REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2008 - N. 51
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 9 ottobre 2008.
Direttive per l'apertura e il mantenimento delle stalle di finissaggio.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592;
Visto il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437;
Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358;
Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1997, n. 429;
Vista la propria circolare 24 marzo 1999, n. 988;
Vista l'O.M. 14 novembre 2006;
Considerato che in vaste aree collinari e montane del territorio regionale l'allevamento dei bovini viene praticato in forma estensiva allo stato semibrado o completamente brado;
Considerato che nelle predette aree la tipologia di allevamento praticato, il depauperamento dei pascoli e le gravi siccità degli ultimi anni non consentono di completare il ciclo produttivo fino al completamento del finisaggio per l'invio al macello degli animali;
Considerato che nelle stesse aree collinari e montane non sono presenti idonee strutture e risorse trofiche sufficienti per garantire il finissaggio degli animali;
Considerato che, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi mesi, in vaste aree del territorio regionale e, in particolare, nel comprensorio dei Nebrodi molti allevamenti non hanno raggiunto la qualifica di Ufficialmente indenne in applicazione dei piani di eradicazione nei confronti della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi enzootica dei bovini;
Considerato che l'insorgere di condizioni climatiche sfavorevoli e il sopraggiungere di impellenti esigenze trofiche potrebbero determinare imponenti flussi non controllati di animali della specie bovina;
Considerato, altresì, che detti flussi commerciali, se non effettuati sotto il controllo a cura dei servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, potrebbero rendere vani gli sforzi sinora compiuti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dai piani di eradicazione;
Rilevata la necessità di prevenire e governare il fenomeno, a tutela della salute pubblica e a salvaguardia del patrimonio zootecnico;
Considerato che le organizzazioni professionali agricole e degli allevatori sentite in varie riunioni hanno segnalato la necessità di una deroga all'O.M. 14 novembre 2006 limitatamente per le province di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Palermo;
Visto il parere favorevole espresso dagli uffici ministeriali con nota prot. n. 19425 del 30 settembre 2008;
Ritenuto di dovere provvedere per un massimo di 18 mesi;

Decreta:


Art.  1

Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli allevatori e i conduttori di aziende di finissaggio delle province siciliane di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Palermo che intendono acquistare e detenere per l'ingrasso bovini provenienti da aziende non in possesso di qualifica sanitaria (allevamenti negativi) e destinati esclusivamente alla macellazione devono richiedere apposita autorizzazione all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

Art.  2

I settori veterinari delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, verificata l'idoneità delle strutture ed accertata la presenza di locali e/o spazi idonei a garantire il completo isolamento degli animali introdotti, rilasciano apposita autorizzazione e iscrivono l'azienda come "azienda di finissaggio" nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.
Le aziende di finissaggio interessate sono autorizzate a detenere esclusivamente animali destinati al macello.

Art.  3

Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aziende di finissaggio autorizzate ai sensi del precedente art. 2 potranno introdurre bovini provenienti da allevamenti non in possesso di qualifica sanitaria a condizione che:
a)  tutti gli animali, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa nazionale in vigore, siano identificati elettronicamente mediante bolo endoruminale contenente trasponder;
b)  gli animali siano scortati da una certificazione del distretto veterinario di provenienza che attesti:
1)  che siano stati controllati per la tubercolosi con esito negativo;
2)  se di età superiore a 12 mesi abbiano avuto esito negativo per brucellosi ad una prova ufficiale eseguita nei quindici giorni antecedenti lo spostamento;
c)  la movimentazione avvenga sempre previo parere favorevole sia del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale di origine sia di quello dell'azienda unità sanitaria locale di destinazione;
d)  gli spostamenti avvengano sotto vincolo sanitario, da riportare nel quadro E del modello 4 con timbro e firma del veterinario del competente distretto veterinario, su mezzi gommati debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 320/54 e siano registrati in BDN entro 24 ore dall'uscita e dall'entrata, rispettivamente, dell'allevamento d'origine e di destino, nonché dall'avvenuta macellazione;
e)  presso l'azienda di finissaggio vengano effettuate, con cadenza almeno mensile, accurate disinfezioni ed i mezzi adibiti al trasporto vengano opportunamente lavati e disinfettati previo incenerimento delle lettiere dopo ciascun trasporto; le aree di sosta degli animali nei macelli di destino sono pulite e disinfettate dopo il passaggio di ciascun lotto di animali provenienti dalle aziende di finissaggio;
f)  il letame venga opportunamente stagionato e le fosse di raccolta degli scoli periodicamente disinfettate, con cadenza almeno mensile;
g)  il conduttore dell'azienda di finissaggio autorizzata ai sensi dell'art. 2 sottoscriva un impegno a rispettare il vincolo sanitario e ad allontanare gli animali esclusivamente per la destinazione al macello.

Art.  4

I titolari degli allevamenti d'origine, i conduttori delle aziende di finissaggio ed i titolari dei macelli dovranno rispettare tutte le disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali. Dovranno, altresì, garantire l'assoluto isolamento delle strutture destinate al ricovero degli animali da carne ed impedire qualsiasi forma di promiscuità, diretta o indiretta, con animali destinati all'allevamento.

Art.  5

I servizi veterinari dei distretti competenti sulle aziende di finissaggio autorizzate ai sensi dell'art. 2 dovranno garantire una vigilanza, almeno settimanale, avendo cura di accertare il rispetto di quanto previsto dal presente decreto.

Art.  6

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2008.
  RUSSO 

(2008.42.2903)118
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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