REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2008 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 14 novembre 2008, n. 12.
Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Competenza degli enti parco e degli enti gestori delle riserve in materia di controllo e gestione di sovrappopolamento di specie animali

1.  Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente comma:
'6. Nei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione, ove si verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), tale da compromettere l'equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), gli Enti gestori delle aree naturali protette predispongono piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati'.
Art. 2.
Piani di cattura o di abbattimento

1.  I piani di cattura o di abbattimento previsti all'articolo 1 si svolgono su iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco o dell'Ente gestore della riserva e sono attuati, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, anche dal personale degli enti parco e delle riserve, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
2.  Per garantire la piena attuazione dei piani gli enti gestori dei parchi e delle riserve stipulano specifici protocolli d'intesa con la ripartizione faunistico-venatoria territorialmente competente, con l'Istituto zooprofilattico della Regione, le ASL territorialmente competenti, le associazioni venatorie operanti sul territorio e le associazioni ambientaliste.
Art. 3.
Finalità dei piani

1.  I piani di cattura - prelievi faunistici o di abbattimento controllato - predisposti dall'ente parco o dall'ente gestore della riserva stabiliscono: la consistenza tendenziale della popolazione faunistica in sovrappopolamento; la quantità oggetto del piano di cattura o di abbattimento; le modalità di cattura o di abbattimento; il periodo di svolgimento delle operazioni di cattura o di abbattimento; (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto); le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano da individuare in fondi del bilancio dell'ente o altre risorse aggiuntive provenienti da altre Amministrazioni partecipanti all'attuazione del piano.
2.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza i piani di cui alla presente legge con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica allo stesso Assessorato dei piani approvati.
Art. 4.
Integrazione di norme

1.  All'articolo 16, comma 2, lettera d), della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, dopo la parola 'minerali' aggiungere le parole 'e sui piani di abbattimento controllato di specie selvatiche (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere i seguenti commi:
'3 bis.  Quando il Comitato tecnico scientifico si riunisce per esprimere il parere sul piano di cattura o abbattimento predisposto dall'ente, alle sedute partecipa con diritto di voto un rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria della Regione, competente per il territorio ove ricade l'area naturale protetta.
3 ter.  Il Comitato tecnico scientifico, prima di deliberare, acquisisce in ogni caso il parere del rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria territorialmente competente.
3 quater.  Nel caso in cui il piano è predisposto dall'ente gestore della riserva, il parere obbligatorio è espresso dalla ripartizione faunistico-venatoria competente territorialmente.'.
3.  All'articolo 25 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
'2 bis. All'ente gestore dell'area naturale protetta che ha predisposto e approvato il piano di cattura o di abbattimento delle specie selvatiche o inselvatichite presenti nel proprio territorio, è assicurata priorità di finanziamenti da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o da parte delle altre amministrazioni regionali competenti in materia di salvaguardia della fauna selvatica, per l'attuazione del piano stesso'.
4.  All'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
'u) Partecipare alla seduta del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, ed esprimere il proprio parere riguardo al piano di cattura e/o di abbattimento predisposto dall'ente gestore dell'area naturale protetta'.
Art. 5.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 14 novembre 2008.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LA VIA 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  SORBELLO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Controllo della fauna.  -  1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia.
2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano.
3.  Qualora l'Istituto di fauna selvatica e il Comitato regionale faunistico-venatorio verifichino l'inefficacia dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del suddetto istituto, può autorizzare piani di cattura o, per imprescindibili esigenze sanitarie, piani di abbattimento selettivo e, comunque, senza l'uso di veleni.
4.  Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
5.  Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi e delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
6.  Nei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione, ove si verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o tale da compromettere l'equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti, gli Enti gestori delle aree naturali protette predispongono piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati.
7.  La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.".
Nota all'art. 2, comma 1:
Per l'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, vedi nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 4, commi 1 e 2:
L'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante: "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Compiti del comitato tecnico-scientifico. - Il comitato tecnico-scientifico esprime parere, su richiesta degli organi del parco e del direttore, su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.
Il parere è obbligatorio sulle materie oggetto del regolamento del parco di cui all'art. 10 ed in particolare sulle materie riguardanti:
a)  assetto geomorfologico;
b)  conservazione di ecosistemi;
c)  introduzione di spese vegetali e animali estranee e programmi di ripopolamento animale;
d)  cattura e raccolta di animali, vegetali e minerali e sui piani di abbattimento controllato di specie selvatiche;
e) eccesso e transito con veicoli a motore;
f)  interventi di sistemazione forestale compresi gli interventi antiparassitari e quelli per la prevenzione degli incendi;
g)  viabilità interna del parco;
h)  ristrutturazione e restauro dei fabbricati esistenti di valore storico-architettonico-ambientale;
i)  programmi di restauro ambientale.
Le deliberazioni relative alle materie di cui al precedente comma, adottate in difformità del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico, sono sospese e sottoposte al controllo di merito dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo esercita sentito il parere del Consiglio regionale, il quale dovrà pronunciarsi entro il termine di novanta giorni.
3bis.  Quando il Comitato tecnico scientifico si riunisce per esprimere il parere sul piano di cattura o abbattimento predisposto dall'ente, alle sedute partecipa con diritto di voto un rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria della Regione, competente per il territorio ove ricade l'area naturale protetta.
3ter. Il Comitato tecnico scientifico, prima di deliberare, acquisisce in ogni caso il parere del rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria territorialmente competente.
3 quater. Nel caso in cui il piano è predisposto dall'ente gestore della riserva, il parere obbligatorio è espresso dalla ripartizione faunistico- venatoria competente territorialmente.".
Nota all'art. 4, comma 3:
L'art. 25bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante: "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione dei seguenti interventi, impianti ed opere:
a)  recupero dei centri storici e dei nuclei abitati anche al di fuori di essi, nonché di edifici di particolare valore storico-culturale;
b)  recupero di edilizia rurale tradizionale;
c)  opere igieniche ed idropotabili;
d)  viabilità rurale e connessa alle attività economiche tradizionali;
e)  agri-turismo ed escursionismo naturalistico;
f)  strutture turistico-ricettive, ricreative, sportive, culturali.
Il programma pluriennale economico-sociale e i programmi annuali di intervento possono prevedere la realizzazione di opere ed interventi, finalizzati alla valorizzazione delle aree protette, nei territori dei comuni interessati al parco, anche al di fuori del perimetro del parco stesso.
2bis All'ente gestore dell'area naturale protetta che ha predisposto e approvato il piano di cattura o di abbattimento delle specie selvatiche o inselvalichite presenti nel proprio territorio, è assicurata priorità di finanziamenti da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o da parte delle altre amministrazioni regionali competenti in materia di salvaguardia della fauna selvatica, per l'attuazione del piano stesso.".
Nota all'art. 4, comma 4:
L'art. 8 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

Ripartizioni faunistico-venatorie.

1.  Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi decentrati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con sede in ciascun capoluogo di provincia e con competenza territoriale provinciale.
2.  Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie:
a) predisporre ed attuare:
1) iniziative per la pianificazione del territorio di rispettiva competenza, individuandone la destinazione differenziata ai sensi della presente legge;
2) programmi faunistici articolati per comprensori omogenei;
3) piani e iniziative di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;
b)  provvedere al ripopolamento ed al controllo della fauna;
c) individuare, sentiti i comuni interessati, le zone ed i periodi da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nonché le zone idonee per le sole gare su selvaggina naturale destinate esclusivamente ai cani da ferma;
d)  istruire le istanze per la costituzione di aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie;
e)  esprimere parere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla sussistenza dei requisiti dei centri privati di produzione di selvaggina e di allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale;
f)  controllare i centri per il recupero della fauna selvatica di cui all'art. 6;
g)  curare l'anagrafe dei cacciatori residenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche dei comuni;
h)  coordinare l'attività di vigilanza volontaria delle associazioni venatorie e ambientaliste, disponendo particolari servizi oltre a quelli liberi di istituto (15);
i)  svolgere attività di studio e propaganda per la tutela della fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici, anche attraverso la realizzazione di iniziative divulgative, nonché diffondere le norme che regolano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio;
l)  (soppressa);
m) formulare proposte per l'istituzione, il mantenimento o la revoca delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46, o di aree di interesse faunistico meritevoli di particolare protezione;
n)  individuare entro il 28 febbraio di ogni anno, d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali, e tenuto conto delle proposte di cui all'art. 11, comma 2, lett. c), le zone del demanio forestale, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove è consentito l'esercizio venatorio, dandone comunicazione all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il successivo 30 marzo di ogni anno per la formulazione del calendario venatorio;
o)  curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo venatorio, anche attraverso il rilevamento dei dati riportati nei tesserini regionali di caccia restituiti dai cacciatori;
p)  inoltrare, entro il 30 marzo di ogni anno, le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi compresa l'individuazione dei territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei comuni interessati;
q)  procedere alla concessione, alla liquidazione e al pagamento delle somme e dei contributi concernenti gli interventi nel settore faunistico-venatorio e cinologico di cui alla presente legge, inclusi quelli deliberati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, per progetti comportanti una spesa non superiore a lire 250 milioni. Per importi superiori provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
r)  fornire attività di supporto tecnico-amministrativo agli organi degli ambiti territoriali di caccia;
s)  deliberare, previo parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sulle istanze dei cacciatori relative alla scelta degli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. b), nonché sulle richieste dei cacciatori relative all'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie;
t)  svolgere i compiti, le attività e gli interventi ad esse demandati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, ivi compresa la tabellazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio che non sia a carico di altri soggetti;
u)  partecipare alla seduta del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, ed esprimere il proprio parere al riguardo al piano di cattura e/o di abbattimento predisposto dall'ente gestore dell'area naturale protetta.
3.  Ai compiti di cui alle lett. a), b), c), h), i), m), n), o) e, p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del competente comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia. Nelle more della costituzione dei comitati di gestione, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono ad acquisire il parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia, in quanto soggetti portatori di interessi diffusi in materia ambientale.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 103/A
"Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette.".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Faraone l'1 luglio 2008.
Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 5 agosto 2008.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 30 del 15 ottobre 2008 e n. 32 del 22 ottobre 2008.
Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 30 del 15 ottobre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 12 del 21 ottobre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 32 del 22 ottobre 2008.
Relatore: Bosco.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 33 del 23 ottobre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 33 del 23 ottobre 2008.
(2008.44.3062)020
Torna al Sommariohome



   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 82 -  85 -  33 -  55 -  48 -  19 -