REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2008 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 27 agosto 2008.
Sostituzione dell'allegato A del decreto 21 febbraio 2007, concernente procedura per il risanamento dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 36/2001 "Legge quadro protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
Visto il D.P.C.M dell'8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
Considerato che la Regione siciliana non è ancora dotata di apposita normativa di settore;
Ritenuto tuttavia che, nelle more che venga emanata una normativa regionale, occorre comunque procedere al monitoraggio per la verifica del rispetto dei limiti di cui al sopraccitato D.P.C.M., a tutela della salute e dell'ambiente;
Visto il decreto n. 35 del 21 febbraio 2007, con il quale sono state emanate alcune direttive in ordine alla tenuta e all'aggiornamento di un apposito elenco dei gestori presso gli enti locali competenti;
Considerato che per le finalità di cui al precitato decreto n. 35 occorre chiarire alcuni aspetti dell'allegato 1, riguardo l'apposizione di una targa identificativa;
Considerato ancora che il punto d) del comma 1 dell'art. 8 della precitata legge n. 36 prevede che è della Regione la competenza per la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'art. 4, comma 1 lett. c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
Vista la nota prot. n. 10489 del 25 giugno 2008, con la quale l'ARPA Sicilia, ente strumentale della Regione siciliana, ha trasmesso l'allegato di modifica al decreto n. 35/2007, che si identifica come "allegato A" del presente provvedimento;
Considerato che gli adempimenti previsti dal precitato allegato A (che sostituisce l'allegato 1 del decreto n. 35/2007) del presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per i comuni sono finalizzati anche all'implementazione e all'aggiornamento del catasto delle sorgenti fisse di cui al sopracitato comma 1 dell'art. 8 della legge n. 36/2001;
Ritenuto per le finalità di cui sopra che l'allegato 1 del decreto n. 35 del 21 febbraio 2007, del quale è parte integrante, venga sostituito dall'allegato A del presente provvedimento;

Decreta:


Art.  1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art.  2

L'allegato 1 del decreto n. 35 del 21 febbraio 2007 viene sostituito dall'allegato A del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Art.  3

I comuni devono adeguarsi a quanto previsto dall'allegato A sulla tenuta degli elenchi dei concessionari-gestori di impianti radioelettrici per telecomunicazioni presenti sul loro territorio, vigilando a che gli stessi concessionari-gestori procedano agli adeguamenti posti a loro carico dal presente provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 agosto 2008.
  SORBELLO 

Allegato A
PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE E DEI VALORI DI ATTENZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI A FREQUENZE COMPRESE TRA 100 KHZ E 300 GHZ

Quadro normativo nazionale
Il legislatore nazionale, con l'emanazione di una legge quadro (Legge n. 36/2001), ha definito i principi fondamentali e le competenze specifiche ai fini della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione e dei lavoratori.
L'approccio utilizzato - che individua valori limite di esposizione, livelli di attenzione ed obiettivi di qualità - risulta finalizzato a garantire una protezione sia dagli eventi acuti, sia dai possibili effetti di lungo periodo.
Per quanto riguarda le radiofrequenze, i limiti di emissioni sono attualmente quelli fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".
I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità al campo elettromagnetico presente in ambiente libero sono definiti, dal precitato D.P.C.M., per il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di potenza, in base alla frequenza della radiazione considerata e sono riportati nelle tabelle seguenti:







La Legge n. 36 del 2001 conferma le competenze delle regioni per quanto attiene alla definizione dei ruoli istituzionali delle province e dei comuni e stabilisce che la Regione debba adottare su proposta dei soggetti concessionari-gestori, sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare in modo graduale e comunque entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) (D.P.C.M. 8 luglio 2003), gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità.
Per la superiore attività la Regione si avvale dell'ARPA Sicilia.
Il controllo ed il monitoraggio dei campi generati dalle stazioni dove sono ubicati gli impianti dei gestori che rientrano nell'ambito del presente decreto compete all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA Sicilia).
Per potere svolgere questa attività istituzionale è di primaria importanza l'identificazione dei gestori degli impianti nel corso dei rilevamenti. Per tale finalità e per essere sempre in possesso di dati aggiornati per il catasto previsto dall'art. 8 della legge n. 36/2001, con il presente provvedimento vengono stabiliti alcuni adempimenti per i gestori e per i comuni nel cui territorio ricadono gli impianti.
Il quadro normativo esistente in materia di installazione di impianti per le telecomunicazioni è stato integrato dal decreto legislativo n. 259 del 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche" - interamente recepito dalla Regione siciliana - che detta i principi per garantire i diritti di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali. Secondo quanto previsto dal suddetto decreto legislativo, l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi è autorizzata dagli enti locali, previo accertamento da parte dell'ARPA - art. 87, decreto legislativo n. 259/2003 - della compatibilità del progetto con le prescrizioni fissate dalla legge-quadro n. 36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione.
Catasto sorgenti e monitoraggio
Al fine di consentire e facilitare l'attività di monitoraggio e controllo da parte dell'ARPA Sicilia, gli enti locali dovranno far obbligo ai concessionari di apporre delle targhe identificative alla base dei sostegni degli impianti dandone comunicazione al comune competente, al dipartimento regionale territorio e ambiente e all'ARPA Sicilia.
Tali targhe identificative dovranno essere poste anche sugli impianti esistenti dai relativi concessionari-gestori. Gli enti locali avranno l'obbligo di vigilare su tale adempimento.
Le targhe dovranno riportare:
-  concessionario (1);
-  marchio (2);
-  tipo di servizio (3);
-  frequenza (4);
-  codice alfa-numerico identificativo dell'impianto.
Al fine di rendere identificabili sul campo i diversi concessionari-gestori i comuni:
-  avranno l'obbligo di detenere un elenco dei concessionari di impianti radioelettrici che operano sul loro territorio; tale elenco dovrà essere sempre aggiornato e reso disponibile per l'ARPA Sicilia e/o per la Regione;
-  entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento i comuni dovranno invitare i concessionari-gestori ad apporre alla base dei sostegni degli impianti radioelettrici già installati apposita targa identificativa riportante i dati sopra indicati.
Tali note, trasmesse con raccomandate A/R, dovranno per conoscenza essere inviate anche al dipartimento regionale territorio e ambiente, all'ARPA Sicilia e all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni.
La presente procedura va posta in essere da quei comuni che non si siano attivati a seguito della pubblicazione del decreto n. 35/2007; i comuni già attivatisi dovranno sollecitare il superiore adempimento ai concessionari-gestori che ancora non l'avessero definito, facendo riferimento ai contenuti del presente allegato A.
I concessionari-gestori dovranno provvedere agli adempimenti di cui sopra entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.
I cambi di ragione sociale devono essere comunicati oltre che ai comuni interessati anche al dipartimento regionale territorio e ambiente, all'ARPA Sicilia e all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni. In tali casi è onere del comune verificare che sia stata aggiornata anche la targa identificativa con i nuovi dati.
I siti di installazione devono essere fisicamente accessibili al personale della Regione e/o dell'ARPA Sicilia, dei comuni e dell'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni per le verifiche del caso.
Ciascun soggetto dovrà rendersi disponibile per lo svolgimento delle operazioni di rilevamento, secondo quanto nel seguito riportato.
E' obbligo dei comuni vigilare ed attivarsi affinché gli adempimenti di cui sopra vengano condotti a buon fine dai concessionari-gestori.
Reperimento dati ed esecuzione delle misure
La legge quadro di protezione dall'esposizione all'inquinamento elettromagnetico (n. 36 del 2001) attribuisce le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale alle amministrazioni provinciali e comunali, che si avvalgono dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
L'ARPA Sicilia nell'ambito della propria attività provvederà a raccogliere i dati relativi agli impianti radioelettrici per telecomunicazione. Tali dati, georeferenziati, comprensivi delle caratteristiche tecniche degli impianti, saranno resi disponibili al dipartimento regionale territorio e ambiente, potranno essere reperiti dalla stessa ARPA anche attraverso accordi e/o richieste ai detentori degli stessi e costituiscono informazioni fondamentali per lo svolgimento dell'attività di controllo per la verifica del rispetto dei limiti di campo elettromagnetico e per la valutazione dello stato dell'ambiente.
Le verifiche di campo elettromagnetico vengono effettuate di norma tramite strumentazione in grado di rilevare il campo elettrico totale efficace in ciascun punto. Tali rilevamenti vengono definiti "in banda larga".
Le misure in banda larga sono effettuate con strumentazioni e modalità indicate da norme tecniche in materia (CEI 211-7, 211-11, 211-10), dalle norme di legge (allegato D.M. n. 381/98, D.P.C.M. 8 luglio 2003) e dalle linee guida emanate dagli organismi tecnici nazionali come l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e servizi tecnici (APAT).
Quando è necessario approfondire l'accertamento tramite rilevamenti selettivi che possono comportare anche la conoscenza dei dati relativi alle modalità di irradiazione (modulazione, tipologia della gestione della potenza, del traffico, ...), questi ultimi dati devono essere forniti dal concessionario-gestore in sede di accertamento, poiché in alcune tipologie di segnale (es. UMTS) tali informazioni sono suscettibili di variazione nel tempo.
Allorché le verifiche evidenziano superamenti dei limiti stabiliti dalla vigente normativa, bisogna procedere ad una serie di accertamenti preventivi alle azioni di risanamento nel seguito riportati. Per l'attività di cui sopra, i soggetti detentori dei dati (comuni, ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni, concessionari-gestori degli impianti), dovranno offrire all'ARPA Sicilia la massima disponibilità e collaborazione.
Da quanto premesso discendono diverse modalità di programmazione del rilevamento:
-  accertamenti conoscitivi (monitoraggio e/o controlli puntuali) da effettuarsi in banda larga volti alla valutazione dei livelli di campo elettromagnetico nell'ambiente; in tale fase la conoscenza dettagliata degli impianti non risulta necessaria, mentre risulta fondamentale la competenza tecnica del personale sia per la scelta della strumentazione sia per il riconoscimento delle sorgenti e non è obbligatoria la presenza di soggetti diversi dal personale dell'ARPA;
-  gli accertamenti in banda larga, volti alla verifica di impianti, vengono effettuati nei casi in cui ciò risulta necessario, ad esempio, nel corso della valutazione previsionale di un nuovo impianto (art. 87, decreto legislativo n. 259/2003), avere elementi di conoscenza più dettagliati sugli apparati già presenti nel sito può risultare utile, infatti, può essere necessario approfondire la conoscenza delle modalità di irradiazione all'atto della misura e/o richiedere al gestore di irradiare in condizioni note, pertanto, qualora il personale dell'ARPA Sicilia lo ritenesse utile, l'accertamento è da effettuarsi con obbligo di presenza dei soggetti convocati;
-  accertamenti in banda stretta o selettivi vengono effettuati nel caso in cui siano stati riscontrati, con la strumentazione in banda larga, superamenti del 75% del livello di campo elettromagnetico di cui alle norme vigenti; in questo caso è previsto che si proceda all'effettuazione di misure in banda stretta per accertare il contributo di ogni singola sorgente al campo elettromagnetico totale.
Tale procedura, che può comunque essere posta in essere dal personale dell'ARPA ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, comporta l'intervento di svariati soggetti pubblici e privati quali:
-  ARPA: organo tecnico della Regione che effettua le misure, stabilendo le modalità dei rilevamenti, (es. scelta dei punti di misura, tipo di strumentazione, eventuali schermature degli apparati, metodiche etc.), elabora i dati rilevati anche al fine delldelle proprie banche dati, propone i coefficienti di riduzione a conformità, verifica l'avvenuto risanamento, predispone piani di monitoraggio per il controllo periodico di tali siti;
-  ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni: verifica, contestualmente all'attività sul campo degli altri enti, la conformità delle condizioni tecniche di irradiazione delle sorgenti, rispetto a quanto autorizzato o concesso dal Ministero delle comunicazioni, in modo da garantire le condizioni per un regolare contraddittorio; tale attività risulta indispensabile per le procedure di risanamento;
-  amministrazione comunale: verifica, per gli aspetti di competenza, la conformità degli impianti emittenti e delle strutture di pertinenza alle prescrizioni contenute nei propri atti autorizzativi ed alle normative vigenti; adotta, sulla base delle risultanze dell'attività di verifica, tutti gli atti di propria competenza istituzionale necessari e preliminari alle successive azioni di riduzione a conformità;
Concessionario-gestore impianto: consente l'accesso agli impianti e le verifiche richieste dal personale dell'ispettorato territoriale comunicazioni e dell'ARPA, ha facoltà di avvalersi durante le verifiche di proprio personale tecnico.


(1)  Soggetto titolare di autorizzazione generale del Ministero delle comunicazioni (di cui all'art.25 del D.L. n. 259) e titolato a richiedere parere ARPA e autorizzazione all'installazione per un determinato impianto. All'interno dell'autorizzazione generale, il concessionario/licenziatario è anche titolare del diritto d'uso della frequenza (quando l'uso delle frequenze radio è subordinato alla concessione dello stesso art. 27 del D.L. n. 259). Corrisponde di norma a:
-  al proprietario dell'emittente nel caso di impianti radiotelevisivi tradizionali;
-  al gestore degli impianti di telefonia mobile;
-  agli operatori di rete o comunque ai titolari del diritto di installazione ed esercizio di impianti per la diffusione di segnali di altre emittenti, come nel caso degli impianti radiotelevisivi di tipo digitale.
(2)  Denominazione con cui viene identificato ogni segnale diffuso da un impianto.
(3)  (es.: FM/AM per le radio, GSM/DCS/UMTS per la telefonia, analogico/DVB-T per la televisione, ecc.).
(4)  Frequenza di trasmissione della portante radio (AM/FM); frequenza di inizio della banda di telefonia (downlink); portante video (TV); per le trasmissioni radio digitali (DAB) e televisivi (DVB) si fa riferimento al centro banda).
(2008.36.2591)119
Torna al Sommariohome





MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 70 -  31 -  36 -  18 -  32 -  81 -