giustificata dalla necessità di adeguare la composizione della stessa secondo quanto contenuto nei pareri rilasciati in materia con prot. nn. 27622 e 27618 del 13 aprile 2006 di questo dipartimento, servizio affari generali, con i quali, per come tra l'altro stabilito nella circolare del Ministero dell'interno n. 1/05 del 27 aprile 2005, viene chiarito che non è più consentita, dall'assetto normativo attuale, la presenza di organi politici nella commissione edilizia deputata a pronunziarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie.
Si condivide la modifica adottata, fermo restando che il comune dovrà, comunque, tenere presente quanto contenuto nella circolare n. 1/99/D.R.U., prot. n 5443 del 23 aprile 1999, nella quale è stato trascritto per estratto, sia con riguardo all'ambito di applicazione che sulle autorità che sono chiamate a pronunciarsi in seno alla commissione edilizia, il parere n. 1263/98 del 19 gennaio 1998 della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativo per la Regione siciliana.
Non si condivide il capoverso che recita "La commissione all'atto del suo insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri" in quanto detta commissione nel rendere il proprio parere deve attenersi al contenuto del R.E.
2)  Per quanto attiene alle modifiche adottate agli articoli 3 "Parametri urbanistici ed edilizi" e 160 "Parcheggi" del regolamento edilizio e all'articolo 9bis "Volumi tecnici e garage" delle norme tecniche di attuazione vigenti adeguate, in linea di principio, al contenuto del D.P.R. n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui, con particolare riferimento alle barriere architettoniche, tende al superamento delle stesse per una maggiore fruibilità da parte di soggetti portatori di handicap, anche in deroga ai regolamenti edilizi, le stesse si condividono con la prescrizione di non derogare ai limiti di inedificazione relativamente agli spazi a parcheggi privati, ex art. 41 sexies legge n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva la possibilità di trasferire in altro sito dette aree a parcheggio.
Per tutto quanto sopra, questa U.O.5.3 del servizio 5/D.R.U. propone parere favorevole alle modifiche degli artt. 3, 25 e 160 del R.E.C. vigente e dell'art. 9bis delle N.T.A. vigenti, adottate dal consiglio comunale di Rosolini con delibera n. 49 del 21 maggio 2007.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con voto n. 67 del 19 giugno 2008, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Sentito il relatore che ha esposto i contenuti della pratica;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'ufficio.
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere che, in conformità con quanto contenuto nella citata proposta di parere, la variante al R.E.C. ed alle norme tecniche di attuazione, adottata da comune di Rosolini con deliberazione consiliare n. 49 del 21 maggio 2007, sia meritevole di approvazione";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 67 del 19 giugno 2008, di cui fa parte integrante la proposta di parere n. 4 dell'11 marzo 2008;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 67 del 19 giugno 2008 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Rosolini, adottata con delibera consiliare n. 49 del 21 maggio 2007, relativa alla modifica degli artt. 3, 25 e 160 del regolamento edilizio e dell'art. 9bis delle norme tecniche di attuazione.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 4 dell'11 marzo 2008 reso dall'U.O.5.3/ D.R.U.;
2)  voto n. 67 del 19 giugno 2008 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera C.C. n. 49 del 21 maggio 2007;
4)  delibera C.C. n. 8 del 14 gennaio 2008;
5)  elab. A stato di fatto;
6)  elab. A1 relazione illustrativa;
7)  elab. B stato di progetto.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Rosolini resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 2008.
  LIBASSI 

(2008.32.2461)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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