REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2008 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 14 novembre 2008, n. 13.
Disposizioni concernenti la Fondazione Federico II.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Disposizioni varie riguardanti la Fondazione Federico II

1.  Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 la lettera c) è soppressa.
2.  All'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.  Il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana individua tra gli ambienti di cui dispone quelli da destinare a far parte del complesso monumentale "Palazzo Reale di Palermo" e ne stabilisce le modalità di accesso e le tariffe di ingresso per le visite a carattere turistico-culturale.";
b)  al comma 2 sono soppresse le parole "la Regione siciliana" nonché la parola "pubblici".
3.  Il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, così come modificato dall'articolo 127, comma 79, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è abrogato.
4.  Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 sono soppresse le parole "dai rettori pro-tempore delle università degli studi siciliane o loro delegati".
5.  La Fondazione Federico II di cui alla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, è considerata, ai fini della partecipazione alle misure contenute negli strumenti di programmazione ed attuazione dei Fondi strutturali comunitari, alla stregua degli enti strumentali o che agiscono quali concessionari di servizi in house della Regione.
6.  Le minori entrate derivanti dal presente articolo, quantificate in 150 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art.  2.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 14 novembre 2008.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  ANTINORO  


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44: recante "Promozione della fondazione Federico II" per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1. La fondazione di cui all'art. 1 realizza le proprie finalità preminentemente mediante:
a)  la pubblicazione e diffusione di volumi, di riviste e notizie sull'autonomia e le sue istituzioni;
b) la promozione di convegni di studio, di ricerche giuridiche e storiche sull'autonomia e le sue istituzioni, di borse di studio e la collaborazione con istituti universitari e di ricerca italiani ed esteri e con i provveditorati agli studi siciliani;
c) (soppressa);
d) la promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia e delle opere degli artisti siciliani.".
Note all'art. 1, comma 2:
L'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Palazzo reale di Palermo. - 1.  Il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana individua tra gli ambienti di cui dispone quelli da destinare a far parte del complesso monumentale "Palazzo Reale di Palermo" e ne stabilisce le modalità di accesso e le tariffe di ingresso per le visite a carattere turistico-culturale.
2.  E' autorizzata, per la migliore fruizione dell'immobile di cui al comma 1, la stipula di apposite convenzioni fra l'Assemblea regionale siciliana e gli altri enti interessati alla gestione di singole parti del medesimo complesso monumentale.".
Nota all'art. 1, comma 3:
L'art. 51 della legge regionale 2 novembre 2004, n. 15, recante: "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Servizi aggiuntivi per il complesso monumentale Palazzo dei Normanni.  - 1. I servizi aggiuntivi riguardanti la fruizione del complesso monumentale del Palazzo dei Normanni sono gestiti in forma indiretta mediante la Fondazione Federico II istituita con legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, ai sensi delle disposizioni di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2.  (abrogato).".
Nota all'art. 1, comma 4:
L'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44: recante: "Promozione della fondazione Federico II", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1.  Nel rispetto delle norme previste dal codice civile in materia di fondazioni, l'atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere:
a)  che la fondazione sarà amministrata da un organo composto dai componenti pro-tempore del Consiglio di Presidenza dell'ARS, e da tre componenti nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;
b)  la costituzione di un comitato scientifico della fondazione;
c)  la costituzione di un collegio dei revisori dei conti;
d)  la nomina di un direttore generale.
2.  L'intero consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo corrispondente alla legislatura.".
Nota all'art. 1, comma 5:
La legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, reca: "Promozione della fondazione Federico II" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 dicembre 1996, n. 62.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 203
"Disposizioni concernenti la Fondazione Federico II".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli on.li: Cascio F., Formica, Oddo, Ardizzone, Ruggirello, Gucciardi, Leanza E., Gennuso, Vitrano.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 17 settembre 2008.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 13 del 14 ottobre 2008, 14 del 21 ottobre 2008 e 18 del 4 novembre 2008.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 14 del 21 ottobre 2008.
Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 14 del 21 ottobre 2008.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 27 del 30 ottobre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 12 del 21 ottobre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 18 del 4 novembre 2008.
Relatore: Cateno De Luca.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 38 del 4 novembre 2008 e n. 39 del 5 novembre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 39 del 5 novembre 2008.
(2008.46.3243)010
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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