REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 OTTOBRE 2008 - N. 46
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 22 settembre 2008.
Criteri e modalità per la concessione di sussidi straordinari in relazione a richieste di soggetti interessati da straordinarie condizioni di bisogno o di urgenza sociale.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65 e successive modifiche e integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 1/79, art. 30 e n. 36/86, art. 22;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, che ha subordinato la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati, alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto n. 554 dell'1 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 10 marzo 2006, concernente interventi straordinari in materia di pubblica assistenza e beneficienza, previsti dall'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 1/79 e da quelli derivanti dall'art. 1 della legge regionale n. 65/53;
Ritenuto, alla luce delle esperienze maturate, nell'attuazione degli interventi in parola, di individuare, relativamente al capitolo 183705 (in parte ex 19017), criteri e modalità per la concessione di sussidi straordinari in relazione a richieste di soggetti colpiti da terremoti, alluvioni, stragi, attentati o comunque da altri eventi eccezionali non catalogabili, ovvero interessati da straordinarie condizioni di bisogno o di urgenza sociale, al fine, anche, di conferire maggiore efficacia, trasparenza e celerità all'azione amministrativa;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati i criteri e le modalità, contenuti nell'allegato "A", da ritenere parte integrante e sostanziale del presente decreto, che disciplinano la concessione di sussidi straordinari in relazione a richieste di soggetti colpiti da terremoti, alluvioni, stragi, attentati o comunque da altri eventi eccezionali non catalogabili, ovvero interessati da straordinarie condizioni di bisogno o di urgenza sociale, di cui alla legge regionale n. 65/53 e successive modifiche ed integrazioni.
E' abrogata ogni diversa disposizione in contrasto con il presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel sito internet al seguente indirizzo: www. regione.sicilia.it/famiglia.
Palermo, 22 settembre 2008.
  SCOMA 

Allegato A
Capitolo 183705 "Interventi in materia di pubblica beneficenza ed assistenza "già capitolo 19017" - Criteri e modalità per la concessione di sussidi straordinari in relazione a richieste di soggetti interessati da straordinarie condizioni di bisogno o di urgenza sociale".

Art. 1
Premessa

Sono disposti interventi straordinari in materia di pubblica assistenza e beneficienza, previsti dall'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 1/79 e derivanti dall'art. 1 della legge regionale n. 65/53, attraverso la concessione di sussidi straordinari, nel limite dello stanziamento di bilancio, tesi al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia dovuto a cause eccezionali.

Art. 2
Soggetti beneficiari del sussidio

I soggetti che possono produrre istanza per l'ottenimento del sussidio, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1 del decreto di approvazione del presente regolamento, sono:
a)  soggetti colpiti da eventi calamitosi di rilevante gravità, stragi ed attentati, terremoti, incendi, alluvioni o comunque da altri eventi eccezionali non catalogabili;
b)  soggetti nel cui nucleo familiare si sia verificato l'evento di una grave malattia espressamente certificato da un medico o rilasciato da una struttura ospedaliera;
c)  soggetti colpiti da eventi straordinari che incidano negativamente sulle condizioni economiche del nucleo familiare.

Art. 3
Procedure

Le istanze per la richiesta dei sussidi straordinari, a firma del richiedente ed indirizzate all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, dovranno essere inoltrate esclusivamente per il tramite del comune di residenza dell'interessato, una volta istruite dal proprio servizio sociale. Questo dovrà rendere la propria valutazione, sotto propria responsabilità, circa le condizioni socio-economiche del richiedente nonché la straordinarietà e veridicità del caso, acquisendo, nel contempo, la seguente documentazione a supporto:
-  certificato di stato di famiglia;
-  certificato redatto dal medico curante;
-  attestazione certificato ISEE (indicatore situazione economica equivalente) dell'anno in corso;
-  fotocopia documento di riconoscimento;
-  fotocopia codice fiscale.
Il servizio sociale del comune, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, valuterà la richiesta di ammissibilità, unitamente alla verifica del mancato raggiungimento, da parte dell'interessato, del reddito familiare annuo superiore a quello previsto per il minimo vitale, fissato annualmente dall'Assessorato regionale igiene, sanità e assistenza sociale e trasmetterà l'istanza all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.
Le istanze, complete della sopraindicata documentazione, dovranno pervenire a questo Assessorato entro 20 giorni dalla chiusura dell'istruttoria da parte dei servizi sociali.
L'Assessore si riserva, altresì, al fine di verificare l'attualità ed effettività della situazione evidenziata dal privato o dall'ente pubblico, la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni ed utili, facendone, all'uopo, richiesta alle autorità statali (prefettura, questura etc.), comunali (polizia municipale, servizi sociali comunali etc.) ovvero avvalendosi dei servizi dell'Assessorato.

Art. 4
Esame delle domande

Per l'esame delle domande accertate e documentate dal comune di residenza si procederà, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, fino ad esaurimento dei fondi.
Si prescinderà, tuttavia, dall'ordine cronologico di presentazione, per le istanze prodotte in relazione a: gravi fatti accidentali; calamità naturali; gravi malattie; la cui valutazione di caso urgente fosse segnalata dal sindaco.

Art. 5
Modalità di erogazione

L'importo del sussidio verrà determinato dall'Assessore con specifica disposizione assessoriale previo apprezzamento dei seguenti parametri:
-  gravità del caso;
-  rilevanza dell'impatto socio-economico dell'evento;
-  particolare urgenza dell'intervento finanziario in riferimento alle condizioni di disagio cui il sussidio stesso deve sovvenire.
Il sussidio viene concesso una sola volta al verificarsi dell'evento, ad eccezione dei casi di disagio debitamente da valutare e sarà erogato direttamente al richiedente.

Art. 6
Casi di esclusione

Sono di pertinenza del comune di appartenenza tutte le fattispecie riconducibili alla legge regionale n. 22/86. Le istanze che non trovano copertura finanziaria nell'anno di competenza si considerano decadute.
L'assegnazione degli interventi finanziari è, comunque, subordinata alla disponibilità del pertinente capitolo del bilancio regionale.
(2008.39.2737)012
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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